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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 18/6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Nella causa RG 579/2024
TRA
titolare della d.i. Parte_1 Parte_2
(C.F.: ) Ass. Avv. MANNI STEFANO, elettivamente domiciliato C.F._1
in Torino, via Palmieri 57, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
(C.F.: ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato CP P.IVA_1
in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 27/1/2024, ha allegato: Parte_1
1 - di essere titolare di ditta individuale, esercente attività di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande in Torino, via Sant'Anselmo 13/A, precedentemente
(sino al 3/6/2014) attività di ristorazione senza somministrazione;
- di essersi avvalso, all'inizio della propria attività imprenditoriale, dell'ausilio della sorella, regolarizzata quale coadiuvante familiare;
Controparte_2
- di essere stato iscritto all'albo delle imprese artigiane, ma di esserne stato cancellato il
15/3/2016, con effetto retroattivo dal 3/6/2014, a causa della prevalenza dell'attività
commerciale; di conseguenza, l'iscrizione dell'impresa individuale alla gestione previdenziale era dapprima alla gestione artigiani, e poi alla gestione commercianti;
CP
- che dopo tale passaggio tra gestioni previdenziali si verificano due errori: l'esponente continuava per un periodo a versare i contributi previdenziali usando la matricola assegnata per la gestione artigiani, e l non recepiva nella gestione commercianti l'iscrizione di CP
quale coadiuvante familiare;
Controparte_2
- che l'esponente, nel corso del 2020, verificati i due errori, chiedeva all' di trasferire CP
nella gestione commercianti i contributi versati nella gestione artigiani, e di iscrivere la sorella quale coadiuvante familiare;
- che l' , nel maggio del 2021, dava atto di aver regolarizzato entrambe le posizioni, e CP
richiedeva all'esponente il pagamento di complessivi euro 3.251,28 (di cui euro 2.917,55
a titolo di contributi ed euro 333,33 a titolo di sanzioni) quale effetto della regolarizzazione;
importo versato in data 11/10/2021;
- che l' , successivamente al versamento, dava atto all'esponente di aver imputato le CP
sanzioni pagate agli anni 2014, 2015, 2016, e che il versamento effettuato era stato ritenuto quale copertura delle competenze precedenti all'anno 2021;
- che in ogni caso i versamenti dei contributi, sia per la posizione previdenziale quale imprenditore, sia per la coadiuvante familiare, erano avvenuti regolarmente prima della regolarizzazione;
e che nel corso del 2021, sussistendo esonero contributivo ex art. 1
2 commi 20-22bis l. 178/2020, l'esponente si avvaleva del beneficio, versando soli euro
1.925,28, in luogo di euro 7.701,04 dovuti per l'anno;
- che con provvedimento del 5/10/2022 l' annullava il provvedimento di esonero CP
contributivo, a causa di DURC irregolare alla data del 5/4/2022 (DURC mai comunicato);
- che, presentata istanza di riesame del provvedimento da parte dell'esponente, l' CP
emetteva invito a regolarizzare la posizione previdenziale, ed evidenziava, oltre a problematiche di compilazione della denuncia contributiva per l'anno 2017, che residuava da saldare per l'anno 2021 una sanzione di euro 153,98 in relazione ai contributi in misura fissa per l'anno 2021; somma pagata dall'esponente il giorno dopo la comunicazione dell'invito; l'esponente riteneva invece di non provvedere alla regolarizzazione della denuncia contributiva per il 2017, in quanto già regolarizzata dal proprio consulente nell'anno 2019;
- che però, visto il mancato recepimento da parte dell' della rettifica della denuncia CP
effettuata nel 2019, il consulente dell'esponente provvedeva nuovamente, nel dicembre del
2022, a trasmettere rettifica della denuncia;
trasmissione rinnovata anche in data 25/4/2023,
ed all'esito della quale, secondo l'Istituto di Previdenza, residuavano da versare, a carico dell'esponente, euro 210,00;
- che in data 14/4/2023 l' aveva anche comunicato provvedimento di annullamento di CP
un precedente provvedimento di esonero contributivo ex l. 178/2020, asseritamente notificato all'esponente in data 3/5/2023 (ma in realtà mai emesso dall' ), e che il CP_3
ricorso amministrativo avverso tale atto rimaneva privo di riscontri da parte dell' ; CP_3
- che infine, in data 19/12/2023, l' notificava l'avviso di addebito n. 410 2023 CP
00056787 42 000, mediante il quale era intimato il pagamento di complessivi euro 7.315,47
a titolo di contributi I.V.S. fissi, sanzioni ed interessi, per gli anni dal 2014 al 2021.
Il ha quindi proposto opposizione contro tale avviso di addebito, per i seguenti CP_2
motivi:
3 - nullità dell'avviso, in quanto risulta impossibile comprendere i titoli della pretesa creditoria;
ad esempio, per gli anni 2014 e 2015 sono state pretese dall' , CP
contemporaneamente, sanzioni per tardivo versamento e sanzioni per evasione contributiva, logicamente antitetiche tra di loro;
- prescrizione delle pretese richieste per i periodi compresi tra l'ottobre del 2014 e l'ottobre del 2018;
- intervenuto pagamento dei contributi dovuti;
per il periodo 2015 – 2020 l'esponente ha infatti provveduto a tutti i versamenti periodici, e ha poi regolarizzato la posizione a lui stesso riferibile e la posizione riferibile alla sorella, nell'anno 2021; in seguito all'invito a regolarizzare la posizione contributiva inviato dall'Istituto il 15/12/2022 non emergevano debiti contributivi per gli anni dal 2014 al 2020 (e tale atto costituisce confessione stragiudiziale circa l'inesistenza di debiti); neppure la comunicazione dell' circa CP
l'assenza di denuncia relativa all'anno 2017 aveva evidenziato la sussistenza di posizioni debitorie non soddisfatte, ma solo un problema di “squadratura” amministrativa/contabile;
- insussistenza del debito per l'anno 2021; l'esponente ha richiesto per tale anno esonero contributivo ex l. 178/2020, richiesta accolta con provvedimento del 5/10/2022; ma CP
l' , nell'avviso opposto, non ha fatto riferimento all'annullamento di tale CP
provvedimento di accoglimento;
non si comprende, pertanto, quale sia la scaturigine del debito per tale anno;
anche il pagamento di euro 153,98, richiesto in seguito a comunicazione di invito a regolarizzare la posizione, del 15/12/2022, era importo richiesto per sanzioni per ritardato versamento della rata di contributi per il gennaio del 2021, il che comporta, logicamente, che la rata sia stata saldata, anche se in ritardo.
Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito impugnato,
ed in subordine l'accertamento della prescrizione quanto alle somme dovute per il periodo ottobre 2014 – ottobre 2020, e l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali per gli
4 altri periodi, e così l'illegittimità delle pretese dell' e l'assenza di effetti in capo CP
all'avviso impugnato.
Si è costituito in giudizio l' per chiedere il rigetto del ricorso. Secondo l'Istituto, CP
infatti:
- le pretese creditorie indicate nell'avviso di addebito riguardano la quarta rata della contribuzione dovuta in misura fissa, per la coadiuvante familiare per gli Controparte_2
anni dal 2014 al 2021, e per il ricorrente per il solo anno 2021; la genesi dei crediti deve rinvenirsi nelle operazioni contabili di adeguamento, in seguito all'irregolare versamento dei contributi alla gestione artigiani;
- esulano dall'oggetto del contendere le problematiche relative alla denuncia contributiva per il 2017 e quelle relative al DURC non regolare dell'aprile del 2022;
- quanto al beneficio dell'esonero contributivo per l'anno 2021, esso aveva ad oggetto la limitazione a complessivi euro 3.000,00 del dovuto per i primi tre trimestri dell'anno; ed infatti la pretesa creditoria, per la posizione del solo ricorrente, è relativa all'ultimo trimestre del 2021;
- l'eccezione di prescrizione è infondata;
infatti, il ha richiesto nell'anno 2020 il CP_2
trasferimento dei contributi versati da una gestione all'altra, riconoscendo l'esistenza di debito a proprio carico, ed interrompendo così il decorso della prescrizione.
In corso di causa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito è stata sospesa.
Nel corso del giudizio sia l' sia il ricorrente hanno depositato conteggi per ricostruire CP
la vicenda dei contributi previdenziali richiesti ed effettivamente versati, e per comprendere pertanto se residuassero delle posizioni a debito, nelle rispettive versioni dei fatti delle parti.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso deve essere accolto.
5 Si deve anzitutto precisare che le vicende narrate nel ricorso introduttivo (gli errori relativi alle posizioni previdenziali del e della sua coadiuvante familiare, CP_2 Controparte_2
la regolarizzazione degli stessi nell'anno 2020, le diverse problematiche riscontrate dal ricorrente dopo tale regolarizzazione, tra il 2021 ed il 2023, la fruizione di esonero contributivo da parte del ricorrente nell'anno 2021) sono fatti non contestati da parte dell' : che ha anche precisato, come si è visto, che alcune di queste vicende CP CP
(quelle successive alla regolarizzazione del 2020) neppure hanno avuto rilievo sulla determinazione dei crediti esposti nell'avviso di addebito opposto.
L' , come si è visto, ha poi chiarito in causa che le pretese creditorie riferite agli anni CP
dal 2014 al 2020 riguardano la posizione previdenziale della mentre le Controparte_2
pretese relative al 2021 riguardano esclusivamente la posizione previdenziale del ricorrente, e deriverebbero, tra l'altro, dal fatto che questi avrebbe avuto diritto, in forza dell'esonero, alla limitazione del pagamento dei contributi solo per i primi tre trimestri del
2021, ma non per l'ultimo trimestre, da pagare quindi per intero.
Ora, in punto di diritto si deve precisare che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito per il recupero di contributi previdenziali, l'onere della prova grava a carico dell' (parte attrice in senso sostanziale) nel caso di preventiva CP
allegazione, nell'atto di opposizione del debitore (parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale) di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva (Cass. ord. n. 27274/2018; cfr. anche Cass. n. 10583/2017, secondo la quale, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa).
Si deve quindi osservare che il non si è limitato, nel corso del giudizio, a mera CP_2
contestazione di stile sui crediti indicati nell'avviso di addebito, o a contestazione limitata
6 solo a porre dei dubbi generici sulla debenza di quanto intimato, ma ha esposto in modo estremamente articolato ed analitico (anzi, riferendo anche circostanze che la difesa dell' ha fatto rilevare come superflue, solo a posteriori, ovviamente) le vicende delle CP
sue posizioni debitorie previdenziali negli anni compresi tra il 2014 ed il 2021, e ha anche dato specifica indicazione di quanto versato negli anni per tacitare la sua posizione debitoria. Sostanzialmente, parte ricorrente ha “attivato” in giudizio l'onere probatorio dell' , che era quindi onerato di dimostrare per quali ragioni vi sarebbe stata CP_3
posizione debitoria ancora aperta in relazione ad ogni quarto trimestre degli anni compresi tra il 2014 ed il 2021.
Tale onere probatorio non è stato però soddisfatto, e si espongono di seguito le ragioni di tale conclusione:
- anzitutto, pur depositando in data 31/1/2025conteggi che avrebbero dovuto essere esplicativi delle proprie pretese, l' ha dettagliato sì quelli che sarebbero stati i CP
versamenti effettuati negli anni dal ricorrente, ma non ha illustrato in alcun modo base di calcolo e sistema di determinazione del maggior debito per i diversi anni, per comprendere per quale motivo si sarebbero determinate delle differenze a debito per il CP_2
- in tali conteggi, peraltro, l' ha dato atto di versamenti complessivi del ricorrente CP
negli anni tra il 2015 ed il 2020, senza specificare quale sarebbe l'effettiva differenza ancora a debito, rispetto ad un ammontare complessivo di contributi da pagare per anno oggetto di intimazione;
- tale elemento tanto più rileva in considerazione di quanto riferito in ricorso, e pacifico tra le parti, ovvero che nel 2020 il ricorrente ha chiesto ed ottenuto regolarizzazione per la posizione propria e della coadiuvante familiare per gli anni passati (e, come spiegato dall' , le differenze a debito per il periodo 2014-2020 riguardano proprio quest'ultima, CP
in via esclusiva), e che nel 2021 ha provveduto a tanto, evidenziando debito complessivo,
per contributi e sanzioni, pari ad euro 3.251,28, versati dal in data 11/10/2021 CP_2
7 (doc. 5 ricorrente); nel precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_2
quanto indicato dall' all'esito del procedimento di regolarizzazione non costituisce CP_3
“confessione” di avere credito pari a soli euro 3.251,28 (mancava in capo al redattore del provvedimento conclusivo il diritto di disporre dei diritti di credito dell' ), ma che CP_3
comunque tale elemento ha una sua precisa rilevanza storico-contabile, si deve osservare che non si comprende come mai, in sede di regolarizzazione, non siano emerse le differenze debitorie poi oggetto di avviso di addebito;
la circostanza porta a ritenere ancora più dubbia tale debenza;
- quanto poi alle specifiche posizioni debitorie per gli anni 2014, 2015 e 2016, non si comprende per quale motivo, per tali anni, parte del debito consista in sanzioni per tardivo versamento, laddove in sede di regolarizzazione saldata nell'ottobre del 2021 l' aveva CP
già calcolato le sanzioni dovute sui contributi versati, con oggettivo ritardo, per sanare le posizioni previdenziali del e della coadiuvante;
ma per tali anni sono richieste CP_2
anche sanzioni per omesso versamento ed addirittura per evasione contributiva, la quale,
ai sensi dell'art. 116 co 1 lett. b) l. 388/2000, è applicabile in caso ri registrazioni o dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere;
tali ultime sanzioni sono logicamente incompatibili tra di loro, come correttamente eccepito dal ricorrente, e con le sanzioni per tardivo versamento;
si deve aggiungere che l' non ha precisato quali Controparte_4
sarebbero le registrazioni o dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere che porterebbero all'applicazione delle sanzioni per evasione, vertendosi invece, laddove si seguisse la tesi dell' , in ipotesi di contributi previdenziali dovuti a ricalcolo della CP
posizione della coadiuvante familiare, non ad occultamento della stessa;
anche con riferimento specifico a tali sanzioni la debenza risulta più che incerta, nell'an debeatur;
- passando all'esame della posizione del ricorrente per l'anno 2021, secondo l'Istituto di
Previdenza la posizione debitoria deriverebbe dal fatto che, riconosciuto in favore del ricorrente l'esonero contributivo ex l. 178/2020, esso non avrebbe avuto effetto in relazione
8 all'ultima rata dei contributi IVS da versare in quell'annualità; in particolare, a pag. 2 della memoria di costituzione, l' ha allegato “non sono richiesti in esso periodi contributivi CP
riferiti alle prime tre rate del 2021 da qui desumendosi che la genesi del credito in
contestazione non possa che rinvenirsi nelle predette operazioni contabili di adeguamento,
derivate dall'erroneo versamento dei contributi in misura fissa presso la gestione
previdenziale degli artigiani”; ora, tale ultima allegazione non si comprende, posto che il più volte citato adeguamento delle posizioni previdenziali riferibili al ricorrente (la propria e quella della coadiuvante) è stato effettuato dall' tra il maggio e l'inizio di ottobre CP_3
del 2021 (doc. 3 bis e 4 ricorrente), per posizioni debitorie riguardanti periodi precedenti
(sino al 2020), e non si comprende come tale operazione possa avere avuto effetto, pertanto,
sull'ultimo trimestre del 2021; si deve comunque precisare che l'esonero contributivo in discorso è stato previsto dall'art. 1, commi da 20 a 22 bis, l. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), quale forma di agevolazione per lavoratori autonomi (nella dizione sono ricompresi gli imprenditori individuali) e professionisti che avessero risentito di effetti economici negativi sulle loro attività a causa della pandemia allora in corso;
il Decreto
Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 17/5/2021, all'art. 2, ha previsto, per le gestioni speciali dell'AGO dell' (compresa la gestione commercianti, pertanto), che tale agevolazione CP
non avrebbe potuto applicarsi per le rate di contribuzione in scadenza al 31/12/2021; e quindi per la quarta ed ultima rata dell'anno; risulta pertanto corretto quanto affermato dall' in linea generale, ovvero che lo sgravio non aveva ad oggetto la rata del quarto CP
trimestre dell'anno; non si comprende però, anche in questo caso, quale sia in concreto la scaturigine del credito indicato nell'avviso di addebito opposto, se si considera che lo stesso
Istituto di Previdenza ha indicato, nei propri conteggi del gennaio di quest'anno, che il ricorrente ha versato per il 2021 complessivamente euro 9.072,49, oltre ad euro 153,98 a titolo di sanzioni (e di tale pagamento si è dato atto in ricorso), senza distinguere però tra
9 quanto dovuto per la posizione individuale del e quanto per la posizione della CP_2
coadiuvante; elemento ben più di rilievo, l' non ha precisato quanto sarebbe stato CP_3
l'importo complessivo maturato in capo al per la sua posizione individuale di CP_2
commerciante, a titolo di contributi per tutto l'anno 2021, quanto sarebbe stata la porzione di contributi oggetto di esonero ex lege, quale sarebbe l'importo della quarta rata dell'anno,
non beneficiata dall'esonero, quale parte dei versamenti dell'anno ha riguardato la posizione individuale del ricorrente, per poter infine determinare la quota a debito, e raffrontarla con quanto indicato nell'avviso di addebito;
ma tali dati non si rinvengono nei conteggi dell' , che ha invece indicato solo i citati versamenti complessivi per l'anno, CP
e ha poi indicato che “per l'anno 2021 risulta un importo imposto di euro 32.743,79 ed un
importo versato di euro 27.163,73 per un debito totale di euro 5.734,04 oltre sanzioni
civili”; non si comprende con precisione il senso di tale conteggio (se realmente riferito al solo anno 2021, come parrebbe, ma con evidente falla logica, o se riferito in realtà all'intera posizione contributiva del ricorrente, come ricalcolata nel 2021 in sede di regolarizzazione del pregresso, ma con irrilevanza per la quarta rata del 2021, come si è già precisato); in conclusione, anche per il rateo del 2021 risulta più che dubbia la sussistenza del credito reclamato con l'avviso di addebito, dovendosi di conseguenza affermare lo stesso come insussistente, in quanto non provato.
L'avviso di addebito deve essere quindi dichiarato inefficace, senza che si renda necessario l'esame dell'eccezione di prescrizione, vista l'insussistenza delle posizioni debitorie ivi indicate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore e dell'oggettiva complessità della causa.
PQM
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
10 Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito n. 41020230005678742000;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di CP
; spese liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre a maggiorazione ex Parte_1
art. 4 co 1 bis DM 55/2014 nella misura del 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della motivazione della sentenza.
Torino, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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