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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha a ordinanza ingiunzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3592/25 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 3592/25
ter cpc all'udienza del giorno 02.12.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a ordinanza ingiunzione”; e vertente N. _______________ tra
, in proprio e quale legale rappr. p.t. della Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti N. ______________ Controparte_1 n. 161/2025 R.B. G. Avagliano e C. Ciraudo del Foro di Salerno in virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Battipaglia (Sa), Via M. Ripa, n. 33; Discusso nel termine del 02.12.2025
Ricorrente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, in persona Controparte_2
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in Deposito minuta
Persona_1
[...]
di Roma, elettivamente domiciliato presso la sede
[...]
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38; Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 3592/25 R.G. + 1 c/o pag. 1 Parte_1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 02.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.06.2025, , in Parte_1
proprio e quale legale rappr. p.t. della società Controparte_1
, adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava
[...]
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002148221, notificata dall' in data CP_2
16.05.2025, relativa a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna del resistente al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente CP_2
il quale impugnava l'avversa domanda e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Per quanto attiene al merito della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, l' dopo avere CP_2
esaminato la pratica in questione ed effettuato le verifiche del caso, ha provveduto all'archiviazione degli atti, procedendo in sede di autotutela
Giudizio n. 3592/25 R.G. Bottiglieri + 1 c/o pag. 2 CP_2 all'annullamento dell'ordinanza impugnata (cfr. la determinazione del
Direttore della Sede in data 11.11.2025, allegata agli atti del fascicolo di parte resistente).
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale intervento dell non deve CP_2
fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le CP_2
quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, l' ha disposto l'archiviazione degli atti e CP_2
l'abbandono del credito azionato solo successivamente alla proposizione e alla notifica del ricorso giudiziario da parte dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
, in proprio e quale legale rappr. p.t. della società
[...] [...]
, nei confronti dell' con ricorso depositato in data Controparte_1 CP_2
10.06.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore della parte CP_2
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 02.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3592/25 R.G. + 1 c/o pag. 3 Parte_1 CP_2