Articolo 185 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 184Articolo 186
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15 gennaio 1977
Art. 185.
Lo stanziamento di L. 10.500.000.000, iscritto al capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1977, quale fondo nazionale ospedaliero, e' comprensivo della somma di lire 5.000.000.000 destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2 della legge medesima.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977