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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1448/2023
tra con Cod. Fisc. e Partita I.v.a. con sede legale in Alessandria, in Via Della Parte_1 P.IVA_1
Repubblica n.36F Frazione Lobbi, con Pec. in persona del suo legale rappresentante sig. Email_1
nato a [...] in data [...], con Cod.Fisc. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...] Frazione Lobbi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianni Abrile Cod. Fisc. , con con C.F._2 Email_2 domicilio eletto in Alessandria (Cap.15121) in Piazza Marconi n.11
ATTORE
e
(C.F. e P. Iva ), già impresa individuale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. Iva ), con sede in Arquata Scrivia, Via Libarna n. 195, in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante sig. (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._3 Serravalle Scrivia (AL), Via Donizetti n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Luca Biagioni (C.F.
), che la rappresenta e difende PEC C.F._4 Email_3
CONVENUTO
Oggi 9 maggio 2025 ad ore 11,01 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore è presente l'avv. Abrile Per la convenuta l'avv. Luca Biagioni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,03.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1448/2023 promossa da: con Cod. Fisc. e Partita I.v.a. con sede legale in Alessandria, in Via Della Parte_1 P.IVA_1
Repubblica n. 36F Frazione Lobbi, con Pec. in persona del suo legale rappresentante sig. Email_1
nato a [...] in data [...], con Cod.Fisc. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...] Frazione Lobbi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianni Abrile Cod. Fisc. , con con C.F._2 Email_2 domicilio eletto in Alessandria (Cap.15121) in Piazza Marconi n.11
ATTORE contro
(C.F. e P. Iva ), già impresa individuale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. Iva ), con sede in Arquata Scrivia, Via Libarna n. 195, in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante sig. (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._3 Serravalle Scrivia (AL), Via Donizetti n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Luca Biagioni (C.F.
), che la rappresenta e difende PEC C.F._4 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis:
- in via preliminare: si insiste nuovamente per la nomina di idonea C.T.U. tecnica atta a valutare e quantificare i lavori eseguiti . Controparte_3
- in Via principale nel merito: insta per la revoca del decreto ingiuntivo n.400/2023 pronunciato Giudice del Tribunale di Alessandria pronunciato in data 20 marzo 2023, con R.G.822/2023, in quanto infondato per i motivi tutti sopra indicato che qui si richiamano, in quanto l'importo ingiunto non risulta essere dovuto, in quanto l'importo ingiunto non è altresì dovuto per i lavori contenenti vizi di esecuzione, e per non essere stati eseguiti a regola d'arte, e sia per la contestazione e la dimostrazione relativamente all'an che al quantum:
Ovvero:
1. Accertare e dichiarare che la responsabilità della , per la Controparte_3 mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di cui alle fatture n.138/2022, della fattura n.147/2022, della fattura 150/2022, della fattura 157/2022, e della fattura 159/2022, essendo nei lavori sopra descritti, presenti vizi di esecuzione;
pagina 2 di 5 2. In riconvenzionale, condannare la , a corrispondere la somma Controparte_3 pari a €.23.203,30, necessitata per il completamento e il rifacimento dei lavori da essa non eseguiti, e irregolarmente eseguiti, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
3) Condannare la , al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, Controparte_3 poiché derivati dalla non corretta esecuzione dei lavori, e nei difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
4) Condannare la , in persona del l.r.p.t., alle spese, diritti ed Controparte_3 onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Per il convenuto opposto:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
- in via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- in via preliminare ma subordinata, stante l'avversa assenza di contestazione, dichiarare la provvisoria esecutorietà della somma di Euro 1.400,00 relativa alla fattura n. 158/2022;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto confermare, anche in punto spese, il decreto ingiuntivo opposto.
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.
Vinte le spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatatrio. Clausola concessa come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione datato 10.5.2023, proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Alessandria n. 400/2023 del 20.3.2023, R.G.n.822/2023, in favore della
[...]
, con Partita I.V.A. , con sede legale in Arquata Scrivia (AL) in Via Controparte_3 P.IVA_3 Libarna n.195, per l'asserito mancato pagamento della somma pari a € 11.504,00 per le fatture 150/2022, 157/2022, 158/2022 e 159/2022. In particolare, così esponeva: “si opponeva al pagamento, in quanto i lavori eseguiti dalla , non solo non erano stati eseguiti a regola Controparte_3 d'arte, ma i lavori non erano stati né collaudati, né ultimati, né tanto meno era stata autorizzata la fatturazione;
3. che i lavori eseguiti dalla , di cui alle fatture Controparte_3 n.147/2022, n.150/2022, n.157/2022 e della fattura 159/2022, sono stati tutti rifatti, ovvero parte di lavori non ultimati, e il restante dei lavori non solo non stati eseguiti a regola d'arte, ma non sono neppure stati eseguiti nella quantità e nella misura fatturata, infatti nessuna autorizzazione da parte dell'esponente, (come da prassi) è stata effettuata.
4. che come riscontrabile nelle otto fotografie (ALL.3) allegate alla lettera di contestazione del 2 gennaio 2023 (ALL.2), si evince l'errata esecuzione delle lavorazioni eseguite dalla di;
5. che tali lavorazioni, alfine di ultimare i lavori, sono stati CP_3 Controparte_3 tutte rifatte, a spese della dall'impresa per €.1.177,30 (ALL.4) dalla Parte_1 Controparte_4 per €.8.000,00; (ALL.5), dalla per €.4.026,00 (ALL.6) Controparte_5 Parte_2
e dalla impresa edile per €.10.000,00 (ALL.7) con un esborso da parte della Parte_3 Pt_1 di €.23.203,30;
6. che questa difesa oltre a ribadire che i lavori eseguiti dalla resistente non solo non
[...] sono stati collaudati e approvati, contesta altresì, sia il quantum dell'esecuzione dei lavori descritti in fatture, nonché il suo importo, in quanto incompatibili e spropositati con i lavori eseguiti;
7. la Pt_1 contesta inoltre sia l'entità dei lavori eseguiti che l'importo richiesto;
8. la in via
[...] Parte_1 riconvenzionale domanda il pagamento della somma pari a €.23.203,30, dovuta per il completamento e il rifacimento dei lavori eseguiti non a regola d'arte dalla ” (pagg. 2- Controparte_3
3 comparsa). ha poi formulato, in via riconvenzionale, domanda di pagamento della somma Parte_1 pari a € 23.203,30, dovuta per il completamento e il rifacimento dei lavori eseguiti non a regola d'arte da;
Controparte_3
2. con comparsa di costituzione e risposta datata 11.10.2023 così in particolare Controparte_2 replicava: “i collaudi conseguenti alle lavorazioni interamente eseguite e completate presso il cantiere di pagina 3 di 5 Alessandria, Via Vespucci n. 5: in realtà, l'esponente dispone delle opportune certificazioni che, tuttavia, non ha potuto rilasciare in quanto con PEC del 2 gennaio 2023 (cfr. doc. 2 fase monitoria) l'opponente ha espressamente diffidato l'opposta dal fare ingresso nei suoi cantiere, impedendo così, di fatto, di procedere alle ultime attività a completamento delle lavorazioni eseguite, tra cui proprio il collaudo … controparte omette la benché minima contestazione alla fattura n. 158 … non definisce in alcun punto dell'intero atto in cosa consistano le lavorazioni poste in essere dall'esponente, né le relative contestazioni: senza alcuna pretesa di invertire l'onere della prova, si precisa che le fotografie prodotte, pare, attengano a lavorazioni edili ma l'esponente si occupa di ben altro: “installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici, elettronici e radiotelevisivi, antenne…” così come risulta dalla relativa visura camerale
… l'emissione della fattura n. 158/2022 segue le certificazioni necessarie rilasciate dall'esponente e firmate da controparte che in copia si producono sub 10 e sub 11 ed hanno ad oggetto lavorazioni eseguite in Novi Ligure (AL).”;
3. alla prima udienza del 18.1.2024 i difensori insistevano nelle reciproche istanze ed il Giudice si riservava;
4. a scioglimento della riserva il Giudice con ordinanza 4.2.2024 non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e “ritenuto che non risulta contestazione da parte dell'opponente con riferimento all'importo di Euro 1.400,00 di cui alla fattura n. 158/2022, ai sensi dell'art. 186bis c.p.c. dispone il pagamento di Euro 1.400,00 da parte di in favore di , Parte_4 Controparte_2 ammettendo parte dei capitoli di prova per interpello e testi;
5. alle udienze del 28.6.2024, 7.11.2024 e 9.1.2025 si procedeva alle prove orali per interpello e testi, all'esito il Giudice si riservava sull'istanza di CTU di parte opponente;
6. con ordinanza 28.1.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per discussione ex art. 281 sexies cpc con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
L'opposizione risulta parzialmente infondata per i seguenti motivi.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio 2011, n. 16199).
Grava, pertanto, sulla parte opposta, che nel presente procedimento riveste la posizione sostanziale di attore,
l'onere di provare la fondatezza del proprio credito.
Nella fattispecie occorre osservare come non risulti allegato alcun contratto che consenta di comprendere il contenuto delle reciproche obbligazioni. Né tanto meno ciò sia ricostruibile dallo scambio di email prodotto dall'opponente con il doc. 2.
Né l'esame della causale delle fatture nn. 150/2022, 157/2022, 158/2022 e 159/2022, poste alla base del Decreto Ingiuntivo n. 400/2023 del 20.3.2023, R.G.n.822/2023 per la somma pari a € 11.504,00, consente di comprendere con la necessaria precisione l'oggetto del contratto.
Va inoltre evidenziato come in tale scambio di email, prodotto dall'opponente con il doc. 2, l'eccezione sollevata da parte del debitore (quivi opponente) risulti assolutamente generica:
pagina 4 di 5 E' infatti una contestazione assolutamente generica, poiché individua presunti inadempimenti non “a regola d'arte” per relationem. Richiamando però foto altrettanto generiche.
Entrambe le parti, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie domande, non hanno dunque assolto al proprio onere probatorio – il creditore, attore sostanziale, non ha provato le prestazioni pattuite ed eseguite, essendo rimaste di incerta definizione;
il debitore, convenuto sostanziale, non ha provato la sua domanda riconvenzionale, essendo rimaste di incerta definizione le obbligazioni del creditore -, risultando fumose le "prestazioni sinallagmatiche" delle parti, anche all'esito dell'istruttoria orale, né esaudite dalle allegazioni probatorie.
In tale contesto deve trovare tuttavia conferma l'ordinanza di pagamento della somma di Euro 1.400,00 di cui alla fattura n. 158/2022, in quanto fattura non contestata, comunque resa a conferma di un negozio che è certamente intervenuto tra le parti ancorchè per il quale, come spiegato prima, nessuna delle parti abbia saputo provare i contenuti delle obbligazioni assunte (per il debitore certamente corrispondente al pagamento di un prezzo), e quindi in applicazione del principio di non contestazione.
Conseguentemente andrà revocato il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Alessandria n. 400/2023 del
20.3.2023, R.G.n.822/2023.
Stante la reciproca equivalenza delle domande rigettate, le spese andranno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione,
Revoca il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Alessandria n. 400/2023 del 20.3.2023, R.G.n.822/2023;
Conferma l'ordinanza 4.2.2024 ex art. 186bis c.p.c. con la condanna al pagamento di Euro 1.400,00 da parte di in favore di ove non avvenuto;
Parte_4 Controparte_2 rigetta le altre domande;
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1448/2023
tra con Cod. Fisc. e Partita I.v.a. con sede legale in Alessandria, in Via Della Parte_1 P.IVA_1
Repubblica n.36F Frazione Lobbi, con Pec. in persona del suo legale rappresentante sig. Email_1
nato a [...] in data [...], con Cod.Fisc. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...] Frazione Lobbi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianni Abrile Cod. Fisc. , con con C.F._2 Email_2 domicilio eletto in Alessandria (Cap.15121) in Piazza Marconi n.11
ATTORE
e
(C.F. e P. Iva ), già impresa individuale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. Iva ), con sede in Arquata Scrivia, Via Libarna n. 195, in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante sig. (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._3 Serravalle Scrivia (AL), Via Donizetti n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Luca Biagioni (C.F.
), che la rappresenta e difende PEC C.F._4 Email_3
CONVENUTO
Oggi 9 maggio 2025 ad ore 11,01 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore è presente l'avv. Abrile Per la convenuta l'avv. Luca Biagioni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,03.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1448/2023 promossa da: con Cod. Fisc. e Partita I.v.a. con sede legale in Alessandria, in Via Della Parte_1 P.IVA_1
Repubblica n. 36F Frazione Lobbi, con Pec. in persona del suo legale rappresentante sig. Email_1
nato a [...] in data [...], con Cod.Fisc. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...] Frazione Lobbi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianni Abrile Cod. Fisc. , con con C.F._2 Email_2 domicilio eletto in Alessandria (Cap.15121) in Piazza Marconi n.11
ATTORE contro
(C.F. e P. Iva ), già impresa individuale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. Iva ), con sede in Arquata Scrivia, Via Libarna n. 195, in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante sig. (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._3 Serravalle Scrivia (AL), Via Donizetti n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Luca Biagioni (C.F.
), che la rappresenta e difende PEC C.F._4 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis:
- in via preliminare: si insiste nuovamente per la nomina di idonea C.T.U. tecnica atta a valutare e quantificare i lavori eseguiti . Controparte_3
- in Via principale nel merito: insta per la revoca del decreto ingiuntivo n.400/2023 pronunciato Giudice del Tribunale di Alessandria pronunciato in data 20 marzo 2023, con R.G.822/2023, in quanto infondato per i motivi tutti sopra indicato che qui si richiamano, in quanto l'importo ingiunto non risulta essere dovuto, in quanto l'importo ingiunto non è altresì dovuto per i lavori contenenti vizi di esecuzione, e per non essere stati eseguiti a regola d'arte, e sia per la contestazione e la dimostrazione relativamente all'an che al quantum:
Ovvero:
1. Accertare e dichiarare che la responsabilità della , per la Controparte_3 mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di cui alle fatture n.138/2022, della fattura n.147/2022, della fattura 150/2022, della fattura 157/2022, e della fattura 159/2022, essendo nei lavori sopra descritti, presenti vizi di esecuzione;
pagina 2 di 5 2. In riconvenzionale, condannare la , a corrispondere la somma Controparte_3 pari a €.23.203,30, necessitata per il completamento e il rifacimento dei lavori da essa non eseguiti, e irregolarmente eseguiti, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
3) Condannare la , al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, Controparte_3 poiché derivati dalla non corretta esecuzione dei lavori, e nei difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
4) Condannare la , in persona del l.r.p.t., alle spese, diritti ed Controparte_3 onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Per il convenuto opposto:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
- in via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- in via preliminare ma subordinata, stante l'avversa assenza di contestazione, dichiarare la provvisoria esecutorietà della somma di Euro 1.400,00 relativa alla fattura n. 158/2022;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto confermare, anche in punto spese, il decreto ingiuntivo opposto.
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.
Vinte le spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatatrio. Clausola concessa come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione datato 10.5.2023, proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Alessandria n. 400/2023 del 20.3.2023, R.G.n.822/2023, in favore della
[...]
, con Partita I.V.A. , con sede legale in Arquata Scrivia (AL) in Via Controparte_3 P.IVA_3 Libarna n.195, per l'asserito mancato pagamento della somma pari a € 11.504,00 per le fatture 150/2022, 157/2022, 158/2022 e 159/2022. In particolare, così esponeva: “si opponeva al pagamento, in quanto i lavori eseguiti dalla , non solo non erano stati eseguiti a regola Controparte_3 d'arte, ma i lavori non erano stati né collaudati, né ultimati, né tanto meno era stata autorizzata la fatturazione;
3. che i lavori eseguiti dalla , di cui alle fatture Controparte_3 n.147/2022, n.150/2022, n.157/2022 e della fattura 159/2022, sono stati tutti rifatti, ovvero parte di lavori non ultimati, e il restante dei lavori non solo non stati eseguiti a regola d'arte, ma non sono neppure stati eseguiti nella quantità e nella misura fatturata, infatti nessuna autorizzazione da parte dell'esponente, (come da prassi) è stata effettuata.
4. che come riscontrabile nelle otto fotografie (ALL.3) allegate alla lettera di contestazione del 2 gennaio 2023 (ALL.2), si evince l'errata esecuzione delle lavorazioni eseguite dalla di;
5. che tali lavorazioni, alfine di ultimare i lavori, sono stati CP_3 Controparte_3 tutte rifatte, a spese della dall'impresa per €.1.177,30 (ALL.4) dalla Parte_1 Controparte_4 per €.8.000,00; (ALL.5), dalla per €.4.026,00 (ALL.6) Controparte_5 Parte_2
e dalla impresa edile per €.10.000,00 (ALL.7) con un esborso da parte della Parte_3 Pt_1 di €.23.203,30;
6. che questa difesa oltre a ribadire che i lavori eseguiti dalla resistente non solo non
[...] sono stati collaudati e approvati, contesta altresì, sia il quantum dell'esecuzione dei lavori descritti in fatture, nonché il suo importo, in quanto incompatibili e spropositati con i lavori eseguiti;
7. la Pt_1 contesta inoltre sia l'entità dei lavori eseguiti che l'importo richiesto;
8. la in via
[...] Parte_1 riconvenzionale domanda il pagamento della somma pari a €.23.203,30, dovuta per il completamento e il rifacimento dei lavori eseguiti non a regola d'arte dalla ” (pagg. 2- Controparte_3
3 comparsa). ha poi formulato, in via riconvenzionale, domanda di pagamento della somma Parte_1 pari a € 23.203,30, dovuta per il completamento e il rifacimento dei lavori eseguiti non a regola d'arte da;
Controparte_3
2. con comparsa di costituzione e risposta datata 11.10.2023 così in particolare Controparte_2 replicava: “i collaudi conseguenti alle lavorazioni interamente eseguite e completate presso il cantiere di pagina 3 di 5 Alessandria, Via Vespucci n. 5: in realtà, l'esponente dispone delle opportune certificazioni che, tuttavia, non ha potuto rilasciare in quanto con PEC del 2 gennaio 2023 (cfr. doc. 2 fase monitoria) l'opponente ha espressamente diffidato l'opposta dal fare ingresso nei suoi cantiere, impedendo così, di fatto, di procedere alle ultime attività a completamento delle lavorazioni eseguite, tra cui proprio il collaudo … controparte omette la benché minima contestazione alla fattura n. 158 … non definisce in alcun punto dell'intero atto in cosa consistano le lavorazioni poste in essere dall'esponente, né le relative contestazioni: senza alcuna pretesa di invertire l'onere della prova, si precisa che le fotografie prodotte, pare, attengano a lavorazioni edili ma l'esponente si occupa di ben altro: “installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici, elettronici e radiotelevisivi, antenne…” così come risulta dalla relativa visura camerale
… l'emissione della fattura n. 158/2022 segue le certificazioni necessarie rilasciate dall'esponente e firmate da controparte che in copia si producono sub 10 e sub 11 ed hanno ad oggetto lavorazioni eseguite in Novi Ligure (AL).”;
3. alla prima udienza del 18.1.2024 i difensori insistevano nelle reciproche istanze ed il Giudice si riservava;
4. a scioglimento della riserva il Giudice con ordinanza 4.2.2024 non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e “ritenuto che non risulta contestazione da parte dell'opponente con riferimento all'importo di Euro 1.400,00 di cui alla fattura n. 158/2022, ai sensi dell'art. 186bis c.p.c. dispone il pagamento di Euro 1.400,00 da parte di in favore di , Parte_4 Controparte_2 ammettendo parte dei capitoli di prova per interpello e testi;
5. alle udienze del 28.6.2024, 7.11.2024 e 9.1.2025 si procedeva alle prove orali per interpello e testi, all'esito il Giudice si riservava sull'istanza di CTU di parte opponente;
6. con ordinanza 28.1.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per discussione ex art. 281 sexies cpc con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
L'opposizione risulta parzialmente infondata per i seguenti motivi.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio 2011, n. 16199).
Grava, pertanto, sulla parte opposta, che nel presente procedimento riveste la posizione sostanziale di attore,
l'onere di provare la fondatezza del proprio credito.
Nella fattispecie occorre osservare come non risulti allegato alcun contratto che consenta di comprendere il contenuto delle reciproche obbligazioni. Né tanto meno ciò sia ricostruibile dallo scambio di email prodotto dall'opponente con il doc. 2.
Né l'esame della causale delle fatture nn. 150/2022, 157/2022, 158/2022 e 159/2022, poste alla base del Decreto Ingiuntivo n. 400/2023 del 20.3.2023, R.G.n.822/2023 per la somma pari a € 11.504,00, consente di comprendere con la necessaria precisione l'oggetto del contratto.
Va inoltre evidenziato come in tale scambio di email, prodotto dall'opponente con il doc. 2, l'eccezione sollevata da parte del debitore (quivi opponente) risulti assolutamente generica:
pagina 4 di 5 E' infatti una contestazione assolutamente generica, poiché individua presunti inadempimenti non “a regola d'arte” per relationem. Richiamando però foto altrettanto generiche.
Entrambe le parti, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie domande, non hanno dunque assolto al proprio onere probatorio – il creditore, attore sostanziale, non ha provato le prestazioni pattuite ed eseguite, essendo rimaste di incerta definizione;
il debitore, convenuto sostanziale, non ha provato la sua domanda riconvenzionale, essendo rimaste di incerta definizione le obbligazioni del creditore -, risultando fumose le "prestazioni sinallagmatiche" delle parti, anche all'esito dell'istruttoria orale, né esaudite dalle allegazioni probatorie.
In tale contesto deve trovare tuttavia conferma l'ordinanza di pagamento della somma di Euro 1.400,00 di cui alla fattura n. 158/2022, in quanto fattura non contestata, comunque resa a conferma di un negozio che è certamente intervenuto tra le parti ancorchè per il quale, come spiegato prima, nessuna delle parti abbia saputo provare i contenuti delle obbligazioni assunte (per il debitore certamente corrispondente al pagamento di un prezzo), e quindi in applicazione del principio di non contestazione.
Conseguentemente andrà revocato il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Alessandria n. 400/2023 del
20.3.2023, R.G.n.822/2023.
Stante la reciproca equivalenza delle domande rigettate, le spese andranno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione,
Revoca il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Alessandria n. 400/2023 del 20.3.2023, R.G.n.822/2023;
Conferma l'ordinanza 4.2.2024 ex art. 186bis c.p.c. con la condanna al pagamento di Euro 1.400,00 da parte di in favore di ove non avvenuto;
Parte_4 Controparte_2 rigetta le altre domande;
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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