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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7338 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 365/20, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2025 e vertente
TRA
Avv. DO AR
(Avv. Vito Bardaro)
PARTE APPELLANTE
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
(Avv. Catia Cantagalli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 22781/19 emessa dal Tribunale di
Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ordinanza n. 22781/19 il Tribunale di Cassino in composizione collegiale ha respinto il ricorso proposto dall'Avv. DO AR, che aveva agito nei confronti di e nella qualità di eredi di , per CP_1 Controparte_2 Persona_1
ottenere la condanna al pagamento dei compensi in relazione alle prestazioni professionali rese nei confronti del dante causa;
in particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse ricevuto la somma di € 8.000,00, del tutto satisfattiva dell'attività effettivamente svolta in favore del cliente, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
L'Avv. DO AR ha proposto appello avverso la citata ordinanza e ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'adita Corte, in riforma integrale dell'ordinanza n. cron. 22781/2019 del 12/12/2019 emessa dal Tribunale di Cassino ex art. 702 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 14 del d. Lgs. 150/2011 RG
1187/2012 (cui sono stati riuniti i proc. RG nn. 1051/2013 – 1052/2013 – 1053/2013
– 1054/2013), resa inter partes, con e per le motivazioni in fatto ed in diritto rappresentate nella parte motiva dell'atto di appello, disattese tutte le eccezioni, le istanze, le deduzioni sollevate e tutto quanto prodotto dall'appellato dinanzi al
Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accogliere integralmente le domande avanzate dall'avv. DO AR, risultate fondate e provate, e, per l'effetto, condannare i convenuti appellati Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore dell'avv. AR dei compensi professionali per un
[...]
totale di € 86.713,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, così come richiesti nei ricorsi introduttivi ex art. 702 bis c.p.c. che di seguito si trascrivono: 1) Ricorso iscritto al NRG 1187/2012 - € 18.745,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2) Ricorso iscritto al NRG 1051/2013 - € 13.288,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 3) Ricorso iscritto al NRG
1052/2013 - € 20.139,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 4) Ricorso iscritto al NRG 1053/2013 - € 14.456,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 5)
Ricorso iscritto al NRG 1054/2013 - € 13.409,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 6) Ricorso iscritto al NRG
1055/2013 - € 6.676,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e che, CP_1 Controparte_2
nella qualità di eredi di Persona_1
hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis: 1) in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art. 14, comma 4, d. lgs.
150/2011, per tutte le esposte ragioni, e per l'effetto confermare l'ordinanza del
Tribunale di Cassino n. cron. 22781/2019 del 12/12/2019; 2) in via preliminare di rito gradata, dichiarare comunque l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le esposte ragioni, e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Cassino n. cron. 22781/2019 del
12/12/2019; 3) nel merito, per la denegata ipotesi in cui l'appello dell'avv. AR sia ritenuto ammissibile, respingere integralmente l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per tutte le esposte ragioni, ed accogliere il proposto appello incidentale, per le ragioni dedotte, e per l'effetto condannare l'avv.
DO AR a rifondere le spese del primo grado di giudizio ai signori CP_1
e confermando per il resto l'ordinanza del Tribunale di Cassino n. Controparte_2
cron. 22781/2019 del 12/12/2019; 4) ancora nel merito, per la denegata ipotesi in cui l'appello ex adverso proposto sia ritenuto ammissibile ed anche solo in parte fondato, in accoglimento dei motivi proposti in via di appello incidentale e comunque delle eccezioni e domande riproposte ex art. 346 c.p.c. nella narrativa del presente atto: a) in via preliminare di rito, con riferimento al solo procedimento avviato dall'avv.
DO AR iscritto in primo grado al numero RG 1187/2012, dichiarare l'estinzione e comunque l'improcedibilità del medesimo, per tutte le ragioni esposte;
b) ancora in via preliminare di rito, e con riferimento al solo procedimento avviato dall'avv. DO AR iscritto in primo g r ado al numero RG 1053/2013, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del medesimo, e, in via subordinata, respingere le domande ivi esposte costituenti una duplicazione di quelle oggetto del procedimento di primo g r ado R.G. 1187/12, per tutte le ragioni esposte;
c) in via preliminare di merito, rigettare tutte le pretese azionate dall'avv. DO AR nei procedimenti iscritti in primo grado ai numeri RG 1187/2012, 1051/2013, 1052/2013,
1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013, in quanto estinte per prescrizione presuntiva, per tutte le ragioni esposte;
d) in subordine, nel merito, respingere tutte le domande azionate dall'avv. DO AR nei procedimenti iscritti in primo grado ai numeri
RG 1187/2012, 1051/2013, 1052/2013, 1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte;
e) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che le domande azionate dall'avv. DO
AR nei procedimenti iscritti in primo grado ai numeri RG 1187/2012, 1051/2013,
1052/2013, 1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013 possono essere accolte, in conformità agli accordi inter partes, limitatamente alla percezione delle spese vive sostenute dall'avv. AR, ove dovessero risultare richieste, documentate e non percepite, e che, con riferimento al procedimento RG 1187/2012, detta percezione va limitata alle spese vive affrontate come liquidate nella sentenza n. 188/12 del Tribunale di Cassino, per tutte le ragioni esposte;
f) in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, ridurre le pretese azionate dall'avv. DO AR nei procedimenti iscritti in primo grado ai numeri RG
1187/2012, RG 1051/2013, 1052/2013, 1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013 ai minimi e comunque nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'attività prestata per come risulterà essere stata provata, anche al la luce delle sollevate eccezioni dei signori e previa detrazione di quanto già percepito dall'avv. AR, per CP_2
tutte le ragioni esposte;
g) per ogni denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una qualsiasi pretesa dell'avv. AR, disporre, in applicazione degli artt. 752 e 754 c.c., che i sig.ri e sono tenuti al Controparte_1 Controparte_2
pagamento di quanto in ipotesi accertato come dovuto ciascuno in ragione del 50%;
5) in via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie di prova testimoniale formulate dai signori e nelle memorie ex art. Controparte_1 Controparte_2
183, comma VI, n 2 c.p.c. depositate tanto nel procedimento di primo grado RG
1187/2012 quanto nei procedimenti di primo grado RG 1051/2013, 1052/2013,
1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013, per tutte le esposte ragioni;
6) ancora in via istruttoria, previo accertamento della tardività ed inammissibilità del relativo deposito, disporre lo stralcio della produzione documentale effettuata dall'avv.
AR in allegato alle note datate 22/04/2015 (tabelle A e B dichiarate come allegate al D.M. n. 127 dell'8 aprile 2004), depositate nei procedimenti di primo grado RG
1051/2013, 1052/2013, 1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013, e conseguentemente dichiarare la loro inutilizzabilità ai fini del decidere;
7) con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi compreso rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10 luglio 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Secondo quanto eccepito dalla parte appellata, l'impugnazione proposta dall'Avv. AR è inammissibile in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 d.lgs. n.150/2011 (nella versione da applicare ratione temporis) a norma del quale
“l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Sotto il profilo processuale, il presente giudizio si inquadra precisamente nell'ambito della citata previsione ed è stato trattato nel pieno rispetto del relativo perimetro applicativo, tanto che, come prescritto dalla previsione suindicata, è stato definito con ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale.
Dal rito seguito discendono importanti conseguenze in ordine al regime dell'impugnazione, atteso che “l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello” (Cass. 186/2020).
Sul punto, la parte appellante non ha, peraltro, effettuato alcuna replica, tanto che in sede di precisazione delle conclusioni non ha preso posizione in merito all'eccezione sollevata dai essendosi limitata a reiterare le conclusioni CP_2 rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di gravame, e non ha poi depositato la comparsa conclusionale né la memoria di replica nei termini assegnati.
L'appello deve essere dichiarato, quindi, inammissibile, restando per l'effetto assorbite le richieste avanzate dai in via incidentale subordinata. CP_2
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo nella misura minima tabellare (in relazione all'entità del compenso spettante all'originario ricorrente sulla base delle attività effettivamente svolte) e con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 365/20, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2025 e vertente
TRA
Avv. DO AR
(Avv. Vito Bardaro)
PARTE APPELLANTE
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
(Avv. Catia Cantagalli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 22781/19 emessa dal Tribunale di
Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ordinanza n. 22781/19 il Tribunale di Cassino in composizione collegiale ha respinto il ricorso proposto dall'Avv. DO AR, che aveva agito nei confronti di e nella qualità di eredi di , per CP_1 Controparte_2 Persona_1
ottenere la condanna al pagamento dei compensi in relazione alle prestazioni professionali rese nei confronti del dante causa;
in particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse ricevuto la somma di € 8.000,00, del tutto satisfattiva dell'attività effettivamente svolta in favore del cliente, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
L'Avv. DO AR ha proposto appello avverso la citata ordinanza e ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'adita Corte, in riforma integrale dell'ordinanza n. cron. 22781/2019 del 12/12/2019 emessa dal Tribunale di Cassino ex art. 702 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 14 del d. Lgs. 150/2011 RG
1187/2012 (cui sono stati riuniti i proc. RG nn. 1051/2013 – 1052/2013 – 1053/2013
– 1054/2013), resa inter partes, con e per le motivazioni in fatto ed in diritto rappresentate nella parte motiva dell'atto di appello, disattese tutte le eccezioni, le istanze, le deduzioni sollevate e tutto quanto prodotto dall'appellato dinanzi al
Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accogliere integralmente le domande avanzate dall'avv. DO AR, risultate fondate e provate, e, per l'effetto, condannare i convenuti appellati Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore dell'avv. AR dei compensi professionali per un
[...]
totale di € 86.713,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, così come richiesti nei ricorsi introduttivi ex art. 702 bis c.p.c. che di seguito si trascrivono: 1) Ricorso iscritto al NRG 1187/2012 - € 18.745,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2) Ricorso iscritto al NRG 1051/2013 - € 13.288,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 3) Ricorso iscritto al NRG
1052/2013 - € 20.139,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 4) Ricorso iscritto al NRG 1053/2013 - € 14.456,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 5)
Ricorso iscritto al NRG 1054/2013 - € 13.409,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. 6) Ricorso iscritto al NRG
1055/2013 - € 6.676,00, oltre accessori come per legge, o della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e che, CP_1 Controparte_2
nella qualità di eredi di Persona_1
hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis: 1) in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art. 14, comma 4, d. lgs.
150/2011, per tutte le esposte ragioni, e per l'effetto confermare l'ordinanza del
Tribunale di Cassino n. cron. 22781/2019 del 12/12/2019; 2) in via preliminare di rito gradata, dichiarare comunque l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le esposte ragioni, e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Cassino n. cron. 22781/2019 del
12/12/2019; 3) nel merito, per la denegata ipotesi in cui l'appello dell'avv. AR sia ritenuto ammissibile, respingere integralmente l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per tutte le esposte ragioni, ed accogliere il proposto appello incidentale, per le ragioni dedotte, e per l'effetto condannare l'avv.
DO AR a rifondere le spese del primo grado di giudizio ai signori CP_1
e confermando per il resto l'ordinanza del Tribunale di Cassino n. Controparte_2
cron. 22781/2019 del 12/12/2019; 4) ancora nel merito, per la denegata ipotesi in cui l'appello ex adverso proposto sia ritenuto ammissibile ed anche solo in parte fondato, in accoglimento dei motivi proposti in via di appello incidentale e comunque delle eccezioni e domande riproposte ex art. 346 c.p.c. nella narrativa del presente atto: a) in via preliminare di rito, con riferimento al solo procedimento avviato dall'avv.
DO AR iscritto in primo grado al numero RG 1187/2012, dichiarare l'estinzione e comunque l'improcedibilità del medesimo, per tutte le ragioni esposte;
b) ancora in via preliminare di rito, e con riferimento al solo procedimento avviato dall'avv. DO AR iscritto in primo g r ado al numero RG 1053/2013, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del medesimo, e, in via subordinata, respingere le domande ivi esposte costituenti una duplicazione di quelle oggetto del procedimento di primo g r ado R.G. 1187/12, per tutte le ragioni esposte;
c) in via preliminare di merito, rigettare tutte le pretese azionate dall'avv. DO AR nei procedimenti iscritti in primo grado ai numeri RG 1187/2012, 1051/2013, 1052/2013,
1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013, in quanto estinte per prescrizione presuntiva, per tutte le ragioni esposte;
d) in subordine, nel merito, respingere tutte le domande azionate dall'avv. DO AR nei procedimenti iscritti in primo grado ai numeri
RG 1187/2012, 1051/2013, 1052/2013, 1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte;
e) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che le domande azionate dall'avv. DO
AR nei procedimenti iscritti in primo grado ai numeri RG 1187/2012, 1051/2013,
1052/2013, 1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013 possono essere accolte, in conformità agli accordi inter partes, limitatamente alla percezione delle spese vive sostenute dall'avv. AR, ove dovessero risultare richieste, documentate e non percepite, e che, con riferimento al procedimento RG 1187/2012, detta percezione va limitata alle spese vive affrontate come liquidate nella sentenza n. 188/12 del Tribunale di Cassino, per tutte le ragioni esposte;
f) in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, ridurre le pretese azionate dall'avv. DO AR nei procedimenti iscritti in primo grado ai numeri RG
1187/2012, RG 1051/2013, 1052/2013, 1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013 ai minimi e comunque nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'attività prestata per come risulterà essere stata provata, anche al la luce delle sollevate eccezioni dei signori e previa detrazione di quanto già percepito dall'avv. AR, per CP_2
tutte le ragioni esposte;
g) per ogni denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una qualsiasi pretesa dell'avv. AR, disporre, in applicazione degli artt. 752 e 754 c.c., che i sig.ri e sono tenuti al Controparte_1 Controparte_2
pagamento di quanto in ipotesi accertato come dovuto ciascuno in ragione del 50%;
5) in via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie di prova testimoniale formulate dai signori e nelle memorie ex art. Controparte_1 Controparte_2
183, comma VI, n 2 c.p.c. depositate tanto nel procedimento di primo grado RG
1187/2012 quanto nei procedimenti di primo grado RG 1051/2013, 1052/2013,
1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013, per tutte le esposte ragioni;
6) ancora in via istruttoria, previo accertamento della tardività ed inammissibilità del relativo deposito, disporre lo stralcio della produzione documentale effettuata dall'avv.
AR in allegato alle note datate 22/04/2015 (tabelle A e B dichiarate come allegate al D.M. n. 127 dell'8 aprile 2004), depositate nei procedimenti di primo grado RG
1051/2013, 1052/2013, 1053/2013, 1054/2013 e 1055/2013, e conseguentemente dichiarare la loro inutilizzabilità ai fini del decidere;
7) con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi compreso rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10 luglio 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Secondo quanto eccepito dalla parte appellata, l'impugnazione proposta dall'Avv. AR è inammissibile in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 d.lgs. n.150/2011 (nella versione da applicare ratione temporis) a norma del quale
“l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Sotto il profilo processuale, il presente giudizio si inquadra precisamente nell'ambito della citata previsione ed è stato trattato nel pieno rispetto del relativo perimetro applicativo, tanto che, come prescritto dalla previsione suindicata, è stato definito con ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale.
Dal rito seguito discendono importanti conseguenze in ordine al regime dell'impugnazione, atteso che “l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello” (Cass. 186/2020).
Sul punto, la parte appellante non ha, peraltro, effettuato alcuna replica, tanto che in sede di precisazione delle conclusioni non ha preso posizione in merito all'eccezione sollevata dai essendosi limitata a reiterare le conclusioni CP_2 rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di gravame, e non ha poi depositato la comparsa conclusionale né la memoria di replica nei termini assegnati.
L'appello deve essere dichiarato, quindi, inammissibile, restando per l'effetto assorbite le richieste avanzate dai in via incidentale subordinata. CP_2
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo nella misura minima tabellare (in relazione all'entità del compenso spettante all'originario ricorrente sulla base delle attività effettivamente svolte) e con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino