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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 7.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 435/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Claudia Candeloro
contro
:
O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna
O.S. Controparte_1
Avv.ti Luca e Vincenzo Paltrinieri
Fatti di causa
Nell'anno 2020, le organizzazioni sindacali O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna, in persona del segretario provinciale in carica, e , in persona del segretario generale Parte_2
nazionale, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Bologna - segretario politico Parte_1 di O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna dal 2007 sino al 2015, allorquando subentrava nell'incarico e successivamente segretario regionale fino al 2018 - e - segretario CP_2 Controparte_3
amministrativo e tesoriere di O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna dal 2007 al 2018 – chiedendone la condanna al risarcimento del danno da loro cagionato con l'abusiva e illecita utilizzazione delle risorse economiche depositate nel conto corrente n. 10769391 di O.S. F.I.A.L.S. provinciale, CP_4
intestato a e su cui era abilitato ad operare per delega, realizzata nel periodo gennaio Pt_1 CP_3
2013-dicembre 2018.
pagina 1 di 14 La domanda aveva ad oggetto le operazioni di cassa imputabili a e a che risultavano Pt_1 CP_3 dall'estratto conto (doc. 17) ed erano prive di giustificazione;
esse erano raggruppabili nei seguenti gruppi:
- uscite per prelievi in contanti per l'ammontare complessivo di € 270.564,64 relative a operazioni sprovviste di causale (punto 16, atto di citazione), a operazioni recanti una causale assolutamente generica (punto 17, atto di citazione), a presunti “rimborsi spese” in favore di terzi (punti 18 e 19, atto di citazione) e a tre prelievi in contati effettuati in favore di tale SWD (punto 20, atto di citazione);
- uscite per bonifici in favore di terzi per complessivi € 23.438,95 disposti in relazione ad attività di improbabile collegamento con le finalità di O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna (punto 22 e ss., atto di citazione);
- uscite per rimborsi spese in favore di durante il suo mandato di segretario regionale per Pt_1
l'ammontare di € 23.844,81 (punto 26 e ss., atto di citazione);
- uscite per bonifici disposti da a proprio favore (€ 2.000) e in favore di (€ 3.000) in CP_3 Pt_1 data 5.12.2018 e dunque dopo la revoca da parte di dell'autorizzazione a a operare sul CP_2 CP_3
conto corrente, risalente al 21.11.2018 (punto 29 e ss., atto di citazione);
- ulteriori spese prive di giustificazione per l'ammontare di € 5.233,47 (punto 33 e ss., atto di citazione).
Le parti attrici esponevano che il 10.12.2018 e venivano sospesi da ogni incarico e poi Pt_1 CP_3
definitivamente espulsi dal sindacato il 29.4.2019; che rimaneva inadempiente anche CP_3 all'ordine giudiziale (r.g. n. 8887/2019 e r.g. n. 10814/2019, Tribunale di Bologna) di consegnare a la documentazione contrattuale, amministrativa, Controparte_5
contabile e fiscale per le annualità dal 2013 al 2018.
Le parti attrici concludevano invocando la responsabilità da mandato dei convenuti e, comunque, quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e domandando che fossero condannati al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 328.081,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I convenuti, con medesima comparsa di costituzione e risposta, eccepivano l'improcedibilità del procedimento “in quanto sussiste già una ordinanza con richiesta di esibizione dei documenti, ordinanza del 27 giugno 2019, R.G. n. 8887/2019 (doc. 16), di cui controparte non ha mai richiesto
l'esecuzione” (p. 24 comparsa di costituzione e risposta) e contestavano la fondatezza delle domande attoree, sostenendo di aver agito in mera esecuzione di ordini di pagamento impartiti dal segretario provinciale al quale pertanto doveva attribuirsi la responsabilità del danno, unitamente alla CP_2
responsabilità delle attrici medesime che non avevano sorvegliato sulla contabilità delle associazioni sindacali. Chiedevano accertarsi la responsabilità di nonché di per gli CP_2 Parte_2
pagina 2 di 14 ammanchi di cassa e la condanna dei medesimi a rifondere O.S. F.I.A.L.S. provinciale il danno patito;
in via riconvenzionale, chiedevano la restituzione della somma di € 5.779,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che i convenuti avevano fatto confluire a titolo di prestito nel conto corrente per accrescere le disponibilità finanziarie di O.S. F.I.A.L.S. provinciale.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 189/2022 accoglieva la domanda di parte attrice.
Respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalle parti convenute, il Tribunale osservava che era fatto pacifico che le risorse economiche di O.S. F.I.A.L.S. provinciale fossero depositate sul conto corrente n. 10769391 che fungeva da collettore dei contributi sindacali versati mensilmente CP_4
dagli iscritti;
parte di tali contributi veniva rimessa dalla struttura provinciale alla sede regionale di riferimento e alla sede nazionale mentre la restante quota veniva gestita in autonomia dalla struttura provinciale con l'obbligo di farlo per le finalità, attività e nell'interesse del sindacato nonché dei lavoratori rappresentati (art. 24, c. 9, della Statuto).
Secondo il Tribunale, risultava dimostrato che e fossero gli unici ad avere accesso al Pt_1 CP_3
conto corrente e a poter operare sul medesimo;
circostanza provata documentalmente e affermata dagli stessi convenuti nei propri atti difensivi. Con riguardo al ruolo di il Tribunale osservava che CP_3
non potesse contestarsi che egli agisse in qualità di segretario amministrativo e di tesoriere dell'organizzazione sindacale, indipendentemente dalla sussistenza di un conferimento formale di incarico;
circostanza affermata da negli scritti difensivi e che trovava conferma nel CP_3
provvedimento cautelare del Tribunale di Bologna r.g. n. 8887/2019 nonché nei documenti n. 11 e n.
12 attorei. Risultava, quindi, che nessun altro, eccetto i convenuti, potesse effettuare operazioni sul conto corrente per l'intero periodo dedotto in causa su cui non poteva operare che era divenuto CP_2
titolare del conto solo il 18.11.2018, dopo la sospensione dei due convenuti dal sindacato.
Il Tribunale riteneva provata la condotta negligente e abusiva dei convenuti nell'utilizzazione delle risorse presenti sul conto. Intanto, i convenuti non avevano offerto alcuna giustificazione dell'attività di gestione del conto e non aveva adempiuto neppure all'ordine di consegna del Tribunale di CP_3
Bologna “permanendo in una condotta francamente indicativa dell'impossibilità di giustificare i prelievi in contanti e, più in generale, le numerosissime uscite attestate dall'estratto conto bancario prive di documentata causale”. Inoltre, a fronte delle oltre 400 operazioni di prelievo riportate in citazione, i convenuti avevano tentato di giustificarne appena 18, con documentazione che risultava inadeguata.
Il Tribunale riteneva che i prelievi senza causale (di cui al punto 16, cit.) costituissero operazioni ingiustificate, rilevando che le ricevute di prelievo non erano state prodotte neppure per tutte le pagina 3 di 14 operazioni prive di causale, che non era possibile dar seguito alla spiegazione dei convenuti secondo cui l'impiegata di banca avrebbe dimenticato di inserire su talune ricevute la causale poi aggiunta a mano e che non poteva sopperire all'assenza di giustificazione dei prelievi il documento n. 12 di parte convenuta “trattandosi di prospetti elaborati dagli stessi convenuti riferentisi agli anni 2015 e 2018, privi di qualsiasi elemento di data certa e soprattutto inadeguati a riscontrare quel che conta, ovvero le attestazioni e giustificazioni dei trasferimenti di denaro in uscita, limitandosi ad annotazioni di cifre
e presunte causali elaborate unilateralmente dagli stessi convenuti, sovente sommando dati presuntivamente a consuntivo con dati previsionali”.
Il Tribunale osservava poi che la documentazione prodotta non era idonea a giustificare i prelievi recanti causale generica (punto 17, cit.): “infatti, oltre a non essere presenti giustificativi per ogni operazione contestata, le poche ricevute di prelievo prodotte non sono neppure riferibili ai documenti allegati da controparte sub doc. n. 6 a causa della discordanza tra gli importi riportati nelle predette ricevute e quelli risultanti dai documenti citati (vedi, in particolare, la riferibilità delle ricevute di prelievo del 14/03/2018, del 31/08/2018 e del 12/10/2018 alla ricevuta Mail Boxes del 06/04/2018, alla
Per nota pro forma dell'Avv. Matteo Nanni – pratica ngelo, al prospetto presenze “Lina”, al preventivo n. 7/2018 di SWD Group, alla email di fialsformazione del 25 e del 26/10/2013) oppure perché, in alcuni casi, la documentazione asseritamente “contabile” prodotta non è riconducibile alla
F.I.A.L.S. provinciale di Bologna (v. documenti sub pag. 1, 6,7,13 dell'allegato n. 6 del fascicolo delle parti convenute)”.
Quanto ai rimborsi spese in favore di terzi (punto 18, cit.), il Tribunale osservava che non era stato chiarito né tantomeno documentato a che titolo ed esattamente chi avesse collaborato con O.S.
F.I.A.L.S., affermando che “premesso che comunque a norma di Statuto le strutture decentrate non possono assumere dipendenti o stipulare contratti di collaborazione senza la preventiva autorizzazione espressa del Segretario generale (art. 31, comma 319) – presupposti che non risultano documentati nel caso di specie – non è stato neppure chiarito perché si sarebbe attinto dalle casse della organizzazione sindacale per corrispondere compensi a persone che – a dire dei convenuti – avrebbero collaborato con il CA (cfr. pag. 14 della costituzione di parte convenuta) giusta contratti di prestazione occasionale con quest'ultimo sottoscritti, posto che il CA (centro di assistenza fiscale) è soggetto giuridico diverso dal sindacato. Senza contare che non sono state prodotte le pezze giustificative dei predetti rimborsi né vi è prova alcuna del fatto che le somme prelevate dal conto corrente della
F.I.A.L.S. provinciale di Bologna siano state consegnate nelle mani delle presunte collaboratrici”.
Il Tribunale riteneva che le considerazioni svolte, circa l'assenza di prova della riconducibilità delle prestazioni indicate nelle causali dei prelievi ad attività svolte in favore di O.S. F.I.A.L.S. provinciale e pagina 4 di 14 dell'effettivo incasso delle predette somme da parte del beneficiario indicato, valessero «anche per le voci di uscita di cui ai punti n. 19) e 20) dell'atto di citazione, ossia <<“rimborsi spese in favore di dirigenti sindacali” delle di Bologna e Imola>> e n. 3 prelievi in contanti, effettuati tutti in data Pt_3
12/10/2018 asseritamente in favore di tale SWD, per complessivi € 1.250,00 e riportanti le seguenti causali “archivio bandi concorso”, “archiv indirizzi mail”, “redazione pubblic ni art blog se cambia con”».
Inoltre, non era stata fornita documentazione giustificativa con riferimento ai “Pagamenti ingiustificati
a favore di terzi per complessivi € 23.438,95” (punto 22 e ss., cit.) e risultavano privi di giustificazione anche i rimborsi spese disposti in favore di per € 23.844,81 (punto 26 e ss. cit.) “sulla scorta Pt_1
della considerazione che trattasi di rimborsi percepiti dal convenuto nel periodo 2016-2018 allorquando egli rivestiva il ruolo di Segretario regionale dell'Emilia Romagna e, dunque, tali spese, sostenute da per l'attività prestata in favore del sindacato, sarebbero dovute esser rimborsate Pt_1
nel ridetto periodo dalla struttura regionale, in ragione della autonomia giuridico-amministrativa di cui sono dotate le singole articolazioni dell'organizzazione sindacale”.
Il Tribunale riteneva illegittimi anche i trasferimenti di fondi disposti il 5.12.2018 da in favore CP_3 suo e di (punto 29 e ss. cit.) “in quanto operazioni poste in essere all'indomani della revoca al Pt_1
ad operare sul conto corrente della F.I.A.L.S. provinciale di Bologna disposta dalla CP_3
F.I.A.L.S.” giacché “il convenuto, in data 22.11.2018, si era recato in banca arrogandosi la qualità di
Segretario provinciale e responsabile amministrativo della F.I.A.L.S. di Bologna, e aveva inopinatamente revocato, a la delega sul predetto conto corrente riappropriandosi CP_2
fraudolentemente della stessa, per poter poi disporre, in data 05.12.2018, n. 2 bonifici sempre dal conto di F.I.A.L.S. provinciale di Bologna, l'uno di € 3.000,00 in favore di e l'altro di Parte_1
€ 2.000,00 in favore di sé medesimo, senza alcuna autorizzazione ovviamente da parte del nuovo intestatario nominativo ”. CP_2
Infine, con riguardo alle ulteriori spese prive di giustificativi, allegate nell'atto di citazione per un totale di € 5.233,47 (punto 33 e ss., cit.), il Tribunale osservava che “la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta è del tutto inidonea a giustificare la fuoriuscita dal conto corrente intestato alla F.I.A.L.S. provinciale di Bologna” atteso che “alcuna prova è stata anzitutto fornita in merito ai beneficiari degli assegni emessi dall'Istituto di credito su disposizione dei CP_4 convenuti e indicati sub punto 34) dell'atto di citazione: assegno n. 3636161831, emesso in data
04/04/2013, dell'importo di € 3.245,16 e assegno n. 3689934591, emesso in data 09/06/2015, dell'importo di € 358,31. E, ancora, è il caso della ricarica disposta sulla carta di credito n.
5264********1389 per € 300,00. Né alcunché viene allegato, dedotto e provato sulle motivazioni della
pagina 5 di 14 loro emissione” e che “quanto al doc. n. 15 prodotto dai convenuti, esso contiene copia di presunte ricariche telefoniche relative a numeri che, in assenza di prova alcuna sulla loro riconducibilità al sindacato, non possono essere ritenuti di pertinenza di quest'ultimo”.
Osservava poi il Tribunale che “l'unica sostanziale eccezione della difesa di e CP_3 Pt_1 invocata quale spiegazione di tutte le operazioni contestate, è stata l'affermazione che sarebbe stato
, in qualità di Segretario provinciale della F.I.A.L.S. di Bologna, a dare indicazioni ai due CP_2
convenuti su quali pagamenti disporre, utilizzando i due gestori del conto – e in particolare – CP_3 come “bancomat” personale, al punto che le somme da quest'ultimo prelevate sarebbero state consegnate direttamente nelle mani del Segretario provinciale”, ma l'eccezione era rimasta sfornita di prova e risultava anche inverosimile alla luce della condotta dei convenuti. Osservava che il documento n. 3 di parte convenuta non risultava rilevante a sostegno della tesi dei convenuti e che anzi “proprio il tenore della comunicazione di cui al citato documento esprime la volontà, da parte del Segretario, di non decidere arbitrariamente, bensì di pianificare, nella discussione e nel preventivo esame della fattibilità, quali spese fossero sostenibili o meno;
atteggiamento evidentemente in contrasto con la prospettazione dei convenuti per cui il Segretario si limitava a dare ordini di pagamento che, poi, CP_2 eseguiva pedissequamente”. CP_3
Il Tribunale ribadiva che dalla documentazione prodotta dai convenuti risultava il contrario di quanto da questi sostenuto, osservando che “dalla stessa emerge in particolare come – a parte CP_2
preoccuparsi di trovare e suggerire soluzioni per migliorare le entrate di F.I.A.L.S. – non poteva alcunché in autonomia riguardo alle spese, dovendo addirittura chiedere a se fosse possibile CP_3
differire pagamenti che al sindacato venivano sollecitati da terzi ovvero preoccuparsi di giustificare adeguatamente i rimborsi delle sue spese di dirigente sindacale a fronte di riserve e resistenze proprio di a riconoscerglieli. Tanto è quanto si evince da alcune delle mail prodotte da parte CP_3
convenuta (mail del 15/09/2018 e del 06/08/2018 sub doc. n. 3; mail del 09/01/2018 sub doc. n. 5 fasc. parte convenuta). È ovvia l'osservazione che se fosse stato il vero dominus del conto corrente, CP_2
non avrebbe avuto necessità di far altro se non di ordinare quanto voluto. Così come è significativo che i pagamenti di tutti i rimborsi allo stesso fossero disposti sempre tramite bonifico, a fronte CP_2
della abitudine invece di a prelevare somme in contanti, altro dato che evidenzia di per sé il CP_3
diverso rapporto dei due rispetto al conto corrente in questione, nel senso di una posizione di padronanza di e di terzietà invece di come qualsiasi altro terzo destinatario di CP_3 CP_2
pagamenti. Circostanza avvalorata dalle stesse affermazioni dei convenuti laddove hanno sostenuto, richiamando il doc. sub. 10, che quando il Segretario aveva preteso di disporre di risorse del CP_2 sindacato per esigenze personali, non pertinenti con l'attività sindacale, se in un primo momento
pagina 6 di 14 decideva di dare seguito a tali richieste, <<dovendo attenersi alle determinazioni imposte dai cp_3>
vertici del sindacato e, dunque, dal Segretario Provinciale, successivamente ne interrompeva i pagamenti, trattandosi di operazioni contrarie ai valori e principi del Sindacato medesimo cui CP_3 per primo aderiva>> (v. pag. 5 comparsa conclusionale convenuti)”.
Quanto al documento n. 10 di parte convenuta che attesterebbe “la pretesa di di disporre di CP_2
somme aggiuntive per proprie necessità personali non legate a spese da lui sostenute per attività sindacali”, il Tribunale osservava che “le causali dei bonifici disposti da in favore di CP_3 CP_2
(“anticipo spese per Consiglio Nazionale FIALS di Riccione”, “anticipo spese per presentazione del
29 settembre di Nurse Today e Assocare”, “anticipo spese per presentazione Nurse Today”) – per come riportate nel documento in commento – sono al contrario relative ad attività svolte dallo stesso in favore del sindacato e ben note agli odierni convenuti, come si evince dalle causali da essi stessi riportate”.
Peraltro a smentita del fatto che i convenuti fossero meri esecutori degli ordini di pagamento dettati da il Tribunale osservava che “allorquando si è permesso, con l'ausilio del delegato della CP_2 CP_2
Segreteria nazionale di recarsi – per la prima volta a novembre del 2018 – presso la filiale CP_4 per modificare l'intestazione del conto, appena il giorno seguente i convenuti hanno a loro volta, arbitrariamente e illegittimamente, fatto rimettere le cose a posto, ossia come era sempre stato, riportando il conto nelle loro mani esclusive ed effettuando seduta stante altre operazioni direttamente in loro favore. Segno questo quantomeno di una abitudine a sentirsi i reali gestori di quel conto che non sarebbe plausibile e ipotizzabile in chi di quel conto fosse sempre stato mero esecutore di ordini dello stesso . CP_2
Alla luce di quanto considerato, il Tribunale riteneva sussistere la condotta abusiva e illecita contestata ai convenuti i quali, ciascuno in relazione alla posizione ricoperta, erano invece tenuti ad agire con diligenza e correttezza nella gestione del conto corrente intestato alla O.S. F.I.A.L.S. provinciale e secondo i normali criteri di prudenza anche avuto riguardo alle essenziali finalità di quelle risorse, legate intrinsecamente alla vita e all'interesse del sindacato, e nel rispetto delle norme statutarie che avevano invece violato (art. 31 c. 4, Statuto F.I.A.L.S.); poi, non solo si era rifiutato di CP_3
provvedere alla riconsegna di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale, relativa al periodo dedotto in causa, di pertinenza della struttura provinciale, ma altresì non era stato in grado di provare la diligente tenuta della contabilità.
Quanto al danno, il Tribunale osservava che l'evento dannoso lamentato e provato dalle parti attrici era rappresentato dalla dispersione di risorse economiche appartenenti al sindacato realizzatasi a mezzo e per effetto delle operazioni di prelievo dal conto corrente intestato alla O.S. F.I.A.L.S. provinciale e pagina 7 di 14 dettagliate nell'atto di citazione. Pertanto, condannava e in solido tra loro, al Pt_1 CP_3
pagamento, a titolo di risarcimento del danno procurato alle attrici per effetto degli atti e dei comportamenti illegittimi di cui in motivazione, della somma di € 328.081,87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al soddisfo.
Rigettava le domande svolte dai convenuti, rimaste indimostrate, compresa la domanda di restituzione di € 5.779,47, trattandosi, inoltre, delle stesse somme di cui i convenuti si erano fraudolentemente riappropriati a mezzo dei bonifici disposti da in data 5.12.2018. CP_3
Infine, condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Avverso la sentenza proponevano appello e affidandolo a sei motivi di gravame, cui Pt_1 CP_3
resistevano O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna e anche eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza proposta dagli appellanti.
Pendenti i termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, il difensore di depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di O.S. F.I.A.L.S. provinciale CP_3
di Bologna e e per si costituiva un nuovo difensore in sostituzione del Parte_2 Pt_1 precedente. La Corte con la sentenza n. 70/2024, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro
O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna e , dichiarava CP_3 Parte_2
l'estinzione del giudizio fra tali parti ex art. 306 c.p.c. a spese compensate e provvedeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio fra le altre parti.
Indi, precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Erronea e/o carente motivazione circa l'assolvimento dell'onere della prova da parte delle attrici
(appellate). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia valutato solo la loro condotta omettendo di considerare il “contributo causale apportato dal grave ed interessato comportamento sia del responsabile provinciale CP_6
sia della stessa , evidentemente consapevole di un modus
[...] Controparte_7 operandi in contrasto con le disposizioni statutarie” (p. 6 atto di appello). Gli appellanti imputano a la violazione dell'“obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente il rendiconto CP_2 economico consuntivo (art. 29 Statuto), entro il 30 giugno di ogni anno” (p. 8 atto di appello), così impedendo “alla struttura provinciale di essere in regola con quanto previsto dallo Statuto, ma anche
pagina 8 di 14 di permettere il necessario controllo contabile da parte degli organi sovraordinati” (p. 9 atto di appello). Gli appellanti affermano anche che “ era perfettamente al corrente di ogni operazione CP_2
finanziaria avvenuta tramite il conto corrente intestato alla FIALS provinciale, sia per averne commissionato l'esecuzione, sia per avere ratificato gli esiti, anche tacitamente” (p. 10 atto di appello)
e che abbia sempre potuto operare sul conto corrente dell'associazione fin dalla sua nomina, come si evince dalla circostanza che proprio abbia comunicato alla banca la revoca della delega in favore CP_2 di il 21.11.2018. Gli appellanti ritengono poi che “già dall'estratto conto bancario (doc. 17 CP_3
fascicolo parte attrice) emergono le causali giustificative delle uscite effettuate sul c/c bancario della
FIALS Bologna, circostanza che rende del tutto pretestuosa e comunque infondata la richiesta della
O.S. provinciale FIALS di documentare le stesse oltre quanto già risultante dagli stessi estratti conto”
(p. 12 atto di appello);
2) Errata attribuzione dell'onere della prova. Carenza, insufficienza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Gli appellanti ribadiscono l'omessa considerazione da parte del Tribunale della violazione da parte di dell'obbligo di rendiconto periodico sullo stesso gravante in qualità di CP_2 segretario provinciale e l'errata considerazione del ruolo ricoperto da il quale non era certamente CP_2
“terzo” “rispetto alla gestione del Sindacato provinciale”, tenendo egli sotto controllo “ogni situazione economicamente rilevante ed impegnativa per il Sindacato” (p. 17 atto di appello). Gli appellanti chiariscono che “non è…in contestazione la partecipazione dei convenuti all'attività sindacale quale collaboratori del bensì viene contestata (da questa difesa) l'autonomia e l'esclusività della CP_2 gestione del Sindacato provinciale che il Tribunale vorrebbe attribuire a e (p. 17 atto CP_3 Pt_1 di appello), tenuto altresì conto del fatto che “ha sempre avuto la delega ad operare sul conto CP_2 corrente (e quindi l'accesso diretto al conto)” e “ha permesso e condiviso che ben 400 operazioni contabili fossero compiute da altri” (p. 18 atto di appello);
3) Errata e/o illogica valutazione circa la sussistenza di un danno nei confronti della O.S. FIALS provinciale. Gli appellanti escludono che la O.S. F.I.A.L.S. provinciale abbia subito un danno economico, atteso che “ha sempre condiviso e ratificato ogni decisione ed impegno di spesa, che CP_2 pertanto deve ritenersi assunto nell'interesse dell' ” (p. 20 atto di appello). Gli Parte_4
appellanti affermano che comunque agli atti non vi è la prova dell'avvenuta effettiva distrazione di risorse dell'associazione; prova che deve essere fornita dalle controparti che ritengono non veritiere le causali delle operazioni contabili effettuate tramite il conto corrente dell'associazione sindacale;
4) Errata e/o illogica valutazione circa i rapporti interni all'associazione sindacale e le conseguenti eventuali responsabilità. Gli appellanti si dolgono ancora della mancata considerazione da parte del
Tribunale della condotta di “la cui violazione dell'obbligo statutario di approvare annualmente il CP_2
pagina 9 di 14 rendiconto non ha ricevuto l'approfondimento che avrebbe invece meritato” (p. 22 atto di appello) nonché della circostanza che le operazioni contabili siano state da lui autorizzate, approvate o ratificate.
Gli appellanti ribadiscono che “per 4 anni, dal 2014 al 2018, da quando è stato eletto all'interno CP_2
di FIALS BOLOGNA ogni attività è stata tacitamente approvata tanto dal segretario provinciale e quanto da che hanno di fatto ratificato de plano ogni atto compiuto dagli altri Parte_2
membri, e comportando questo un inevitabile concorso nella responsabilità CP_3 Pt_1 discendente dalla gestione dell'ente” (p. 24 atto di appello);
5) Errata e/o illogica quantificazione del danno. Gli appellanti ritengono che i prelievi con causale giustificativa generica siano giustificati, che la sentenza non abbia tenuto in considerazione i giustificativi di spesa di cui al documento n. 6 da loro prodotto in primo grado e che “non è revocabile in dubbio (né tale assunto è mai stato contestato da controparte) come gli incarichi legali all'avv.
Nanni e Maiolino li avesse formalizzati il Segretario provinciale quale rappresentante legale CP_2
della struttura decentrata FIALS di Bologna, così come è direttamente al Segretario che si rivolge CP_2 lo per il pagamento della somma di € 600,00 (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado parte CP_8 appellante)” (p. 26 atto di appello). Con riferimento ai “pagamenti ingiustificati a favore di terzi” per complessivi € 23.438,95 gli appellanti osservano che “le causali di questi pagamenti sono invece precise e chiare: sarebbe stato onere dell'associazione FIALS, invero, dimostrare l'estraneità dei predetti terzi all'attività del Sindacato” (p. 27 atto di appello). Quanto ai rimborsi spese in favore di per € 23.844,81, osservano che la somma pagata deve essere ripetuta nei confronti Pt_1 dell'organizzazione regionale;
6) Erronea configurazione del danno e omessa attribuzione di responsabilità in capo a
[...]
. Gli appellanti censurano la sentenza rilevando che non ha subito CP_1 Parte_2
alcun danno, atteso che il conto corrente appartiene unicamente alla O.S. F.I.A.L.S. provinciale di
Bologna e ribadiscono che la sentenza “ha omesso ogni valutazione in ordine al ruolo avuto da
[...]
in violazione alle regole statutarie, come già illustrato in precedenza, per omessa vigilanza, Parte_2 controllo e contestazione circa la gestione contabile della O.S. Provinciale” (p. 29 atto di appello).
***
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'atto, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 10 di 14 Passando all'esame delle censure, tutti i motivi di appello ammettono un esame congiunto in quanto strettamente connessi o aventi ad oggetto le medesime doglianze. Tali motivi sono infondati.
Premesso che il thema decidendum è costituito dalla gestione del conto corrente n. 10769391 CP_4
nel periodo di riferimento compreso tra il 2013 e il 2018, non risulta contestata né la circostanza che sia stato il titolare del conto corrente negli anni 2013-2018 - e che dunque lo sia rimasto anche Pt_1
quando assunse il ruolo di segretario regionale e fu sostituito da nel ruolo di segretario provinciale CP_2
- né è contestata la circostanza che rilasciò la delega ad operare sul conto in favore di e Pt_1 CP_3
da questi fu mantenuta fino al 21.11.2018.
Ora, si limita ad affermare che assunta la carica di segretario provinciale, si rifiutò di Pt_1 CP_2
assumere la titolarità del conto corrente, ma la circostanza - comunque astrattamente rilevante esclusivamente per le operazioni compiute dopo la nomina di quale segretario provinciale - non CP_2
consente di escludere la responsabilità di atteso che, anche a fronte del rifiuto di egli ben Pt_1 CP_2
avrebbe potuto estinguere il conto corren te, essendone il titolare, mentre è pacifico che ne abbia mantenuto la titolarità ed abbia consentito al delegato di continuare ad effettuare operazioni CP_3
sul conto corrente, ciò da cui discende la sua responsabilità anche per tali operazioni di cui ha avuto o avrebbe dovuto avere contezza avendo, quantomeno, libero accesso agli estratti conto.
Inoltre, merita conferma la circostanza, accertata dal Tribunale, secondo cui non ebbe accesso CP_2 diretto al conto fino a quando non ne divenne titolare il 18.11.2018. L'appellante afferma, al contrario, che fin dalla sua nomina avrebbe avuto la possibilità di operare sul conto corrente e pretende di CP_2
dimostrarlo rammentando che il 21.11.2018 fu proprio a revocare la delega in favore di CP_2 CP_3
Invero, la revoca della delega disposta da fu possibile giacché questi assunse la titolarità del conto CP_2 il 18.11.2018; circostanza, quest'ultima, affermata dalla sentenza impugnata e non censurata dall'appellante.
Tanto chiarito, la responsabilità di non può essere esclusa né attenuata dall'eventuale Pt_1
corresponsabilità di - la cui acquisita posizione di segretario provinciale è comunque successiva CP_2
ad alcune delle operazioni oggetto di contestazione - e di O.S. . Al primo, Controparte_1
l'appellante attribuisce l'omessa presentazione del rendiconto annuale in violazione dello statuto nonché l'autorizzazione o la condivisione o la ratifica di tutte le operazioni compiute sul conto corrente e a l'omessa vigilanza e controllo sulle attività del sindacato provinciale e la Parte_2 ratifica “de plano” di tutte le operazioni compiute.
Poiché i convenuti in primo grado non hanno chiesto di chiamare in causa per accertarne la CP_2
responsabilità, né mai hanno affermato la responsabilità in via esclusiva di tali soggetti rispetto alla mala gestio delle risorse presenti sul conto corrente, né hanno chiesto di accertare la ripartizione delle pagina 11 di 14 quote di responsabilità né nei confronti di né di – come detto, neppure Parte_2 CP_2
chiamato in causa – la dedotta responsabilità concorsuale di questi ultimi è del tutto irrilevante, tenuto conto del fatto che nell'ambito della responsabilità civilistica quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, se le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Con riguardo alla posizione di peraltro, CP_2
il Tribunale, traendo elementi indicativi dai documenti n. 3, 5 e 10 di parte convenuta, ha ritenuto inverosimile e comunque non provata la circostanza che abbia manovrato e in ordine Pt_1 CP_3
ai pagamenti da effettuare. Sul punto, la censura alla sentenza si risolve nel rilievo dell'illogicità e contraddittorietà della ricostruzione del Tribunale secondo la quale pur rivestendo la carica di CP_2
segretario provinciale rivestisse una posizione di terzietà rispetto alla gestione del sindacato provinciale. La sentenza però non è né illogica né contraddittoria, atteso che la terzietà di cui il
Tribunale discorre attiene alla posizione di non già rispetto al sindacato provinciale di cui era il CP_2
segretario bensì specificamente rispetto alla gestione del conto corrente di cui è causa, appannaggio di e nelle rispettive qualità di titolare e delegato. Pt_1 CP_3
Venendo all'esame delle censure attinenti alle operazioni che il Tribunale ha ritenuto prive di giustificazione, non è, in primo luogo, condivisibile l'affermazione secondo cui a fronte delle causali giustificative presenti nell'estratto conto (doc. 17, fasc. appellati) sarebbe stato onere delle odierne parti appellate dimostrare la distrazione delle risorse presenti sul conto corrente. Invero, il Tribunale, a fronte degli esborsi documentati – e non contestati – e dell'allegato inadempimento agli obblighi di corretta gestione del conto corrente intestato alla O.S. F.I.A.L.S. provinciale, ha correttamente ripartito l'onere probatorio ritenendo che fosse onere dei convenuti – mandatari e come tali obbligati al rendiconto e onerati della prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutarne l'operato – dimostrare di essersi attenuti ai criteri di corretta amministrazione del conto corrente e di fornire i documenti giustificativi delle causali (non sempre presenti) tramite la produzione di fatture, quietanze o ricevute di pagamento che invece né né hanno mai prodotto, pur essendo i soggetti deputati a Pt_1 CP_3
conservare i documenti giustificativi delle operazioni loro imputabili (fatture, ricevute fiscali, scontrino, contratti ecc.).
Quanto alle operazioni recanti una causale generica (punto 17, atto di citazione di primo grado) vale l'osservazione appena svolta: è da escludersi che l'indicazione di una causale del tutto generica sia sufficiente a ritenere giustificato l'esborso, in mancanza della documentazione di spesa che lo riscontri puntualmente. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, in relazione a tale gruppo di pagina 12 di 14 operazioni il Tribunale ha puntualmente esaminato il documento n. 6 prodotto in giudizio dai convenuti escludendo che fosse idoneo a giustificare tali uscite con una motivazione che non risulta censurata essendosi limitato l'appellante a sostenere che “non è revocabile in dubbio (né tale assunto è mai stato contestato da controparte) come gli incarichi legali all'avv. Nanni e Maiolino li avesse formalizzati il
Segretario provinciale quale rappresentante legale della struttura decentrata FIALS di Bologna, CP_2
così come è direttamente al Segretario che si rivolge lo per il pagamento della CP_2 CP_8 somma di € 600,00 (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado parte appellante)” (p. 26 atto di appello) ovvero limitandosi, ancora una volta, ad allegare il coinvolgimento di che, però, come sopra osservato, CP_2
non esclude né attenua la responsabilità di Pt_1
Con riferimento ai “pagamenti ingiustificati a favore di terzi” (punto 22 e ss., atto di citazione)
l'appellante osserva che “le causali di questi pagamenti sono invece precise e chiare: sarebbe stato onere dell' , invero, dimostrare l'estraneità dei predetti terzi all'attività del Parte_5
Sindacato” (p. 27 atto di appello) ma ancora è dirimente la mancanza di documentazione correlata all'esborso che ne costituisca la giustificazione comprovandone la destinazione, che sarebbe stato onere dell'odierno appellante fornire.
Infine, con riguardo ai rimborsi spese in favore di durante il suo mandato di segretario Pt_1 regionale (punto 26 e ss., atto di citazione) l'appellante si limita a osservare che la somma dovrebbe essere ripetuta nei confronti dell'organizzazione regionale, ma l'argomento non esclude la responsabilità per un esborso che, a monte, non doveva essere effettuato dal sindacato provinciale bensì eventualmente da quello regionale, come peraltro implicitamente ammesso dall'appellante.
Ora, il difensore di nel costituirsi in giudizio in sostituzione del precedente difensore, analizza Pt_1
in modo analitico le singole voci di spesa oggetto di giudizio;
nel fare ciò, però, per un verso, ha tardivamente dedotto fatti nuovi, anche rispetto a quelli allegati nel primo grado di giudizio, il cui esame è pertanto precluso e, per altro verso, ha più dettagliatamente esaminato le voci di spesa per ricondurle all'attività del sindacato provinciale. Rimane il fatto però che, anche se fosse dimostrato un collegamento tra le uscite dal conto corrente e l'attività del sindacato provinciale, tali uscite rimangono comunque sprovviste del necessario supporto documentale delle relative spese (come detto, fatture, ricevute fiscali, scontrino, contratti ecc.).
Non è poi condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui dalla circostanza che abbia condiviso e CP_2
autorizzato ogni spesa – comunque rimasta del tutto indimostrata – discenderebbe la mancanza di un danno, atteso che le spese sarebbero state sostenute nell'interesse del sindacato provinciale. Intanto, come già osservato, deve ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è provato alcun coinvolgimento di rispetto alla gestione del conto corrente;
inoltre, ancora prima, CP_2
pagina 13 di 14 l'eventuale autorizzazione o ratifica di non renderebbe di per sé giustificate le spese, comunque CP_2
mancati di documentata giustificazione.
Infine, correttamente il Tribunale ha ritenuto che anche O.S. abbia patito un Controparte_1
danno. Non conduce a diversa conclusione la circostanza che il conto corrente fosse di pertinenza di
O.S. F.I.A.L.S. provinciale. Infatti, come indicato nella sentenza impugnata, con affermazione non censurata, il conto corrente di cui è causa fungeva da collettore dei contributi sindacali versati dagli iscritti e una parte di tali contributi veniva destinata anche alla organizzazione sindacale nazionale, di qui la legittimazione dell'organizzazione sindacale nazionale a pretendere il risarcimento del danno patito.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 189/2022 del Tribunale di Parte_1
Bologna e la condanna alla rifusione in favore di O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna e
[...]
delle spese di lite del grado che liquida in € 18.000 oltre spese forfettarie, IVA e Parte_2
CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Roberto Toscano e dell'Avv. Olimpia Fortunato, dichiaratisi antistatari;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 28.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 7.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 435/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Claudia Candeloro
contro
:
O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna
O.S. Controparte_1
Avv.ti Luca e Vincenzo Paltrinieri
Fatti di causa
Nell'anno 2020, le organizzazioni sindacali O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna, in persona del segretario provinciale in carica, e , in persona del segretario generale Parte_2
nazionale, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Bologna - segretario politico Parte_1 di O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna dal 2007 sino al 2015, allorquando subentrava nell'incarico e successivamente segretario regionale fino al 2018 - e - segretario CP_2 Controparte_3
amministrativo e tesoriere di O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna dal 2007 al 2018 – chiedendone la condanna al risarcimento del danno da loro cagionato con l'abusiva e illecita utilizzazione delle risorse economiche depositate nel conto corrente n. 10769391 di O.S. F.I.A.L.S. provinciale, CP_4
intestato a e su cui era abilitato ad operare per delega, realizzata nel periodo gennaio Pt_1 CP_3
2013-dicembre 2018.
pagina 1 di 14 La domanda aveva ad oggetto le operazioni di cassa imputabili a e a che risultavano Pt_1 CP_3 dall'estratto conto (doc. 17) ed erano prive di giustificazione;
esse erano raggruppabili nei seguenti gruppi:
- uscite per prelievi in contanti per l'ammontare complessivo di € 270.564,64 relative a operazioni sprovviste di causale (punto 16, atto di citazione), a operazioni recanti una causale assolutamente generica (punto 17, atto di citazione), a presunti “rimborsi spese” in favore di terzi (punti 18 e 19, atto di citazione) e a tre prelievi in contati effettuati in favore di tale SWD (punto 20, atto di citazione);
- uscite per bonifici in favore di terzi per complessivi € 23.438,95 disposti in relazione ad attività di improbabile collegamento con le finalità di O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna (punto 22 e ss., atto di citazione);
- uscite per rimborsi spese in favore di durante il suo mandato di segretario regionale per Pt_1
l'ammontare di € 23.844,81 (punto 26 e ss., atto di citazione);
- uscite per bonifici disposti da a proprio favore (€ 2.000) e in favore di (€ 3.000) in CP_3 Pt_1 data 5.12.2018 e dunque dopo la revoca da parte di dell'autorizzazione a a operare sul CP_2 CP_3
conto corrente, risalente al 21.11.2018 (punto 29 e ss., atto di citazione);
- ulteriori spese prive di giustificazione per l'ammontare di € 5.233,47 (punto 33 e ss., atto di citazione).
Le parti attrici esponevano che il 10.12.2018 e venivano sospesi da ogni incarico e poi Pt_1 CP_3
definitivamente espulsi dal sindacato il 29.4.2019; che rimaneva inadempiente anche CP_3 all'ordine giudiziale (r.g. n. 8887/2019 e r.g. n. 10814/2019, Tribunale di Bologna) di consegnare a la documentazione contrattuale, amministrativa, Controparte_5
contabile e fiscale per le annualità dal 2013 al 2018.
Le parti attrici concludevano invocando la responsabilità da mandato dei convenuti e, comunque, quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e domandando che fossero condannati al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 328.081,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I convenuti, con medesima comparsa di costituzione e risposta, eccepivano l'improcedibilità del procedimento “in quanto sussiste già una ordinanza con richiesta di esibizione dei documenti, ordinanza del 27 giugno 2019, R.G. n. 8887/2019 (doc. 16), di cui controparte non ha mai richiesto
l'esecuzione” (p. 24 comparsa di costituzione e risposta) e contestavano la fondatezza delle domande attoree, sostenendo di aver agito in mera esecuzione di ordini di pagamento impartiti dal segretario provinciale al quale pertanto doveva attribuirsi la responsabilità del danno, unitamente alla CP_2
responsabilità delle attrici medesime che non avevano sorvegliato sulla contabilità delle associazioni sindacali. Chiedevano accertarsi la responsabilità di nonché di per gli CP_2 Parte_2
pagina 2 di 14 ammanchi di cassa e la condanna dei medesimi a rifondere O.S. F.I.A.L.S. provinciale il danno patito;
in via riconvenzionale, chiedevano la restituzione della somma di € 5.779,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che i convenuti avevano fatto confluire a titolo di prestito nel conto corrente per accrescere le disponibilità finanziarie di O.S. F.I.A.L.S. provinciale.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 189/2022 accoglieva la domanda di parte attrice.
Respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalle parti convenute, il Tribunale osservava che era fatto pacifico che le risorse economiche di O.S. F.I.A.L.S. provinciale fossero depositate sul conto corrente n. 10769391 che fungeva da collettore dei contributi sindacali versati mensilmente CP_4
dagli iscritti;
parte di tali contributi veniva rimessa dalla struttura provinciale alla sede regionale di riferimento e alla sede nazionale mentre la restante quota veniva gestita in autonomia dalla struttura provinciale con l'obbligo di farlo per le finalità, attività e nell'interesse del sindacato nonché dei lavoratori rappresentati (art. 24, c. 9, della Statuto).
Secondo il Tribunale, risultava dimostrato che e fossero gli unici ad avere accesso al Pt_1 CP_3
conto corrente e a poter operare sul medesimo;
circostanza provata documentalmente e affermata dagli stessi convenuti nei propri atti difensivi. Con riguardo al ruolo di il Tribunale osservava che CP_3
non potesse contestarsi che egli agisse in qualità di segretario amministrativo e di tesoriere dell'organizzazione sindacale, indipendentemente dalla sussistenza di un conferimento formale di incarico;
circostanza affermata da negli scritti difensivi e che trovava conferma nel CP_3
provvedimento cautelare del Tribunale di Bologna r.g. n. 8887/2019 nonché nei documenti n. 11 e n.
12 attorei. Risultava, quindi, che nessun altro, eccetto i convenuti, potesse effettuare operazioni sul conto corrente per l'intero periodo dedotto in causa su cui non poteva operare che era divenuto CP_2
titolare del conto solo il 18.11.2018, dopo la sospensione dei due convenuti dal sindacato.
Il Tribunale riteneva provata la condotta negligente e abusiva dei convenuti nell'utilizzazione delle risorse presenti sul conto. Intanto, i convenuti non avevano offerto alcuna giustificazione dell'attività di gestione del conto e non aveva adempiuto neppure all'ordine di consegna del Tribunale di CP_3
Bologna “permanendo in una condotta francamente indicativa dell'impossibilità di giustificare i prelievi in contanti e, più in generale, le numerosissime uscite attestate dall'estratto conto bancario prive di documentata causale”. Inoltre, a fronte delle oltre 400 operazioni di prelievo riportate in citazione, i convenuti avevano tentato di giustificarne appena 18, con documentazione che risultava inadeguata.
Il Tribunale riteneva che i prelievi senza causale (di cui al punto 16, cit.) costituissero operazioni ingiustificate, rilevando che le ricevute di prelievo non erano state prodotte neppure per tutte le pagina 3 di 14 operazioni prive di causale, che non era possibile dar seguito alla spiegazione dei convenuti secondo cui l'impiegata di banca avrebbe dimenticato di inserire su talune ricevute la causale poi aggiunta a mano e che non poteva sopperire all'assenza di giustificazione dei prelievi il documento n. 12 di parte convenuta “trattandosi di prospetti elaborati dagli stessi convenuti riferentisi agli anni 2015 e 2018, privi di qualsiasi elemento di data certa e soprattutto inadeguati a riscontrare quel che conta, ovvero le attestazioni e giustificazioni dei trasferimenti di denaro in uscita, limitandosi ad annotazioni di cifre
e presunte causali elaborate unilateralmente dagli stessi convenuti, sovente sommando dati presuntivamente a consuntivo con dati previsionali”.
Il Tribunale osservava poi che la documentazione prodotta non era idonea a giustificare i prelievi recanti causale generica (punto 17, cit.): “infatti, oltre a non essere presenti giustificativi per ogni operazione contestata, le poche ricevute di prelievo prodotte non sono neppure riferibili ai documenti allegati da controparte sub doc. n. 6 a causa della discordanza tra gli importi riportati nelle predette ricevute e quelli risultanti dai documenti citati (vedi, in particolare, la riferibilità delle ricevute di prelievo del 14/03/2018, del 31/08/2018 e del 12/10/2018 alla ricevuta Mail Boxes del 06/04/2018, alla
Per nota pro forma dell'Avv. Matteo Nanni – pratica ngelo, al prospetto presenze “Lina”, al preventivo n. 7/2018 di SWD Group, alla email di fialsformazione del 25 e del 26/10/2013) oppure perché, in alcuni casi, la documentazione asseritamente “contabile” prodotta non è riconducibile alla
F.I.A.L.S. provinciale di Bologna (v. documenti sub pag. 1, 6,7,13 dell'allegato n. 6 del fascicolo delle parti convenute)”.
Quanto ai rimborsi spese in favore di terzi (punto 18, cit.), il Tribunale osservava che non era stato chiarito né tantomeno documentato a che titolo ed esattamente chi avesse collaborato con O.S.
F.I.A.L.S., affermando che “premesso che comunque a norma di Statuto le strutture decentrate non possono assumere dipendenti o stipulare contratti di collaborazione senza la preventiva autorizzazione espressa del Segretario generale (art. 31, comma 319) – presupposti che non risultano documentati nel caso di specie – non è stato neppure chiarito perché si sarebbe attinto dalle casse della organizzazione sindacale per corrispondere compensi a persone che – a dire dei convenuti – avrebbero collaborato con il CA (cfr. pag. 14 della costituzione di parte convenuta) giusta contratti di prestazione occasionale con quest'ultimo sottoscritti, posto che il CA (centro di assistenza fiscale) è soggetto giuridico diverso dal sindacato. Senza contare che non sono state prodotte le pezze giustificative dei predetti rimborsi né vi è prova alcuna del fatto che le somme prelevate dal conto corrente della
F.I.A.L.S. provinciale di Bologna siano state consegnate nelle mani delle presunte collaboratrici”.
Il Tribunale riteneva che le considerazioni svolte, circa l'assenza di prova della riconducibilità delle prestazioni indicate nelle causali dei prelievi ad attività svolte in favore di O.S. F.I.A.L.S. provinciale e pagina 4 di 14 dell'effettivo incasso delle predette somme da parte del beneficiario indicato, valessero «anche per le voci di uscita di cui ai punti n. 19) e 20) dell'atto di citazione, ossia <<“rimborsi spese in favore di dirigenti sindacali” delle di Bologna e Imola>> e n. 3 prelievi in contanti, effettuati tutti in data Pt_3
12/10/2018 asseritamente in favore di tale SWD, per complessivi € 1.250,00 e riportanti le seguenti causali “archivio bandi concorso”, “archiv indirizzi mail”, “redazione pubblic ni art blog se cambia con”».
Inoltre, non era stata fornita documentazione giustificativa con riferimento ai “Pagamenti ingiustificati
a favore di terzi per complessivi € 23.438,95” (punto 22 e ss., cit.) e risultavano privi di giustificazione anche i rimborsi spese disposti in favore di per € 23.844,81 (punto 26 e ss. cit.) “sulla scorta Pt_1
della considerazione che trattasi di rimborsi percepiti dal convenuto nel periodo 2016-2018 allorquando egli rivestiva il ruolo di Segretario regionale dell'Emilia Romagna e, dunque, tali spese, sostenute da per l'attività prestata in favore del sindacato, sarebbero dovute esser rimborsate Pt_1
nel ridetto periodo dalla struttura regionale, in ragione della autonomia giuridico-amministrativa di cui sono dotate le singole articolazioni dell'organizzazione sindacale”.
Il Tribunale riteneva illegittimi anche i trasferimenti di fondi disposti il 5.12.2018 da in favore CP_3 suo e di (punto 29 e ss. cit.) “in quanto operazioni poste in essere all'indomani della revoca al Pt_1
ad operare sul conto corrente della F.I.A.L.S. provinciale di Bologna disposta dalla CP_3
F.I.A.L.S.” giacché “il convenuto, in data 22.11.2018, si era recato in banca arrogandosi la qualità di
Segretario provinciale e responsabile amministrativo della F.I.A.L.S. di Bologna, e aveva inopinatamente revocato, a la delega sul predetto conto corrente riappropriandosi CP_2
fraudolentemente della stessa, per poter poi disporre, in data 05.12.2018, n. 2 bonifici sempre dal conto di F.I.A.L.S. provinciale di Bologna, l'uno di € 3.000,00 in favore di e l'altro di Parte_1
€ 2.000,00 in favore di sé medesimo, senza alcuna autorizzazione ovviamente da parte del nuovo intestatario nominativo ”. CP_2
Infine, con riguardo alle ulteriori spese prive di giustificativi, allegate nell'atto di citazione per un totale di € 5.233,47 (punto 33 e ss., cit.), il Tribunale osservava che “la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta è del tutto inidonea a giustificare la fuoriuscita dal conto corrente intestato alla F.I.A.L.S. provinciale di Bologna” atteso che “alcuna prova è stata anzitutto fornita in merito ai beneficiari degli assegni emessi dall'Istituto di credito su disposizione dei CP_4 convenuti e indicati sub punto 34) dell'atto di citazione: assegno n. 3636161831, emesso in data
04/04/2013, dell'importo di € 3.245,16 e assegno n. 3689934591, emesso in data 09/06/2015, dell'importo di € 358,31. E, ancora, è il caso della ricarica disposta sulla carta di credito n.
5264********1389 per € 300,00. Né alcunché viene allegato, dedotto e provato sulle motivazioni della
pagina 5 di 14 loro emissione” e che “quanto al doc. n. 15 prodotto dai convenuti, esso contiene copia di presunte ricariche telefoniche relative a numeri che, in assenza di prova alcuna sulla loro riconducibilità al sindacato, non possono essere ritenuti di pertinenza di quest'ultimo”.
Osservava poi il Tribunale che “l'unica sostanziale eccezione della difesa di e CP_3 Pt_1 invocata quale spiegazione di tutte le operazioni contestate, è stata l'affermazione che sarebbe stato
, in qualità di Segretario provinciale della F.I.A.L.S. di Bologna, a dare indicazioni ai due CP_2
convenuti su quali pagamenti disporre, utilizzando i due gestori del conto – e in particolare – CP_3 come “bancomat” personale, al punto che le somme da quest'ultimo prelevate sarebbero state consegnate direttamente nelle mani del Segretario provinciale”, ma l'eccezione era rimasta sfornita di prova e risultava anche inverosimile alla luce della condotta dei convenuti. Osservava che il documento n. 3 di parte convenuta non risultava rilevante a sostegno della tesi dei convenuti e che anzi “proprio il tenore della comunicazione di cui al citato documento esprime la volontà, da parte del Segretario, di non decidere arbitrariamente, bensì di pianificare, nella discussione e nel preventivo esame della fattibilità, quali spese fossero sostenibili o meno;
atteggiamento evidentemente in contrasto con la prospettazione dei convenuti per cui il Segretario si limitava a dare ordini di pagamento che, poi, CP_2 eseguiva pedissequamente”. CP_3
Il Tribunale ribadiva che dalla documentazione prodotta dai convenuti risultava il contrario di quanto da questi sostenuto, osservando che “dalla stessa emerge in particolare come – a parte CP_2
preoccuparsi di trovare e suggerire soluzioni per migliorare le entrate di F.I.A.L.S. – non poteva alcunché in autonomia riguardo alle spese, dovendo addirittura chiedere a se fosse possibile CP_3
differire pagamenti che al sindacato venivano sollecitati da terzi ovvero preoccuparsi di giustificare adeguatamente i rimborsi delle sue spese di dirigente sindacale a fronte di riserve e resistenze proprio di a riconoscerglieli. Tanto è quanto si evince da alcune delle mail prodotte da parte CP_3
convenuta (mail del 15/09/2018 e del 06/08/2018 sub doc. n. 3; mail del 09/01/2018 sub doc. n. 5 fasc. parte convenuta). È ovvia l'osservazione che se fosse stato il vero dominus del conto corrente, CP_2
non avrebbe avuto necessità di far altro se non di ordinare quanto voluto. Così come è significativo che i pagamenti di tutti i rimborsi allo stesso fossero disposti sempre tramite bonifico, a fronte CP_2
della abitudine invece di a prelevare somme in contanti, altro dato che evidenzia di per sé il CP_3
diverso rapporto dei due rispetto al conto corrente in questione, nel senso di una posizione di padronanza di e di terzietà invece di come qualsiasi altro terzo destinatario di CP_3 CP_2
pagamenti. Circostanza avvalorata dalle stesse affermazioni dei convenuti laddove hanno sostenuto, richiamando il doc. sub. 10, che quando il Segretario aveva preteso di disporre di risorse del CP_2 sindacato per esigenze personali, non pertinenti con l'attività sindacale, se in un primo momento
pagina 6 di 14 decideva di dare seguito a tali richieste, <<dovendo attenersi alle determinazioni imposte dai cp_3>
vertici del sindacato e, dunque, dal Segretario Provinciale, successivamente ne interrompeva i pagamenti, trattandosi di operazioni contrarie ai valori e principi del Sindacato medesimo cui CP_3 per primo aderiva>> (v. pag. 5 comparsa conclusionale convenuti)”.
Quanto al documento n. 10 di parte convenuta che attesterebbe “la pretesa di di disporre di CP_2
somme aggiuntive per proprie necessità personali non legate a spese da lui sostenute per attività sindacali”, il Tribunale osservava che “le causali dei bonifici disposti da in favore di CP_3 CP_2
(“anticipo spese per Consiglio Nazionale FIALS di Riccione”, “anticipo spese per presentazione del
29 settembre di Nurse Today e Assocare”, “anticipo spese per presentazione Nurse Today”) – per come riportate nel documento in commento – sono al contrario relative ad attività svolte dallo stesso in favore del sindacato e ben note agli odierni convenuti, come si evince dalle causali da essi stessi riportate”.
Peraltro a smentita del fatto che i convenuti fossero meri esecutori degli ordini di pagamento dettati da il Tribunale osservava che “allorquando si è permesso, con l'ausilio del delegato della CP_2 CP_2
Segreteria nazionale di recarsi – per la prima volta a novembre del 2018 – presso la filiale CP_4 per modificare l'intestazione del conto, appena il giorno seguente i convenuti hanno a loro volta, arbitrariamente e illegittimamente, fatto rimettere le cose a posto, ossia come era sempre stato, riportando il conto nelle loro mani esclusive ed effettuando seduta stante altre operazioni direttamente in loro favore. Segno questo quantomeno di una abitudine a sentirsi i reali gestori di quel conto che non sarebbe plausibile e ipotizzabile in chi di quel conto fosse sempre stato mero esecutore di ordini dello stesso . CP_2
Alla luce di quanto considerato, il Tribunale riteneva sussistere la condotta abusiva e illecita contestata ai convenuti i quali, ciascuno in relazione alla posizione ricoperta, erano invece tenuti ad agire con diligenza e correttezza nella gestione del conto corrente intestato alla O.S. F.I.A.L.S. provinciale e secondo i normali criteri di prudenza anche avuto riguardo alle essenziali finalità di quelle risorse, legate intrinsecamente alla vita e all'interesse del sindacato, e nel rispetto delle norme statutarie che avevano invece violato (art. 31 c. 4, Statuto F.I.A.L.S.); poi, non solo si era rifiutato di CP_3
provvedere alla riconsegna di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale, relativa al periodo dedotto in causa, di pertinenza della struttura provinciale, ma altresì non era stato in grado di provare la diligente tenuta della contabilità.
Quanto al danno, il Tribunale osservava che l'evento dannoso lamentato e provato dalle parti attrici era rappresentato dalla dispersione di risorse economiche appartenenti al sindacato realizzatasi a mezzo e per effetto delle operazioni di prelievo dal conto corrente intestato alla O.S. F.I.A.L.S. provinciale e pagina 7 di 14 dettagliate nell'atto di citazione. Pertanto, condannava e in solido tra loro, al Pt_1 CP_3
pagamento, a titolo di risarcimento del danno procurato alle attrici per effetto degli atti e dei comportamenti illegittimi di cui in motivazione, della somma di € 328.081,87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al soddisfo.
Rigettava le domande svolte dai convenuti, rimaste indimostrate, compresa la domanda di restituzione di € 5.779,47, trattandosi, inoltre, delle stesse somme di cui i convenuti si erano fraudolentemente riappropriati a mezzo dei bonifici disposti da in data 5.12.2018. CP_3
Infine, condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Avverso la sentenza proponevano appello e affidandolo a sei motivi di gravame, cui Pt_1 CP_3
resistevano O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna e anche eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza proposta dagli appellanti.
Pendenti i termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, il difensore di depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di O.S. F.I.A.L.S. provinciale CP_3
di Bologna e e per si costituiva un nuovo difensore in sostituzione del Parte_2 Pt_1 precedente. La Corte con la sentenza n. 70/2024, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro
O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna e , dichiarava CP_3 Parte_2
l'estinzione del giudizio fra tali parti ex art. 306 c.p.c. a spese compensate e provvedeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio fra le altre parti.
Indi, precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Erronea e/o carente motivazione circa l'assolvimento dell'onere della prova da parte delle attrici
(appellate). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia valutato solo la loro condotta omettendo di considerare il “contributo causale apportato dal grave ed interessato comportamento sia del responsabile provinciale CP_6
sia della stessa , evidentemente consapevole di un modus
[...] Controparte_7 operandi in contrasto con le disposizioni statutarie” (p. 6 atto di appello). Gli appellanti imputano a la violazione dell'“obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente il rendiconto CP_2 economico consuntivo (art. 29 Statuto), entro il 30 giugno di ogni anno” (p. 8 atto di appello), così impedendo “alla struttura provinciale di essere in regola con quanto previsto dallo Statuto, ma anche
pagina 8 di 14 di permettere il necessario controllo contabile da parte degli organi sovraordinati” (p. 9 atto di appello). Gli appellanti affermano anche che “ era perfettamente al corrente di ogni operazione CP_2
finanziaria avvenuta tramite il conto corrente intestato alla FIALS provinciale, sia per averne commissionato l'esecuzione, sia per avere ratificato gli esiti, anche tacitamente” (p. 10 atto di appello)
e che abbia sempre potuto operare sul conto corrente dell'associazione fin dalla sua nomina, come si evince dalla circostanza che proprio abbia comunicato alla banca la revoca della delega in favore CP_2 di il 21.11.2018. Gli appellanti ritengono poi che “già dall'estratto conto bancario (doc. 17 CP_3
fascicolo parte attrice) emergono le causali giustificative delle uscite effettuate sul c/c bancario della
FIALS Bologna, circostanza che rende del tutto pretestuosa e comunque infondata la richiesta della
O.S. provinciale FIALS di documentare le stesse oltre quanto già risultante dagli stessi estratti conto”
(p. 12 atto di appello);
2) Errata attribuzione dell'onere della prova. Carenza, insufficienza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Gli appellanti ribadiscono l'omessa considerazione da parte del Tribunale della violazione da parte di dell'obbligo di rendiconto periodico sullo stesso gravante in qualità di CP_2 segretario provinciale e l'errata considerazione del ruolo ricoperto da il quale non era certamente CP_2
“terzo” “rispetto alla gestione del Sindacato provinciale”, tenendo egli sotto controllo “ogni situazione economicamente rilevante ed impegnativa per il Sindacato” (p. 17 atto di appello). Gli appellanti chiariscono che “non è…in contestazione la partecipazione dei convenuti all'attività sindacale quale collaboratori del bensì viene contestata (da questa difesa) l'autonomia e l'esclusività della CP_2 gestione del Sindacato provinciale che il Tribunale vorrebbe attribuire a e (p. 17 atto CP_3 Pt_1 di appello), tenuto altresì conto del fatto che “ha sempre avuto la delega ad operare sul conto CP_2 corrente (e quindi l'accesso diretto al conto)” e “ha permesso e condiviso che ben 400 operazioni contabili fossero compiute da altri” (p. 18 atto di appello);
3) Errata e/o illogica valutazione circa la sussistenza di un danno nei confronti della O.S. FIALS provinciale. Gli appellanti escludono che la O.S. F.I.A.L.S. provinciale abbia subito un danno economico, atteso che “ha sempre condiviso e ratificato ogni decisione ed impegno di spesa, che CP_2 pertanto deve ritenersi assunto nell'interesse dell' ” (p. 20 atto di appello). Gli Parte_4
appellanti affermano che comunque agli atti non vi è la prova dell'avvenuta effettiva distrazione di risorse dell'associazione; prova che deve essere fornita dalle controparti che ritengono non veritiere le causali delle operazioni contabili effettuate tramite il conto corrente dell'associazione sindacale;
4) Errata e/o illogica valutazione circa i rapporti interni all'associazione sindacale e le conseguenti eventuali responsabilità. Gli appellanti si dolgono ancora della mancata considerazione da parte del
Tribunale della condotta di “la cui violazione dell'obbligo statutario di approvare annualmente il CP_2
pagina 9 di 14 rendiconto non ha ricevuto l'approfondimento che avrebbe invece meritato” (p. 22 atto di appello) nonché della circostanza che le operazioni contabili siano state da lui autorizzate, approvate o ratificate.
Gli appellanti ribadiscono che “per 4 anni, dal 2014 al 2018, da quando è stato eletto all'interno CP_2
di FIALS BOLOGNA ogni attività è stata tacitamente approvata tanto dal segretario provinciale e quanto da che hanno di fatto ratificato de plano ogni atto compiuto dagli altri Parte_2
membri, e comportando questo un inevitabile concorso nella responsabilità CP_3 Pt_1 discendente dalla gestione dell'ente” (p. 24 atto di appello);
5) Errata e/o illogica quantificazione del danno. Gli appellanti ritengono che i prelievi con causale giustificativa generica siano giustificati, che la sentenza non abbia tenuto in considerazione i giustificativi di spesa di cui al documento n. 6 da loro prodotto in primo grado e che “non è revocabile in dubbio (né tale assunto è mai stato contestato da controparte) come gli incarichi legali all'avv.
Nanni e Maiolino li avesse formalizzati il Segretario provinciale quale rappresentante legale CP_2
della struttura decentrata FIALS di Bologna, così come è direttamente al Segretario che si rivolge CP_2 lo per il pagamento della somma di € 600,00 (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado parte CP_8 appellante)” (p. 26 atto di appello). Con riferimento ai “pagamenti ingiustificati a favore di terzi” per complessivi € 23.438,95 gli appellanti osservano che “le causali di questi pagamenti sono invece precise e chiare: sarebbe stato onere dell'associazione FIALS, invero, dimostrare l'estraneità dei predetti terzi all'attività del Sindacato” (p. 27 atto di appello). Quanto ai rimborsi spese in favore di per € 23.844,81, osservano che la somma pagata deve essere ripetuta nei confronti Pt_1 dell'organizzazione regionale;
6) Erronea configurazione del danno e omessa attribuzione di responsabilità in capo a
[...]
. Gli appellanti censurano la sentenza rilevando che non ha subito CP_1 Parte_2
alcun danno, atteso che il conto corrente appartiene unicamente alla O.S. F.I.A.L.S. provinciale di
Bologna e ribadiscono che la sentenza “ha omesso ogni valutazione in ordine al ruolo avuto da
[...]
in violazione alle regole statutarie, come già illustrato in precedenza, per omessa vigilanza, Parte_2 controllo e contestazione circa la gestione contabile della O.S. Provinciale” (p. 29 atto di appello).
***
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'atto, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 10 di 14 Passando all'esame delle censure, tutti i motivi di appello ammettono un esame congiunto in quanto strettamente connessi o aventi ad oggetto le medesime doglianze. Tali motivi sono infondati.
Premesso che il thema decidendum è costituito dalla gestione del conto corrente n. 10769391 CP_4
nel periodo di riferimento compreso tra il 2013 e il 2018, non risulta contestata né la circostanza che sia stato il titolare del conto corrente negli anni 2013-2018 - e che dunque lo sia rimasto anche Pt_1
quando assunse il ruolo di segretario regionale e fu sostituito da nel ruolo di segretario provinciale CP_2
- né è contestata la circostanza che rilasciò la delega ad operare sul conto in favore di e Pt_1 CP_3
da questi fu mantenuta fino al 21.11.2018.
Ora, si limita ad affermare che assunta la carica di segretario provinciale, si rifiutò di Pt_1 CP_2
assumere la titolarità del conto corrente, ma la circostanza - comunque astrattamente rilevante esclusivamente per le operazioni compiute dopo la nomina di quale segretario provinciale - non CP_2
consente di escludere la responsabilità di atteso che, anche a fronte del rifiuto di egli ben Pt_1 CP_2
avrebbe potuto estinguere il conto corren te, essendone il titolare, mentre è pacifico che ne abbia mantenuto la titolarità ed abbia consentito al delegato di continuare ad effettuare operazioni CP_3
sul conto corrente, ciò da cui discende la sua responsabilità anche per tali operazioni di cui ha avuto o avrebbe dovuto avere contezza avendo, quantomeno, libero accesso agli estratti conto.
Inoltre, merita conferma la circostanza, accertata dal Tribunale, secondo cui non ebbe accesso CP_2 diretto al conto fino a quando non ne divenne titolare il 18.11.2018. L'appellante afferma, al contrario, che fin dalla sua nomina avrebbe avuto la possibilità di operare sul conto corrente e pretende di CP_2
dimostrarlo rammentando che il 21.11.2018 fu proprio a revocare la delega in favore di CP_2 CP_3
Invero, la revoca della delega disposta da fu possibile giacché questi assunse la titolarità del conto CP_2 il 18.11.2018; circostanza, quest'ultima, affermata dalla sentenza impugnata e non censurata dall'appellante.
Tanto chiarito, la responsabilità di non può essere esclusa né attenuata dall'eventuale Pt_1
corresponsabilità di - la cui acquisita posizione di segretario provinciale è comunque successiva CP_2
ad alcune delle operazioni oggetto di contestazione - e di O.S. . Al primo, Controparte_1
l'appellante attribuisce l'omessa presentazione del rendiconto annuale in violazione dello statuto nonché l'autorizzazione o la condivisione o la ratifica di tutte le operazioni compiute sul conto corrente e a l'omessa vigilanza e controllo sulle attività del sindacato provinciale e la Parte_2 ratifica “de plano” di tutte le operazioni compiute.
Poiché i convenuti in primo grado non hanno chiesto di chiamare in causa per accertarne la CP_2
responsabilità, né mai hanno affermato la responsabilità in via esclusiva di tali soggetti rispetto alla mala gestio delle risorse presenti sul conto corrente, né hanno chiesto di accertare la ripartizione delle pagina 11 di 14 quote di responsabilità né nei confronti di né di – come detto, neppure Parte_2 CP_2
chiamato in causa – la dedotta responsabilità concorsuale di questi ultimi è del tutto irrilevante, tenuto conto del fatto che nell'ambito della responsabilità civilistica quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, se le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Con riguardo alla posizione di peraltro, CP_2
il Tribunale, traendo elementi indicativi dai documenti n. 3, 5 e 10 di parte convenuta, ha ritenuto inverosimile e comunque non provata la circostanza che abbia manovrato e in ordine Pt_1 CP_3
ai pagamenti da effettuare. Sul punto, la censura alla sentenza si risolve nel rilievo dell'illogicità e contraddittorietà della ricostruzione del Tribunale secondo la quale pur rivestendo la carica di CP_2
segretario provinciale rivestisse una posizione di terzietà rispetto alla gestione del sindacato provinciale. La sentenza però non è né illogica né contraddittoria, atteso che la terzietà di cui il
Tribunale discorre attiene alla posizione di non già rispetto al sindacato provinciale di cui era il CP_2
segretario bensì specificamente rispetto alla gestione del conto corrente di cui è causa, appannaggio di e nelle rispettive qualità di titolare e delegato. Pt_1 CP_3
Venendo all'esame delle censure attinenti alle operazioni che il Tribunale ha ritenuto prive di giustificazione, non è, in primo luogo, condivisibile l'affermazione secondo cui a fronte delle causali giustificative presenti nell'estratto conto (doc. 17, fasc. appellati) sarebbe stato onere delle odierne parti appellate dimostrare la distrazione delle risorse presenti sul conto corrente. Invero, il Tribunale, a fronte degli esborsi documentati – e non contestati – e dell'allegato inadempimento agli obblighi di corretta gestione del conto corrente intestato alla O.S. F.I.A.L.S. provinciale, ha correttamente ripartito l'onere probatorio ritenendo che fosse onere dei convenuti – mandatari e come tali obbligati al rendiconto e onerati della prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutarne l'operato – dimostrare di essersi attenuti ai criteri di corretta amministrazione del conto corrente e di fornire i documenti giustificativi delle causali (non sempre presenti) tramite la produzione di fatture, quietanze o ricevute di pagamento che invece né né hanno mai prodotto, pur essendo i soggetti deputati a Pt_1 CP_3
conservare i documenti giustificativi delle operazioni loro imputabili (fatture, ricevute fiscali, scontrino, contratti ecc.).
Quanto alle operazioni recanti una causale generica (punto 17, atto di citazione di primo grado) vale l'osservazione appena svolta: è da escludersi che l'indicazione di una causale del tutto generica sia sufficiente a ritenere giustificato l'esborso, in mancanza della documentazione di spesa che lo riscontri puntualmente. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, in relazione a tale gruppo di pagina 12 di 14 operazioni il Tribunale ha puntualmente esaminato il documento n. 6 prodotto in giudizio dai convenuti escludendo che fosse idoneo a giustificare tali uscite con una motivazione che non risulta censurata essendosi limitato l'appellante a sostenere che “non è revocabile in dubbio (né tale assunto è mai stato contestato da controparte) come gli incarichi legali all'avv. Nanni e Maiolino li avesse formalizzati il
Segretario provinciale quale rappresentante legale della struttura decentrata FIALS di Bologna, CP_2
così come è direttamente al Segretario che si rivolge lo per il pagamento della CP_2 CP_8 somma di € 600,00 (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado parte appellante)” (p. 26 atto di appello) ovvero limitandosi, ancora una volta, ad allegare il coinvolgimento di che, però, come sopra osservato, CP_2
non esclude né attenua la responsabilità di Pt_1
Con riferimento ai “pagamenti ingiustificati a favore di terzi” (punto 22 e ss., atto di citazione)
l'appellante osserva che “le causali di questi pagamenti sono invece precise e chiare: sarebbe stato onere dell' , invero, dimostrare l'estraneità dei predetti terzi all'attività del Parte_5
Sindacato” (p. 27 atto di appello) ma ancora è dirimente la mancanza di documentazione correlata all'esborso che ne costituisca la giustificazione comprovandone la destinazione, che sarebbe stato onere dell'odierno appellante fornire.
Infine, con riguardo ai rimborsi spese in favore di durante il suo mandato di segretario Pt_1 regionale (punto 26 e ss., atto di citazione) l'appellante si limita a osservare che la somma dovrebbe essere ripetuta nei confronti dell'organizzazione regionale, ma l'argomento non esclude la responsabilità per un esborso che, a monte, non doveva essere effettuato dal sindacato provinciale bensì eventualmente da quello regionale, come peraltro implicitamente ammesso dall'appellante.
Ora, il difensore di nel costituirsi in giudizio in sostituzione del precedente difensore, analizza Pt_1
in modo analitico le singole voci di spesa oggetto di giudizio;
nel fare ciò, però, per un verso, ha tardivamente dedotto fatti nuovi, anche rispetto a quelli allegati nel primo grado di giudizio, il cui esame è pertanto precluso e, per altro verso, ha più dettagliatamente esaminato le voci di spesa per ricondurle all'attività del sindacato provinciale. Rimane il fatto però che, anche se fosse dimostrato un collegamento tra le uscite dal conto corrente e l'attività del sindacato provinciale, tali uscite rimangono comunque sprovviste del necessario supporto documentale delle relative spese (come detto, fatture, ricevute fiscali, scontrino, contratti ecc.).
Non è poi condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui dalla circostanza che abbia condiviso e CP_2
autorizzato ogni spesa – comunque rimasta del tutto indimostrata – discenderebbe la mancanza di un danno, atteso che le spese sarebbero state sostenute nell'interesse del sindacato provinciale. Intanto, come già osservato, deve ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è provato alcun coinvolgimento di rispetto alla gestione del conto corrente;
inoltre, ancora prima, CP_2
pagina 13 di 14 l'eventuale autorizzazione o ratifica di non renderebbe di per sé giustificate le spese, comunque CP_2
mancati di documentata giustificazione.
Infine, correttamente il Tribunale ha ritenuto che anche O.S. abbia patito un Controparte_1
danno. Non conduce a diversa conclusione la circostanza che il conto corrente fosse di pertinenza di
O.S. F.I.A.L.S. provinciale. Infatti, come indicato nella sentenza impugnata, con affermazione non censurata, il conto corrente di cui è causa fungeva da collettore dei contributi sindacali versati dagli iscritti e una parte di tali contributi veniva destinata anche alla organizzazione sindacale nazionale, di qui la legittimazione dell'organizzazione sindacale nazionale a pretendere il risarcimento del danno patito.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 189/2022 del Tribunale di Parte_1
Bologna e la condanna alla rifusione in favore di O.S. F.I.A.L.S. provinciale di Bologna e
[...]
delle spese di lite del grado che liquida in € 18.000 oltre spese forfettarie, IVA e Parte_2
CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Roberto Toscano e dell'Avv. Olimpia Fortunato, dichiaratisi antistatari;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 28.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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