Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 70
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Sentenza 11 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Emanuele Venzo del Tribunale Ordinario di Pistoia, riguarda una controversia in materia di lavoro e previdenza sociale. La parte ricorrente ha richiesto la restituzione di contributi previdenziali versati in eccesso, quantificati in euro 8.733,22, sostenendo che la società committente aveva effettuato pagamenti superiori al massimale di legge. La parte resistente, pur riconoscendo il rimborso parziale di euro 6.123,12, ha eccepito la competenza territoriale del Tribunale di Roma e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con spese compensate.

Il Giudice ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere, ritenendo che non vi fosse più interesse concreto da parte del ricorrente a proseguire il giudizio, in virtù del parziale rimborso già ricevuto. Tuttavia, ha stabilito che la parte resistente dovesse rifondere le spese legali sostenute dal ricorrente, in quanto il rimborso era avvenuto solo dopo la notifica del ricorso, evidenziando un comportamento dilatorio della parte resistente. La decisione si fonda sul principio della soccombenza virtuale e sulla necessità di garantire un'equa ripartizione delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 70
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 70
    Data del deposito : 11 febbraio 2025

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