Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4161 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Pisanello, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 17/01/2025, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/06/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Guagnano (LE) il 16/04/1990; che dalla loro unione sono nati tre figli: Controparte_1
, il 10/10/1990, deceduto il 14/10/1990, , il 30/06/1995 e , il Per_1 Per_2 Per_3
30/06/1995, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si sono separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Lecce in data 24/09/2007; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato ritualmente citato. Controparte_1
1
Nella medesima udienza, parte ricorrente ha rinunciato ai termini per conclusionali. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, anche alla luce della contumacia di
, ritiene il Tribunale che le condizioni richieste dalla ricorrente, confermative Controparte_1 di quanto già disposto in sede di separazione, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle parti, sicché non vi è ragione per discostarsene, come specificato in dispositivo.
Stante la contumacia del resistente, nonché la natura del giudizio, ritiene il Collegio che si possa disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Guagnano (LE) il
16/04/1990 da e , trascritto nei registri dello stato civile di Parte_1 Controparte_1
2 quel Comune al n. 10, Parte II, serie A, anno 1990, alle medesime condizioni riportate nella sentenza di separazione ovvero:
a) i coniugi rinunciano reciprocamente a far valere il diritto agli alimenti, in quanto percepiscono un reddito sufficiente al personale fabbisogno;
b) nulla per i figli essendo nelle more diventati maggiorenni e autosufficienti;
c) i ricorrenti si concedono, inoltre, reciproco consenso ad eventuali richieste di espatrio che l'uno o l'altro potesse richiedere, consentendo sin d'ora al rilascio del passaporto;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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