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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7079 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato NATATI ANGELA
parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Tiziana Falvo e C.F._2
Michele Angelo Lupoi
parte resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
10.12.2024
pagina 1 di 9 FATTO E DIRITTO
Il sig. chiedeva la modifica della sentenza Controparte_2
di divorzio n. 22/20217 del 12.01.2017 resa dal Tribunale di Ferrara.
La suddetta sentenza, recependo l'accordo delle parti, aveva stabilito l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
residenza stabile presso la madre e libera possibilità per il padre di vederli, previa comunicazione alla madre. Il Tribunale aveva, inoltre, esplicitato che il padre aveva diritto ad avere i figli con sé “due giorni alla settimana anche non consecutivi con relativi pernottamenti, una settimana nel periodo natalizio, tre giorni per il periodo pasquale, trenta giorni nelle vacanze estive anche non consecutivi, con impegno dei genitori di alternare annualmente le festività, le ricorrenze familiari […]”. Sul piano economico, la sentenza aveva posto a carico del padre la corresponsione di un assegno mensile omnicomprensivo di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso del 17 maggio 2024 il ricorrente deduceva che, a seguìto del trasferimento a Bologna, la sig.ra Controparte_1
aveva iniziato a condurre uno stile di vita molto agiato,
[...]
iscrivendo i figli a circoli sportivi particolarmente dispendiosi, a numerosi viaggi studio (non obbligatori) e sottoponendoli a visite mediche specialistiche in regime privatistico. Tali scelte non venivano mai concordate con il sig. il quale lamentava di essersi Pt_1
trovato costretto a contribuire a tali spese straordinarie per un ammontare molto elevato e superiore alle proprie possibilità.
pagina 2 di 9 Sul presupposto di un'oggettiva disparità reddituale, il ricorrente chiedeva al Tribunale di stabilire una diversa regolamentazione della contribuzione alle spese straordinarie, dando applicazione al Protocollo in uso presso codesto Tribunale.
Il ricorrente chiedeva anche che venisse disposta una modifica delle condizioni di affidamento condiviso, in modo tale che i minori trascorrano con il padre “tre weekend al mese dalla fine dell'orario lavorativo del sabato (17,30 o 20,00) allorquando la madre li accompagnerà a Ferrara dal padre fino alle 21:00 della domenica e il padre li raccompagnerà a Bologna la domenica sera”.
Successivamente, il 17 settembre 2024, la resistente si costituiva rilevando come le esigenze dei figli fossero cambiate rispetto al momento, ormai risalente nel tempo (2017), in cui era stato raggiunto l'accordo tra i coniugi.
Oltre a chiedere il rigetto della domanda avversaria, la sig.ra formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere un CP_1
aumento del contributo al mantenimento, tale da raggiungere la cifra di euro 700,00 (quindi euro 350,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 17 ottobre 2024 il ricorrente rinunciava alla domanda inerente alle condizioni di affidamento durante i weekend, per evitare che vi fosse la necessità per il Tribunale di convocare i figli e coinvolgerli ulteriormente. Si rendeva, inoltre, disponibile a versare una somma maggiore per il mantenimento, pari ad euro
500,00, a fronte di un' esclusione alla contribuzione delle spese straordinarie. La resistente ha fatto presente che la propria azienda sta affrontando notevoli difficoltà economiche e ha formulato, come pagina 3 di 9 controproposta, il versamento da parte del ricorrente di 500,00 euro mensili (anziché i 700 originariamente chiesti) per il mantenimento, e una contribuzione al 50% per le spese straordinarie.
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti hanno concluso riportandosi alle note depositate.
§§§
Entrambe le domande devono essere rigettate.
La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento e mantenimento dei figli minori di genitori divorziati è assistita da un giudicato “rebus sic stantibus”, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, può considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato. Non può, invece, attuare una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività (Cass. n.
283/2020; Cass. 16608/2021; Cass. n. 6639/2023).
Nel presente giudizio, il ricorrente non ha dato prova di alcun fatto sopravvenuto che abbia comportato un'alterazione dell'equilibrio economico posto alla base della valutazione effettuata dalle parti e recepita dal Tribunale.
pagina 4 di 9 Non ha, invero, attestato alcun sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche dipendente da cause successive alla pronuncia della sentenza.
Egli ha, invero, semplicemente dedotto di percepire redditi inferiori a quelli della resistente e di non riuscire a far fronte alle spese straordinarie, decise unilateralmente dalla stessa e notevolmente aumentate negli ultimi anni.
In sede di divorzio, la scelta delle parti - cristallizzata nella sentenza di cui si chiede la revisione - fu quella di prevedere una contribuzione paritaria alle stesse, senza la predisposizione di alcun protocollo di regolamentazione. In quella occasione venne già valorizzata la disparità di risorse economiche degli ex coniugi, come risulta dal tenore alquanto ridotto del mantenimento posto a carico del ricorrente (euro 125,00 a figlio). La posizione reddituale del ricorrente non è sostanzialmente mutata (redditi del 2017: euro 26.870,00; redditi del 2023: euro 24.943).
Inoltre, occorre considerare che molte delle spese censurate dal ricorrente attengono allo svolgimento di uno sport, il tennis, che i figli già praticavano al momento della sentenza e che, già in quella sede, avrebbe potuto essere discusso e regolamentato dalle parti.
Né, ancora, può trascurarsi il fatto notorio che la crescita dei figli porta inevitabilmente con sé un aumento delle loro esigenze economiche;
evenienza che, dunque, era assolutamente prevedibile al momento della sentenza.
pagina 5 di 9 Non sussistono, quindi, i presupposti per operare la richiesta revisione delle condizioni di divorzio e la domanda deve, perciò, essere rigettata.
Occorre, comunque, considerare che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente con l'altro genitore tutte le scelte dalle quali derivino le spese straordinarie, poiché l'art. 337-ter
c.c. limita tale modalità decisoria alle sole “decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore”. Al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario che non sia stato preventivamente interpellato o che non abbia acconsentito, è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. 19607/2011; Cass. 16175/2015;
Cass.15240/2018).
Ciò significa che il genitore che si opponga ad una determinata spesa straordinaria potrà richiedere, qualora venga attivata nei suoi confronti una domanda di rimborso, una verifica in sede giudiziale della sussistenza di tali “validi motivi di dissenso”: verifica che sarà volta a commisurare l'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e la sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Peraltro, con riferimento a tale valutazione, occorre rilevare che il Protocollo di codesto Tribunale - in vigore dal 9.08.2017 - prevede che rientrino tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli, quelle relative all'attività sportiva, qualora vi sia a monte una pagina 6 di 9 scelta condivisa sul tipo di sport e si tratti di spese dotate della caratteristica della continuità. Diversamente, il genitore tenuto al contributo potrà manifestare il proprio dissenso per iscritto, nelle forme previste dal protocollo (ossia con raccomandata, fax o e-mail), onde impedire la formazione del proprio consenso tacito sul punto.
Nel caso di specie, il tennis risulta essere attività praticata dai figli delle parti da molto tempo e, a quanto consta, a seguito di una scelta condivisa delle parti. Se, tuttavia, l'ammontare delle spese per l'attività sportiva diverge in maniera sensibile e significativa da quanto si spendeva inizialmente, la scelta dello sport da svolgere dovrà essere oggetto di previa condivisione ai fini del rimborso delle spese straordinarie.
Deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale, formulata in corso di causa dalla sig. , Controparte_1
volta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento, in quanto il divario reddituale tra le parti non consente, allo stato, di gravare il ricorrente di un'ulteriore somma da elargire a favore del mantenimento dei figli.
È, infatti, emerso che la sig.ra nel 2023 ha percepito un CP_1
reddito netto di euro 66.179,00 mentre il sig. ha ricevuto una Pt_1
retribuzione di euro 24.943,00. Considerando che egli percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.800,00 (che sale ad euro 2.800,00 nei mesi di giugno, ottobre e dicembre) e deve assolvere agli oneri relativi al pagamento del mutuo dell'abitazione in cui vive per una somma di euro 565,00 al mese, si ritiene che debba essere confermato l'obbligo di contribuire al mantenimento con il versamento della pagina 7 di 9 somma di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, insieme ad una contribuzione paritaria alle spese straordinarie per le ragioni sopra enunciate.
Le spese legali sono compensate attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 7079/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. rigetta il ricorso
2. compensa tra le parti le spese legali
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione
Prima Civile in data 18 dicembre 2024.
Il giudice estensore dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
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