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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/06/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.P.U. 29-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 29/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI SIENA ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA: ), con sede in Chiusi (SI), Strada Controparte_1 P.IVA_1
Statale 146 Snc;
debitrice non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.4.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_1
In particolare, la Procura della Repubblica istante ha evidenziato che nel corso del procedimento penale 273/2025 Reg. Gen. Mod. 45 è emerso lo stato di insolvenza della società resistente, la quale
Pag. 1 di 7 presenta un attivo patrimoniale pari a € 1.884.867,00 al 31.12.2022 e pari a € 1.492.397,00 al
31.12.2023 e ricavi per € 3.771.622,00 al 31.12.2022 e per 2.785.616 al 31.12.2023; che sono emersi debiti erariali per complessivi € 771.339,88; che la sede di impresa è in Chiusi;
che la società esercita un'attività commerciale, non è un'impresa minore e versa in evidente stato di insolvenza.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 15.4.2025), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 21.5.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 21 maggio 2025 nessuno è comparso dinanzi alla giudice delegata, la quale, dato atto dell'avvenuta notifica nei confronti della società resistente, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. In via preliminare, deve osservarsi che la mancata comparizione del Pubblico Ministero all'udienza del 21.5.2025 non preclude la decisione dell'istanza nel merito, non comportando la rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. con riferimento alla legge fallimentare, ma con argomentazioni da ritenersi applicabili anche con riferimento alla normativa applicabile al presente procedimento, Cass. 34669/2022 e Cass. 30445/2019; v. Cass.
643/2019 in motivazione: “Il principio a cui dare continuità è invece quello secondo cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata”, v. altresì Cass.
12537/2017).
Di conseguenza, poiché il ricorso è stato ritualmente notificato alla società resistente, la domanda può essere esaminata nel merito.
3. Tanto premesso, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della società debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Chiusi (SI).
Pag. 2 di 7 Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre, l'attività di “produzione di articoli in pelle, commercio al dettaglio di borse, abbigliamento e accessori, confezione di abbigliamento […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017). Del resto, dall'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2023 e acquisito d'ufficio risulta un attivo pari a € 1.492.397,00 e debiti per € 1.647.937,00 (v. bilancio relativo all'esercizio 2023, in atti)
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018). Infatti, trattandosi di società in esercizio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario che questa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e che, dunque, sia in grado di adempiervi regolarmente.
In definitiva, deve essere verificato non tanto il rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma la possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (v. in relazione alla sussistenza di un ingente debito tributario, Cass. 5856/2022; conf.
Cass., Sez. Un. 115/2001).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria, come si evince dalla ingente esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' Controparte_2
per complessivi € 717.693,03, relativi al mancato pagamento di imposte per gli anni
[...]
Pag. 3 di 7 2020, 2021 e 2022 (v. informative acquisite d'ufficio e informativa della Guardia di Finanza in allegato al ricorso;
v. altresì informativa trasmessa dall' , da cui si evince la Controparte_2 notifica di tre avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2020 per € 771.358,58, all'anno di imposta 2021 per € 1.703.047,00 e all'anno di imposta 2022 per € 1.497.280,08, sebbene tutti oggetto di contenzioso), in assenza di attivo prontamente liquidabile e in relazione alla quale, pur risultando le relative cartelle oggetto di rateizzazione, la resistente, non costituitasi, non ha fornito prova di possedere flussi prospettici idonei a consentire il regolare adempimento dei pagamenti rateali previsti. Del resto, il debito tributario nei confronti dell'agente della riscossione, pur oggetto di rateizzazione, costituisce debito scaduto e non pagato, consentendo unicamente al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico (v. al riguardo Cass. 4201/2025), con riferimento al quale, come anzidetto, la società resistente non ha fornito alcuna dimostrazione, sia pure sommaria, di avere sufficiente provvista per l'adempimento del piano di rateizzo, anche mediante attendibile indicazione di risorse future, e ciò al fine di confutare il dato, già acquisito, dell'incapacità della debitrice di fare fronte alla sua situazione debitoria come portata dalle cartelle già trasmesse all'agente della riscossione. Inoltre, dall'ultimo bilancio depositato con riferimento all'esercizio 2023, risultano debiti con scadenza entro l'esercizio per € 1.647.937,00, relativi oltre all'esposizione nei confronti dell'agente della riscossione a seguito dei controlli fiscali relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, anche all'esposizione debitoria nei confronti di fornitori per un importo di € 825.041,00 e altri debiti per € 84.934,00 (v. bilancio 2023 e nota integrativa acquisiti d'ufficio), nonché una perdita di esercizio rinvenibile con riferimento al bilancio chiuso al 2023 per
€ 520.127,00 (v. ancora bilancio 2023 acquisito d'ufficio). Inoltre, la società resistente non si è costituita nel presente giudizio e non ha prodotto una situazione patrimoniale aggiornata successiva alla chiusura dell'esercizio 2023 in perdita, né risulta la presenza di attivo di pronto smobilizzo con cui far fronte all'esposizione debitoria risultante dagli atti.
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Pag. 4 di 7 Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in possesso Persona_1 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(C.F. e P.IVA: , con sede in Chiusi (SI), Strada Statale 146 Snc;
[...] P.IVA_1
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due Persona_1 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 12:30, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
Pag. 5 di 7 ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
Pag. 6 di 7 la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 29/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI SIENA ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA: ), con sede in Chiusi (SI), Strada Controparte_1 P.IVA_1
Statale 146 Snc;
debitrice non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.4.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_1
In particolare, la Procura della Repubblica istante ha evidenziato che nel corso del procedimento penale 273/2025 Reg. Gen. Mod. 45 è emerso lo stato di insolvenza della società resistente, la quale
Pag. 1 di 7 presenta un attivo patrimoniale pari a € 1.884.867,00 al 31.12.2022 e pari a € 1.492.397,00 al
31.12.2023 e ricavi per € 3.771.622,00 al 31.12.2022 e per 2.785.616 al 31.12.2023; che sono emersi debiti erariali per complessivi € 771.339,88; che la sede di impresa è in Chiusi;
che la società esercita un'attività commerciale, non è un'impresa minore e versa in evidente stato di insolvenza.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 15.4.2025), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 21.5.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 21 maggio 2025 nessuno è comparso dinanzi alla giudice delegata, la quale, dato atto dell'avvenuta notifica nei confronti della società resistente, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. In via preliminare, deve osservarsi che la mancata comparizione del Pubblico Ministero all'udienza del 21.5.2025 non preclude la decisione dell'istanza nel merito, non comportando la rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. con riferimento alla legge fallimentare, ma con argomentazioni da ritenersi applicabili anche con riferimento alla normativa applicabile al presente procedimento, Cass. 34669/2022 e Cass. 30445/2019; v. Cass.
643/2019 in motivazione: “Il principio a cui dare continuità è invece quello secondo cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata”, v. altresì Cass.
12537/2017).
Di conseguenza, poiché il ricorso è stato ritualmente notificato alla società resistente, la domanda può essere esaminata nel merito.
3. Tanto premesso, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della società debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Chiusi (SI).
Pag. 2 di 7 Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre, l'attività di “produzione di articoli in pelle, commercio al dettaglio di borse, abbigliamento e accessori, confezione di abbigliamento […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017). Del resto, dall'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2023 e acquisito d'ufficio risulta un attivo pari a € 1.492.397,00 e debiti per € 1.647.937,00 (v. bilancio relativo all'esercizio 2023, in atti)
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018). Infatti, trattandosi di società in esercizio, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario che questa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e che, dunque, sia in grado di adempiervi regolarmente.
In definitiva, deve essere verificato non tanto il rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma la possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (v. in relazione alla sussistenza di un ingente debito tributario, Cass. 5856/2022; conf.
Cass., Sez. Un. 115/2001).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria, come si evince dalla ingente esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' Controparte_2
per complessivi € 717.693,03, relativi al mancato pagamento di imposte per gli anni
[...]
Pag. 3 di 7 2020, 2021 e 2022 (v. informative acquisite d'ufficio e informativa della Guardia di Finanza in allegato al ricorso;
v. altresì informativa trasmessa dall' , da cui si evince la Controparte_2 notifica di tre avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2020 per € 771.358,58, all'anno di imposta 2021 per € 1.703.047,00 e all'anno di imposta 2022 per € 1.497.280,08, sebbene tutti oggetto di contenzioso), in assenza di attivo prontamente liquidabile e in relazione alla quale, pur risultando le relative cartelle oggetto di rateizzazione, la resistente, non costituitasi, non ha fornito prova di possedere flussi prospettici idonei a consentire il regolare adempimento dei pagamenti rateali previsti. Del resto, il debito tributario nei confronti dell'agente della riscossione, pur oggetto di rateizzazione, costituisce debito scaduto e non pagato, consentendo unicamente al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico (v. al riguardo Cass. 4201/2025), con riferimento al quale, come anzidetto, la società resistente non ha fornito alcuna dimostrazione, sia pure sommaria, di avere sufficiente provvista per l'adempimento del piano di rateizzo, anche mediante attendibile indicazione di risorse future, e ciò al fine di confutare il dato, già acquisito, dell'incapacità della debitrice di fare fronte alla sua situazione debitoria come portata dalle cartelle già trasmesse all'agente della riscossione. Inoltre, dall'ultimo bilancio depositato con riferimento all'esercizio 2023, risultano debiti con scadenza entro l'esercizio per € 1.647.937,00, relativi oltre all'esposizione nei confronti dell'agente della riscossione a seguito dei controlli fiscali relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, anche all'esposizione debitoria nei confronti di fornitori per un importo di € 825.041,00 e altri debiti per € 84.934,00 (v. bilancio 2023 e nota integrativa acquisiti d'ufficio), nonché una perdita di esercizio rinvenibile con riferimento al bilancio chiuso al 2023 per
€ 520.127,00 (v. ancora bilancio 2023 acquisito d'ufficio). Inoltre, la società resistente non si è costituita nel presente giudizio e non ha prodotto una situazione patrimoniale aggiornata successiva alla chiusura dell'esercizio 2023 in perdita, né risulta la presenza di attivo di pronto smobilizzo con cui far fronte all'esposizione debitoria risultante dagli atti.
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Pag. 4 di 7 Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in possesso Persona_1 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(C.F. e P.IVA: , con sede in Chiusi (SI), Strada Statale 146 Snc;
[...] P.IVA_1
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due Persona_1 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 12:30, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
Pag. 5 di 7 ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
Pag. 6 di 7 la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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