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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 878/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. Manzoni n. 24 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Mobilio Francesco (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore elettivamente domiciliato in Vibo Valentia presso la sede provinciale di Via E. P. Murmura con e (PEC: t) che CP_2 Controparte_3 Email_2 lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta n. OI- 001904343, notificata alla parte in qualità di titolare della ditta individuale in Parte_1 data 11.04.2023, emessa dall'Istituto resistente per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito in L 638/83, a seguito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, relative all'anno 2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) annullare l'ordinanza ingiunzione n OI-001904343 notificata in data 11.04.2023, in quanto l'ente resistente è decaduto dal potere sanzionatorio e la relativa sanzione si è prescritta;
1 2) in via subordinata rimodulare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 48/2023, con applicazione della sanzione pari ad una volta e mezzo l'importo omesso.
3) con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio dichiarando e CP_1 producendo l'annullamento dell'atto impugnato e concludendo per la cessazione della materia del contendere. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
2. In sede di costituzione, l ha dedotto e documentato (all. 2) Controparte_4
l'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiuntiva opposta, avvenuta con provvedimento emesso dallo stesso Istituto impositore - a seguito del deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio - in data 15.4.2024.
3. Per le ragioni sopra dette, va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
4. In ragione della soccombenza virtuale le spese seguono la condanna e sono pertanto poste a carico di La condotta processuale delle parti, protende per la compensazione nella CP_1 misura pari al 50%, e per la condanna della resistente alla refusione della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali per la metà;
- condanna l' , in persona del rappresentante legale Controparte_5 pro tempore, alla rifusione della restante metà, liquidata in complessivi € 600,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 06/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. Manzoni n. 24 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Mobilio Francesco (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore elettivamente domiciliato in Vibo Valentia presso la sede provinciale di Via E. P. Murmura con e (PEC: t) che CP_2 Controparte_3 Email_2 lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta n. OI- 001904343, notificata alla parte in qualità di titolare della ditta individuale in Parte_1 data 11.04.2023, emessa dall'Istituto resistente per violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito in L 638/83, a seguito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, relative all'anno 2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) annullare l'ordinanza ingiunzione n OI-001904343 notificata in data 11.04.2023, in quanto l'ente resistente è decaduto dal potere sanzionatorio e la relativa sanzione si è prescritta;
1 2) in via subordinata rimodulare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 48/2023, con applicazione della sanzione pari ad una volta e mezzo l'importo omesso.
3) con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio dichiarando e CP_1 producendo l'annullamento dell'atto impugnato e concludendo per la cessazione della materia del contendere. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
2. In sede di costituzione, l ha dedotto e documentato (all. 2) Controparte_4
l'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiuntiva opposta, avvenuta con provvedimento emesso dallo stesso Istituto impositore - a seguito del deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio - in data 15.4.2024.
3. Per le ragioni sopra dette, va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
4. In ragione della soccombenza virtuale le spese seguono la condanna e sono pertanto poste a carico di La condotta processuale delle parti, protende per la compensazione nella CP_1 misura pari al 50%, e per la condanna della resistente alla refusione della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali per la metà;
- condanna l' , in persona del rappresentante legale Controparte_5 pro tempore, alla rifusione della restante metà, liquidata in complessivi € 600,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 06/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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