Sentenza 9 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero, essendo irrilevanti le ragioni che hanno determinato l'agente ad operare l'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà di favorire sé o altri. (Fattispecie in cui l'imputato, falsificando la sottoscrizione della moglie, induceva il pubblico ufficiale ad attestare falsamente l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione dei figli minori sul passaporto del padre).
Commentari • 4
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
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- 3. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più… - 4. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2014, n. 41172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41172 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 09/07/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 2319
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 15721/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELRT TO OS N. IL 16/12/1968;
avverso la sentenza n. 3699/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. IZZO Gioacchino, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Donzelli Riccardo, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di LLOR OR SÈ propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa il 3 gennaio 2014 dalla Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione adottata il 10 febbraio 2011 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, condannava l'imputato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, per il reato previsto dagli articoli 48 e 480 c.p.. All'imputato era stato contestato, ai sensi dell'articolo 482 codice penale, in relazione all'art. 477 c.p., di avere contraffatto la richiesta di rilascio del proprio passaporto, apponendo, nella sezione dedicata all'iscrizione dei figli minori, OL e CA, la firma della madre, OR NA, in data 2 novembre 2006.
2. Il Tribunale ha dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dagli artt. 48 e 480 c.p., così riqualificando l'originaria contestazione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con la concessione dei doppi benefici di legge.
3. Avverso tale decisione aveva interposto appello il difensore dell'imputato chiedendo l'assoluzione e, in via in via subordinata, il contenimento della pena, deducendo che la contraffazione della firma, pur essendo pacifica, non determinava induzione in errore del pubblico ufficiale, rilevando che la mancata allegazione della fotocopia del documento dell'altro genitore era verosimilmente dipesa dal fatto che la OR era presente presso gli uffici della Questura, avendo però dimenticato di esprimere prima, per iscritto, il proprio consenso. Ha poi ritenuto eccessiva la pena inflitta.
4. La Corte d'Appello ha ritenuto infondati gli assunti difensivi, ad esclusione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena a mesi uno e giorni dieci di reclusione e confermando, nel resto, la decisione.
5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo che la riconosciuta apposizione da parte dell'imputato, di proprio pugno, della firma apocrifa della moglie costituiva falso innocuo rispetto al quale la Corte, con motivazione assente, ha omesso di esaminare la sussistenza dell'elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Preliminarmente va rilevato che ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico, che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero;
sono, pertanto, irrilevanti le ragioni che hanno determinato l'agente a operare l'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà di favorire sè o altri ovvero la verifica dei rapporti con la persona della quale l'imputato ha contraffatto la firma (Sez. 5^, Sentenza n. 6820 del 24/01/2005 Rv. 231427). Da ciò discende l'inconsistenza delle doglianze, pure prospettate in ricorso, relative all'assenza dell'elemento soggettivo, in considerazione delle ragioni che avrebbero determinato la condotta di LLOR.
2. Nello stesso modo appare destituita di fondamento la tesi del falso innocuo, inteso quale contraffazione inidonea a ingannare, perché, al contrario l'apposizione della firma contraffatta non è stata contestata, è stata riconosciuta dall'imputato, ed è stata ritenuta idonea ad indurre in errore. Non vi sono dubbi sulla circostanza che l'imputato, attraverso la consumazione del falso materiale, abbia tratto in inganno il pubblico ufficiale che, nella successiva attività di rilascio del passaporto, documento integrante un'autorizzazione amministrativa, ha falsamente attestato l'esistenza del consenso della madre, quale condizione legale per l'iscrizione dei figli minori sul passaporto del padre, ai sensi dell'artt. 48 e 480 c.p.. 3. Il problema posto dal ricorrente attiene, al più, alla rilevanza del dedotto mancato utilizzo del passaporto, che costituisce, comunque, circostanza irrilevante ai fini del perfezionamento del reato di falso.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014