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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2994/2023 avente ad oggetto usucapione, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MIGLIORISI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami in data 18.01.2024, ai sensi dell'art. 150 c.p.c, conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e aventi causa, esponen Controparte_2 possedeva da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto e senza alcuna rivendicazione di diritti da parte di terzi, l'immobile sito in Comiso nella via P.pe Napoli n. 129, identificato al N.C.E.U. di Comiso al foglio 73 particella 3154 sub 1, Z.C. 1, Cat. A/5, Classe 2, vani 3,5, Rendita 99,42; godeva del suddetto immobile in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile;
deduceva che l'immobile risultava catastalmente intestato a fu Controparte_1 CP_2 proprietario per 1/5, fu propriet Controparte_2 CP_2 Controparte_2 fu propriet CP_2
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore sull'immobile sopra descritto, con vittoria di spese e compensi. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene ritualmente citati tramite pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio. Va dato atto, inoltre, dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D.lg n 28/2010, con esito negativo per assenza delle parti convocate come da verbale del 20.02.2024. La domanda di è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
L'attore ha chi o dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Comiso nella via P.pe Napoli n. 129, identificato al N.C.E.U. di Comiso al foglio 73 particella 3154 sub 1. Dall'istruttoria espletata – in particolare dalle testimonianze di e Testimone_1 Tes_2
– è emerso che l'attore da oltre vent'anni ha p
[...]
in questione, utilizzandolo come deposito di attrezzatura e materiali per l'edilizia. Sentito all'udienza dell'08.10.2024 il teste ha confermato il possesso da Testimone_1 parte dell'attore del bene oggetto de di usucapione, rispondendo affermativamente alle circostanze di cui agli articolati di prova: “è vero, ne sono a conoscenza perché sono amico d'infanzia del quest'ultimo abita di fronte Parte_1 all'immobile in questione e lo utilizza da olt come magazzino svolgendo l'attività di muratore.” Anche , sentito alla medesima udienza, ha confermato il possesso Testimone_2 indistur ispondendo anch'egli affermativamente alle circostanze di cui agli articoli di prova: “è vero, ne sono a conoscenza perché lavoravo con il il Parte_1 quale utilizza l'immobile da oltre vent'anni come magazzino svolgend di muratore.” Ritiene questo Giudice che le testimonianze siano attendibili in quanto circostanziate, anche con riferimento alla fonte di conoscenza dello stato dei luoghi. Alla luce delle risultanze istruttorie si può affermare che ha posseduto Parte_1
l'immobile quale proprietario esclusivo, avendolo usato attrezzatura e materiali per l'edilizia, esercitando in tal modo un'attività chiaramente incompatibile con il possesso dei proprietari formali, esclusi da ogni forma di utilizzo del bene. Osserva questo Giudice che, il possesso si fonda sul principio di cui all'art. 1141 c.c., il quale presuppone l'intento di possedere (animus possidendi) in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa. pagina 2 di 3 Si rileva, in particolare, quanto affermato dalla Suprema Corte, che “In tema di possesso, l'"animus possidendi" che, ai sensi dall'art.1141 cod. civ. si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.” (Cass., Sez. II, 21.1.2003 n. 8422). Ancora: “La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali, e, pertanto, può essere fornita per testimoni.” (Cass., Sez. II, 26.7.1977 n. 3342). Sussistendo entrambi i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. – cioè il possesso ininterrotto e la durata ultraventennale dello stesso – l'odierno attore ha acquistato a titolo originario, per usucapione la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Comiso nella via P.pe Napoli n. 129, identificato al N.C.E.U. di Comiso al foglio 73 particella 3154 sub 1, Z.C. 1, Cat. A/5, Classe 2, vani 3,5, Rendita 99,42. Considerata la natura della causa e la non opposizione dei convenuti, rimasti contumaci, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2994/2023 R.G.: DICHIARA che ha acquistato a titolo originario per usucapione la Parte_1 proprietà dell'i o nella via P.pe Napoli n. 129, identificato al N.C.E.U. di Comiso al foglio 73 particella 3154 sub 1, Z.C. 1, Cat. A/5, Classe 2, vani 3,5, Rendita 99,42.
DICHIARA irripetibili le spese.
Ragusa, 11/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2994/2023 avente ad oggetto usucapione, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MIGLIORISI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami in data 18.01.2024, ai sensi dell'art. 150 c.p.c, conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e aventi causa, esponen Controparte_2 possedeva da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto e senza alcuna rivendicazione di diritti da parte di terzi, l'immobile sito in Comiso nella via P.pe Napoli n. 129, identificato al N.C.E.U. di Comiso al foglio 73 particella 3154 sub 1, Z.C. 1, Cat. A/5, Classe 2, vani 3,5, Rendita 99,42; godeva del suddetto immobile in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile;
deduceva che l'immobile risultava catastalmente intestato a fu Controparte_1 CP_2 proprietario per 1/5, fu propriet Controparte_2 CP_2 Controparte_2 fu propriet CP_2
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore sull'immobile sopra descritto, con vittoria di spese e compensi. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene ritualmente citati tramite pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio. Va dato atto, inoltre, dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D.lg n 28/2010, con esito negativo per assenza delle parti convocate come da verbale del 20.02.2024. La domanda di è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
L'attore ha chi o dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Comiso nella via P.pe Napoli n. 129, identificato al N.C.E.U. di Comiso al foglio 73 particella 3154 sub 1. Dall'istruttoria espletata – in particolare dalle testimonianze di e Testimone_1 Tes_2
– è emerso che l'attore da oltre vent'anni ha p
[...]
in questione, utilizzandolo come deposito di attrezzatura e materiali per l'edilizia. Sentito all'udienza dell'08.10.2024 il teste ha confermato il possesso da Testimone_1 parte dell'attore del bene oggetto de di usucapione, rispondendo affermativamente alle circostanze di cui agli articolati di prova: “è vero, ne sono a conoscenza perché sono amico d'infanzia del quest'ultimo abita di fronte Parte_1 all'immobile in questione e lo utilizza da olt come magazzino svolgendo l'attività di muratore.” Anche , sentito alla medesima udienza, ha confermato il possesso Testimone_2 indistur ispondendo anch'egli affermativamente alle circostanze di cui agli articoli di prova: “è vero, ne sono a conoscenza perché lavoravo con il il Parte_1 quale utilizza l'immobile da oltre vent'anni come magazzino svolgend di muratore.” Ritiene questo Giudice che le testimonianze siano attendibili in quanto circostanziate, anche con riferimento alla fonte di conoscenza dello stato dei luoghi. Alla luce delle risultanze istruttorie si può affermare che ha posseduto Parte_1
l'immobile quale proprietario esclusivo, avendolo usato attrezzatura e materiali per l'edilizia, esercitando in tal modo un'attività chiaramente incompatibile con il possesso dei proprietari formali, esclusi da ogni forma di utilizzo del bene. Osserva questo Giudice che, il possesso si fonda sul principio di cui all'art. 1141 c.c., il quale presuppone l'intento di possedere (animus possidendi) in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa. pagina 2 di 3 Si rileva, in particolare, quanto affermato dalla Suprema Corte, che “In tema di possesso, l'"animus possidendi" che, ai sensi dall'art.1141 cod. civ. si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.” (Cass., Sez. II, 21.1.2003 n. 8422). Ancora: “La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali, e, pertanto, può essere fornita per testimoni.” (Cass., Sez. II, 26.7.1977 n. 3342). Sussistendo entrambi i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. – cioè il possesso ininterrotto e la durata ultraventennale dello stesso – l'odierno attore ha acquistato a titolo originario, per usucapione la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Comiso nella via P.pe Napoli n. 129, identificato al N.C.E.U. di Comiso al foglio 73 particella 3154 sub 1, Z.C. 1, Cat. A/5, Classe 2, vani 3,5, Rendita 99,42. Considerata la natura della causa e la non opposizione dei convenuti, rimasti contumaci, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2994/2023 R.G.: DICHIARA che ha acquistato a titolo originario per usucapione la Parte_1 proprietà dell'i o nella via P.pe Napoli n. 129, identificato al N.C.E.U. di Comiso al foglio 73 particella 3154 sub 1, Z.C. 1, Cat. A/5, Classe 2, vani 3,5, Rendita 99,42.
DICHIARA irripetibili le spese.
Ragusa, 11/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3