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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2415 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
04/07/2025, vertente
TRA
- ( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante ( , Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Sgobbo e Angiolo come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giuntoni come da Controparte_2 procura in atti;
RECLAMATA
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (n. 245/25) Controparte_3
( ), in persona del curatore avv. Daniele Vattermoli;
P.IVA_1
RECLAMATA CONTUMACE
r.g. n. 1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “revocare la sentenza n. 297/2025 pubblicata all'esito del procedimento n.90 1/2025 dal Tribunale di Roma Sezione Procedure Concorsuali in data 03.04.2025 per difetto dei presupposti”.
Per la reclamata: “- rigettare il reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 297/2025 Tribunale di Roma pronunciata
[...] all'esito del procedimento n. 90-1/2025 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e, per l'effetto, confermarla integralmente;
- con vittoria di compensi e spese di causa”.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 297/2025, chiedendo la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo la reclamante: 1. è erronea l'applicazione dell'art. 49 C.C.I.I., poiché il precetto dell'istante è pari alla minor somma (rispetto a quella indicata) di euro
31.270,06, dalla quale vanno detratte le spese (della fase monitoria e di opposizione) nonché gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002; 2. diversamente da quanto affermato nella sentenza, inoltre, la società non è assoggettabile alla procedura concorsuale ex artt. 121 e 2, I comma lett. d) C.C.I.I., come comprovato dalla dichiarazione del liquidatore e dalla condizione di risalente inattività (in cui i bilanci non sono stati depositati per la totale mancanza di beni e ricavi).
Nonostante la rituale notifica, nessuno si è costituito in giudizio per la curatela, mentre il creditore istante ha resistito al reclamo. Controparte_4
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Il credito di risulta pari ad euro 34.030,08, come da Controparte_1 precetto notificato il 14/10/2024 sulla base del D.I. (Trib. Milano) n. 11000/2021 e della sentenza n. 8687/2022 di rigetto dell'opposizione; è priva di fondamento la pretesa di scorporare le spese legali liquidate nei titoli giudiziali, essendo d'altro r.g. n. 2 canto dovuti (sulla base dei titoli stessi) anche gli interessi moratori: l'esclusione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 231/2002, infatti, non riguarda gli interessi che siano maturati sino alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
(cfr. Cass. 13098/2025).
2. In disparte i “vizi formali” evidenziati dalla reclamata (quali la mancanza della data di rilascio e l'assenza del documento di identità a corredo),
l'autocertificazione del liquidatore è manifestamente inidonea alla prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, va offerta mediante i bilanci degli ultimi tre esercizi
(nella specie pacificamente non depositati, né approvati dall'assemblea) o comunque
“con strumenti probatori alternativi” (Cass. 24138/2019) quali sono le scritture contabili dell'impresa o altra documentazione che fornisca la “rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali” (Cass. 21188/2021).
Per contro, come osservato dal Tribunale rispetto alla dichiarazione ed alla situazione contabile redatta dal liquidatore, “a conforto dei dati in essa riportati” non intervengono “ulteriori concorrenti risultanze in ipotesi utili per poter considerare le cifre in essi iscritte espressive dell'andamento gestorio della società debitrice nel lasso temporale di riferimento”.
Per quanto premesso, il reclamo va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione ex art. 4, comma 10 sexies
D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 297/2025, ogni altra
[...] conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
r.g. n. 3 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte di parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso in Roma il 10/7/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4