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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 404/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PASOLINI LUCREZIA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CARUSO LOMBARDI LEONARDO;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Forlì n. 1303/2021 pubblicata il 23.12.2021 nel procedimento n. 4297/2019 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 25.02.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e avanti il Tribunale di Forlì al fine di veder accolte le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “Accertare e dichiarare la titolarità in capo al Sig. (c.f. Parte_1 C.F._1
) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], del
[...]
diritto di proprietà esclusivo per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. dell'immobile sito nel comune di Forlimpopoli (FC), Via Roma n.18, distinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 13, particella
2318, sub 2, Piano S-1, cat. A/7, Classe 1, Vani 7; - Per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali; • Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre rimb. Forf., IVA e CPA come per legge.”.
Le domande attrici sono state supportate da visure catastali e fatture lavori relativamente al bene in oggetto.
Si è costituita proponendo domanda riconvenzionale che così ha concluso chiedendo Controparte_1 al Tribunale: “DICHIARARE L'IMPROCEDIBILITÀ, in parte qua, della domanda ex art. 5 del D.Lgs.
n. 28 del 4 marzo 2010, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, relativamente all'immobile identificato al Catasto del Comune di Forlimpopoli al Foglio 13, particella 2318, sub. 1,
Piano S1-T, cat. A/7, Classe 1, Vani 8,5, R.C. € 1.075,52. DICHIARARE LA NULLITÀ della citazione per i motivi di cui in premessa. RESPINGERE LE DOMANDE di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE, accertare da parte dell'attore l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Forlimpopoli in Via Roma n. 18, distinto al catasto immobili di detto comune al Foglio 13, particella 2318, sub. 2, cat. A/7, Classe 1, Vani 7, R.C. € 885,72, di proprietà per il 50% della sig.ra , almeno dalla data della richiesta di rilascio – 11 novembre 2019, Controparte_1
e quantificare l'indennità conseguente, comunque contenuta entro i limiti di valore della domanda attorea con conseguente condanna dell'attore al pagamento della suddetta indennità. - con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi del presente procedimento oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge che il Giudice vorrà quantificare ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche”.
Non si è costituita, invece, pertanto dichiarata contumace. Controparte_2
pagina 2 di 7 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha fissato l'udienza del 23.12.2021 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. previa precisazione delle conclusioni ed all'esito così decideva: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda di;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di Parte_1
; compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Sentenza resa ex articolo 281 Controparte_1
sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale..”
La statuizione è stata motivata ritenendo, preliminarmente, inammissibile la domanda riconvenzionale giacché tardiva.
Nel merito della domanda attorea il Primo Giudice ha rilevato che l'atto di interversione nel possesso non era stato nemmeno dedotto, essendo invece semplicemente allegata la protrazione della situazione di fatto venutasi a creare con la “promessa di donazione” da parte dei nonni in favore del Parte_1
Con tutta evidenza è difettata la prova dei presupposti dell'usucapione invocata, sì che la domanda attorea non poteva essere accolta.
Alla luce della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate.
ha proposto appello avverso la sentenza per un unico motivo con il quale lamenta Parte_1
l'illegittimità della sentenza di primo grado per errata interpretazione delle risultanze probatorie allegate in atti e per errata applicazione dell'art. 1158
c.c.
La sentenza, a parere dell'appellante, sarebbe ingiusta per cui ha concluso: " Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la Sentenza n. 1303/2021, pubblicata in data 23.12.2021 emessa dal Tribunale di Forlì, nella persona del Giudice Dott.ssa
Vecchietti Valentina, nella causa iscritta al n. R.G. 4297/2019, nel solo capo relativo al rigetto della domanda del Sig. , di cui alle pagine n. 7 e 8 precisamente: in via principale e nel Parte_1
merito accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto a favore del Sig. , per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile sito nel comune Parte_1
di Forlimpopoli (FC), Via Roma n.18, distinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 13, particella
2318, sub 2, Piano S-1, cat. A/7, Classe 1, Vani 7.per tutti i motivi sopra dedotti;
Con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.”.
Si è costituita l'appellata chiedendo preliminarmente la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nel merito il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di lite. pagina 3 di 7 Non si è costituiva, invece, pertanto dichiarata contumace anche nel presente Controparte_2
grado con ordinanza di questa Corte di data 04.10.2022.
Infine, con ordinanza del 25.02.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio, sulla questione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., che la stessa è superata in considerazione dell'attuale fase processuale.
Inoltre, non essendo riproposta con appello incidentale la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta la stessa è coperta da giudicato.
Nel merito l'appello è infondato.
La Corte rileva, in ordine all'acquisto della proprietà a titolo originario ex art. 1158 e segg. c.c., che deve essere valutato, se l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio con riferimento al citato articolo. Infatti, (ex multis cfr. Cass. n. 3063/2000) colui che chiede l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, cioè gli elementi essenziali dell'animus possidendi (elemento psicologico) e del corpus possessionis
(potere di fatto sulla cosa). Inoltre, grava sul medesimo anche la prova di tale possesso continuo e ininterrotto per un determinato arco temporale (ultraventennale nel caso di specie), essendo comunque fondamentale sotto tale profilo la prova certa circa l'inizio del possesso medesimo.
La prova in tema di usucapione e di cui all'art. 1158 c.c. può essere offerta con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento - ivi comprese le prove orali - ma deve necessariamente essere rigorosa, anche secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, in considerazione del fatto che, alla base di tale istituto, vi è un comportamento non rispettoso del diritto costituzionalmente garantito di proprietà.
Le prove espletate nel corso dell'istruttoria debbono, pertanto, essere valutate in maniera particolarmente rigorosa tanto da poter giustificare l'eventuale soccombenza delle ragioni della proprietà.
pagina 4 di 7 Il Giudice di Prime Cure ha fondato il proprio convincimento - rigettando così la domanda dell'odierno appellante - sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione versata in atti - con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di distaccarsi ha affermato: “Per quanto concerne il merito della domanda attorea, essa si appalesa infondata, difettando allegazione e prova dei presupposti della richiesta usucapione. Come è noto, infatti, a norma dell'art. 1141 comma 2 c.c., se alcuno ha iniziato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Nel caso di specie, posto che costituisce circostanza del tutto pacifica e notoria, anche nel senso comune, che per il perfezionamento della donazione di un immobile occorre un atto notarile e non certamente la mera espressione della volontà di regalare, la traditio del bene quand'anche effettuata a favore del nipote non configura la trasmissione del possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, salvo che intervenga una interversio possessionis mediante la manifestazione esterna della volontà di esercizio del possesso uti domimus (crf. Cass. civ., sez. 2 ordinanza 29594 del 22.10.2021). Pertanto, la promessa di donazione dell'immobile poteva, al più, configurare in capo al nipote una condizione di detenzione del bene (crf. Cass. civ., sez. 1 ordinanza 10298 del 27.04.2018), idonea a tramutarsi in possesso solo mediante un atto di interversione, ossia una manifestazione esteriore, diretta contro il possessore, tale da evidenziare al possessore la volontà del detentore di esercitare il possesso in nome proprio (crf., Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27411 del 25.10.2019). Orbene, nel caso di specie, detto atto di interversione non viene nemmeno dedotto, essendo invece semplicemente allegata la protrazione della situazione di fatto venutasi a creare con la “promessa di donazione” dei nonni. È evidente dunque che difetta la prova dei presupposti dell'usucapione invocata, sì che la domanda attorea non può essere accolta.”.
La Corte rileva che l'appellante ha fondato la propria difesa, al fine di provare l'usucapione, allegando di abitare l'immobile in controversia insieme alla propria famiglia da molti anni e di esserne sempre stato pacificamente riconosciuto da terzi quale effettivo proprietario, anche in considerazione dei costi dallo stesso sostenuti per migliorie e manutenzione nel corso degli anni, come da documentazione versata in atti. Lo stesso riferiva altresì, che i nonni materni, al compimento dei suoi 18 anni avessero espresso la volontà di donargli l'abitazione, con dichiarazione resa dinanzi a tutta la parentela riunita a fronte del costante aiuto morale e materiale fornitogli dal medesimo. Parte_1
Il Primo Giudice ha correttamente rilevato che – posto che nella fattispecie si configurava una mera detenzione e non trattavasi di possesso – si rendeva necessario l'atto di interversione nel possesso, circostanza neppure dedotta da parte attrice.
pagina 5 di 7 La Corte rileva che tale aspetto su cui si basa la sentenza non è stato impugnato e neppure minimamente trattato dall'appellante ed è pertanto coperto da giudicato.
La domanda è pertanto infondata difettando allegazione e prova dei presupposti della domandata usucapione.
Il Collegio osserva che – segnatamente – mancano sia la prova del possesso che dell'animus possidendi
e, comunque difetta soprattutto la prova dell'interversione del possesso nei confronti dei familiari proprietari del bene oggetto di controversia.
Le premesse da cui sono sorte le domande attrici di cui all'atto introduttivo del primo grado del giudizio non sono risultate fondate e, per quanto sin qui ritenuto l'odierno appellante non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine alla allegata signoria di fatto esercitata sul bene in controversia, in contrapposizione all'inerzia delle titolari del diritto per il periodo richiesto dalla legge, essendo invece emersi elementi di segno contrari pertanto l'impugnazione dovrà essere rigettata e la sentenza gravata confermata.
Le statuizioni del Tribunale sono pienamente legittime e la sentenza risulta condivisibile e corretta sul piano logico-giuridico in ordine a quanto statuito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e l'appellante deve essere condannato a rifonderle, in favore della parte appellata costituita e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore indeterminato) per l'attività effettivamente svolta dandosi altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 poiché
l'impugnazione è stata respinta integralmente.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
1) respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata costituita delle spese di lite che si liquidano in euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
3) sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 ove previsto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 27.05.2025. pagina 6 di 7 Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott.ssa Mariangela Marrangoni
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 404/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PASOLINI LUCREZIA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CARUSO LOMBARDI LEONARDO;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Forlì n. 1303/2021 pubblicata il 23.12.2021 nel procedimento n. 4297/2019 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 25.02.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e avanti il Tribunale di Forlì al fine di veder accolte le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “Accertare e dichiarare la titolarità in capo al Sig. (c.f. Parte_1 C.F._1
) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], del
[...]
diritto di proprietà esclusivo per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. dell'immobile sito nel comune di Forlimpopoli (FC), Via Roma n.18, distinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 13, particella
2318, sub 2, Piano S-1, cat. A/7, Classe 1, Vani 7; - Per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali; • Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre rimb. Forf., IVA e CPA come per legge.”.
Le domande attrici sono state supportate da visure catastali e fatture lavori relativamente al bene in oggetto.
Si è costituita proponendo domanda riconvenzionale che così ha concluso chiedendo Controparte_1 al Tribunale: “DICHIARARE L'IMPROCEDIBILITÀ, in parte qua, della domanda ex art. 5 del D.Lgs.
n. 28 del 4 marzo 2010, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, relativamente all'immobile identificato al Catasto del Comune di Forlimpopoli al Foglio 13, particella 2318, sub. 1,
Piano S1-T, cat. A/7, Classe 1, Vani 8,5, R.C. € 1.075,52. DICHIARARE LA NULLITÀ della citazione per i motivi di cui in premessa. RESPINGERE LE DOMANDE di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE, accertare da parte dell'attore l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Forlimpopoli in Via Roma n. 18, distinto al catasto immobili di detto comune al Foglio 13, particella 2318, sub. 2, cat. A/7, Classe 1, Vani 7, R.C. € 885,72, di proprietà per il 50% della sig.ra , almeno dalla data della richiesta di rilascio – 11 novembre 2019, Controparte_1
e quantificare l'indennità conseguente, comunque contenuta entro i limiti di valore della domanda attorea con conseguente condanna dell'attore al pagamento della suddetta indennità. - con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi del presente procedimento oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge che il Giudice vorrà quantificare ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche”.
Non si è costituita, invece, pertanto dichiarata contumace. Controparte_2
pagina 2 di 7 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha fissato l'udienza del 23.12.2021 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. previa precisazione delle conclusioni ed all'esito così decideva: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda di;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di Parte_1
; compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Sentenza resa ex articolo 281 Controparte_1
sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale..”
La statuizione è stata motivata ritenendo, preliminarmente, inammissibile la domanda riconvenzionale giacché tardiva.
Nel merito della domanda attorea il Primo Giudice ha rilevato che l'atto di interversione nel possesso non era stato nemmeno dedotto, essendo invece semplicemente allegata la protrazione della situazione di fatto venutasi a creare con la “promessa di donazione” da parte dei nonni in favore del Parte_1
Con tutta evidenza è difettata la prova dei presupposti dell'usucapione invocata, sì che la domanda attorea non poteva essere accolta.
Alla luce della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate.
ha proposto appello avverso la sentenza per un unico motivo con il quale lamenta Parte_1
l'illegittimità della sentenza di primo grado per errata interpretazione delle risultanze probatorie allegate in atti e per errata applicazione dell'art. 1158
c.c.
La sentenza, a parere dell'appellante, sarebbe ingiusta per cui ha concluso: " Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la Sentenza n. 1303/2021, pubblicata in data 23.12.2021 emessa dal Tribunale di Forlì, nella persona del Giudice Dott.ssa
Vecchietti Valentina, nella causa iscritta al n. R.G. 4297/2019, nel solo capo relativo al rigetto della domanda del Sig. , di cui alle pagine n. 7 e 8 precisamente: in via principale e nel Parte_1
merito accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto a favore del Sig. , per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile sito nel comune Parte_1
di Forlimpopoli (FC), Via Roma n.18, distinto al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 13, particella
2318, sub 2, Piano S-1, cat. A/7, Classe 1, Vani 7.per tutti i motivi sopra dedotti;
Con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.”.
Si è costituita l'appellata chiedendo preliminarmente la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nel merito il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di lite. pagina 3 di 7 Non si è costituiva, invece, pertanto dichiarata contumace anche nel presente Controparte_2
grado con ordinanza di questa Corte di data 04.10.2022.
Infine, con ordinanza del 25.02.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio, sulla questione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., che la stessa è superata in considerazione dell'attuale fase processuale.
Inoltre, non essendo riproposta con appello incidentale la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta la stessa è coperta da giudicato.
Nel merito l'appello è infondato.
La Corte rileva, in ordine all'acquisto della proprietà a titolo originario ex art. 1158 e segg. c.c., che deve essere valutato, se l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio con riferimento al citato articolo. Infatti, (ex multis cfr. Cass. n. 3063/2000) colui che chiede l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, cioè gli elementi essenziali dell'animus possidendi (elemento psicologico) e del corpus possessionis
(potere di fatto sulla cosa). Inoltre, grava sul medesimo anche la prova di tale possesso continuo e ininterrotto per un determinato arco temporale (ultraventennale nel caso di specie), essendo comunque fondamentale sotto tale profilo la prova certa circa l'inizio del possesso medesimo.
La prova in tema di usucapione e di cui all'art. 1158 c.c. può essere offerta con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento - ivi comprese le prove orali - ma deve necessariamente essere rigorosa, anche secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, in considerazione del fatto che, alla base di tale istituto, vi è un comportamento non rispettoso del diritto costituzionalmente garantito di proprietà.
Le prove espletate nel corso dell'istruttoria debbono, pertanto, essere valutate in maniera particolarmente rigorosa tanto da poter giustificare l'eventuale soccombenza delle ragioni della proprietà.
pagina 4 di 7 Il Giudice di Prime Cure ha fondato il proprio convincimento - rigettando così la domanda dell'odierno appellante - sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione versata in atti - con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di distaccarsi ha affermato: “Per quanto concerne il merito della domanda attorea, essa si appalesa infondata, difettando allegazione e prova dei presupposti della richiesta usucapione. Come è noto, infatti, a norma dell'art. 1141 comma 2 c.c., se alcuno ha iniziato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Nel caso di specie, posto che costituisce circostanza del tutto pacifica e notoria, anche nel senso comune, che per il perfezionamento della donazione di un immobile occorre un atto notarile e non certamente la mera espressione della volontà di regalare, la traditio del bene quand'anche effettuata a favore del nipote non configura la trasmissione del possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, salvo che intervenga una interversio possessionis mediante la manifestazione esterna della volontà di esercizio del possesso uti domimus (crf. Cass. civ., sez. 2 ordinanza 29594 del 22.10.2021). Pertanto, la promessa di donazione dell'immobile poteva, al più, configurare in capo al nipote una condizione di detenzione del bene (crf. Cass. civ., sez. 1 ordinanza 10298 del 27.04.2018), idonea a tramutarsi in possesso solo mediante un atto di interversione, ossia una manifestazione esteriore, diretta contro il possessore, tale da evidenziare al possessore la volontà del detentore di esercitare il possesso in nome proprio (crf., Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27411 del 25.10.2019). Orbene, nel caso di specie, detto atto di interversione non viene nemmeno dedotto, essendo invece semplicemente allegata la protrazione della situazione di fatto venutasi a creare con la “promessa di donazione” dei nonni. È evidente dunque che difetta la prova dei presupposti dell'usucapione invocata, sì che la domanda attorea non può essere accolta.”.
La Corte rileva che l'appellante ha fondato la propria difesa, al fine di provare l'usucapione, allegando di abitare l'immobile in controversia insieme alla propria famiglia da molti anni e di esserne sempre stato pacificamente riconosciuto da terzi quale effettivo proprietario, anche in considerazione dei costi dallo stesso sostenuti per migliorie e manutenzione nel corso degli anni, come da documentazione versata in atti. Lo stesso riferiva altresì, che i nonni materni, al compimento dei suoi 18 anni avessero espresso la volontà di donargli l'abitazione, con dichiarazione resa dinanzi a tutta la parentela riunita a fronte del costante aiuto morale e materiale fornitogli dal medesimo. Parte_1
Il Primo Giudice ha correttamente rilevato che – posto che nella fattispecie si configurava una mera detenzione e non trattavasi di possesso – si rendeva necessario l'atto di interversione nel possesso, circostanza neppure dedotta da parte attrice.
pagina 5 di 7 La Corte rileva che tale aspetto su cui si basa la sentenza non è stato impugnato e neppure minimamente trattato dall'appellante ed è pertanto coperto da giudicato.
La domanda è pertanto infondata difettando allegazione e prova dei presupposti della domandata usucapione.
Il Collegio osserva che – segnatamente – mancano sia la prova del possesso che dell'animus possidendi
e, comunque difetta soprattutto la prova dell'interversione del possesso nei confronti dei familiari proprietari del bene oggetto di controversia.
Le premesse da cui sono sorte le domande attrici di cui all'atto introduttivo del primo grado del giudizio non sono risultate fondate e, per quanto sin qui ritenuto l'odierno appellante non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine alla allegata signoria di fatto esercitata sul bene in controversia, in contrapposizione all'inerzia delle titolari del diritto per il periodo richiesto dalla legge, essendo invece emersi elementi di segno contrari pertanto l'impugnazione dovrà essere rigettata e la sentenza gravata confermata.
Le statuizioni del Tribunale sono pienamente legittime e la sentenza risulta condivisibile e corretta sul piano logico-giuridico in ordine a quanto statuito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e l'appellante deve essere condannato a rifonderle, in favore della parte appellata costituita e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore indeterminato) per l'attività effettivamente svolta dandosi altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 poiché
l'impugnazione è stata respinta integralmente.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
1) respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata costituita delle spese di lite che si liquidano in euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
3) sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 ove previsto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 27.05.2025. pagina 6 di 7 Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott.ssa Mariangela Marrangoni
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7