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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3089/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Madoi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Daniela Francalanci e dall'Avv. Marianna Tosi, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il primo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa a spese processuali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 ha premesso che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza del 6 ottobre 2023, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con
, ponendo, tra l'altro, a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 400,00. Per_1
Deducendo la sopravvenuta condizione di indipendenza economica della figlia maggiorenne, ha chiesto la revisione della suddetta pronuncia giurisdizionale nella parte riguardante l'obbligo di contribuzione monetaria destinata al mantenimento della prole. Costituendosi ritualmente e tempestivamente in giudizio mediante comparsa depositata il 6 marzo 2025, ha aderito alla domanda di controparte. Controparte_1
Il seguente 11 marzo 2025 le parti hanno depositato atto scritto contenente le condizioni concordate.
All'udienza del 15 aprile 2025 le stesse parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, avente unicamente ad oggetto la cessazione dell'obbligo, posto a carico di , Parte_1 di contribuire al mantenimento della figlia (nata il [...]), in quanto privo di Per_1 aspetti di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo, e comunque avvalorato dalla documentazione prodotta in atti, attestante la percezione di regolari compensi (per un tempo convenuto in trentasei mesi) da parte della stessa maggiorenne.
Tenuto conto dell'esito del procedimento e della comune conclusione formulata sul punto dalle parti, vanno infine compensate integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- in parziale modifica delle determinazioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1313/2023, pubblicata il 9 ottobre 2023, provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti in virtù del quale, tenuto conto della sopravvenuta autosufficienza economica della figlia , Persona_2 dichiara cessato l'obbligo di contribuire al suo mantenimento ordinario e straordinario posto a carico del padre;
Parte_1
- conferma nel resto la suddetta sentenza;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 28 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3089/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Madoi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Daniela Francalanci e dall'Avv. Marianna Tosi, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il primo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa a spese processuali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 ha premesso che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza del 6 ottobre 2023, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con
, ponendo, tra l'altro, a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 400,00. Per_1
Deducendo la sopravvenuta condizione di indipendenza economica della figlia maggiorenne, ha chiesto la revisione della suddetta pronuncia giurisdizionale nella parte riguardante l'obbligo di contribuzione monetaria destinata al mantenimento della prole. Costituendosi ritualmente e tempestivamente in giudizio mediante comparsa depositata il 6 marzo 2025, ha aderito alla domanda di controparte. Controparte_1
Il seguente 11 marzo 2025 le parti hanno depositato atto scritto contenente le condizioni concordate.
All'udienza del 15 aprile 2025 le stesse parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, avente unicamente ad oggetto la cessazione dell'obbligo, posto a carico di , Parte_1 di contribuire al mantenimento della figlia (nata il [...]), in quanto privo di Per_1 aspetti di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo, e comunque avvalorato dalla documentazione prodotta in atti, attestante la percezione di regolari compensi (per un tempo convenuto in trentasei mesi) da parte della stessa maggiorenne.
Tenuto conto dell'esito del procedimento e della comune conclusione formulata sul punto dalle parti, vanno infine compensate integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- in parziale modifica delle determinazioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1313/2023, pubblicata il 9 ottobre 2023, provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti in virtù del quale, tenuto conto della sopravvenuta autosufficienza economica della figlia , Persona_2 dichiara cessato l'obbligo di contribuire al suo mantenimento ordinario e straordinario posto a carico del padre;
Parte_1
- conferma nel resto la suddetta sentenza;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 28 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto