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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 2522 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 2522 / 2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CHIARELLI FILOMENA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA AUGUSTO RIGHI 3 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni delle parti: Ricorrente: accerti la titolarità del diritto al soggiorno sul territorio nazionale ai sen-si dell'art. 30 co. 6 D.Lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Immigra-zione della Questura di Bologna il rilascio al sig. del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in qualità di coniuge convivente di Parte_1 cittadino italiano;
In ogni caso: con conseguente pronuncia in ordine ai provvedimenti amministrativi già emessi, nonché a quelli da emettere in esecuzione del provvedimento giudiziale. Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge. Resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese. PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 22/02/2024, cittadino della TUNISIA, ha Pt_1 C.F._1 impugnato il provvedimento emesso il 08/01/2024 e notificato il 09/02/2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.19 c.2 lett. c), per convivenza con la moglie cittadina italiana. Il diniego è motivato sulla scorta dei precedenti penali del ricorrente.
A sostegno del ricorso quest'ultimo ha rappresentato di aver contratto matrimonio a Bologna con la signora , nata a [...] il [...], cittadina italiana, il 16 giugno del 1984 Parte_2 (doc. 2) e, per tale motivo, al medesimo era stata rilasciata la Carta UE per familiare di cittadino europeo;
Per_ che dalla loro unione sono nati quattro figli: (1984), (1988), (1998) e, da ultimo, Per_1 Per_2 (2002); che dal 2001 al settembre 2023 il numeroso nucleo familiare ha vissuto a Bologna in Via Per_4
1 AZ ED n. 16 (doc. 3); che egli ha sempre svolto regolare attività lavorativa dal 1 luglio 1989 e, in particolare, ha lavorato nel settore della ristorazione per quattordici anni - dal 1 ottobre 2004 al 28 febbraio 2018 - alle dipendenze delle (doc. 4). Il 10 settembre 2019 il sig. Parte_3 è stato assunto con la quali-fica di autista alle dipendenze della Transport srl, il contratto di lavoro Pt_1 da tempo determinato è stato trasformato a tempo indeterminato, ma il rapporto lavorativo è stato interrotto nel mese di febbraio del 2020 (doc. 5) per ragioni di salute; che le vicende penali sono legate al suo stato di tossicodipendenza e che la sua pericolosità non è attuale.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta.
L'udienza si è svolta con l'ascolto del ricorrente e l'acquisizione die documenti depositati dalle parti. Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dal comma 2 lettera c) dell'art 19 TUI, dal momento che non è contestata la sussistenza del requisito della convivenza del ricorrente con la moglie, cittadina italiana e non pare sussistere la condizione ostativa prevista nella prima parte del comma 2 art. 19 cit.
Sul punto, il suddetto articolo testualmente prevede “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. La norma in esame, nel prevedere la deroga al divieto di non-refoulement, individua il limite nella presenza di motivi di ordine pubblico sicurezza dello Stato. Quanto al concetto di sicurezza dello Stato, può farsi riferimento alla definizione contenuta al co. 2 dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 precisano che “(2) I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. (3).
E nel caso di specie va esclusa tale ipotesi.
Quanto alla nozione di “Ordine pubblico” essa non va confusa con quella di “pubblica sicurezza o sicurezza nazionale”, prevista dall'art. 20 d.lgs nr. 30 del 2007, il quale al comma 2 prevede: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”. Concetto questo, di sicurezza pubblica ripreso anche nell'art. 4 TUI valorizzato dalla questura.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto occasione di chiarire che le cause ostative nelle due ipotesi sono diverse.
2 Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si evidenzia come il «rinvio che l'art. 19, co. 2, del cit. T.U. fa, quale clausola di esonero del divieto di espulsione e del connesso obbligo di rilascio del permesso per coesione familiare D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28 non modificato dal D.P.R. N. 334 del 2004, all'art. 13, co. 1 del cit. T.U. [...], importa che anche in sede di rinnovo […] del titolo per coesione familiare la ipotesi eccezionale escludente sia quella descritta. […] La situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.lgs. 30/2007 e D.lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia al familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato
o di ordine pubblico », dovendosi tali ultimi motivi intendersi come quelli « afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata » […], che « soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente » con cittadino italiano. Anche Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159 afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. E nello stesso solco si collocano Cass. ord., sez. VI, 28.6.2018, n. 17070 e Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739. Quest'ultima pronuncia afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)». E, in effetti, la pronuncia richiamata (Cass. civ., sez. VI, 12-01-2018, n. 701) si esprime proprio in questi termini: “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, 2° comma, lettera c), d.leg. n. 286 del 1998, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, 1° comma, d.leg. cit., consistenti in «motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato», oggetto di specifica valutazione del questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le «ragioni di sicurezza» poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel cit. art. 13”.
In altre parole, secondo le sopra indicate pronunce, i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ex art. 13 TUI e i motivi imperativi di pubblica sicurezza e gli altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007 sono da ricondurre a nozioni di pericolosità di portata differente. La pericolosità sociale ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 assume tratti di maggior rigore – nel senso che è sufficiente una pericolosità di minore intensità per vedersi respinto il rilascio o il rinnovo o per procedere alla revoca della carta di soggiorno – di quella di cui all'art. 13 TUI. E ciò si spiega, da un lato, con i più ampi benefici ricavabili dal d.lgs 30/2007 e, dall'altro, con il favor riconosciuto al cittadino italiano che, finché non vi siano i più preganti “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, può avere accanto a sé il parente entro il secondo grado o il coniuge con lui convivente. Così come non sono sovrapponibili le cause di esclusione dell'art. 4 TUI con quelle dell'art. 13. Comma 1, come detto, maggiormente stringenti. A ritenere diversamente verrebbe vanificato tutto il ragionamento appena esposto. Ed in effetti l'art. 4, al comma 3, tiene distinte le diverse ipotesi utilizzando la disgiuntiva “o” per cui
“Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia
3 per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonchè dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”
Ciò posto, tornando al caso di specie, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle condotte penalmente rilevanti risultanti dagli atti a carico del ricorrente.
Dal casellario giudiziale agli atti, depositato da parte resistente, si evince che:
1. In data 30/01/2001 è stata confermata la sentenza di condanna a 3 anni 5 mesi e 20 giorni di reclusione alla multa di lire 30 milioni emessa in data 30/03/2000 dal G.I.P. di Modena per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti cui all'art. 73 c.1 dpr. 309/1990. In sede di esecuzione è stata disposta la riduzione della pena di 45 giorni e l'ammissione al regime della semilibertà
2. In data 12/07/2007 è stato condannato dal Tribunale di Ravenna a 2 mesi di reclusione per il reato di interruzione di pubblico servizio cui all'art. 340 c.p., poi condonata per indulto in data 18/09/2008 3. In data 14/12/2021 è stata emessa dalla Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18/03/2021, una sentenza di condanna ad 1 anno 6 mesi di reclusione e al pagamento della multa di euro 900,00 per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato e in concorso cui agli artt. 81;110 c.p.; art 73 c.5 D.P.R. 309/1990. Pena poi sospesa con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 13/03/2023 4. In data 26/01/2023 è stata emessa sentenza di condanna a 1 mese di arresto dal G.U.P. di Bologna per il reato di detenzione abusiva di munizioni cui all'art. 697 c.p. Pena poi assorbita da quella inflitta in data 14/12/2021 dalla Corte di Appello di Bologna Dal provvedimento impugnato risulta, inoltre, che il ricorrente è stato denunciato per il reato di rissa cui all'art 588 c.p.; art. 4 l.110/1975 e rinviato a giudizio per il reato cui all'art. 612 bis c.p. In merito a questi ultimi episodi di reato parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'assoluzione del ricorrente per il reato cui all'art.588 c.p. e la condanna a 2 mesi di reclusione per il reato cui all'art.612 c.2 c.p. Risulta poi che il ricorrente sia stato condannato dal Tribunale di Bologna, in data 08 maggio 2023 alla pena di 2 anni 6 mesi 20 giorni e al pagamento della multa di euro 6.000,00 per i reati cui all'art.73 c.4 D.P.R. 309/1990 e artt. 582;585 c.p. (poi confermata innanzi la Corte d'Appello). In data 19/01/2022 ha ricevuto l'avviso orale del Questore che ha inquadrato il richiedente nella categoria cui all'art.1 c.1 lett. c) D.lgs. 159/2011. In data 17/06/2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha emesso un decreto di cumulo delle pene irrorate nelle sentenze di condanna per i reati cui agli artt. 612 c.p.; 697 c.p. e 73 c.5 D.P.R. 309/1990 per un totale di 1 anno 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 900,00 di multa. Tale provvedimento potrà essere oggetto di modifica a seguito dell'accoglimento con rinvio del ricorso per Cassazione in relazione alla sentenza cui al punto 3.
Ebbene, ad avviso del Collegio i pur gravi fatti accertati in capo al ricorrente non possono dirsi ostativi al rilascio del titolo e ciò in ragione del necessario bilanciamento da farsi tra l'esigenza di salvaguardia della sicurezza dello Stato ed ordine pubblico e quella di rispetto della vita privata del richiedente in Italia.
4 A tal fine, richiamando la pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 già precedentemente citata, pur senza negare una generica pericolosità in capo al ricorrente destinatario, peraltro, dell'avviso orale del Questore, i reati a lui ascritti non risultano tali da rappresentare un pericolo per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato. Invero, la stessa Corte di Cassazione nell'esemplificare gli indici di pericolosità rilevanti a tale scopo fa riferimento alla serialità, al terrorismo e all'inserimento in una stabile organizzazione criminosa. Nel caso di specie, in assenza di pronunce penali che attestino i requisiti dell'abitualità e della serialità, non può ritenersi che il ricorrente presenti i tratti tipici della reiterazione criminosa né dell'inserimento in una stabile organizzazione criminale. Ciò è rafforzato dal fatto che, anche nell'ultima sentenza di condanna a suo carico, è stata esclusa l'applicabilità della recidiva, ritenendo che i comportamenti contestati non fossero indicativi di una maggiore colpevolezza, né di una accentuata capacità a delinquere. In secondo luogo, si osserva che l'eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una grave violazione del diritto fondamentale alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU così come intrepretato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Il ricorrente, infatti, risiede in Italia da oltre trent'anni e ha stabilito qui il proprio nucleo familiare, essendo coniugato dal 1984 con la cittadina italiana sig.ra (cfr. certificato di matrimonio) e avendo avuto con la stessa Parte_2 quattro figli, con i quali convive (cfr. certificato anagrafico di residenza). Risulta altresì particolarmente rilevante che il ricorrente presti assistenza continuativa alla moglie, in considerazione della grave condizione di salute di quest'ultima, alla quale è stata riconosciuta un'invalidità con riduzione del 100% della capacità lavorativa e, nel solo anno 2025, ha dovuto affrontare numerosi ricoveri ospedalieri (cfr. decreto di riconoscimento dell'invalidità; certificazione medica: CP_2 quale Certificati di dimissione della signora rilasciati dall'Ospedale Sant'Orsola - Parte_2 Malpighi e dall'Ospedale Bellaria a seguito del ricovero per infarto miocardico acuto che ha necessitato la rivascolarizzazione miocardica mediante duplice bypass aorto - coronarico). Quanto alla situazione lavorativa, dagli atti emerge che il ricorrente ha svolto attività lavorativa in modo continuativo sin dal suo arrivo in Italia nel 1989. Da ultimo, ha stipulato un contratto a tempo determinato con la cooperativa sociale “La Fraternità”, scaduto il 31 luglio 2025. A seguito del mancato rinnovo, egli si trova attualmente privo di occupazione e percepisce l'indennità NASpI, come risulta dal verbale di udienza e dall'estratto conto previdenziale. Da quest'ultimo si evince, inoltre, che i redditi percepiti, seppur modesti, sono tali da garantire la sussistenza del ricorrente sul territorio nazionale. Infine, va sottolineato che, dall'ultimo reato commesso nel 2021, il ricorrente non ha avuto ulteriori problemi con la giustizia, circostanza che depone a favore di un percorso di reinserimento e di stabilità personale.
In conclusione, i pregressi penali del ricorrente non costituiscono cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari sussistendo le cause di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2 lett. c), d.lgs nr. 286 del 1998.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite .
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 30/10/2025
Giudice rel.
Dott. Emanuela Romano Presidente Dott. Luca Minniti
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 2522 / 2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CHIARELLI FILOMENA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA AUGUSTO RIGHI 3 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni delle parti: Ricorrente: accerti la titolarità del diritto al soggiorno sul territorio nazionale ai sen-si dell'art. 30 co. 6 D.Lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Immigra-zione della Questura di Bologna il rilascio al sig. del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in qualità di coniuge convivente di Parte_1 cittadino italiano;
In ogni caso: con conseguente pronuncia in ordine ai provvedimenti amministrativi già emessi, nonché a quelli da emettere in esecuzione del provvedimento giudiziale. Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge. Resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese. PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 22/02/2024, cittadino della TUNISIA, ha Pt_1 C.F._1 impugnato il provvedimento emesso il 08/01/2024 e notificato il 09/02/2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.19 c.2 lett. c), per convivenza con la moglie cittadina italiana. Il diniego è motivato sulla scorta dei precedenti penali del ricorrente.
A sostegno del ricorso quest'ultimo ha rappresentato di aver contratto matrimonio a Bologna con la signora , nata a [...] il [...], cittadina italiana, il 16 giugno del 1984 Parte_2 (doc. 2) e, per tale motivo, al medesimo era stata rilasciata la Carta UE per familiare di cittadino europeo;
Per_ che dalla loro unione sono nati quattro figli: (1984), (1988), (1998) e, da ultimo, Per_1 Per_2 (2002); che dal 2001 al settembre 2023 il numeroso nucleo familiare ha vissuto a Bologna in Via Per_4
1 AZ ED n. 16 (doc. 3); che egli ha sempre svolto regolare attività lavorativa dal 1 luglio 1989 e, in particolare, ha lavorato nel settore della ristorazione per quattordici anni - dal 1 ottobre 2004 al 28 febbraio 2018 - alle dipendenze delle (doc. 4). Il 10 settembre 2019 il sig. Parte_3 è stato assunto con la quali-fica di autista alle dipendenze della Transport srl, il contratto di lavoro Pt_1 da tempo determinato è stato trasformato a tempo indeterminato, ma il rapporto lavorativo è stato interrotto nel mese di febbraio del 2020 (doc. 5) per ragioni di salute; che le vicende penali sono legate al suo stato di tossicodipendenza e che la sua pericolosità non è attuale.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta.
L'udienza si è svolta con l'ascolto del ricorrente e l'acquisizione die documenti depositati dalle parti. Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dal comma 2 lettera c) dell'art 19 TUI, dal momento che non è contestata la sussistenza del requisito della convivenza del ricorrente con la moglie, cittadina italiana e non pare sussistere la condizione ostativa prevista nella prima parte del comma 2 art. 19 cit.
Sul punto, il suddetto articolo testualmente prevede “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. La norma in esame, nel prevedere la deroga al divieto di non-refoulement, individua il limite nella presenza di motivi di ordine pubblico sicurezza dello Stato. Quanto al concetto di sicurezza dello Stato, può farsi riferimento alla definizione contenuta al co. 2 dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 precisano che “(2) I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. (3).
E nel caso di specie va esclusa tale ipotesi.
Quanto alla nozione di “Ordine pubblico” essa non va confusa con quella di “pubblica sicurezza o sicurezza nazionale”, prevista dall'art. 20 d.lgs nr. 30 del 2007, il quale al comma 2 prevede: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”. Concetto questo, di sicurezza pubblica ripreso anche nell'art. 4 TUI valorizzato dalla questura.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto occasione di chiarire che le cause ostative nelle due ipotesi sono diverse.
2 Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si evidenzia come il «rinvio che l'art. 19, co. 2, del cit. T.U. fa, quale clausola di esonero del divieto di espulsione e del connesso obbligo di rilascio del permesso per coesione familiare D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28 non modificato dal D.P.R. N. 334 del 2004, all'art. 13, co. 1 del cit. T.U. [...], importa che anche in sede di rinnovo […] del titolo per coesione familiare la ipotesi eccezionale escludente sia quella descritta. […] La situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.lgs. 30/2007 e D.lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia al familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato
o di ordine pubblico », dovendosi tali ultimi motivi intendersi come quelli « afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata » […], che « soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente » con cittadino italiano. Anche Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159 afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. E nello stesso solco si collocano Cass. ord., sez. VI, 28.6.2018, n. 17070 e Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739. Quest'ultima pronuncia afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)». E, in effetti, la pronuncia richiamata (Cass. civ., sez. VI, 12-01-2018, n. 701) si esprime proprio in questi termini: “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, 2° comma, lettera c), d.leg. n. 286 del 1998, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, 1° comma, d.leg. cit., consistenti in «motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato», oggetto di specifica valutazione del questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le «ragioni di sicurezza» poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel cit. art. 13”.
In altre parole, secondo le sopra indicate pronunce, i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ex art. 13 TUI e i motivi imperativi di pubblica sicurezza e gli altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007 sono da ricondurre a nozioni di pericolosità di portata differente. La pericolosità sociale ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 assume tratti di maggior rigore – nel senso che è sufficiente una pericolosità di minore intensità per vedersi respinto il rilascio o il rinnovo o per procedere alla revoca della carta di soggiorno – di quella di cui all'art. 13 TUI. E ciò si spiega, da un lato, con i più ampi benefici ricavabili dal d.lgs 30/2007 e, dall'altro, con il favor riconosciuto al cittadino italiano che, finché non vi siano i più preganti “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, può avere accanto a sé il parente entro il secondo grado o il coniuge con lui convivente. Così come non sono sovrapponibili le cause di esclusione dell'art. 4 TUI con quelle dell'art. 13. Comma 1, come detto, maggiormente stringenti. A ritenere diversamente verrebbe vanificato tutto il ragionamento appena esposto. Ed in effetti l'art. 4, al comma 3, tiene distinte le diverse ipotesi utilizzando la disgiuntiva “o” per cui
“Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia
3 per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonchè dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”
Ciò posto, tornando al caso di specie, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle condotte penalmente rilevanti risultanti dagli atti a carico del ricorrente.
Dal casellario giudiziale agli atti, depositato da parte resistente, si evince che:
1. In data 30/01/2001 è stata confermata la sentenza di condanna a 3 anni 5 mesi e 20 giorni di reclusione alla multa di lire 30 milioni emessa in data 30/03/2000 dal G.I.P. di Modena per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti cui all'art. 73 c.1 dpr. 309/1990. In sede di esecuzione è stata disposta la riduzione della pena di 45 giorni e l'ammissione al regime della semilibertà
2. In data 12/07/2007 è stato condannato dal Tribunale di Ravenna a 2 mesi di reclusione per il reato di interruzione di pubblico servizio cui all'art. 340 c.p., poi condonata per indulto in data 18/09/2008 3. In data 14/12/2021 è stata emessa dalla Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18/03/2021, una sentenza di condanna ad 1 anno 6 mesi di reclusione e al pagamento della multa di euro 900,00 per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato e in concorso cui agli artt. 81;110 c.p.; art 73 c.5 D.P.R. 309/1990. Pena poi sospesa con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 13/03/2023 4. In data 26/01/2023 è stata emessa sentenza di condanna a 1 mese di arresto dal G.U.P. di Bologna per il reato di detenzione abusiva di munizioni cui all'art. 697 c.p. Pena poi assorbita da quella inflitta in data 14/12/2021 dalla Corte di Appello di Bologna Dal provvedimento impugnato risulta, inoltre, che il ricorrente è stato denunciato per il reato di rissa cui all'art 588 c.p.; art. 4 l.110/1975 e rinviato a giudizio per il reato cui all'art. 612 bis c.p. In merito a questi ultimi episodi di reato parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'assoluzione del ricorrente per il reato cui all'art.588 c.p. e la condanna a 2 mesi di reclusione per il reato cui all'art.612 c.2 c.p. Risulta poi che il ricorrente sia stato condannato dal Tribunale di Bologna, in data 08 maggio 2023 alla pena di 2 anni 6 mesi 20 giorni e al pagamento della multa di euro 6.000,00 per i reati cui all'art.73 c.4 D.P.R. 309/1990 e artt. 582;585 c.p. (poi confermata innanzi la Corte d'Appello). In data 19/01/2022 ha ricevuto l'avviso orale del Questore che ha inquadrato il richiedente nella categoria cui all'art.1 c.1 lett. c) D.lgs. 159/2011. In data 17/06/2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha emesso un decreto di cumulo delle pene irrorate nelle sentenze di condanna per i reati cui agli artt. 612 c.p.; 697 c.p. e 73 c.5 D.P.R. 309/1990 per un totale di 1 anno 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 900,00 di multa. Tale provvedimento potrà essere oggetto di modifica a seguito dell'accoglimento con rinvio del ricorso per Cassazione in relazione alla sentenza cui al punto 3.
Ebbene, ad avviso del Collegio i pur gravi fatti accertati in capo al ricorrente non possono dirsi ostativi al rilascio del titolo e ciò in ragione del necessario bilanciamento da farsi tra l'esigenza di salvaguardia della sicurezza dello Stato ed ordine pubblico e quella di rispetto della vita privata del richiedente in Italia.
4 A tal fine, richiamando la pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 già precedentemente citata, pur senza negare una generica pericolosità in capo al ricorrente destinatario, peraltro, dell'avviso orale del Questore, i reati a lui ascritti non risultano tali da rappresentare un pericolo per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato. Invero, la stessa Corte di Cassazione nell'esemplificare gli indici di pericolosità rilevanti a tale scopo fa riferimento alla serialità, al terrorismo e all'inserimento in una stabile organizzazione criminosa. Nel caso di specie, in assenza di pronunce penali che attestino i requisiti dell'abitualità e della serialità, non può ritenersi che il ricorrente presenti i tratti tipici della reiterazione criminosa né dell'inserimento in una stabile organizzazione criminale. Ciò è rafforzato dal fatto che, anche nell'ultima sentenza di condanna a suo carico, è stata esclusa l'applicabilità della recidiva, ritenendo che i comportamenti contestati non fossero indicativi di una maggiore colpevolezza, né di una accentuata capacità a delinquere. In secondo luogo, si osserva che l'eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una grave violazione del diritto fondamentale alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU così come intrepretato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Il ricorrente, infatti, risiede in Italia da oltre trent'anni e ha stabilito qui il proprio nucleo familiare, essendo coniugato dal 1984 con la cittadina italiana sig.ra (cfr. certificato di matrimonio) e avendo avuto con la stessa Parte_2 quattro figli, con i quali convive (cfr. certificato anagrafico di residenza). Risulta altresì particolarmente rilevante che il ricorrente presti assistenza continuativa alla moglie, in considerazione della grave condizione di salute di quest'ultima, alla quale è stata riconosciuta un'invalidità con riduzione del 100% della capacità lavorativa e, nel solo anno 2025, ha dovuto affrontare numerosi ricoveri ospedalieri (cfr. decreto di riconoscimento dell'invalidità; certificazione medica: CP_2 quale Certificati di dimissione della signora rilasciati dall'Ospedale Sant'Orsola - Parte_2 Malpighi e dall'Ospedale Bellaria a seguito del ricovero per infarto miocardico acuto che ha necessitato la rivascolarizzazione miocardica mediante duplice bypass aorto - coronarico). Quanto alla situazione lavorativa, dagli atti emerge che il ricorrente ha svolto attività lavorativa in modo continuativo sin dal suo arrivo in Italia nel 1989. Da ultimo, ha stipulato un contratto a tempo determinato con la cooperativa sociale “La Fraternità”, scaduto il 31 luglio 2025. A seguito del mancato rinnovo, egli si trova attualmente privo di occupazione e percepisce l'indennità NASpI, come risulta dal verbale di udienza e dall'estratto conto previdenziale. Da quest'ultimo si evince, inoltre, che i redditi percepiti, seppur modesti, sono tali da garantire la sussistenza del ricorrente sul territorio nazionale. Infine, va sottolineato che, dall'ultimo reato commesso nel 2021, il ricorrente non ha avuto ulteriori problemi con la giustizia, circostanza che depone a favore di un percorso di reinserimento e di stabilità personale.
In conclusione, i pregressi penali del ricorrente non costituiscono cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari sussistendo le cause di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2 lett. c), d.lgs nr. 286 del 1998.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite .
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 30/10/2025
Giudice rel.
Dott. Emanuela Romano Presidente Dott. Luca Minniti
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