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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 62802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avvocati Lorenzo Innocenzi e Marlena Paula Welna, ed elettivamente domiciliato in
Roma, Piazzale Montesquieu n. 28, presso l'Avv. Marlena Paula Welna, per procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante, Sig. partita I.v.a. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonello Quadrini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Isola del Liri (Fr), Via Capitino n.
160, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 13072/2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 35351/2021 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 10.12.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“La difesa del Sig. nel riportarsi integralmente alle considerazioni in fatto ed in Parte_1
diritto già illustrate negli scritti difensivi, nei verbali di udienza e nelle note depositate e nelle memorie ex art. 183. n. 1); 2) e n.3) c.p.c. sulle quali si insiste e, contestando quanto ex adverso dedotto: insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie 183.2 e 183.3 c.p.c versate in atti;
- In subordine, chiede la concessione dei termini 190 c.p.c.”
Per la parte opposta:
“Il procuratore di parte convenuta si riporta integralmente a quanto dedotto, prodotto ed eccepito con i precedenti scritti difensivi. In via principale, reitera la richiesta dell'ammissione dei mezzi 2
istruttori indicati nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc – depositata il 10/06/2022 – ed ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc - depositata il 30/06/2022. In subordine e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) nel merito respingere in toto l'opposizione così come proposta, perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'opposto D.I, con condanna del debitore opponente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
2) sempre nel merito, accertare e dichiarare che la Controparte_1
ha svolto nei confronti del sig. lavori di muratura relativamente all'immobile sito in Parte_1
Pico (Fr), Via Serile snc, così come meglio descritti nella narrativa al presente atto, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 7.861,18, oltre interessi legali maturandi sino al saldo,
[...]
previo rigetto di tutte le avverse eccezioni e deduzioni;
3) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, più IVA e CPA come per legge.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.10.2021, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 19751/2021, emesso il 13.7.2021 e notificato il 28.8.2021, con cui il Giudice del
Tribunale di Roma gli aveva intimato di pagare a Controparte_1 la somma di € 7.861,18, oltre interessi al saggio legale e spese processuali.
[...]
A sostegno della domanda, la società ricorrente aveva esposto che era obbligato a Parte_1 corrisponderle il complessivo importo di € 7.700, di cui alle fatture n. 6/2013 del 4.3.2013 e n.
1/2014 dell'8.1.2014, emesse per “i lavori imprevisti di rifacimento del cornicione relativo all'immobile sito in Pico (FR) alla via Serile s.n.c., compreso montaggio e smontaggio ponteggio”, oggetto della diffida di pagamento formulata con lettera raccomandata del 31.10.2019, consegnata a il successivo giorno 7 (documenti n. 5 e 4). Parte_1
A sostegno dell'opposizione, esponeva che, nel 2006, i genitori, e Parte_1 Controparte_2
si erano separati e gli era stata attribuita la proprietà esclusiva di un terreno sito in Persona_1
Pico (Fr), via Serile s.n.c., con annesso fabbricato in stato di abbandono, non rifinito e privo di copertura, di cui non aveva potuto occuparsi, essendo studente universitario in giurisprudenza, privo di reddito e di patente di guida;
che, nel 2012, i genitori avevano deciso di realizzare la copertura dell'edificio e avevano assunto la gestione amministrativa ed economica dell'intervento, avendo redatto e depositato al Comune la
SCIA – Segnalazione Certificata d'Inizio Attività - recanti l'intestazione e la sottoscrizione dell'esponente, ictu oculi apposta dal padre su questa dichiarazione, mentre l'adesione al 3
P.R.U.S.S.T.- Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio - era Parte_2
stata firmata (documenti n. 2 e 3); che egli era estraneo alla vicenda contrattuale, avendo acconsentito alla realizzazione di tali lavori, a condizione che il contratto non fosse stipulato a proprio nome e senza l'assunzione di alcun onere economico, e i genitori avevano acconsentito;
che non vi era stato alcun rapporto contrattuale tra l'esponente e né egli aveva avuto CP_1
contatti con il suo legale rappresentante, e tuttavia il 28.10.2014 aveva ricevuto Controparte_1 una missiva con cui la società gli aveva intimato di pagare la somma di € 7.700, oltre interessi e spese, asseritamente dovuta per “lavori imprevisti di rifacimento del cornicione relativo all'immobile sito in Pico (FR) alla via Serile s.n.c., compreso montaggio e smontaggio ponteggio”
(documento n. 4); che la diffida di pagamento era basata su due fatture, n. 6/2013 del 4.3.2013 e n. 1/2014 dell'8.1.2014 (documento n. 5), prive di riferimenti a pregressi rapporti contrattuali, né supportate da documentazione tecnica o amministrativa;
che il padre gli aveva chiarito che nel 2012 erano stati commissionati a lavori di CP_1
copertura del fabbricato, il cui corrispettivo era stato pagato da con sette bonifici Controparte_2 bancari del complessivo importo di € 25.025, in base a tre fatture - n. 8/2012, n. 9/2012 e n. 17/2013
– l'ultima delle quali recava la dicitura “saldo” (documenti n. 7 e 8); che non aveva ricevuto alcun altro incarico avente a oggetto l'esecuzione di lavori CP_1
concernenti tale edificio, e aveva contrattato a nome proprio, chiedendo che le Persona_1 fatture fossero intestate al figlio per conseguire le agevolazioni fiscali previste dall'art. 31 L.
475/1978; che il 9.6.2015 gli era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 533/2015, con cui il Tribunale di
Cassino gli aveva intimato di pagare alla ricorrente l'importo di € 7.700,00 in base alle CP_1
fatture n. 6/2013 e n. 1/2014 (documenti n. 9 e 5), quale corrispettivo dei lavori di rifacimento dei cornicioni del suindicato fabbricato, che aveva così descritto: demolizione di parti ammalorate, trattamento dei ferri, ripristino con malta e realizzazione dell'intonaco con paraspigoli;
che tale domanda era infondata, non essendo stata commissionata o eseguita alcuna opera di tale genere e andavano considerate incongruenze, quali l'illogicità della demolizione del cornicione realizzato pochi mesi prima, l'assenza di sollecito di pagamento per oltre venti mesi, gli studi universitari dell'esponente, l'assenza di documentazione tecnica e amministrativa relativa agli asseriti “lavori imprevisti”, in difetto della stipulazione di alcun contratto;
che, la perizia elaborata dal tecnico di fiducia, depositata nella causa di opposizione a tale decreto ingiuntivo, iscritta al n. 2539/2015 R.G. presso il Tribunale di Cassino (documento n. 10), aveva 4
evidenziato che il tetto dell'edificio, con i cornicioni, era stato realizzato in un'unica fase costruttiva e non era stato oggetto di un intervento successivo;
che tale causa era stata definita con la sentenza n. 656/2016, con cui, accolta l'eccezione d'incompetenza territoriale, il decreto opposto era stato revocato (documento n. 11); che aveva reiterato la pretesa, con il ricorso monitorio che aveva dato luogo alla CP_1 pronuncia del decreto ingiuntivo qui opposto, e l'esponente aveva proposto denuncia-querela nei suoi confronti, con verbale redatto il 7.10.2021 presso la Questura di Roma, 1^ Distretto di Pubblica
Sicurezza, Trevi Campo Marzio (documento n. 13), reiterando la denuncia depositata il 20.7.2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (documento n. 12).
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13072/2021, emesso dal Tribunale civile di Roma – Giudice dott. Astorino in data
12.07.2021, depositato in Cancelleria il 13.07.2021, a definizione del procedimento monitorio n.
R.G. 35351/2021 Per i motivi di cui in narrativa;
- in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunto sig. per i motivi di fatto e di diritto esposti innanzi e, per l'effetto, Parte_1
revocare e/o dichiarare inefficace con qualunque formula il decreto ingiuntivo n. 13072/2021, emesso dal Tribunale civile di Roma – Giudice dott. Astorino in data 12.07.2021, depositato in
Cancelleria il 13.07.2021, a definizione del procedimento monitorio n. R.G. 35351/2021;
- In via principale e nel merito:
- accogliere la presente opposizione per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della società nei confronti dell'opponente e revocare e/o dichiarare inefficace con qualunque formula il decreto ingiuntivo n. 13072/2021, emesso dal Tribunale civile di Roma – Giudice dott. Astorino in data 12.07.2021, depositato in
Cancelleria il 13.07.2021, a definizione del procedimento monitorio n. R.G. 35351/2021;
- In ogni caso: accertare e dichiarare che la opposta ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
- In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento delle spese processuali.”
Con decreto ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 12.4.2022. si costituiva in giudizio l'8.3.2022 e contestava Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione, proponendo la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le motivazioni tutte spiegate, disattesa ogni eccezione : 5
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) nel merito respingere in toto l'opposizione così come proposta, perché infondata in fatto e diritto
e per l'effetto confermare l'opposto D.I, con condanna del debitore opponente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare che la Controparte_1
ha svolto nei confronti del sig. lavori di muratura relativamente all'immobile sito
[...] Parte_1
in Pico (FR), Via Serile snc, così come meglio descritti nella narrativa al presente atto, e per
l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma pari ad € 7.861,18, oltre interessi legali maturandi sino Controparte_1
al saldo, previo rigetto di tutte le avverse eccezioni e deduzioni;
4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, più IVA e CPA come per legge.”
La società opposta esponeva che, nell'estate 2012, aveva eseguito lavori commissionati da
[...] consistiti nel rifacimento della copertura dell'edificio sito in Pico (Fr), Via Serile s.n.c., Pt_1
distinto nel Catasto di tale Comune al foglio 14, mappale 812, che erano stati ultimati a settembre, e per i quali erano state emesse fatture;
che il 26.7.2012 aveva presentato una SCIA presso il Comune di Pico, per il Parte_1
rifacimento della copertura del fabbricato, corredata da relazione tecnica elaborata dal padre, Dott
Ing. direttore dei lavori, circostanza che denotava che il primo era committente e, Persona_1
nel corso di tali lavori, entrambi le avevano impartito indicazioni tecniche e costruttive da rispettare, sicché andava considerato il coinvolgimento diretto e attivo del proprietario dell'immobile, incompatibile con l'asserita estraneità alla vicenda;
che, nel marzo 2013, le aveva commissionato nuovi e consistenti interventi “di Parte_1 ripristino”, precisando che potevano ritenersi compresi nella SCIA presentata in precedenza;
che, pertanto, si era recata di nuovo presso l'immobile e aveva eseguito i lavori CP_1
commissionati: demolizione di parti ammalorate, realizzazione di cornicioni perimetrali e superfici sottostanti, trattamento dei ferri di armatura e finitura con intonaco grigio spugnato;
che questa attività aveva comportato anche il montaggio e la successiva rimozione di un ponteggio a quota inferiore rispetto a quello installato per eseguire la copertura dell'edificio; che questo intervento edile era stato eseguito entro il maggio 2013 ed erano state emesse le due fatture azionate in sede monitoria nei confronti di il quale non aveva formulato Parte_1 alcuna contestazione fino all'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. 6
La società opposta deduceva che, come risultava dalle relazioni del tecnico di fiducia, Dott. Ing.
, e del direttore dei lavori Dott. Ing. quest'ultima datata 12.7.2012 Persona_2 Persona_1
(documenti n. 4 e 6), natura, tecnica e tempi d'esecuzione dei suindicati lavori differivano rispetto a quelli posti in essere nel 2012, poiché riguardavano il “rifacimento del cornicione”, distinto dall'esecuzione della copertura del tetto, ed erano stati svolti senza rimuovere grondaie e scossaline;
che il corrispettivo richiesto era adeguato alla natura ed entità dei lavori eseguiti, di cui alla descrizione fornita dal consulente di fiducia, e, per normativa tecnica e prassi edilizia, non necessitavano di ulteriore autorizzazione amministrativa, potendosi essere ritenuti compresi nella
SCIA presentata per l'intervento originario, trattandosi di opere accessorie e di manutenzione ordinaria;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'importo di € 7.700 era parte dell'intero corrispettivo dei lavori eseguiti dall'esponente sull'immobile di rimasto impagato;
Parte_1 che il contegno processuale dell'opponente, volto a negare l'evidenza di lavori eseguiti, documentati e stimati, andava considerato come condotta temeraria, da risarcire a norma dell'art. 96
c.p.c.
L'istanza ex art. 648 c.p.c. non era accolta ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma
VI, c.p.c.; prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e passava in decisione all'udienza del 10.12.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
L'opposizione de qua è infondata e va respinta.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituente non sono state accolte, per le ragioni di cui all'ordinanza riservata del 22.12.2022 che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), circa la quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
In materia di disconoscimento della firma si evidenzia che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile e la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti. (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 12448 del 19.7.2012,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 623355).
Nella specie, non ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione dei documenti n. 2 e Parte_1
n. 3 allegati all'atto di citazione, che non riguardano il contratto per cui è causa, essendosi limitato 7
ad affermare che la SCIA, ancorché recante l'intestazione a proprio nome, sarebbe stata firmata dal padre, Dott. Ing. (doc. 2), e che il P.R.U.S.S.T. sarebbe stato firmato dalla madre, Persona_1
Sig.ra (doc. 3); in difetto di formale disconoscimento, questi documenti – il Controparte_2 primo dei quali reca l'intestazione e la firma di – devono ritenersi riferibili al Parte_1
medesimo, il quale non ha allegato o provato di aver comunicato alcunché alla Pubblica
Amministrazione destinataria di tali formali comunicazioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' opponente, il contratto di appalto del 2012 ha avuto a oggetto la realizzazione della copertura del fabbricato, finalizzata a preservarlo da agenti atmosferici, non può essere qualificato come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., stipulato dai suoi genitori, e Persona_1 Controparte_2
Per configurare il contratto a favore di terzo, non è sufficiente che questi consegua un vantaggio economico indiretto dal contratto concluso da altri soggetti, ma è necessario che essi abbiano inteso attribuirglielo, avendo previsto ed espresso la volontà di destinare una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto come elemento del sinallagma (Cass. 10272/2014; Cass. 15442/2021).
Non è sufficiente, pertanto, che il terzo assuma la veste di mero destinatario della prestazione, ipotesi in cui si configura la diversa fattispecie del c.d. contratto a favore di terzo ad efficacia meramente interna, i cui effetti non travalicano la sfera dei contraenti, poiché da esso non deriva alcun diritto a favore del terzo, rimanendo creditore della prestazione soltanto lo stipulante.
Nel caso di specie, difettano gli elementi costitutivi della fattispecie legale sopra delineata: non risulta allegato o provato che sia intercorsa alcuna pattuizione tra i genitori di e Parte_1 CP_1
circa la stipulazione di un contratto con effetti diretti a favore del figlio, né si riscontra una
[...] manifestazione di volontà negoziale espressa o presunta che induca a configurare l'attuale opponente quale terzo beneficiario, nei termini richiesti dall'art. 1411 c.c.; inoltre, la presentazione della SCIA intestata a presso il Comune di Pico dimostra l'esistenza di un rapporto Parte_1 diretto tra quest'ultimo e la società opposta, incompatibile con la suindicata fattispecie.
Qualificato in questi termini il primo rapporto contrattuale intercorso nel 2012 tra la società opposta e nei cui confronti la società appaltatrice ha emesso le fatture n. 8/2012 dell'importo Parte_1 di € 12.100 e n. 9/2012 dell'importo di € 12.650 per “Lavori di rifacimento di copertura dell'immobile sito in Pico (Fr) alla via Serile snc” (documento n. 8 di parte opponente), in relazione al secondo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per i “lavori imprevisti di rifacimento del cornicione relativo all'immobile sito in Pico (FR) alla via Serile s.n.c., compreso montaggio e smontaggio ponteggio”, eseguiti nel 2013, si osserva che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è costante nell'affermare che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, potendo lo stesso essere concluso 8
anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass.
Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983).
Nella specie, le circostanze che portano a ritenere sussistente tra le parti il contratto di appalto del
2013 sono rappresentate dalla stipulazione del primo contratto relativo al medesimo bene immobile e il suo rapporto di continuità con il successivo incarico, avente a oggetto la rimozione di parti ammalorate dell'edificio, la cui copertura era stata realizzata con il precedente intervento.
Non risulta riscontrata da alcun documento in atti la prospettazione dell'opponente, il quale ha sostenuto che i lavori di rifacimento del cornicione erano stati eseguiti nell'ambito del rapporto contrattuale del 2012, poiché si tratta di attività non contemplate nella SCIA presentata dal medesimo.
Si osserva, inoltre, che non ha formulato alcuna contestazione a seguito della Parte_1
ricezione delle fatture pacificamente inviate da Controparte_1 né riguardo alla diffida di pagamento dell'importo di € 7.700 formulata con lettera raccomandata ricevuta da il 7.11.2019, ha scritto: “[…] pagamento di € 7.700,00 oltre interessi Parte_1
legali dal dì del dovuto al saldo;
somma dovuta alla mia assistita per lavori edili come da fatture nn. 06/2013 del 04/03/2013 e 01/2014 del 08/01/2014 (già in suo possesso).” (documento n. 7d di parte opposta).
In proposito, vanno richiamati i principi di diritto in base ai quali: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” e “[…] una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario,
l'accettazione non richiede formule sacramentali […]” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10860 del
11.5.2007, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 596784-01) ed è stato affermato che “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 26801 del 21.10.2019 -Rv.
655656 – 01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 15832 del 19.7.2011 e n. 3581 del 8.2.2024).
Dalla documentazione versata in atti emerge che la Controparte_1
tramite il difensore Avv. Sandro d'Anella, ha richiesto a il pagamento delle
[...] Parte_1
fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. 35351/2021, e lo ha costituito n mora anche mediante la CP_ lettera del 28.10.2014, in cui si legge: “Formo la presente in nome e per conto della
[...]
in persona del l.r.p.t., con sede in Pico (FR), Via Cavour 2, per formalmente Controparte_1 9
invitarVi ad ogni effetto di legge al pagamento della somma pari ad € 7.700,00
(settemilasettecento/00), più interessi legali dal dì del dovuto al saldo e spese successive occorrende tutte, oltre le spettanze dello scrivente Studio, che si quantificano in € 750,00.
Detta somma complessiva, dovuta per "lavori imprevisti di rifacimento del cornicione relativo all'immobile sito in Pico (FR) alla Via Serile snc, compreso montaggio e smontaggio ponteggio", risulta dalle seguenti fatture: fatt. n. 6/2013 del 04.03.2013, pari ad € 3.300,00; fatt. n. 01/2014 dell'08.01.2014, pari ad € 4.400,00, che si inviano nuovamente in allegato alla presente.
Vogliate pertanto, entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della presente - da intendersi quale formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 cc - provvedere al saldo di quanto dovuto alla come sopra indicato e specificato. Controparte_1
In difetto mi vedrò costretto ad agire in giudizio per il recupero coatto del credito, con aggravio di spese a Vs esclusivo carico.
Non seguiranno altri avvisi.” ” (documento n. 4 di parte opponente).
A fronte di formali richieste di pagamento, corredate dalle fatture n. 6/2013 del 4.3.2013 e n.1/2014 dell'8.1.2014, ha omesso ogni contestazione in merito al loro contenuto, al titolo in Parte_1
base al quale erano state emesse, essendosi limitato a formulare contestazioni circa i relativi lavori solo dopo aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 533/2015 emesso dal Tribunale di
Cassino, ponendo in essere una condotta che denota un'accettazione per fatti concludenti delle fatture, con le argomentazioni appena svolte circa la sussistenza e il contenuto del rapporto contrattuale.
Le argomentazioni che precedono portano a ritenere provato il credito azionato dalla società opposta e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 19751/2021 (R.G. 58389/2021) deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. formulata dalla parte opposta è rimasta sfornita di allegazione e prova circa la sussistenza, la natura e l'entità del danno.
Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito, i primi due commi dell'art. 96 c.p.c. consentono al giudice di liquidare d'ufficio il danno derivante dalla proposizione della c.d. lite temeraria, senza alcuna deroga all'onere di allegazione, da parte dell'attore, degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile di natura extrapatrimoniale o patrimoniale e dell'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta. 10
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 13072/2021 (n. 35351/2021 R.G.) Controparte_1 emesso dal Tribunale di Roma in data 13.7.2021, di cui, a norma dell'art. 653 c.p.c., dichiara l'esecutorietà; condanna a rifondere alla società opposta le spese processuali, che liquida in € 3.778 Parte_1
(600 fase di studio, 750 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 2.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 62802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avvocati Lorenzo Innocenzi e Marlena Paula Welna, ed elettivamente domiciliato in
Roma, Piazzale Montesquieu n. 28, presso l'Avv. Marlena Paula Welna, per procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante, Sig. partita I.v.a. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonello Quadrini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Isola del Liri (Fr), Via Capitino n.
160, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 13072/2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 35351/2021 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 10.12.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“La difesa del Sig. nel riportarsi integralmente alle considerazioni in fatto ed in Parte_1
diritto già illustrate negli scritti difensivi, nei verbali di udienza e nelle note depositate e nelle memorie ex art. 183. n. 1); 2) e n.3) c.p.c. sulle quali si insiste e, contestando quanto ex adverso dedotto: insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie 183.2 e 183.3 c.p.c versate in atti;
- In subordine, chiede la concessione dei termini 190 c.p.c.”
Per la parte opposta:
“Il procuratore di parte convenuta si riporta integralmente a quanto dedotto, prodotto ed eccepito con i precedenti scritti difensivi. In via principale, reitera la richiesta dell'ammissione dei mezzi 2
istruttori indicati nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc – depositata il 10/06/2022 – ed ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc - depositata il 30/06/2022. In subordine e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) nel merito respingere in toto l'opposizione così come proposta, perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'opposto D.I, con condanna del debitore opponente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
2) sempre nel merito, accertare e dichiarare che la Controparte_1
ha svolto nei confronti del sig. lavori di muratura relativamente all'immobile sito in Parte_1
Pico (Fr), Via Serile snc, così come meglio descritti nella narrativa al presente atto, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 7.861,18, oltre interessi legali maturandi sino al saldo,
[...]
previo rigetto di tutte le avverse eccezioni e deduzioni;
3) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, più IVA e CPA come per legge.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.10.2021, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 19751/2021, emesso il 13.7.2021 e notificato il 28.8.2021, con cui il Giudice del
Tribunale di Roma gli aveva intimato di pagare a Controparte_1 la somma di € 7.861,18, oltre interessi al saggio legale e spese processuali.
[...]
A sostegno della domanda, la società ricorrente aveva esposto che era obbligato a Parte_1 corrisponderle il complessivo importo di € 7.700, di cui alle fatture n. 6/2013 del 4.3.2013 e n.
1/2014 dell'8.1.2014, emesse per “i lavori imprevisti di rifacimento del cornicione relativo all'immobile sito in Pico (FR) alla via Serile s.n.c., compreso montaggio e smontaggio ponteggio”, oggetto della diffida di pagamento formulata con lettera raccomandata del 31.10.2019, consegnata a il successivo giorno 7 (documenti n. 5 e 4). Parte_1
A sostegno dell'opposizione, esponeva che, nel 2006, i genitori, e Parte_1 Controparte_2
si erano separati e gli era stata attribuita la proprietà esclusiva di un terreno sito in Persona_1
Pico (Fr), via Serile s.n.c., con annesso fabbricato in stato di abbandono, non rifinito e privo di copertura, di cui non aveva potuto occuparsi, essendo studente universitario in giurisprudenza, privo di reddito e di patente di guida;
che, nel 2012, i genitori avevano deciso di realizzare la copertura dell'edificio e avevano assunto la gestione amministrativa ed economica dell'intervento, avendo redatto e depositato al Comune la
SCIA – Segnalazione Certificata d'Inizio Attività - recanti l'intestazione e la sottoscrizione dell'esponente, ictu oculi apposta dal padre su questa dichiarazione, mentre l'adesione al 3
P.R.U.S.S.T.- Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio - era Parte_2
stata firmata (documenti n. 2 e 3); che egli era estraneo alla vicenda contrattuale, avendo acconsentito alla realizzazione di tali lavori, a condizione che il contratto non fosse stipulato a proprio nome e senza l'assunzione di alcun onere economico, e i genitori avevano acconsentito;
che non vi era stato alcun rapporto contrattuale tra l'esponente e né egli aveva avuto CP_1
contatti con il suo legale rappresentante, e tuttavia il 28.10.2014 aveva ricevuto Controparte_1 una missiva con cui la società gli aveva intimato di pagare la somma di € 7.700, oltre interessi e spese, asseritamente dovuta per “lavori imprevisti di rifacimento del cornicione relativo all'immobile sito in Pico (FR) alla via Serile s.n.c., compreso montaggio e smontaggio ponteggio”
(documento n. 4); che la diffida di pagamento era basata su due fatture, n. 6/2013 del 4.3.2013 e n. 1/2014 dell'8.1.2014 (documento n. 5), prive di riferimenti a pregressi rapporti contrattuali, né supportate da documentazione tecnica o amministrativa;
che il padre gli aveva chiarito che nel 2012 erano stati commissionati a lavori di CP_1
copertura del fabbricato, il cui corrispettivo era stato pagato da con sette bonifici Controparte_2 bancari del complessivo importo di € 25.025, in base a tre fatture - n. 8/2012, n. 9/2012 e n. 17/2013
– l'ultima delle quali recava la dicitura “saldo” (documenti n. 7 e 8); che non aveva ricevuto alcun altro incarico avente a oggetto l'esecuzione di lavori CP_1
concernenti tale edificio, e aveva contrattato a nome proprio, chiedendo che le Persona_1 fatture fossero intestate al figlio per conseguire le agevolazioni fiscali previste dall'art. 31 L.
475/1978; che il 9.6.2015 gli era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 533/2015, con cui il Tribunale di
Cassino gli aveva intimato di pagare alla ricorrente l'importo di € 7.700,00 in base alle CP_1
fatture n. 6/2013 e n. 1/2014 (documenti n. 9 e 5), quale corrispettivo dei lavori di rifacimento dei cornicioni del suindicato fabbricato, che aveva così descritto: demolizione di parti ammalorate, trattamento dei ferri, ripristino con malta e realizzazione dell'intonaco con paraspigoli;
che tale domanda era infondata, non essendo stata commissionata o eseguita alcuna opera di tale genere e andavano considerate incongruenze, quali l'illogicità della demolizione del cornicione realizzato pochi mesi prima, l'assenza di sollecito di pagamento per oltre venti mesi, gli studi universitari dell'esponente, l'assenza di documentazione tecnica e amministrativa relativa agli asseriti “lavori imprevisti”, in difetto della stipulazione di alcun contratto;
che, la perizia elaborata dal tecnico di fiducia, depositata nella causa di opposizione a tale decreto ingiuntivo, iscritta al n. 2539/2015 R.G. presso il Tribunale di Cassino (documento n. 10), aveva 4
evidenziato che il tetto dell'edificio, con i cornicioni, era stato realizzato in un'unica fase costruttiva e non era stato oggetto di un intervento successivo;
che tale causa era stata definita con la sentenza n. 656/2016, con cui, accolta l'eccezione d'incompetenza territoriale, il decreto opposto era stato revocato (documento n. 11); che aveva reiterato la pretesa, con il ricorso monitorio che aveva dato luogo alla CP_1 pronuncia del decreto ingiuntivo qui opposto, e l'esponente aveva proposto denuncia-querela nei suoi confronti, con verbale redatto il 7.10.2021 presso la Questura di Roma, 1^ Distretto di Pubblica
Sicurezza, Trevi Campo Marzio (documento n. 13), reiterando la denuncia depositata il 20.7.2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (documento n. 12).
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13072/2021, emesso dal Tribunale civile di Roma – Giudice dott. Astorino in data
12.07.2021, depositato in Cancelleria il 13.07.2021, a definizione del procedimento monitorio n.
R.G. 35351/2021 Per i motivi di cui in narrativa;
- in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunto sig. per i motivi di fatto e di diritto esposti innanzi e, per l'effetto, Parte_1
revocare e/o dichiarare inefficace con qualunque formula il decreto ingiuntivo n. 13072/2021, emesso dal Tribunale civile di Roma – Giudice dott. Astorino in data 12.07.2021, depositato in
Cancelleria il 13.07.2021, a definizione del procedimento monitorio n. R.G. 35351/2021;
- In via principale e nel merito:
- accogliere la presente opposizione per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della società nei confronti dell'opponente e revocare e/o dichiarare inefficace con qualunque formula il decreto ingiuntivo n. 13072/2021, emesso dal Tribunale civile di Roma – Giudice dott. Astorino in data 12.07.2021, depositato in
Cancelleria il 13.07.2021, a definizione del procedimento monitorio n. R.G. 35351/2021;
- In ogni caso: accertare e dichiarare che la opposta ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
- In ogni caso condannare la società convenuta al pagamento delle spese processuali.”
Con decreto ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 12.4.2022. si costituiva in giudizio l'8.3.2022 e contestava Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione, proponendo la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le motivazioni tutte spiegate, disattesa ogni eccezione : 5
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) nel merito respingere in toto l'opposizione così come proposta, perché infondata in fatto e diritto
e per l'effetto confermare l'opposto D.I, con condanna del debitore opponente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare che la Controparte_1
ha svolto nei confronti del sig. lavori di muratura relativamente all'immobile sito
[...] Parte_1
in Pico (FR), Via Serile snc, così come meglio descritti nella narrativa al presente atto, e per
l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma pari ad € 7.861,18, oltre interessi legali maturandi sino Controparte_1
al saldo, previo rigetto di tutte le avverse eccezioni e deduzioni;
4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, più IVA e CPA come per legge.”
La società opposta esponeva che, nell'estate 2012, aveva eseguito lavori commissionati da
[...] consistiti nel rifacimento della copertura dell'edificio sito in Pico (Fr), Via Serile s.n.c., Pt_1
distinto nel Catasto di tale Comune al foglio 14, mappale 812, che erano stati ultimati a settembre, e per i quali erano state emesse fatture;
che il 26.7.2012 aveva presentato una SCIA presso il Comune di Pico, per il Parte_1
rifacimento della copertura del fabbricato, corredata da relazione tecnica elaborata dal padre, Dott
Ing. direttore dei lavori, circostanza che denotava che il primo era committente e, Persona_1
nel corso di tali lavori, entrambi le avevano impartito indicazioni tecniche e costruttive da rispettare, sicché andava considerato il coinvolgimento diretto e attivo del proprietario dell'immobile, incompatibile con l'asserita estraneità alla vicenda;
che, nel marzo 2013, le aveva commissionato nuovi e consistenti interventi “di Parte_1 ripristino”, precisando che potevano ritenersi compresi nella SCIA presentata in precedenza;
che, pertanto, si era recata di nuovo presso l'immobile e aveva eseguito i lavori CP_1
commissionati: demolizione di parti ammalorate, realizzazione di cornicioni perimetrali e superfici sottostanti, trattamento dei ferri di armatura e finitura con intonaco grigio spugnato;
che questa attività aveva comportato anche il montaggio e la successiva rimozione di un ponteggio a quota inferiore rispetto a quello installato per eseguire la copertura dell'edificio; che questo intervento edile era stato eseguito entro il maggio 2013 ed erano state emesse le due fatture azionate in sede monitoria nei confronti di il quale non aveva formulato Parte_1 alcuna contestazione fino all'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. 6
La società opposta deduceva che, come risultava dalle relazioni del tecnico di fiducia, Dott. Ing.
, e del direttore dei lavori Dott. Ing. quest'ultima datata 12.7.2012 Persona_2 Persona_1
(documenti n. 4 e 6), natura, tecnica e tempi d'esecuzione dei suindicati lavori differivano rispetto a quelli posti in essere nel 2012, poiché riguardavano il “rifacimento del cornicione”, distinto dall'esecuzione della copertura del tetto, ed erano stati svolti senza rimuovere grondaie e scossaline;
che il corrispettivo richiesto era adeguato alla natura ed entità dei lavori eseguiti, di cui alla descrizione fornita dal consulente di fiducia, e, per normativa tecnica e prassi edilizia, non necessitavano di ulteriore autorizzazione amministrativa, potendosi essere ritenuti compresi nella
SCIA presentata per l'intervento originario, trattandosi di opere accessorie e di manutenzione ordinaria;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'importo di € 7.700 era parte dell'intero corrispettivo dei lavori eseguiti dall'esponente sull'immobile di rimasto impagato;
Parte_1 che il contegno processuale dell'opponente, volto a negare l'evidenza di lavori eseguiti, documentati e stimati, andava considerato come condotta temeraria, da risarcire a norma dell'art. 96
c.p.c.
L'istanza ex art. 648 c.p.c. non era accolta ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma
VI, c.p.c.; prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e passava in decisione all'udienza del 10.12.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
L'opposizione de qua è infondata e va respinta.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituente non sono state accolte, per le ragioni di cui all'ordinanza riservata del 22.12.2022 che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), circa la quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
In materia di disconoscimento della firma si evidenzia che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile e la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti. (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 12448 del 19.7.2012,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 623355).
Nella specie, non ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione dei documenti n. 2 e Parte_1
n. 3 allegati all'atto di citazione, che non riguardano il contratto per cui è causa, essendosi limitato 7
ad affermare che la SCIA, ancorché recante l'intestazione a proprio nome, sarebbe stata firmata dal padre, Dott. Ing. (doc. 2), e che il P.R.U.S.S.T. sarebbe stato firmato dalla madre, Persona_1
Sig.ra (doc. 3); in difetto di formale disconoscimento, questi documenti – il Controparte_2 primo dei quali reca l'intestazione e la firma di – devono ritenersi riferibili al Parte_1
medesimo, il quale non ha allegato o provato di aver comunicato alcunché alla Pubblica
Amministrazione destinataria di tali formali comunicazioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' opponente, il contratto di appalto del 2012 ha avuto a oggetto la realizzazione della copertura del fabbricato, finalizzata a preservarlo da agenti atmosferici, non può essere qualificato come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., stipulato dai suoi genitori, e Persona_1 Controparte_2
Per configurare il contratto a favore di terzo, non è sufficiente che questi consegua un vantaggio economico indiretto dal contratto concluso da altri soggetti, ma è necessario che essi abbiano inteso attribuirglielo, avendo previsto ed espresso la volontà di destinare una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto come elemento del sinallagma (Cass. 10272/2014; Cass. 15442/2021).
Non è sufficiente, pertanto, che il terzo assuma la veste di mero destinatario della prestazione, ipotesi in cui si configura la diversa fattispecie del c.d. contratto a favore di terzo ad efficacia meramente interna, i cui effetti non travalicano la sfera dei contraenti, poiché da esso non deriva alcun diritto a favore del terzo, rimanendo creditore della prestazione soltanto lo stipulante.
Nel caso di specie, difettano gli elementi costitutivi della fattispecie legale sopra delineata: non risulta allegato o provato che sia intercorsa alcuna pattuizione tra i genitori di e Parte_1 CP_1
circa la stipulazione di un contratto con effetti diretti a favore del figlio, né si riscontra una
[...] manifestazione di volontà negoziale espressa o presunta che induca a configurare l'attuale opponente quale terzo beneficiario, nei termini richiesti dall'art. 1411 c.c.; inoltre, la presentazione della SCIA intestata a presso il Comune di Pico dimostra l'esistenza di un rapporto Parte_1 diretto tra quest'ultimo e la società opposta, incompatibile con la suindicata fattispecie.
Qualificato in questi termini il primo rapporto contrattuale intercorso nel 2012 tra la società opposta e nei cui confronti la società appaltatrice ha emesso le fatture n. 8/2012 dell'importo Parte_1 di € 12.100 e n. 9/2012 dell'importo di € 12.650 per “Lavori di rifacimento di copertura dell'immobile sito in Pico (Fr) alla via Serile snc” (documento n. 8 di parte opponente), in relazione al secondo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per i “lavori imprevisti di rifacimento del cornicione relativo all'immobile sito in Pico (FR) alla via Serile s.n.c., compreso montaggio e smontaggio ponteggio”, eseguiti nel 2013, si osserva che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è costante nell'affermare che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, potendo lo stesso essere concluso 8
anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass.
Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983).
Nella specie, le circostanze che portano a ritenere sussistente tra le parti il contratto di appalto del
2013 sono rappresentate dalla stipulazione del primo contratto relativo al medesimo bene immobile e il suo rapporto di continuità con il successivo incarico, avente a oggetto la rimozione di parti ammalorate dell'edificio, la cui copertura era stata realizzata con il precedente intervento.
Non risulta riscontrata da alcun documento in atti la prospettazione dell'opponente, il quale ha sostenuto che i lavori di rifacimento del cornicione erano stati eseguiti nell'ambito del rapporto contrattuale del 2012, poiché si tratta di attività non contemplate nella SCIA presentata dal medesimo.
Si osserva, inoltre, che non ha formulato alcuna contestazione a seguito della Parte_1
ricezione delle fatture pacificamente inviate da Controparte_1 né riguardo alla diffida di pagamento dell'importo di € 7.700 formulata con lettera raccomandata ricevuta da il 7.11.2019, ha scritto: “[…] pagamento di € 7.700,00 oltre interessi Parte_1
legali dal dì del dovuto al saldo;
somma dovuta alla mia assistita per lavori edili come da fatture nn. 06/2013 del 04/03/2013 e 01/2014 del 08/01/2014 (già in suo possesso).” (documento n. 7d di parte opposta).
In proposito, vanno richiamati i principi di diritto in base ai quali: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” e “[…] una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario,
l'accettazione non richiede formule sacramentali […]” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10860 del
11.5.2007, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 596784-01) ed è stato affermato che “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 26801 del 21.10.2019 -Rv.
655656 – 01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 15832 del 19.7.2011 e n. 3581 del 8.2.2024).
Dalla documentazione versata in atti emerge che la Controparte_1
tramite il difensore Avv. Sandro d'Anella, ha richiesto a il pagamento delle
[...] Parte_1
fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. 35351/2021, e lo ha costituito n mora anche mediante la CP_ lettera del 28.10.2014, in cui si legge: “Formo la presente in nome e per conto della
[...]
in persona del l.r.p.t., con sede in Pico (FR), Via Cavour 2, per formalmente Controparte_1 9
invitarVi ad ogni effetto di legge al pagamento della somma pari ad € 7.700,00
(settemilasettecento/00), più interessi legali dal dì del dovuto al saldo e spese successive occorrende tutte, oltre le spettanze dello scrivente Studio, che si quantificano in € 750,00.
Detta somma complessiva, dovuta per "lavori imprevisti di rifacimento del cornicione relativo all'immobile sito in Pico (FR) alla Via Serile snc, compreso montaggio e smontaggio ponteggio", risulta dalle seguenti fatture: fatt. n. 6/2013 del 04.03.2013, pari ad € 3.300,00; fatt. n. 01/2014 dell'08.01.2014, pari ad € 4.400,00, che si inviano nuovamente in allegato alla presente.
Vogliate pertanto, entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della presente - da intendersi quale formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 cc - provvedere al saldo di quanto dovuto alla come sopra indicato e specificato. Controparte_1
In difetto mi vedrò costretto ad agire in giudizio per il recupero coatto del credito, con aggravio di spese a Vs esclusivo carico.
Non seguiranno altri avvisi.” ” (documento n. 4 di parte opponente).
A fronte di formali richieste di pagamento, corredate dalle fatture n. 6/2013 del 4.3.2013 e n.1/2014 dell'8.1.2014, ha omesso ogni contestazione in merito al loro contenuto, al titolo in Parte_1
base al quale erano state emesse, essendosi limitato a formulare contestazioni circa i relativi lavori solo dopo aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 533/2015 emesso dal Tribunale di
Cassino, ponendo in essere una condotta che denota un'accettazione per fatti concludenti delle fatture, con le argomentazioni appena svolte circa la sussistenza e il contenuto del rapporto contrattuale.
Le argomentazioni che precedono portano a ritenere provato il credito azionato dalla società opposta e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 19751/2021 (R.G. 58389/2021) deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. formulata dalla parte opposta è rimasta sfornita di allegazione e prova circa la sussistenza, la natura e l'entità del danno.
Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito, i primi due commi dell'art. 96 c.p.c. consentono al giudice di liquidare d'ufficio il danno derivante dalla proposizione della c.d. lite temeraria, senza alcuna deroga all'onere di allegazione, da parte dell'attore, degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile di natura extrapatrimoniale o patrimoniale e dell'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta. 10
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 13072/2021 (n. 35351/2021 R.G.) Controparte_1 emesso dal Tribunale di Roma in data 13.7.2021, di cui, a norma dell'art. 653 c.p.c., dichiara l'esecutorietà; condanna a rifondere alla società opposta le spese processuali, che liquida in € 3.778 Parte_1
(600 fase di studio, 750 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 2.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano