Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 4 marzo 2024
Ordinanza cautelare 20 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/04/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03217/2025REG.PROV.COLL.
N. 06590/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6590 del 2024, proposto da:
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
HE RI, in proprio e quale legale rappresentante dell’azienda agricola HE RI, rappresentata e difesa Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00047/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra HE RI, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima azienda agricola;
Visto il ricorso in appello incidentale della sig.ra RI;
Vista l’ordinanza n. 3522/2024, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare articolata, in via incidentale, dalle parti appellanti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al T.A.R. per l’Emilia-Romagna la sig.ra RI, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima azienda agricola, ha chiesto l’annullamento: i ) della cartella di pagamento dell’DE n. 07820210002941116 000, ruolo n. 2021/003008, inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per le annate 2003/2004 - 2005/2006, per una somma intimata complessiva pari a euro 331.801,79; ii ) dell’intimazione di pagamento n. 07820219000258359000 del 14.10.2021, inerente il pagamento del prelievo supplementare per le annate 2006/2007 e 2007/2008 per una somma complessiva intimata pari a euro 589.906,76; iii ) dell’intimazione di pagamento n. 07820219000259874000 del 14.10.2021, inerente il pagamento del prelievo supplementare per le annate 1995/1996 – 1996/1997 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2006/2007, per una somma complessiva intimata pari a euro 449.733,22; iv ) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e, in particolare, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo indicato in cartella, nella parte in cui lesivi della sfera giuridica della parte.
1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la sig.ra RI ha chiesto l’annullamento: i ) dell’intimazione di pagamento n. 07820239002951681000 del 16.6.2023, inerente il pagamento del prelievo supplementare per le annate 2006/2007 e 2007/2008 per una somma complessiva intimata pari a euro 609.358,55; ii ) e, in particolare, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo indicato in cartella, nella parte in cui lesivi della sfera giuridica della parte.
2. Nel corso del giudizio di primo grado le Agenzie hanno dedotto che: i ) era in corso l’operazione di discarico parziale delle intimazioni relative alla annata 2003/2004 e di ricalcolo delle stesse, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 795/2020 che aveva annullato due delle tre imputazioni di prelievo relative a detta campagna lattiera; ii ) in relazione all’intimazione relativa alla campagna 2007/2008, era pendente il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo presupposta. Con ordinanza n. 42/2023 il T.A.R. ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio indicato sub ii ) del precedente punto della presente sentenza. Tale giudizio è stato definito dalla sentenza n. 10602/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso annullando l’imputazione di prelievo supplementare. La parte ha, quindi, riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, che è stato definito con la sentenza oggetto di appello.
3. Con tale sentenza il T.A.R. ha accolto in parte il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, e in particolare: i ) ha annullato la cartella di pagamento relativa alle annate 2003/2004 e 2005/2006, atteso che l’imputazione di prelievo relativa all’annata 2003/2004 era stata annullata con la sentenza n. 795/2020 di questo Consiglio, ritenendo che l’effetto di caducazione automatica si estendesse all’intera cartella, e, quindi, anche alla parte relativa all’annata 2005/2006 ( ff . 5-6 della sentenza di primo grado); ii ) ha annullato le intimazioni di pagamento n. 07820219000258359/000 del 14.10.2021 (impugnata con il ricorso introduttivo) e n. 07820239002951681/000 del 16.6.2023 (impugnata con il ricorso per motivi aggiunti), relative alle annate 2006-2007 e 2007-2008, atteso che l’imputazione di prelievo relativa all’annata 2007/2008 era stata annullata dal T.A.R. per il Lazio (sentenza n. 10602/2003), ritenendo che l’effetto di caducazione automatica si estendesse alle intere intimazioni, e, quindi, anche alle parti relative all’annata 2006/2007 ( ff . 6-8 della sentenza di primo grado); iii ) ha respinto i motivi relativi all’intimazione di pagamento n. 07820219000259874000 del 14.10.2021, inerente il pagamento del prelievo supplementare per le annate 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2001/2002 e 2006/2007 ( ff . 8-25 della sentenza di primo grado).
4. Le Agenzie hanno proposto ricorso in appello limitatamente ai capi di sentenza con cui il T.A.R. ha esteso l’effetto di caducazione automatica alla cartella e alle intimazioni relative alle annualità 2005/2006 e 2006/2007, lamentando l’erroneità della statuizione. La sig.ra RI si è costituita in giudizio, proponendo appello incidentale per i capi di sentenza a lei sfavorevoli e riproponendo i motivi di ricorso rimasti assorbiti dalla decisione di primo grado. Con ordinanza n. 3522/2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare articolata in via incidentale dalle Agenzie e ha sospeso l’efficacia della sentenza “ nei limiti di quanto devoluto alla cognizione di questo Giudice con il ricorso in appello (annualità 2005/2006 e 2006/2007) ”. In vista dell’udienza pubblica del 3.4.2025 le Agenzie hanno depositato memoria di replica. All’udienza del 3.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Procedendo ad esaminare l’unico motivo di appello delle Agenzie il Collegio osserva come lo stesso sia fondato. Come evidenziato dalla giurisprudenza della Sezione, “ il contenuto plurimo della cartella di pagamento, come del presupposto ruolo esattoriale, determina che l’impugnativa possa condurre ad esiti differenti a seconda della fondatezza o meno della pretesa riferibile a ciascuna delle annate in considerazione ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2024, n. 1081). Infatti, “ la riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione impugnata deve ritenersi non legittimi l’annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene la sua efficacia nella misura in cui, come nel caso di specie, la pretesa dell’amministrazione sia compendiata in diverse ed autonome partite di ruolo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2024, n. 523). Del resto, anche la giurisprudenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che: “il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare " in toto " la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati) ” (Cassazione civile, Sezione tributaria, 29 settembre 2021, n. 39660). Di conseguenza, l’intervenuto annullamento degli atti impositivi relativi alle annate 2003/2004 e 2007/2008 non avrebbe potuto determinare la caducazione dell’intera cartella di pagamento (relativa alle annate 2003/2004 e 2005/2006) e delle intere intimazioni di pagamento n. 07820219000258359/000 del 14.10.2021 e n. 07820239002951681/000 del 16.6.2023 (relative alle annate 2006-2007 e 2007-2008), considerato che gli atti impositivi relativi alle annualità 2005/2006 e 2006/2007 non erano stati annullati in sede giurisdizionale e non era predicabile un effetto di caducazione automatica.
6. Passando alla disamina del ricorso in appello incidentale e dei motivi riproposti dalla parte il Collegio osserva come possa prescindersi dalla disamina dell’eccezione di parziale inammissibilità articolata dalla difesa delle Agenzie, in quanto tutti i motivi sono infondati per le ragioni che si procederà ad esporre.
7. Con il primo dei motivi riproposti la parte ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per omessa indicazione delle compensazioni effettuate mediante le trattenute P.A.C., con conseguente difetto di motivazione degli atti ed erroneità dei calcoli effettuati dall’Amministrazione.
7.1. La censura è inammissibile in quanto generica e meramente esplorativa. Va, infatti, considerato come la parte non abbia articolato censure analitiche e puntuali in ordine al quantum debeatur indicato da AG in relazione alle compensazioni medio tempore effettuate, ma si è limitata a dedurre una generica carenza di motivazione sul punto dei provvedimenti impugnati. Inoltre, va considerato come l’entità delle compensazioni sia agevolmente conoscibile dalla parte, mediante la consultazione del Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter del d.l. n. 5/2009; pertanto, la parte ben può articolare censure sull’errata compensazione, purché ne dia puntuale evidenza mediante un confronto con quanto risultante da tale registro. Attività che è stata omessa dalla parte nel caso di specie ( cfr ., sulla questione delle compensazioni, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.9.2024, n. 7507; Id., 21.2.2025, n. 1452).
8. Con il secondo motivo riproposto la parte ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati in quanto AG sarebbe decaduta dall’esercizio della pretesa ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c ), del D.P.R. n. 602/1973, che impone di notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Il motivo può essere esaminato congiuntamente al primo motivo di impugnazione incidentale, avente il medesimo contenuto.
8.1. I motivi sono infondati. Come evidenziato, infatti, dalla Sezione: i ) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10.5.2023, n. 698); ii ) con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15.7. 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua ); iii ) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari ( cfr .: Cons. Stato, Sez. VI, 15.11.2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.9.2024, n. 7505; Id., 21.2.2025, n. 1452).
9. Con il terzo motivo riproposto la parte ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per duplicazione dei titoli, trattandosi di somme già iscritte nel Registro nazionale dei debiti.
9.1. Il motivo è infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8- ter , comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso EA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (Consiglio di Stato, sez. III, 12.07.2021, n. 5281). In sostanza, si tratta di una duplice operazione contabile che non si traduce, tuttavia, in una duplicazione della procedura di esazione coattiva (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.2.2025, n. 1452).
10. Con il quarto motivo riproposto la parte ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per: i ) difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi; ii ) errata indicazione della decorrenza; iii ) errato calcolo degli interessi sulla base delle aliquote indicate in cartella; iv ) errato calcolo degli interessi per applicazione dell’anatocismo. Il motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di impugnazione incidentale, avente ad oggetto le medesime questioni.
10.1. La parte ha dedotto, in particolare, l’omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi e se si fosse proceduto con la capitalizzazione semplice o composta, la mancanza di indicazioni sulle modalità di calcolo tanto nella cartella quanto nelle intimazioni di pagamento, con conseguente impossibilità di verificare il percorso logico-matematico seguito dalle Agenzie.
10.2. Osserva il Collegio come, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, le previsioni contenute nei Regolamenti CE n. 536/93, n. 1392/2001 e n. 1468/2006 hanno introdotto ipotesi di mora ex lege , nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all’accordo delle parti, è connessa al momento dell’inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intercorse quando ancora perdura l’omesso pagamento del debito ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.9.2024, n. 7505; Id., Sez. III, 15.6.2023 n. 5899; Id., Sez. III, 2.11.2019 n. 7480). In sostanza, gli interessi sono determinati secondo i criteri stabiliti direttamente dal dato normativo e la parte non ha formulato alcuna contestazione analitica in ordine al computo eseguito da AG. Stessa considerazione vale per gli interessi di mora, per i quali opera la previsione di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, che ne indica decorrenza e ammontare; circostanza che esclude la necessità di una apposita motivazione sul punto (v.: Consiglio di Stato, Sez. III, 12.7.2021, n. 5281; Id., Sez. VI, 21.2.2025, n. 1452).
10.3. Con una seconda censura, dell’appello incidentale, la parte ha dedotto l’errata decorrenza degli interessi, in quanto il dies a quo sarebbe stato individuato nel momento della notificazione al primo acquirente.
10.4. Il motivo è privo di fondamento, non tenendo conto del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale sussiste un vincolo di solidarietà che lega il produttore ed il primo acquirente, per cui entrambi sono egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15.11.2023, n. 9772). Infatti, nel sistema delle cc.dd. “ quote latte ”, l’obbligazione di versamento del prelievo è solidale, atteso che il debitore del prelievo è il produttore, mentre l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto, sicché il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall’acquirente che ne ha effettuato la trattenuta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.3.2024, n. 2635). La giurisprudenza ha, inoltre, precisato come “ tra l'acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall'ente preposto ” ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. III, 25.1.2012, n. 323; Id., Sez. VI, 19.8.2009, n. 4996; Id., 20.5.2009, n. 3101). Secondo la giurisprudenza: i ) gli acquirenti, pertanto, svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l'azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi; ii ) con l'art. 8- quinquies , commi 1 e 5, del d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2009, lo Stato italiano ha inteso riattivare la procedura di recupero, e, quindi, EA ha intimato il pagamento dei prelievi esigibili – in quanto non pagati e non sospesi né annullati da decisioni giurisdizionali – con contestuale trasmissione dei relativi importi per l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del predetto decreto legge; iii ) a partire dall'annata 2000/2001, le comunicazioni sono state inviate ai soli primi acquirenti e non ai produttori in quanto l'acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell'esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l'art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15.11.2023, n. 9772; Id., Sez. III, 13.2.2020, n. 1173).
10.5. Con una terza censura, sempre dell’appello incidentale, la parte ha dedotto l’erroneità degli interessi sulla base delle aliquote indicate in cartella.
10.6. Il motivo non è, tuttavia, supportato da alcuna evidenza, limitandosi a lamentare una generica mancanza di intellegibilità del computo, che, come spiegato, è verificabile attraverso l’acquisizione di un analitico documento contabile, come quello prodotto da AG nel primo grado di giudizio, ove sono state indicate anche le compensazioni eseguite. In difetto di puntuali e analitiche censure che tengano conto di tali aspetti, il motivo non può essere accolto in quanto meramente esplorativo e generico.
10.7. Quanto alla censura con la quale la parte ha dedotto l’applicazione dell’anatocismo, in violazione di legge, la stessa non è, tuttavia, supportata da alcun dato puntuale dal quale dedurre la violazione del disposto di cui all’art. 1283 c.c.
11. In definitiva, deve essere accolto il ricorso in appello delle Agenzie; vanno, invece, respinti i motivi riproposti e i motivi di appello incidentale articolati dalla sig.ra RI. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve respingersi il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato da motivi aggiunti, ad eccezione dei motivi accolti dalla sentenza di primo grado per le annate 2003/2004 e 2007/2008, i cui capi sono transitati in rem iudicatam .
12. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la prevalente soccombenza dell’azienda agricola e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
i ) accoglie l’appello principale di AG e DE; respinge i motivi riproposti e i motivi di appello incidentale della sig.ra RI; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge – per le parti scrutinate da questo Giudice – il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato da motivi aggiunti, ad eccezione dei motivi accolti dalla sentenza di primo grado per le annate 2003/2004 e 2007/2008, i cui capi sono transitati in rem iudicatam :
ii ) condanna la sig.ra RI a rifondere ad AG e DE, creditori in solido, le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in complessive euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO