Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 gennaio 2025 e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata nel fascicolo di primo grado, dall'avv. Stefano Cappellu (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliato, in Isernia, alla Via Umbria (Centro Commercio e Affari) int,
B/24;
APPELLANTE
E
1
– in breve (c.f. e p. iva
[...] CP_2
), (già in persona del legale P.IVA_1 Controparte_3
rappresentante p.t. rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.to Antonio Grieco ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma in viale
Liegi n. 28;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 20976/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 31/10/2019.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione in opposizione notificato in data 29 ottobre 2016, il Sig. Parte_1
ha convenuto davanti il Tribunale di Roma la Società
[...]
, per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni : “1) in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di 2) nel Controparte_4
merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni creditorie poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo azionato dalla opponente;
3) nel merito, in subordine alla domanda di cui al precedente n. 1, accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva del credito azionato dalla opponente e comunque l'illegittimità e l'infondatezza della medesima pretesa;
4) in ogni caso, revocare il decreto di ingiunzione n. 19105/2015 emesso dal Tribunale di Roma, nella persona della Dr.ssa Valeria Belli, il 9.08.2015, pubblicato l'11.08.2015 (R.G. n. 53629/2015). Con condanna della opponente al risarcimento dei danni ai sensi di cui all'art. 96 comma 1, c.p.c. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
2 e condanna della opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi di cui all'art. 96, comma III c.p.c”. A sostegno della domanda di opposizione l'opponente ha affermato che la ragione creditoria vantata dalla società nei confronti del Sig. CP_4 Parte_1
sarebbe inesistente, atteso che la sentenza della Corte di Appello di
Campobasso n. 84/2009, sarebbe stata travolta dalla successiva sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2156/2015, emessa in data 28.11.2014, pubblicata il successivo 5.02.2015; la opponente ha, inoltre, eccepito il preteso difetto di legittimazione ad agire a capo dell' ovvero, CP_4
nel merito, il preteso difetto di titolarità attiva della pretesa a capo della società esponente, affermando che non ricorrerebbe la fattispecie della surrogazione ex lege ai sensi dell'art. 1203 c.c., semmai quella dell'adempimento di terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.; la opponente ha affermato che ricorrerebbero - a suo dire – i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 comma I e III c.p.c. Si è costituita in giudizio, a mezzo di propria comparsa di costituzione e risposta la CP [...]
(in breve Controparte_1 CP_4
, la quale ha impugnato e contestato le domande ed eccezioni avversarie,
[...]
insistendo nell'accoglimento delle proprie domande e quindi nella conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 29.04.2016 il Tribunale ha concesso i termini 183 VI comma c.p.c., n.1) n. 2), n. 3), autorizzando altresì le parti al deposito delle note autorizzate, prima di decidere in ordine alla richiesta di provvisoria esecutorietà articolata dalla difesa della Società opposta. Nelle successive note autorizzate, opponente ha in particolare affermato che non sussisterebbero i presupposti della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., non avendo – a dire di opponente – assunto alcun CP_4
obbligo, semmai inquadrando la fattispecie in quella diversa di adempimento del terzo;
che, pertanto, non sarebbe legittimata a domandare la CP_4
ripetizione delle somme che sono state corrisposte. La opponente afferma
3 che la domanda di ripetizione delle somme sarebbe altresì infondata, atteso che il titolo originario del pagamento non sarebbe stato la sentenza del
Tribunale di Isernia, ma le ragioni che sarebbero state poste a fondamento della domanda a suo tempo proposta dal Sig. : da cui Parte_1
l'irrilevanza, a dire di opponente, della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, con l'estinzione dell'intero giudizio ex art. 393 c.p.c.; infine, la opponente afferma che la domanda illustrata in sede di comparsa di costituzione avrebbe integrato una inammissibile mutatio della causa petendi, rispetto a quella indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Da parte sua, la Società esponente contestando la ricostruzione di opponente, ha depositato note autorizzate con le quali ha ulteriormente ribadito le proprie ragioni di credito vantate nei confronti del Sig. . All'udienza Parte_1
del 4.10.2016, il Tribunale si è riservato di decidere in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie, ed in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.10.2016, con ordinanza del giorno 2 novembre
2016 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 20.05.2019. In detta udienza, le parti, a mezzo dei loro difensori, hanno precisato le conclusioni, riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi. Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, con termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.>>
§ 1.2 — Il tribunale di Roma con la sentenza n. 20976/2019 ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato Parte_1
al pagamento in favore di delle spese del giudizio liquidate in CP_4
complessivi € 8.964,25 comprese spese generali al 15% oltre spese vive in €
370,00 IVA e CPA.
4 § 1.3— – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Va premesso, in fatto, che all'esito dell'emissione della sentenza n. 566/2003 del Tribunale di Isernia, ha corrisposto all'opponente Controparte_4 [...]
, per conto di soggetti terzi (i soggetti nei cui confronti era stata Parte_1
emessa la stessa sentenza: e EL), le somme CP_6 Pt_2 Pt_3
dovute in virtù di un titolo esecutivo emesso all'esito di un giudizio estraneo alla prima. Tale pagamento avveniva in assenza di assunzione di obbligo alcuno, da parte della stessa opposta. Tra le parti non è infatti mai esistito alcun rapporto obbligatorio. Tuttavia, come già evidenziato nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, nell'ipotesi di adempimento di terzo, ex art. 1180, c.c. a maggior ragione nell'ipotesi in cui il terzo non abbia alcuna azione nei confronti del soggetto nel cui interesse ha pagato, spetta al terzo l'azione di ripetizione di indebito, purché egli abbia pagato in nome proprio. Infatti, è stato da tempo affermato in giurisprudenza (v. Cass., sez.
3, Sentenza n. 4340 del 07/07/1980) che, in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art
1180 cod. civ. e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'Azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 e seguenti cod. civ. Nel merito, in seguito alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio, si è verificata la caducazione, con tutte le sentenze non passate in giudicato emesse nell'ambito dell'intero procedimento giurisdizionale, anche della sentenza di I grado posta a base del pagamento effettuato da in CP_4
favore dello (v., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 6188 del Parte_1
18/03/2014). Pertanto, il pagamento effettuato è strettamente connesso all'esistenza della sentenza esecutiva del Tribunale di Isernia, che affermava l'esistenza del debito dei terzi, ed è motivato unicamente da tale titolo
5 giudiziale. Tale interpretazione è avallata dalla quietanza (doc. 4 del fascicolo monitorio) nella quale individua il credito come quello CP_4
risultante dalla sentenza e dichiara espressamente che tale pagamento non costituisce rinuncia alla contestazione giudiziale del debito, con ciò escludendo che il pagamento implichi una sia pur implicita ammissione dell'esistenza del debito. Ebbene, poiché il pagamento di terzo posto in essere da è avvenuto senza accollo del debito, da parte di un CP_4
soggetto che (per ammissione degli stessi opposti), è terzo rispetto ai debitori
( e LA) appare adesso privo della causa CP_6 Pt_2 Pt_3
giustificativa in esso esplicitata, connessa all'esistenza di un titolo ora definitivamente caducato, senza che sia stata dimostrata l'esistenza di un autonomo obbligo di pagamento a carico di , ovvero di un CP_4
obbligazione che, nei rapporti con lo , prescindesse dalla Parte_1
vicenda processuale ormai estinta. Orbene, quantunque l'estinzione del predetto giudizio non determini l'estinzione dell'eventuale diritto vantato dallo nei confronti degli ex amministratori non risulta Parte_1 CP_7
per contro certamente dimostrata l'esistenza di un corrispondente credito, del medesimo importo, nei confronti di . Quest'ultima, pertanto, in CP_4
quanto soggetto terzo rispetto ai debitori e in mancanza di una cessione o un accollo del debito, sembra aver dimostrato il proprio diritto alla ripetizione.
Infatti, se, come esattamente rilevato dall'opponente, con la più recente sentenza n. 9946 del 29/04/2009 la Corte di cassazione ha affermato che l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale
6 presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, d'altra parte con la stessa sentenza la Corte ha anche affermato che solo la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio. Ed ha concluso affermando che solo il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore non è surrogato nel credito e può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.
Laddove, invece, colui che abbia pagato nella convinzione di esser debitore ben può agire in surrogazione ex art. 1203 n.
5. Nel caso in esame, , per come evidenziato dall'opposta, al momento del pagamento , per effetto del CP_4
titolo in quel momento in vigore, riteneva di esser obbligata al pagamento in proprio, il che rende applicabile in pieno il combinato disposto dell'art. 1203,
n. 5, c.c. e 2036, terzo comma c.c., in base al quale “chi ha pagato un debito altrui credendosi debitore in base ad un errore scusabile (la sentenza) quando la ripetizione non è ammessa (a causa dell'estinzione del giudizio) è surrogato ex lege nella posizione del creditore sodisfatto. L'opposizione deve essere dunque rigettata. Le spese sono regolate dalla soccombenza e si liquidano come in dispositivo.>>
§ 2 — Ha proposto appello formulando due motivi Parte_4
di gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via preliminare:- accertare e dichiarare, ai sensi di cui all'art. 283, c. I, c.p.c., la sussistenza di gravi e fondati motivi;
- per l'effetto, sospendere, anche parzialmente, ai sensi di cui agli art. 283 e 351, c. I, c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e/o della sentenza
7 impugnata nella parte in cui, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta originariamente dall'appellante, ne ha confermato l'esecutività; In via pregiudiziale di rito e nel merito:
1. in via pregiudiziale di rito, accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di 2. in via Controparte_4
preliminare di merito, in subordine alla domanda di cui al precedente n. 1, accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva del credito azionato dalla controparte;
3. nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni creditorie poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo azionato dalla controparte e, per tal via, l'illegittimità e l'infondatezza delle medesime ragioni;
4. in ogni caso, revocare il decreto di ingiunzione n.
19105/2015 emesso nei confronti di dal Tribunale di Parte_1
Roma, nella persona della dott.ssa Valeria Belli, il 9 agosto 2015, pubblicato
l'11 agosto 2015 (R.G. n. 53629/2015)».
§ 2.1 — Ha resistito chiedendo alla Corte di dichiarare l'appello CP_4
inammissibile per violazione dell'art. 348 bis c.p.c o di rigettarlo nel merito l'appello. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Piaccia all'Ill.ma Corte di
Appello di Roma, reiectiis contrariis, 1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata, non sussistendone le ragioni, per come indicato in premessa;
2) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni e motivi di cui in premessa;
3) nel merito, voglia rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 20976/2019 (nrg.
74433/2015) pubblicata in data 31.10.2019 e per l'effetto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione n. 19105/2015 emesso dal Tribunale di
Roma, il 9.08.2015, pubblicato l'11.08.2015 (R.G. n. 53629/2015); 4) con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari e condanna della controparte al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella
8 misura che vorrà determinare la Corte adita. In via istruttoria: Ci si riporta alle proprie istanze istruttorie come articolate nella propria memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2) c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado.>>
§ 2.2 — La Corte con ordinanza del 7/12/2020 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/4/2022 poi più volte differita, da ultimo, all'udienza del 24 gennaio 2025.
Con decreto presidenziale del 4 dicembre 2024 è stata disposto il mutamento del rito e la decisione con la procedura abbreviata di cui all'art. 281 sexies c.p.c. con concessione del termine per note autorizzate sino a trenta giorni prima dell'udienza. Hanno depositato note entrambi i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 3— I motivi di gravame.
§ 3.1 — Con il primo motivo rubricato : “Sul difetto di legittimazione ad agire e/o di titolarità attiva del credito azionato in via monitoria da CP_4
errata ricostruzione della fattispecie di cui è processo;
violazione dei
[...]
combinati disposti degli art. 1180 e 2033 e degli art. 1203, n. 5 e 2036 cc.”
l'appellante, preliminarmente, eccepisce il difetto di legittimazione ad agire di evidenziando che «[…] il pagamento eseguito da CP_4 Controparte_4
in favore del sig. dopo la pubblicazione della sentenza Parte_1
(successivamente riformata n. 566/2003 del Tribunale di Isernia) è avvenuto in esecuzione di un accordo espresso intervenuto tra la controparte e sig.ri
e EL e, per effetto di detto accordo, i titolari CP_6 Pt_2 Pt_3
esclusivi dell'eventuale credito restitutorio vantato nei confronti dello
erano stati individuati nelle persone di questi ultimi con Parte_1
esclusione di ogni autonomo diritto di azione da parte di Controparte_4
9 […]». In altre parole, secondo l'appellante il tribunale non avrebbe considerato l'accordo tra e i sig.ri e EL, CP_4 CP_6 Pt_2 Pt_3
che attribuiva a questi ultimi il diritto esclusivo di agire per il recupero delle somme versate. Inoltre, secondo l'appellante, nonostante il tribunale avesse correttamente qualificato la vicenda quale azione di ripetizione dell'indebito oggettivo esperita dal terzo adempiente ex art. 1180 c.c. avrebbe errato nell'attribuire a la titolarità dell'azione di indebito oggettivo. Controparte_4
Al riguardo richiama i principi della S.C n. 23292/2007 secondo cui: “la disposizione dettata dall'art. 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempimento per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore”. Sottolineava che, nel caso di specie, tra e il debitore appellante non esisteva alcun rapporto che potesse CP_4
legittimare un'azione diretta per ripetere il pagamento. L'assenza di un obbligo di nei confronti di escluderebbe, infine, anche CP_4 Parte_1
l'ipotesi di indebito soggettivo risultando errata la sentenza nella parte in cui ha contraddittoriamente affermato che: “al momento del pagamento
, per effetto del titolo in quel momento in vigore, riteneva di essere CP_4
obbligata al pagamento in proprio, il che rende applicabile in pieno il combinato disposto dell'art. 1203 n. 5 c.c. e 2036 terzo comma c.c.”.
§ 3.2 — Con il secondo motivo, rubricato: “sul difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.: violazione dell'art. 2697 c.c." l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nell'aver individuato il titolo del pagamento nell'originaria sentenza del tribunale di Isernia. Al riguardo, sostiene che: «il
10 “titolo” del pagamento eseguito per conto altrui da sia, per Controparte_4
l'appunto rappresentato dalle ragioni fatte valere originariamente in quella sede giurisdizionale». Conseguentemente, stante la mancata Controparte_4
riassunzione dell'originario giudizio, avrebbe dovuto allegare e provare che il pagamento era stato eseguito in favore dell'appellante in virtù di un titolo originariamente inesistente o successivamente venuto meno.
§ 4— Le eccezioni preliminari.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348-bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha "una ragionevole probabilità" di essere accolta, meritando le ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5 — L'analisi dei motivi di gravame.
Giova premettere che la presente controversia ha avuto origine dalla condanna emessa dal Tribunale di Isernia in data 6 ottobre 2003 nei confronti di e , in CP_8 Parte_5 Controparte_9 CP_10
solido tra loro, al pagamento della somma di € 126.682,72, oltre interessi legali e spese legali, in favore di , in relazione alle Parte_1
funzioni svolte da tali soggetti come amministratori di Pantrem S.p.A., società nominata da poi a norma dell'art. 2449 cod. CP_7 Controparte_4
civ.
In data 11 febbraio 2004 notificava atto di precetto ai suddetti Parte_1
soccombenti ed i predetti si accordavano con affinché fosse Controparte_4
quest'ultima a corrispondere l'importo di cui al precetto in favore di
; questi rilasciava quietanza (del 16 aprile 2004) dando atto che Parte_1
gli aveva corrisposto € 212.670,05 di cui € 126.682,72 Controparte_3
11 per sorte capitale, € 68.950,00 per interessi legali dal 16.3.1994 al 5.4.2004,
€ 17.037,33 a titolo di spese legali liquidate in sentenza e per l'atto di precetto e che quest'ultima ( ): <intende pagare per loro conto il CP_4
debito di cui alla sentenza sopra richiamata, senza tuttavia che tale pagamento costituisca rinuncia all'impugnazione proposta.>> Nelle more, invero, e LA avevano proposto appello avverso CP_6 Pt_2 Pt_3
la suddetta sentenza e la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della decisione del Tribunale di Isernia, condannava a restituire la Parte_1
somma di € 212.670,05, oltre agli interessi legali e alle spese di lite, a favore dei signori e LA. Successivamente, la Corte di CP_6 Pt_2 Pt_3
Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, ma il giudizio non veniva riassunto, determinandosi così l'estinzione del processo.
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma l'emissione di CP_4
decreto ingiuntivo (n. 19105/2015, pubblicato l'11 agosto 2015) con il quale veniva ingiunto al di pagare in suo favore l'importo Parte_1
di € 212.670,05, oltre agli interessi e alle spese di procedura. Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziando che la sentenza del Tribunale di Isernia era stata annullata dalla Corte di Cassazione e che, di conseguenza, non aveva alcun diritto alla restituzione delle CP_4
somme, contestandone la legittimazione ad agire, non essendo sussistenti i presupposti per la surrogazione legale.
§5.1 — Quanto al primo motivo, si osserva che, nel caso di specie, CP_4
ha provveduto ad effettuare il pagamento in favore dell'appellante
[...]
delle somme oggetto della sentenza n. 566/2003 del Tribunale di Isernia, accessori e spese di precetto, in esecuzione di una condanna pronunciata in solido a carico degli amministratori della società Pantrem S.p.A., soggetto giuridico sottoposto al controllo e alla gestione di (già CP_4 [...]
subentrata a . ha pagato non in qualità di CP_3 CP_7 CP_4
12 debitore diretto nei confronti di , ma come terzo, per conto Parte_1
degli amministratori di Pantrem spa. rilasciava la quietanza il Parte_1
cui contenuto risulta sopra trascritto.
Osserva il Collegio che la motivazione di prime cure va meramente integrata alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte. Invero nelle pronunce n. 30446/2019 e n. 31572/2019 risulta chiarito che secondo la previsione dell'art 1180 c.c. - per l'ipotesi di adempimento da parte di un terzo – di estinzione dell'obbligazione ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 ss. In termini la già citata Cass. n. 31572/2019 : << È ben vero che l'azione di restituzione degli importi che si assumono versati in esecuzione del provvedimento caducato nel corso del giudizio non è del tutto sovrapponibile alla conditio indebiti (giacché, per un verso, essa si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente e, per altro verso, il comportamento dell'accipiens non si presta a una valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 c.c : cfr., tra le tante: Cass. 23 marzo 2010, n. 6942; Cass. 28 novembre 2003, n. 18238;
Cass. 6 aprile 1999, n. 3291), ma gli elementi di difformità tra la fattispecie che qui viene in esame e l'istituto sopra richiamato non valgono a giustificare la deroga al principio per cui è colui il quale esegue il pagamento non dovuto a poterne chiedere la restituzione: principio certamente operante anche nel caso in cui l'adempimento sia stato eseguito in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente cassata.>>
Il caso di specie rimane regolato dal principio appena esposto: infatti, la sentenza n. 566/2003, emessa dal Tribunale di Isernia e provvisoriamente esecutiva, è stata successivamente riformata dalla Corte d'Appello e cassata
13 dalla Suprema Corte, con conseguente annullamento della condanna nei confronti degli amministratori della Pantrem S.p.A. A seguito della cassazione, tuttavia, stante la mancata riassunzione, il procedimento si è definitivamente estinto, determinando la perdita di efficacia della pronuncia di primo grado. In virtù di tale sviluppo, il titolo giuridico che aveva giustificato il pagamento delle somme effettuato da – dopo la CP_4
notifica da parte di del precetto - è venuto meno. Parte_1
Pertanto, non sussistendo più alcuna legittima causa a fondamento dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'appellante il pagamento si configura come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. con conseguente obbligo da parte di colui che ha ricevuto la somma di restituirla a colui che ha effettuato il pagamento, in questo caso Controparte_4
Va, altresì, evidenziato che l'accordo intervenuto tra e gli CP_4
amministratori di Pantrem S.p.A. non incide sul rapporto obbligatorio tra e , poiché tale accordo ha natura meramente interna, CP_4 Parte_1
non può essere opposto da a e non può costituire Parte_1 CP_4
un ostacolo alla ripetizione dell'indebito da parte di chi ha eseguito la prestazione, ormai divenuta senza più una valida causa giuridica.
In particolare, , quale soggetto che ha adempiuto in qualità di terzo, CP_4
può agire per la ripetizione delle somme versate poiché è venuta meno la causa giuridica del pagamento, rappresentata dalla sentenza del Tribunale di
Isernia. Il diritto di ripetizione si fonda direttamente sull'assenza di una causa debendi e sull'obbligo del destinatario dell'indebito ( ) di Parte_1
restituire quanto indebitamente percepito, senza che accordi interni tra e gli amministratori possano interferire con tale pretesa. CP_4
Dunque, l'accordo interno non preclude né condiziona il diritto di CP_4
alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte al Sig. , Parte_1
trattandosi di una questione distinta e autonoma rispetto al rapporto principale tra e il destinatario del pagamento. CP_4
14 § 5.2 — Quanto al secondo motivo di appello, si evidenzia che ha CP_4
fornito adeguata prova dell'indebito oggettivo nei confronti del Sig.
[...]
, dimostrando l'assenza di una causa giustificativa per il Parte_1
pagamento eseguito. L'indebito oggettivo regolato dall'art. 2033 c.c., infatti, si configura non necessariamente per l'inesistenza originaria del titolo giuridico, ma anche quando il titolo giustificativo del pagamento viene successivamente meno. Nel caso di specie, come detto, il pagamento è avvenuto in adempimento della sentenza provvisoriamente esecutiva emessa dal Tribunale di Isernia, la quale costituiva il titolo giuridico alla base dell'attribuzione patrimoniale e sul cui presupposto aveva Parte_4
notificato il precetto. Tuttavia, tale titolo è venuto meno a seguito della riforma integrale della sentenza da parte della Corte di Appello di
Campobasso, che ha escluso il diritto di a ricevere le somme Parte_1
corrisposte e, conseguentemente, è venuta meno la causa debendi.
A supporto di ciò, ha prodotto il più volte menzionato atto di CP_4
quietanza sottoscritto dal , che attesta l'avvenuto pagamento Parte_1
della somma complessiva di euro 212.670,05, comprensiva di capitale, interessi e spese legali, eseguito in conformità alla sentenza poi riformata.
Inoltre, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso ha comportato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., consolidando definitivamente l'inesistenza di una causa giuridica valida a giustificazione del pagamento effettuato.
Gli elementi sopra richiamati dimostrano, in modo chiaro, che il pagamento eseguito da è rimasto privo di una legittima giustificazione e si CP_4
configura come un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., legittimando così a ottenere la restituzione delle somme corrisposte. CP_4
L'appello va, pertanto, rigettato.
15 Rimane assorbita la richiesta istruttoria formulata dalla parte appellata.
Rileva il Collegio che non sussistono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
§ 6 — Le spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
260.000,00) secondo gli importi medi previsti dalla vigente tariffa forense
(d.m. 13 agosto 2022, n. 147, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore) per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i valori minimi.
§ 7 – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
contro la Controparte_1
sentenza n. 20976/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 31/10/2019 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
16 2) condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_1
favore di parte appellata che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 24/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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