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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5572 r.g.a.c. dell'anno2024 , tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Pastore Parte_1
Alessandra , come da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentato e difeso dall'avv. De Vietro Giovanna , Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Crispiano (TA) in data 25/06/1994 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli ed Alessandra, CP_1 Per_1
rispettivamente il 21.06.1995 ed il 13.09.2002, e che con sentenza n. 86/2024 pubblicata in data 18.04.2024 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE contestava le avverse deduzioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.04.2025 parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 86/2024 pubblicata in data 18.04.2024 con la quale il
Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale .
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice
Delegato nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/06/1994 in
Crispiano (TA) da , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del medesimo CP_1
comune dell'anno 1994 ; atto n. 27; p. II, s. A;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5572 r.g.a.c. dell'anno2024 , tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Pastore Parte_1
Alessandra , come da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentato e difeso dall'avv. De Vietro Giovanna , Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Crispiano (TA) in data 25/06/1994 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli ed Alessandra, CP_1 Per_1
rispettivamente il 21.06.1995 ed il 13.09.2002, e che con sentenza n. 86/2024 pubblicata in data 18.04.2024 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE contestava le avverse deduzioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.04.2025 parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 86/2024 pubblicata in data 18.04.2024 con la quale il
Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale .
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice
Delegato nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/06/1994 in
Crispiano (TA) da , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del medesimo CP_1
comune dell'anno 1994 ; atto n. 27; p. II, s. A;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
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