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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3158/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3158/2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELINA FUCCI, presso il cui studio risulta C.F._1 elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONELLA MAZZONE, presso il cui studio C.F._2 risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025; il P.M. in sede, con atto del 16.07.2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, il ricorrente ha dedotto: Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 15.08.1997 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Campoli M.T. (BN) (atto n. 1, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1997); che dall'unione matrimoniale è nato il figlio , in data 06.10.2006, attualmente studente;
che il Persona_1
Tribunale di Benevento, con Decreto del 08/04/2021 (R.G. 1668/2020) ha omologato la separazione tra i coniugi, alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto e facoltà di stabilire il domicilio dove meglio credono;
Per_ b) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente salvo per le decisioni di ordinaria amministrazione per le quali la responsabilità verrà esercitata disgiuntamente;
c) il minore verrà collocato presso la madre nell'abitazione sita in Campoli M.T. (BN) alla C.da
Grieci, al primo piano, che pertanto verrà assegnata alla IG.ra CP_1
d) il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi la settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, nonché a settimane alterne dal sabato alle ore
15,00 alla domenica alle ore 18,00, durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali il ragazzo potrà trascorrere con il padre ed i nonni paterni, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno, la stessa regola dell'alternanza varrà per le vacanze pasquali;
il ragazzo potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche non continuativi nel periodo estivo, previo accordo con la madre entro il mese di giugno di ogni anno;
e) il IG. avrà in godimento dei locali ubicati al piano terra dello stesso immobile ad Parte_1 eccezione della parte centrale "garage piccolo" e le parti potranno utilizzare congiuntamente il ripostiglio ove sono ubicate le derrate alimentari;
f) il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore l'importo di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2021; è a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di natura scolastica, sanitaria e ricreativa che saranno necessarie, previamente concordate e debitamente documentate;
g) il IG. si farà carico delle utenze dell'immobile fino a quando non potrà usufruire di Parte_1 un allaccio autonomo ai locali dei quali ha il godimento”; che, con sentenza n. 1416/2024 R.G.
1642/2023, emessa in data 11.07.2024 nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale di Benevento ha aumentato ad Euro 500,00 mensili l'importo del contributo di mantenimento per il figlio, posto a carico del padre;
che la separazione si è protratta ininterrottamente senza che vi sia stata riconciliazione e che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.08.1997 in Campoli M. T. (BN), ordinando all'ufficiale di Stato civile del comune medesimo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...] il [...] con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre - Definire le modalità di visita del figlio da parte del sig. così Parte_1 come illustrate in premessa, cui ci si riporta integralmente, ovviamente compatibilmente con le esigenze e volontà del figlio ormai maggiorenne;
- Disporre a carico del sig. l'assegno di Parte_1 mantenimento del figlio nella misura di Euro 500, maggiorata secondo gli indici ISTAT da versare entro il 5 di ogni mese osi come stabilito dal Tribunale nella sentenza dell'11.07.2024 in atti;
spese straordinarie di natura sanitaria scolastica e ricreativa in ragione del 50% così come stabilito del decreto di omologa della separazione, previamente concordate e documentate […]”.
In data 12/03/2025 si è costituita la resistente , la quale ha dedotto: che il Controparte_1 clima di tensione tra gli ex coniugi impedisce la serena e comune coabitazione nello stesso immobile
-secondo quanto previsto in sede di separazione-; l'avversa violazione dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria;
di non lavorare e di percepire unicamente una prestazione indennitaria di circa 300,00 euro, in quanto invalida al 75%, sicché tra i coniugi esiste una notevole disparità economica;
di occuparsi in via esclusiva della manutenzione e pulizia dell'immobile in comproprietà con il ricorrente.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: “- disporre che il IG. debba lasciare Parte_1 libero i locali sito al piano terra relativo all'immobile in comproprietà con la e trasferirsi CP_1 in altra abitazione per le motivazioni esposte;
- disporre l'obbligo del di contribuire alla Parte_1 manutenzione della casa e pertinenze nonché al pagamento integrale delle utenze;
- porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ma non Parte_1 economicamente autosufficiente, dell'importo di euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- porre a carico della IG.ra un assegno divorzile dell'importo di euro 300,00 mensili da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- circa le spese straordinarie, disporre che le stesse siano sostenute in applicazione del protocollo d'intessa sulla regolazione delle stesse sottoscritte in data 25/01/2021 tra il COA di Benevento e la del CP_2
Tribunale di Benevento. - Adottare ogni conseguente provvedimento di legge”.
All'udienza del 08/05/2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice delegato, chiedendo rinvio per la formalizzazione dell'accordo bonario raggiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e si sono riportate all'accordo allegato alle predette note, recante le condizioni del chiesto divorzio:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
15.08.1997 in Campoli M.T. (BN), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune medesimo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- disporre, a carico del IG. l'assegno di mantenimento del figlio Parte_1 nella misura di Euro 500,00, maggiorata secondi gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, così come già stabilito dal Tribunale nella sentenza dell'11.07.2024 in atti;
spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa in ragione del 50% così come già stabilito nel decreto di omologa della separazione dei coniugi, previamente concordate e documentate;
- confermare l'obbligo di pagamento delle spese relative alle utenze domestiche così come stabilito in sede di separazione dei coniugi e porre integralmente a carico del le spese relative alla Parte_1 della casa coniugale con decorrenza dal 2025; - confermare l'impegno delle parti a Pt_2 collaborare nella cura ed nella manutenzione degli spazi comuni e delle pertinenze dell'abitazione: in particolare con riferimento alla manutenzione straordinaria si prevede la divisione delle spese al
50%, previamente concordata, mentre con riferimento alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni e delle pertinenze (ex multis pulizia giardino, potatura alberi), le spese e l'impegno sarà posto a carico di ciascuna parte ad anni alterni;
- con la sottoscrizione della presente le parti rinunciano reciprocamente ad ogni altro diritto, pretesa, azione e dichiarano di non avere nulla a pretendere in relazione ai rapporti intercorsi”.
In pari data, disposta la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 30.03.2021) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con definito con provvedimento di omologa n. 3703/2021 depositato il 08.04.2021, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 1, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'Ufficio C.F._2 dello Stato Civile del Comune di Campoli M.T. (BN), anno 1997), alle condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti -come riportate in parte motiva-, prendendo atto delle ulteriori pattuizioni;
II. DISPONE che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Campoli M.T. (BN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3158/2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELINA FUCCI, presso il cui studio risulta C.F._1 elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONELLA MAZZONE, presso il cui studio C.F._2 risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025; il P.M. in sede, con atto del 16.07.2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, il ricorrente ha dedotto: Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 15.08.1997 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Campoli M.T. (BN) (atto n. 1, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1997); che dall'unione matrimoniale è nato il figlio , in data 06.10.2006, attualmente studente;
che il Persona_1
Tribunale di Benevento, con Decreto del 08/04/2021 (R.G. 1668/2020) ha omologato la separazione tra i coniugi, alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto e facoltà di stabilire il domicilio dove meglio credono;
Per_ b) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente salvo per le decisioni di ordinaria amministrazione per le quali la responsabilità verrà esercitata disgiuntamente;
c) il minore verrà collocato presso la madre nell'abitazione sita in Campoli M.T. (BN) alla C.da
Grieci, al primo piano, che pertanto verrà assegnata alla IG.ra CP_1
d) il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi la settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, nonché a settimane alterne dal sabato alle ore
15,00 alla domenica alle ore 18,00, durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali il ragazzo potrà trascorrere con il padre ed i nonni paterni, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno, la stessa regola dell'alternanza varrà per le vacanze pasquali;
il ragazzo potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche non continuativi nel periodo estivo, previo accordo con la madre entro il mese di giugno di ogni anno;
e) il IG. avrà in godimento dei locali ubicati al piano terra dello stesso immobile ad Parte_1 eccezione della parte centrale "garage piccolo" e le parti potranno utilizzare congiuntamente il ripostiglio ove sono ubicate le derrate alimentari;
f) il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore l'importo di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2021; è a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di natura scolastica, sanitaria e ricreativa che saranno necessarie, previamente concordate e debitamente documentate;
g) il IG. si farà carico delle utenze dell'immobile fino a quando non potrà usufruire di Parte_1 un allaccio autonomo ai locali dei quali ha il godimento”; che, con sentenza n. 1416/2024 R.G.
1642/2023, emessa in data 11.07.2024 nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale di Benevento ha aumentato ad Euro 500,00 mensili l'importo del contributo di mantenimento per il figlio, posto a carico del padre;
che la separazione si è protratta ininterrottamente senza che vi sia stata riconciliazione e che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.08.1997 in Campoli M. T. (BN), ordinando all'ufficiale di Stato civile del comune medesimo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...] il [...] con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre - Definire le modalità di visita del figlio da parte del sig. così Parte_1 come illustrate in premessa, cui ci si riporta integralmente, ovviamente compatibilmente con le esigenze e volontà del figlio ormai maggiorenne;
- Disporre a carico del sig. l'assegno di Parte_1 mantenimento del figlio nella misura di Euro 500, maggiorata secondo gli indici ISTAT da versare entro il 5 di ogni mese osi come stabilito dal Tribunale nella sentenza dell'11.07.2024 in atti;
spese straordinarie di natura sanitaria scolastica e ricreativa in ragione del 50% così come stabilito del decreto di omologa della separazione, previamente concordate e documentate […]”.
In data 12/03/2025 si è costituita la resistente , la quale ha dedotto: che il Controparte_1 clima di tensione tra gli ex coniugi impedisce la serena e comune coabitazione nello stesso immobile
-secondo quanto previsto in sede di separazione-; l'avversa violazione dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria;
di non lavorare e di percepire unicamente una prestazione indennitaria di circa 300,00 euro, in quanto invalida al 75%, sicché tra i coniugi esiste una notevole disparità economica;
di occuparsi in via esclusiva della manutenzione e pulizia dell'immobile in comproprietà con il ricorrente.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: “- disporre che il IG. debba lasciare Parte_1 libero i locali sito al piano terra relativo all'immobile in comproprietà con la e trasferirsi CP_1 in altra abitazione per le motivazioni esposte;
- disporre l'obbligo del di contribuire alla Parte_1 manutenzione della casa e pertinenze nonché al pagamento integrale delle utenze;
- porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ma non Parte_1 economicamente autosufficiente, dell'importo di euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- porre a carico della IG.ra un assegno divorzile dell'importo di euro 300,00 mensili da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- circa le spese straordinarie, disporre che le stesse siano sostenute in applicazione del protocollo d'intessa sulla regolazione delle stesse sottoscritte in data 25/01/2021 tra il COA di Benevento e la del CP_2
Tribunale di Benevento. - Adottare ogni conseguente provvedimento di legge”.
All'udienza del 08/05/2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice delegato, chiedendo rinvio per la formalizzazione dell'accordo bonario raggiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e si sono riportate all'accordo allegato alle predette note, recante le condizioni del chiesto divorzio:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
15.08.1997 in Campoli M.T. (BN), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune medesimo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- disporre, a carico del IG. l'assegno di mantenimento del figlio Parte_1 nella misura di Euro 500,00, maggiorata secondi gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, così come già stabilito dal Tribunale nella sentenza dell'11.07.2024 in atti;
spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa in ragione del 50% così come già stabilito nel decreto di omologa della separazione dei coniugi, previamente concordate e documentate;
- confermare l'obbligo di pagamento delle spese relative alle utenze domestiche così come stabilito in sede di separazione dei coniugi e porre integralmente a carico del le spese relative alla Parte_1 della casa coniugale con decorrenza dal 2025; - confermare l'impegno delle parti a Pt_2 collaborare nella cura ed nella manutenzione degli spazi comuni e delle pertinenze dell'abitazione: in particolare con riferimento alla manutenzione straordinaria si prevede la divisione delle spese al
50%, previamente concordata, mentre con riferimento alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni e delle pertinenze (ex multis pulizia giardino, potatura alberi), le spese e l'impegno sarà posto a carico di ciascuna parte ad anni alterni;
- con la sottoscrizione della presente le parti rinunciano reciprocamente ad ogni altro diritto, pretesa, azione e dichiarano di non avere nulla a pretendere in relazione ai rapporti intercorsi”.
In pari data, disposta la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 30.03.2021) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con definito con provvedimento di omologa n. 3703/2021 depositato il 08.04.2021, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 1, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'Ufficio C.F._2 dello Stato Civile del Comune di Campoli M.T. (BN), anno 1997), alle condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti -come riportate in parte motiva-, prendendo atto delle ulteriori pattuizioni;
II. DISPONE che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Campoli M.T. (BN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano