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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 765/2024
All'udienza del 11/02/2025, alle ore 9.05 davanti al Giudice Emanuele Venzo, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'avv. LEPRI VITTORIO CP_1 Parte_1 per la parte convenuta, l'avv. FALSO FRANCESCO CP_2
Parte ricorrente si oppone alla eccezione di incompetenza territoriale essendo competente il giudice del luogo di residenza del sig. quale persona fisica obbligata;
dà atto che le somme richieste sono state Pt_1 corrisposte con bonifico del 21.11.2024 e, pertanto, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con regolamentazione delle spese in favore del ricorrente.
Parte resistente si associa alla conclusione avversaria in punto di cessazione della materia del contendere, tuttavia con compensazione delle spese almeno in via parziale.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 765/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LEPRI VITTORIO (C.F. Parte_2 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO ) CP_2 P.IVA_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso al Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha chiesto Parte_2 la restituzione dei contributi previdenziali per la quota riferita ad esso socio amministratore, quantificata in euro 8.733,22, versati dalla società in qualità di committente alla Gestione separata nell'anno CP_3
2019 in eccedenza rispetto al massimale di legge per l'importo complessivo di euro 26.200,00.
A sostegno della domanda proposta, parte ricorrente ha dedotto che la società ha versato CP_3 nell'anno di imposta 2019 (periodi maggio – settembre – novembre) in qualità di committente alla gestione separata l'importo complessivo di euro 26.200,00; che la domanda di rimborso era stata presentata sia dalla società committente che personalmente dal socio amministratore;
che la domanda era stata respinta dall' di Pistoia in quanto la sede competente era quella di Roma Flaminio presso la quale è iscritta la CP_2 società ; che in data 26.03.2024 il ha inviato la richiesta di rimborso alla Sede di Roma CP_3 Pt_1
Flaminio; che ad oggi non è stato provveduto al rimborso dei contributi in proprio favore.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha dato che la Sede di Roma Flaminio in data 14.11.2024 ha CP_2 disposto in favore di il rimborso della somma di euro 6.123,12, oltre interessi per Parte_2 euro 930,79, quale importo effettivo da restituire al ricorrente, atteso che la differenza di euro 2.610,00, rispetto alla maggior somma di euro 8.733,22 richiesta in ricorso, sarebbe da imputarsi ad un differente aliquota percentuale da applicare ai compensi percepiti dal ricorrente. Ha pertanto concluso, in tesi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate;
in ipotesi, per dichiarare inammissibile il ricorso e, comunque, il difetto di competenza del Giudice adito dovendo la controversia essere decisa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Sulla scorta di quanto precisato dalle parti all'udienza odierna, nonché considerate le conclusioni in tal senso concordemente formulate (cfr. Cass. 14774/2004; Cass. 12844/2003), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda giudiziale spiegata dal ricorrente nel presente giudizio, non avendo più la stessa alcun interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad una pronunzia del
Tribunale in merito.
2. Stante la mancata formulazione di conclusioni concordi sul punto, residua la questione delle spese di lite che ordinariamente, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, atteso che il rimborso (parziale) della somma richiesta dal ricorrente è avvenuto ad opera dell' solo successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo di questo giudizio, malgrado le CP_2 plurime diffide trasmesse ante causam (si v. docc. 7 e ss. fasc. ric.), in virtù del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità che informa la regolamentazione degli oneri processuali (cfr. Cass.
3438/2016), parte resistente è tenuta a rifondere le spese di lite sostenute da controparte, che quest'ultima avrebbe senz'altro evitato in ipotesi di tempestiva evasione di tali istanze.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, in ragione del valore della causa
(da euro 5.200 ad euro 26.000) e della natura del procedimento (materia previdenziale), con applicazione dei minimi di scaglione per tutte le fasi del procedimento in considerazione della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della limitata attività processuale compiuta (deposito dei soli atti introduttivi e svolgimento della sola prima udienza), con esclusione della fase istruttoria (assenza istruttoria orale). Atteso che l'importo rimborsato dall' in corso di causa, ritenuto satisfattivo dal ricorrente che CP_2 difatti ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è pari a circa ¾ di quello domandato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite in misura corrispondente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la parte resistente alla rifusione di ¾ delle spese processuali che liquida per l'intero in euro
1.865,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, oltre
Iva e Cap come per legge
3. compensa le spese di lite per il restante ¼ dell'intero liquidato al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 765/2024
All'udienza del 11/02/2025, alle ore 9.05 davanti al Giudice Emanuele Venzo, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'avv. LEPRI VITTORIO CP_1 Parte_1 per la parte convenuta, l'avv. FALSO FRANCESCO CP_2
Parte ricorrente si oppone alla eccezione di incompetenza territoriale essendo competente il giudice del luogo di residenza del sig. quale persona fisica obbligata;
dà atto che le somme richieste sono state Pt_1 corrisposte con bonifico del 21.11.2024 e, pertanto, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con regolamentazione delle spese in favore del ricorrente.
Parte resistente si associa alla conclusione avversaria in punto di cessazione della materia del contendere, tuttavia con compensazione delle spese almeno in via parziale.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 765/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LEPRI VITTORIO (C.F. Parte_2 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO ) CP_2 P.IVA_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso al Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha chiesto Parte_2 la restituzione dei contributi previdenziali per la quota riferita ad esso socio amministratore, quantificata in euro 8.733,22, versati dalla società in qualità di committente alla Gestione separata nell'anno CP_3
2019 in eccedenza rispetto al massimale di legge per l'importo complessivo di euro 26.200,00.
A sostegno della domanda proposta, parte ricorrente ha dedotto che la società ha versato CP_3 nell'anno di imposta 2019 (periodi maggio – settembre – novembre) in qualità di committente alla gestione separata l'importo complessivo di euro 26.200,00; che la domanda di rimborso era stata presentata sia dalla società committente che personalmente dal socio amministratore;
che la domanda era stata respinta dall' di Pistoia in quanto la sede competente era quella di Roma Flaminio presso la quale è iscritta la CP_2 società ; che in data 26.03.2024 il ha inviato la richiesta di rimborso alla Sede di Roma CP_3 Pt_1
Flaminio; che ad oggi non è stato provveduto al rimborso dei contributi in proprio favore.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha dato che la Sede di Roma Flaminio in data 14.11.2024 ha CP_2 disposto in favore di il rimborso della somma di euro 6.123,12, oltre interessi per Parte_2 euro 930,79, quale importo effettivo da restituire al ricorrente, atteso che la differenza di euro 2.610,00, rispetto alla maggior somma di euro 8.733,22 richiesta in ricorso, sarebbe da imputarsi ad un differente aliquota percentuale da applicare ai compensi percepiti dal ricorrente. Ha pertanto concluso, in tesi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate;
in ipotesi, per dichiarare inammissibile il ricorso e, comunque, il difetto di competenza del Giudice adito dovendo la controversia essere decisa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Sulla scorta di quanto precisato dalle parti all'udienza odierna, nonché considerate le conclusioni in tal senso concordemente formulate (cfr. Cass. 14774/2004; Cass. 12844/2003), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda giudiziale spiegata dal ricorrente nel presente giudizio, non avendo più la stessa alcun interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad una pronunzia del
Tribunale in merito.
2. Stante la mancata formulazione di conclusioni concordi sul punto, residua la questione delle spese di lite che ordinariamente, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, atteso che il rimborso (parziale) della somma richiesta dal ricorrente è avvenuto ad opera dell' solo successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo di questo giudizio, malgrado le CP_2 plurime diffide trasmesse ante causam (si v. docc. 7 e ss. fasc. ric.), in virtù del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità che informa la regolamentazione degli oneri processuali (cfr. Cass.
3438/2016), parte resistente è tenuta a rifondere le spese di lite sostenute da controparte, che quest'ultima avrebbe senz'altro evitato in ipotesi di tempestiva evasione di tali istanze.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, in ragione del valore della causa
(da euro 5.200 ad euro 26.000) e della natura del procedimento (materia previdenziale), con applicazione dei minimi di scaglione per tutte le fasi del procedimento in considerazione della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della limitata attività processuale compiuta (deposito dei soli atti introduttivi e svolgimento della sola prima udienza), con esclusione della fase istruttoria (assenza istruttoria orale). Atteso che l'importo rimborsato dall' in corso di causa, ritenuto satisfattivo dal ricorrente che CP_2 difatti ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è pari a circa ¾ di quello domandato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite in misura corrispondente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la parte resistente alla rifusione di ¾ delle spese processuali che liquida per l'intero in euro
1.865,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, oltre
Iva e Cap come per legge
3. compensa le spese di lite per il restante ¼ dell'intero liquidato al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo