Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1911, n. 100
Articolo 2
Versione
12 marzo 1911
Art. 1.

E' approvata la convenzione 21 giugno 1910 annessa alla presente legge, con la quale viene fatta gratuita cessione allo Stato della raccolta archeologica di proprieta' dell'on. Domenico Ridola.

Entrata in vigore il 12 marzo 1911