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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Io Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido ROSA Presidente
Consigliere dott. Francesca DEL VILLANO ACETO
Consigliere rel. dott. Bianca Maria SERAFINI
all'esito dell'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_2in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta individuale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vittori, elettivamente domiciliato come in
[...] و
atti
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Irene della Rocca, elettivamente Controparte_1
domiciliata come in atti
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1651/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 16.02.2023
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver lavorato alle dipendenze del resistente, titolare della Controparte_1 omonima ditta individuale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, Parte_2
ininterrottamente, dal 02/01/2019 al 08/04/2021, con qualifica di operaio di livello B4, ai sensi della declaratoria professionale stabilita dal C.C.N.L. "Panificazione Federpanificatori e
Assopanificatori", applicato in azienda;
di aver sempre svolto mansioni di fattorino, addetto alla consegna di pane e generi alimentari;
di aver osservato, diversamente da quanto risultante dalla busta paga, un orario lavorativo full time;
di aver sempre lavorato durante le festività ad eccezione di Natale,
Pasqua, Capodanno e Ferragosto, godendo di due settimane di ferie l'anno nel mese di agosto;
di essere stato sottoposto, sin dalla sua assunzione e per tutto il corso del dedotto rapporto lavorativo al diretto, costante e prevalente controllo del proprio datore di lavoro;
di aver rassegnato in data
07/04/2021 dimissioni volontarie per giusta causa, per il mancato pagamento della retribuzione da oltre tre mesi, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
"1) Accertare e dichiarare che, tra le parti, si è costituito un rapporto di lavoro subordinato dal
02/01/2019 al 08/04/2021; 2) Accertare e dichiarare che durante tutto il dedotto rapporto di lavoro il ricorrente aveva ed ha diritto ad essere inquadrato, retribuito e liquidato, come da profilo professionale di livello B4, ai sensi della declaratoria professionale stabilita dal C.C.N.L.
"Panificazione - Federpanificatori e Assopanificatori", applicato in azienda;
3) Accertare e dichiarare, inoltre, per le causali ed i titoli dedotti nel presente ricorso, che il ricorrente è, a tutt'oggi, creditore nei confronti della ditta resistente della somma lorda pari ad € 27.566,19, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di mensilità arretrate, differenze retributive e trattamento di fine rapporto, anche in applicazione degli artt. 36 della Costituzione e 2094 e 2099 del Codice Civile;
4) Per l'effetto, condannare, per le causali ed i titoli dedotti nel presente ricorso, il al pagamento, in favore del Sig. Controparte_1 della Parte_2
somma complessiva lorda di € 27.566,19, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, anche in applicazione degli artt. 36 della Costituzione, 2094 e 2099 del Codice Civile, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti" con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella contumacia della ditta individuale resistente, ha così disposto "dichiara e Parte_1 titolare e legale rappresentante pro-tempore dellache tra Parte_3
,
ditta individuale, Parte_2 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Parte_2 di dal 2 gennaio 2019 al 8 aprile 2021; -accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello B4 del CCNL Panificazione Federpanificatori -Assopanificatori per tutto il predetto periodo del rapporto di lavoro nonché il diritto alle differenze retributive di cui in motivazione;
- per l'effetto condanna , titolare e legale rappresentante pro-tempore della ditta individuale Parte_1
della somma Parte_2 al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
Pt_1di euro 24.064,67 oltre accessori come per legge;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna
[...] al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 4.500,00#, oltre spese generali al 15% e oltre IVA, CPA."
Il primo giudice, all'esito dell'espletata istruttoria, ha ritenuto in parte fondato il ricorso argomentando che: a) nella fattispecie in esame, alla luce del complessivo compendio probatorio, risultava che tra le parti era intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo 02/01/2019-08/04/2021 secondo le modalità prospettate nel ricorso introduttivo;
b) l'istruttoria orale aveva infatti confermato lo svolgimento delle mansioni, l'osservanza degli orari e dei turni dedotti dal ricorrente e, in particolare, che quest'ultimo aveva svolto in via continuativa le mansioni di fattorino, addetto alla consegna di pane e generi alimentari dal lunedì alla domenica, dalle ore 05.00 alle 13.30 con una domenica di riposo ogni due lavorate;
c) non era emerso, invece, all'esito delle prove testimoniali, alcun elemento probatorio utile in ordine alla dedotta mancata fruizione delle ferie e dei permessi, per cui non poteva essere accolta la domanda di pagamento della relativa indennità sostitutiva;
d) dall'importo doveva essere detratta la somma di € 4.000,00 corrisposta dal datore di lavoro nelle more del giudizio, come rappresentato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 censurando la sentenza impugnata per a) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in ragione della incolpevole mancata costituzione in giudizio;
b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da cui non era emersa la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, delle mansioni, dell'orario osservato e dei turni di lavoro dedotti nel ricorso introduttivo.
Ha chiesto, pertanto, previa declaratoria di sospensione della esecutività della sentenza impugnata,
l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita la parte appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente deve rilevarsi che non ha formato oggetto di impugnazione da parte dell'odierno appellato la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi il cui esame esula, pertanto, dalla cognizione del giudice del gravame. Tanto premesso, l'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di appello Parte_2 censura la gravata sentenza per avere statuito in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare, sostiene di non essersi costituito in giudizio incolpevolmente, in ragione dell'affidamento maturato circa il buon esito della transazione sottoscritta con il lavoratore nelle more della notifica del decreto di fissazione dell'udienza.
La censura è infondata.
Deve al riguardo evidenziarsi che alcuna violazione del principio del contraddittorio e di difesa appare configurabile nel caso di specie dal momento che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado dell'odierno appellante, contrariamente a quanto sostenuto, non può certamente ritenersi incolpevole.
L'asserita validità dell'accordo transattivo intercorso tra le parti in data 18/05/2021, su cui l'appellante fonda la tesi del suo legittimo affidamento, tale da indurlo a non costituirsi in giudizio, è stata contestata allo stesso dal difensore dell'odierno appellato a mezzo mail pec del 17.06.2021, in ragione della mancata sottoscrizione da parte del lavoratore, della mancata assistenza sindacale, nonché dell'oggetto, vertente in parte in materia di diritti indisponibili. Contestazione che è stata Par effettuata prima della notifica al del decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice del lavoro, del ricorso ex art 414 cpc, della procura dei precedenti difensori, della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, oltre che della nuova procura conferita all'Avv. Irene della Rocca.
Alla luce di tali circostanze, dunque, la mancata costituzione nel giudizio di primo grado da parte dell'appellante, il quale era a conoscenza delle contestazioni mosse dalla controparte in ordine alla validità dell'accordo transattivo prima dello spirare dei termini per la costituzione in giudizio, deve ritenersi senza dubbio frutto di una scelta deliberata di quest'ultimo.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante critica l'errata valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di prime cure in relazione ai fatti di causa. Lamenta che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, le risultanze testimoniali non avrebbero confermato in alcun modo la ricorrenza, in relazione al rapporto lavorativo intercorso, dei caratteri propri della subordinazione, né le mansioni e gli orari dedotti dall'originario ricorrente.
Osserva preliminarmente la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti. L'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra, dunque, altro limite che l'indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza che questi sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 9275 del
2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). In particolare, come ribadito recentemente con riferimento alla valutazione della prova testimoniale, tanto la valutazione delle deposizioni, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. sul punto Cass. n. 21187 del 2019 e Cass. n. 4474 del 2022).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti, operata dal Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del materiale probatorio, ha ritenuto senz'altro provato lo svolgimento, da parte dell' originario ricorrente, di un'attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di Parte_1 ininterrottamente per tutto il periodo dedotto in giudizio, con le mansioni e gli orari prospettati nel ricorso introduttivo nonché la conseguente fondatezza delle rivendicazioni economiche avanzate.
Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell' impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore" e che deve "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall' imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104, secondo comma, c.c.).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e quindi - di provare gli elementi fondamentali dell' indagine conoscitiva del giudice circa
-
la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto,
l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l'importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo del datore di lavoro.
Inoltre, nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui la controversia abbia ad oggetto anche l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o di ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire, in particolare, la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta integrando tali circostanze, fatti costitutivi della pretesa azionata. Assolto tale onere, spetta invece al datore di lavoro che eccepisca l'avvenuta corresponsione delle singole voci retributive fornire la prova del relativo adempimento.
Tanto premesso deve ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 2 gennaio 2019 all'8 aprile 2021, allo svolgimento in via continuativa da parte dell'originario ricorrente delle mansioni di fattorino, addetto alla consegna di pane e generi alimentari sussumibili nel livello B4, del C.C.N.L. "Panificazione - Federpanificatori e Assopanificatori", nonché all'osservanza, da parte di quest'ultimo, dei turni e degli orari dedotti nel ricorso introduttivo con conseguente riconoscimento del diritto alle differenze retributive ed ai compensi maturati a titolo di festività, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Ed invero, dall'istruttoria espletata, in particolare dalle deposizioni testimoniali, emerge chiaramente ed in modo sostanzialmente conforme che, nell'arco temporale dedotto, l'odierno appellato abbia prestato la propria attività lavorativa in maniera continuativa alle dipendenze di Parte_1 titolare del Parte_2 svolgendo sempre le medesime mansioni, ovvero quelle di addetto al trasporto, alla consegna del pane e di altri generi alimentari ivi incluse quelle di carico e scarico del furgone aziendale, osservando orari e turni prestabiliti nel corso della settimana, inclusa la domenica e i giorni festivi. Difatti, il teste Testimone_1 dipendente della ditta, ha affermato sul punto: "Conosco i "
fatti di causa perché ho lavorato anch'io per il panificio Pt 2 da Febbraio ad Ottobre 2020.
Quando ho iniziato a lavorare il ricorrente già lavorava per il panificio Pt 2 ed ha continuato a lavorare quando sono andato via. Il ricorrente ha lavorato con continuità nel periodo in cui ho lavorato io, svolgendo mansioni di autista addetto alla consegna del pane. Il ricorrente lavorava dalle 5:00 del mattino fino alle 13:30; lavorava tutti i giorni, riposava una domenica si e una no. Il ricorrente, oltre a svolgere mansioni di autista, si occupava del carico e dello scarico del pane dal furgone. Il ricorrente lavorava anche durante le festività infrasettimanali (...)".
Di analogo contenuto sono le dichiarazioni dell'altro teste escusso, Tes_2 il quale ha confermato le medesime circostanze affermando che "Conosco i fatti di causa perché ero dipendente di un supermercato, Conad, dal 2018 al Gennaio 2022. Io dal Gennaio 2019 ho visto il ricorrente consegnare il pane nel supermercato in cui lavoravo. Il ricorrente è venuto ad effettuare le consegne fino ad Aprile 2021. Il ricorrente scaricava il pane e i generi alimentari. Il ricorrente trasportava e scaricava il pane durante le festività. Vedevo scaricare il pane al ricorrente tutti i giorni: la mattina verso le 6:30, all'apertura del supermercato, e poi intorno all'ora di pranzo intorno alle 13:30. Il ricorrente scaricava anche la domenica e nei festivi".
In tal senso risultano senz'altro provati gli elementi tipici della subordinazione, quali la continuità e durata del rapporto, la previsione di un orario di lavoro fisso e predeterminato dal datore di lavoro, l'inserimento stabile del lavoratore nella struttura ed organizzazione della ditta, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e di un potere di auto organizzazione in capo al prestatore, la corresponsione di una retribuzione predeterminata con cadenza periodica quale corrispettivo della prestazione resa, l'utilizzo di attrezzature del datore di lavoro per l'espletamento dell'attività lavorativa.
Dall'acclarata natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato alla percezione, in relazione al periodo dedotto, delle differenze retributive maturate, dei ratei per tredicesima e quattordicesima mensilità, del pagamento del lavoro festivo e domenicale, del trattamento di fine rapporto, calcolati in base al corretto inquadramento nel livello B4 del CCNL
"Panificazione - Federpanificatori e Assopanificatori" applicato in azienda, e liquidati dal giudice di prime cure secondo i prospetti contabili versati in atti. Considerazioni che devono svolgersi, per quanto sopra detto, anche con riferimento agli assegni per il nucleo familiare maturati nel periodo lavorativo intercorso con la ditta resistente e all'indennità sostitutiva del preavviso, avendo il lavoratore rassegnato le dimissioni in data 07.04.2021 per giusta causa perché, come rilevato dal primo giudice < i pagamenti avevano luogo in ritardo o, come avvenuto per le ultime retribuzioni, non sono stati corrisposti>>.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 04 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Io Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido ROSA Presidente
Consigliere dott. Francesca DEL VILLANO ACETO
Consigliere rel. dott. Bianca Maria SERAFINI
all'esito dell'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1572 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_2in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta individuale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vittori, elettivamente domiciliato come in
[...] و
atti
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Irene della Rocca, elettivamente Controparte_1
domiciliata come in atti
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1651/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 16.02.2023
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver lavorato alle dipendenze del resistente, titolare della Controparte_1 omonima ditta individuale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, Parte_2
ininterrottamente, dal 02/01/2019 al 08/04/2021, con qualifica di operaio di livello B4, ai sensi della declaratoria professionale stabilita dal C.C.N.L. "Panificazione Federpanificatori e
Assopanificatori", applicato in azienda;
di aver sempre svolto mansioni di fattorino, addetto alla consegna di pane e generi alimentari;
di aver osservato, diversamente da quanto risultante dalla busta paga, un orario lavorativo full time;
di aver sempre lavorato durante le festività ad eccezione di Natale,
Pasqua, Capodanno e Ferragosto, godendo di due settimane di ferie l'anno nel mese di agosto;
di essere stato sottoposto, sin dalla sua assunzione e per tutto il corso del dedotto rapporto lavorativo al diretto, costante e prevalente controllo del proprio datore di lavoro;
di aver rassegnato in data
07/04/2021 dimissioni volontarie per giusta causa, per il mancato pagamento della retribuzione da oltre tre mesi, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
"1) Accertare e dichiarare che, tra le parti, si è costituito un rapporto di lavoro subordinato dal
02/01/2019 al 08/04/2021; 2) Accertare e dichiarare che durante tutto il dedotto rapporto di lavoro il ricorrente aveva ed ha diritto ad essere inquadrato, retribuito e liquidato, come da profilo professionale di livello B4, ai sensi della declaratoria professionale stabilita dal C.C.N.L.
"Panificazione - Federpanificatori e Assopanificatori", applicato in azienda;
3) Accertare e dichiarare, inoltre, per le causali ed i titoli dedotti nel presente ricorso, che il ricorrente è, a tutt'oggi, creditore nei confronti della ditta resistente della somma lorda pari ad € 27.566,19, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di mensilità arretrate, differenze retributive e trattamento di fine rapporto, anche in applicazione degli artt. 36 della Costituzione e 2094 e 2099 del Codice Civile;
4) Per l'effetto, condannare, per le causali ed i titoli dedotti nel presente ricorso, il al pagamento, in favore del Sig. Controparte_1 della Parte_2
somma complessiva lorda di € 27.566,19, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, anche in applicazione degli artt. 36 della Costituzione, 2094 e 2099 del Codice Civile, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti" con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella contumacia della ditta individuale resistente, ha così disposto "dichiara e Parte_1 titolare e legale rappresentante pro-tempore dellache tra Parte_3
,
ditta individuale, Parte_2 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Parte_2 di dal 2 gennaio 2019 al 8 aprile 2021; -accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello B4 del CCNL Panificazione Federpanificatori -Assopanificatori per tutto il predetto periodo del rapporto di lavoro nonché il diritto alle differenze retributive di cui in motivazione;
- per l'effetto condanna , titolare e legale rappresentante pro-tempore della ditta individuale Parte_1
della somma Parte_2 al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
Pt_1di euro 24.064,67 oltre accessori come per legge;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna
[...] al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 4.500,00#, oltre spese generali al 15% e oltre IVA, CPA."
Il primo giudice, all'esito dell'espletata istruttoria, ha ritenuto in parte fondato il ricorso argomentando che: a) nella fattispecie in esame, alla luce del complessivo compendio probatorio, risultava che tra le parti era intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo 02/01/2019-08/04/2021 secondo le modalità prospettate nel ricorso introduttivo;
b) l'istruttoria orale aveva infatti confermato lo svolgimento delle mansioni, l'osservanza degli orari e dei turni dedotti dal ricorrente e, in particolare, che quest'ultimo aveva svolto in via continuativa le mansioni di fattorino, addetto alla consegna di pane e generi alimentari dal lunedì alla domenica, dalle ore 05.00 alle 13.30 con una domenica di riposo ogni due lavorate;
c) non era emerso, invece, all'esito delle prove testimoniali, alcun elemento probatorio utile in ordine alla dedotta mancata fruizione delle ferie e dei permessi, per cui non poteva essere accolta la domanda di pagamento della relativa indennità sostitutiva;
d) dall'importo doveva essere detratta la somma di € 4.000,00 corrisposta dal datore di lavoro nelle more del giudizio, come rappresentato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 censurando la sentenza impugnata per a) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in ragione della incolpevole mancata costituzione in giudizio;
b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da cui non era emersa la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, delle mansioni, dell'orario osservato e dei turni di lavoro dedotti nel ricorso introduttivo.
Ha chiesto, pertanto, previa declaratoria di sospensione della esecutività della sentenza impugnata,
l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita la parte appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente deve rilevarsi che non ha formato oggetto di impugnazione da parte dell'odierno appellato la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi il cui esame esula, pertanto, dalla cognizione del giudice del gravame. Tanto premesso, l'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di appello Parte_2 censura la gravata sentenza per avere statuito in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare, sostiene di non essersi costituito in giudizio incolpevolmente, in ragione dell'affidamento maturato circa il buon esito della transazione sottoscritta con il lavoratore nelle more della notifica del decreto di fissazione dell'udienza.
La censura è infondata.
Deve al riguardo evidenziarsi che alcuna violazione del principio del contraddittorio e di difesa appare configurabile nel caso di specie dal momento che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado dell'odierno appellante, contrariamente a quanto sostenuto, non può certamente ritenersi incolpevole.
L'asserita validità dell'accordo transattivo intercorso tra le parti in data 18/05/2021, su cui l'appellante fonda la tesi del suo legittimo affidamento, tale da indurlo a non costituirsi in giudizio, è stata contestata allo stesso dal difensore dell'odierno appellato a mezzo mail pec del 17.06.2021, in ragione della mancata sottoscrizione da parte del lavoratore, della mancata assistenza sindacale, nonché dell'oggetto, vertente in parte in materia di diritti indisponibili. Contestazione che è stata Par effettuata prima della notifica al del decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice del lavoro, del ricorso ex art 414 cpc, della procura dei precedenti difensori, della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, oltre che della nuova procura conferita all'Avv. Irene della Rocca.
Alla luce di tali circostanze, dunque, la mancata costituzione nel giudizio di primo grado da parte dell'appellante, il quale era a conoscenza delle contestazioni mosse dalla controparte in ordine alla validità dell'accordo transattivo prima dello spirare dei termini per la costituzione in giudizio, deve ritenersi senza dubbio frutto di una scelta deliberata di quest'ultimo.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante critica l'errata valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di prime cure in relazione ai fatti di causa. Lamenta che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, le risultanze testimoniali non avrebbero confermato in alcun modo la ricorrenza, in relazione al rapporto lavorativo intercorso, dei caratteri propri della subordinazione, né le mansioni e gli orari dedotti dall'originario ricorrente.
Osserva preliminarmente la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti. L'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra, dunque, altro limite che l'indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza che questi sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 9275 del
2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). In particolare, come ribadito recentemente con riferimento alla valutazione della prova testimoniale, tanto la valutazione delle deposizioni, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. sul punto Cass. n. 21187 del 2019 e Cass. n. 4474 del 2022).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti, operata dal Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del materiale probatorio, ha ritenuto senz'altro provato lo svolgimento, da parte dell' originario ricorrente, di un'attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di Parte_1 ininterrottamente per tutto il periodo dedotto in giudizio, con le mansioni e gli orari prospettati nel ricorso introduttivo nonché la conseguente fondatezza delle rivendicazioni economiche avanzate.
Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell' impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore" e che deve "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall' imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104, secondo comma, c.c.).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e quindi - di provare gli elementi fondamentali dell' indagine conoscitiva del giudice circa
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la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto,
l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l'importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo del datore di lavoro.
Inoltre, nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui la controversia abbia ad oggetto anche l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o di ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire, in particolare, la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta integrando tali circostanze, fatti costitutivi della pretesa azionata. Assolto tale onere, spetta invece al datore di lavoro che eccepisca l'avvenuta corresponsione delle singole voci retributive fornire la prova del relativo adempimento.
Tanto premesso deve ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 2 gennaio 2019 all'8 aprile 2021, allo svolgimento in via continuativa da parte dell'originario ricorrente delle mansioni di fattorino, addetto alla consegna di pane e generi alimentari sussumibili nel livello B4, del C.C.N.L. "Panificazione - Federpanificatori e Assopanificatori", nonché all'osservanza, da parte di quest'ultimo, dei turni e degli orari dedotti nel ricorso introduttivo con conseguente riconoscimento del diritto alle differenze retributive ed ai compensi maturati a titolo di festività, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Ed invero, dall'istruttoria espletata, in particolare dalle deposizioni testimoniali, emerge chiaramente ed in modo sostanzialmente conforme che, nell'arco temporale dedotto, l'odierno appellato abbia prestato la propria attività lavorativa in maniera continuativa alle dipendenze di Parte_1 titolare del Parte_2 svolgendo sempre le medesime mansioni, ovvero quelle di addetto al trasporto, alla consegna del pane e di altri generi alimentari ivi incluse quelle di carico e scarico del furgone aziendale, osservando orari e turni prestabiliti nel corso della settimana, inclusa la domenica e i giorni festivi. Difatti, il teste Testimone_1 dipendente della ditta, ha affermato sul punto: "Conosco i "
fatti di causa perché ho lavorato anch'io per il panificio Pt 2 da Febbraio ad Ottobre 2020.
Quando ho iniziato a lavorare il ricorrente già lavorava per il panificio Pt 2 ed ha continuato a lavorare quando sono andato via. Il ricorrente ha lavorato con continuità nel periodo in cui ho lavorato io, svolgendo mansioni di autista addetto alla consegna del pane. Il ricorrente lavorava dalle 5:00 del mattino fino alle 13:30; lavorava tutti i giorni, riposava una domenica si e una no. Il ricorrente, oltre a svolgere mansioni di autista, si occupava del carico e dello scarico del pane dal furgone. Il ricorrente lavorava anche durante le festività infrasettimanali (...)".
Di analogo contenuto sono le dichiarazioni dell'altro teste escusso, Tes_2 il quale ha confermato le medesime circostanze affermando che "Conosco i fatti di causa perché ero dipendente di un supermercato, Conad, dal 2018 al Gennaio 2022. Io dal Gennaio 2019 ho visto il ricorrente consegnare il pane nel supermercato in cui lavoravo. Il ricorrente è venuto ad effettuare le consegne fino ad Aprile 2021. Il ricorrente scaricava il pane e i generi alimentari. Il ricorrente trasportava e scaricava il pane durante le festività. Vedevo scaricare il pane al ricorrente tutti i giorni: la mattina verso le 6:30, all'apertura del supermercato, e poi intorno all'ora di pranzo intorno alle 13:30. Il ricorrente scaricava anche la domenica e nei festivi".
In tal senso risultano senz'altro provati gli elementi tipici della subordinazione, quali la continuità e durata del rapporto, la previsione di un orario di lavoro fisso e predeterminato dal datore di lavoro, l'inserimento stabile del lavoratore nella struttura ed organizzazione della ditta, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e di un potere di auto organizzazione in capo al prestatore, la corresponsione di una retribuzione predeterminata con cadenza periodica quale corrispettivo della prestazione resa, l'utilizzo di attrezzature del datore di lavoro per l'espletamento dell'attività lavorativa.
Dall'acclarata natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato alla percezione, in relazione al periodo dedotto, delle differenze retributive maturate, dei ratei per tredicesima e quattordicesima mensilità, del pagamento del lavoro festivo e domenicale, del trattamento di fine rapporto, calcolati in base al corretto inquadramento nel livello B4 del CCNL
"Panificazione - Federpanificatori e Assopanificatori" applicato in azienda, e liquidati dal giudice di prime cure secondo i prospetti contabili versati in atti. Considerazioni che devono svolgersi, per quanto sopra detto, anche con riferimento agli assegni per il nucleo familiare maturati nel periodo lavorativo intercorso con la ditta resistente e all'indennità sostitutiva del preavviso, avendo il lavoratore rassegnato le dimissioni in data 07.04.2021 per giusta causa perché, come rilevato dal primo giudice < i pagamenti avevano luogo in ritardo o, come avvenuto per le ultime retribuzioni, non sono stati corrisposti>>.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 04 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.