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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64398/2022 R.G., trattenuta in decisione come da ordinanza del 09.07.2024 adottata all'esito dell'udienza del 08.07.2024, svolta tramite deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Parte_1
Alessandro Debole;
OPPONENTE
CONTRO come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Controparte_1
Ernesto Fiasco;
OPPOSTA
E
Avv. GIOVANNI COSTANTINO e come in atti Controparte_2 rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Alessandro Debole
INTERVENUTI VOLONTARI
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come da precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate ex art. 127 ter per l'udienza del 08.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, (in Parte_1
seguito anche conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
(in seguito anche ), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo del
[...] CP_1
Tribunale di Roma n. 16129/2022 in data 13 settembre 2022, emesso in R.G. n. 26298/2022 nei confronti dell'opponente, a titolo di corrispettivi maturati e parzialmente non corrisposti per l'esecuzione di contratto di appalto. Decreto con il quale veniva ingiunta all'opponente la somma di euro 49.882,39 oltre interessi legali, spese e competenze.
Nell'atto introduttivo parte opponente precisava di essere subentrata nel rapporto contrattuale originariamente sorto tra e l'Avv. Giuseppe Costantino, nel quale CP_1 era stato pattuito, quale corrispettivo per le opere oggetto dell'appalto, una somma complessiva di euro 167.809,97, da corrispondere secondo le modalità ivi delineate.
Argomentava poi la parte opponente di aver corrisposto, in diverse soluzioni, tutti gli importi dovuti a titolo di corrispettivo, eseguendo puntualmente i pagamenti a fronte delle diverse fatture emesse dalla ditta appaltatrice per un totale complessivo pari ad euro
195.375,62, comprendente sia le lavorazioni originarie che le lavorazioni aggiuntive (c.d. varianti) come pattuite nel corso del rapporto contrattuale, risultanti dalle singole relazioni tecniche redatte dal direttore lavori ed eseguite da previa autorizzazione della CP_1
committente.
Pertanto, l'odierna opponente chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato in via monitoria da e, in via CP_1 subordinata, una riduzione dell'importo del decreto ingiuntivo stesso in virtù della compensazione con quanto riconosciuto in corso di causa in favore della opponente a titolo di risarcimento del danno.
Aggiungeva l'opponente che nel contratto originario le parti avevano convenuto il pagamento di una penalità di mora pari a euro 580,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori e che l'opera appaltata non era stata portata a compimento da nel termine di giorni 60 contrattualmente previsto a causa di continui ritardi CP_1 riscontrati dal direttore lavori nel corso dell'esecuzione, che avevano condotto la subentrata committente, odierna parte opponente, a determinarsi per la risoluzione del contratto, comunicata tramite p.e.c. del 16.02.2021.
Sulla scorta di tale presupposto, quindi, l'opponente articolava in questa sede domanda riconvenzionale volta ad ottenere una somma a titolo di risarcimento del danno pari a euro
580,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del contratto -calcolati dal direttore dei lavori in n. 144 giorni, al netto delle necessarie interruzioni e sospensioni- e così per un importo totale di euro 66.120,00.
Ancora, l'opponente chiedeva l'accertamento dell'ulteriore Parte_1 inadempimento parziale di , avendo quest'ultima omesso di consegnare i risultati CP_1
di laboratorio sui materiali utilizzati nei lavori eseguiti e domandava, conseguentemente, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 1.830,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, per essersi parte opponente dovuta avvalere, nelle more del giudizio, di una società esterna in virtù della mancata consegna da parte di . CP_1
2. Si costituivano altresì in giudizio, con intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c.,
l'Avv. Giuseppe Costantino, originaria controparte contrattuale di , nonché la CP_1
società Le parti intervenute, sostenendo le ragioni della Controparte_2 opponente, affermavano di aver a loro volta subito ingenti danni “collaterali” dal ritardato avanzamento dei lavori svolti nel cantiere di via Tudaio rispetto alle tempistiche contrattualmente previste, chiedendo, di conseguenza, la condanna di al relativo CP_1 risarcimento. Segnatamente, l'Avv. Costantino affermava di aver subito un danno consistente nelle spese ulteriori sostenute a causa del ritardo nell'esecuzione dell'opera commissionata, tra le quali il maggior costo per l'occupazione di suolo pubblico e per il passo carraio, per un totale di euro 12.540,00. La inolte, Controparte_2
lamentava un ulteriore danno, pari a euro 28.357,50, equivalente alle somme pagate a titolo di canone di locazione per la sede della società durante i lavori svolti, con ritardo, dalla sul cantiere di via Tudaio. Somme che la società avrebbe invece risparmiato se, CP_1
in virtù della tempestiva conclusione dei lavori, avesse potuto tempestivamente traferire la propria attività nell'immobile di nuova costruzione.
3. Inizialmente dichiarata contumace alla prima udienza di prima comparizione ex art. 183
c.p.c., si costituiva successivamente la parte opposta , la quale, preliminarmente, CP_1
chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla parte opponente e dalle altre parti intervenute, insistendo per la dichiarazione di provvisoria esecutività del provvedimento monitorio in virtù dell'infondatezza, nel merito, delle argomentazioni dell'atto di citazione in opposizione. In particolare, sosteneva parte opposta che la somma oggetto dell'ingiunzione, contestata nell'an da fosse correlata non alle opere Parte_1
realizzate sulla scorta del contratto iniziale, bensì a quelle ulteriori concordate in corso d'opera, essendosi susseguite, su richiesta della committente, reiterate modifiche al progetto originario con un inevitabile aggravio dei costi. A riprova di ciò, la società opposta allegava documentazione (cfr. doc. 28 della comparsa di risposta) nella quale indicava le ulteriori lavorazioni eseguite, poi confluite nella fattura n. 155 del 2021, alla base del decreto opposto.
Ancora, parte opposta chiedeva il rigetto delle domande spiegate in via riconvenzionale dalla opponente e dalle parti intervenute, deducendo, nel merito, l'infondatezza delle rispettive pretese e, in subordine, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da ritardo avanzata da la riduzione dell'importo eventualmente dovuto Parte_1 all'opponente a titolo di penale per il ritardo, considerandosi il limite massimo di 50 giorni pattiziamente stabilito dai contraenti, con conseguente riduzione del quantum risarcibile in favore dell'opponente.
Con ordinanza del 10.05.2023, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e le richieste istruttorie avanzate, rilevato altresì che nessuna delle parti aveva richiesto termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 8.7.2024 per la precisazione delle conclusioni, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito, preso atto del rituale deposito delle note scritte, con ordinanza del 09.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
Alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo, dalla documentazione prodotta dalle parti nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati, può ritenersi accertato quanto segue.
1. Preliminarmente è opportuna la trattazione della eccezione di rito spiegata da parte opponente nella propria comparsa conclusionale, avente ad oggetto la presunta decadenza probatoria di parte opposta a causa della tardiva costituzione in giudizio di quest'ultima, con conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata da congiuntamente CP_1
alla comparsa di risposta.
L'eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto da l'odierna parte opposta Parte_1
, dichiarata contumace nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c., si è CP_1
successivamente costituita in giudizio nelle more dello scioglimento della riserva assunta da questo Giudice in relazione alle richieste istruttorie della parte opponente. Di talché, non essendo ancora decorsi i termini oltre i quali il legislatore prevede (rectius prevedeva, essendo il presente procedimento svolto con il rito ante “riforma Cartabia”) preclusioni istruttorie per le parti, in nessuna tardività e, di conseguenza, in alcuna decadenza probatoria
è incorsa la parte opposta.
Per una compiuta, seppur breve, disamina è necessario chiarire quanto segue.
Se è vero che l'art. 293, co. 1, c.p.c., nella formulazione applicabile al tempo della costituzione in giudizio, permetteva al contumace di costituirsi “in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, aggiungendo al co. 2 che
“la costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti”, è anche vero che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il riferimento ai documenti di cui al co. 2 citato deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non sia ancora maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, n. 108/2024).
A tal proposito, l'art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., ratione temporis applicabile, prevede(va) la possibilità per il Giudice di concedere alle parti un termine, tra l'altro, “per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
Di conseguenza, solo decorso tale termine verrebbe meno per il contumace costituitosi la possibilità di produrre, congiuntamente all'atto di costituzione, anche documentazione a sostegno delle proprie ragioni, essendo precluso, in tale momento, a tutte le parti - e non solo al contumace - di introdurre nuovi documenti nel processo.
Nel caso di specie, allora, avendo , parte opposta dichiarata contumace, CP_1
depositato il proprio atto di costituzione in giudizio e i relativi documenti prima della chiusura della prima udienza di comparizione con il relativo provvedimento istruttorio, con conseguente piena utilizzabilità della documentazione prodotta congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta.
2. Passando al merito della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, questa merita accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, è pacificamente emersa la sussistenza di un contratto d'appalto di lavori stipulato in data 3 ottobre 2019 tra e - quest'ultima CP_1 Parte_1 subentrata all'Avv. Costantino, originario committente- avente ad oggetto la fornitura in opera di struttura in cemento armato per fondazioni profonde e superficiali nel cantiere sito in Roma, via Tudaio n. 22, per un corrispettivo complessivo pattuito in euro 167.809,67 (cfr. doc. in atti). Parimenti non contestata è la circostanza che, nel corso del rapporto contrattuale, l'odierna opponente abbia determinato, con p.e.c. del 16.02.2021, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte (cfr. doc. n. 21 parte opponente).
Nel corso del giudizio è poi emerso che, durante l'esecuzione del contratto e fino alla risoluzione del rapporto, parte opponente, tramite molteplici pagamenti -tutti provati per tabulas tramite la produzione delle relative distinte e non contestati da controparte- ha corrisposto alla impresa esecutrice e odierna parte opposta un totale di euro 195.375,62, dunque una somma maggiore rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto. E ciò in virtù di una serie di lavorazioni aggiuntive richieste quali varianti in corso d'opera dalla stessa committente, analiticamente descritte dal direttore dei lavori e, altresì, richiamate dalla impresa esecutrice nelle singole fatture di riferimento.
Invero, dai documenti in atti è possibile accertare come, in tutte le suddette occasioni di variazione del progetto originario, le parti abbiano seguito un iter ben delineato, avente ad oggetto: la preventiva redazione, da parte del direttore lavori, di analitica relazione tecnico- economica in favore della committente;
la conseguente autorizzazione delle lavorazioni aggiuntive da parte della committente;
un ordine di servizio impartito dal d.l. all'impresa esecutrice con l'indicazione delle lavorazioni da eseguire;
l'emissione di fattura, da parte dell'appaltatore, con indicazione delle lavorazioni effettuate come precisate nella allegata relazione tecnica di riferimento.
Come correttamente eccepito da tale modalità di modifica delle Parte_1
pattuizioni contrattuali originarie è oggettivamente rinvenibile in una serie di documenti ritualmente prodotti, tra i quali le fatture n. 91 del 17.06.2020 e n. 133 del 31.08.2020 emesse dalla (cfr. doc. nn. 34 e 35 fasc. . CP_1 Pt_1
Nella prima fattura citata, accompagnata dalla relazione tecnica del direttore dei lavori, si legge: “vi rimettiamo la fattura per le lavorazioni aggiuntive al contratto del 03/10/2019, necessarie per completare quanto previsto nel progetto strutturale, eseguite presso il vostro cantiere sito in Roma in via Tudaio 22, come meglio descritte nella pec da voi inviata in data 05/06/2020 (cfr doc. 34 atto di citazione).
La descrizione della seconda fattura, parimenti, riporta: “vi rimettiamo fattura in relazione alla variazione delle lavorazioni in corso d'opera del contratto principale del 03/10/2019, come meglio descritte nella relazione tecnico- economica del 03/08/2020, eseguite presso il vostro cantiere sito a Roma via Tudaio 22” (cfr doc. 35 dell'atto di citazione).
La medesima documentazione, peraltro, è stata prodotta anche da parte opposta nelle proprie difese (cfr. doc.ti n. 17; 18; 19; 20; 21; 22 della comparsa di risposta). Dunque, appare chiaro che in tutti i casi di necessaria variazione delle originarie pattuizioni le parti abbiano puntualmente integrato l'oggetto del contratto previa autorizzazione del committente e conseguente redazione di una relazione tecnica da parte del direttore lavori, successivamente allegata alle proprie fatture dall'impresa esecutrice.
Per contro, il predetto metodo di rendicontazione, necessario per la verifica della reale corrispondenza tra somme fatturate e lavorazioni eseguite, non è stato rispettato per quanto attiene le somme richieste con la fattura n. 155 del 21.07.2021, posta da a CP_1
fondamento del decreto ingiuntivo e puntualmente contestata dalla parte opponente.
Invero, dal contenuto della predetta fattura non emerge quali siano le lavorazioni di cui
, parte opposta, chiede il pagamento, né quali siano le lavorazioni eseguite sul CP_1
cantiere di via Tudaio in aggiunta rispetto alle lavorazioni originariamente programmate.
Nel caso in esame, trattandosi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta assume la posizione di attrice in senso sostanziale, mentre parte opponente quella di convenuto in senso sostanziale. Per tale ragione, è la parte opposta ad essere gravata dall'onere di provare la sussistenza delle ragioni del credito azionato in via monitoria, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. in virtù del quale la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore Ne deriva che, sebbene alcuni documenti siano sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio (quali la fattura commerciale), gli stessi, in presenza di specifica contestazione, se non corredati da ulteriori documenti e/o elementi probatori, non sono sufficienti a comprovare la pretesa creditoria avanzata all'interno del giudizio di opposizione.
Ciò detto, quando il preteso debitore (nel caso di specie l'opponente ) muova Pt_1 contestazioni sull'an o sul quantum debeatur del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la mera produzione della fattura non può valere a dimostrare l'esistenza del credito, né tanto meno la sua liquidità ed esigibilità in quanto, quale atto unilaterale, non è idonea a costituire piena prova del credito, che dovrà, quindi, essere dimostrato dal creditore opposto con gli ordinari mezzi di prova.
La parte opposta , invece, non ha fornito alcuna prova dell'origine e CP_1 dell'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento. E anzi, a fronte delle puntuali contestazioni di parte opponente, si è limitata a ricondurre CP_1 genericamente l'importo dedotto nella fattura contestata a non meglio precisati maggiori costi sostenuti e lavori eseguiti “come da progetto esecutivo depositato open genio” (cfr. ancora doc. 36 atto di citazione). Inidoneo a fondare il credito vantato risulta, inoltre, il documento denominato “relazione tecnico economica riepilogativa per somme dovute per lavorazioni aggiuntive e varianti”, prodotto nella comparsa di costituzione e risposta da (doc. 28), trattandosi di CP_1
documento proveniente dalla stessa parte che non è stato oggetto di approvazione da parte della committente -la quale risulta aver invece prontamente richiesto alla controparte delucidazioni in ordine alla natura della somma richiesta con l'invio della fattura in contestazione- e che non è supportato da alcuna produzione documentale che possa dimostrare, a mero titolo di esempio, il tempo delle avvenute lavorazioni, la qualità e quantità di materiali impiegati, le spese sostenute per il personale impiegato.
Peraltro, anche qualora si intendesse ricondurre le maggiori somme richieste da a non meglio precisate lavorazioni aggiuntive -ulteriori sia rispetto a quelle CP_1
previste nel contratto che a quelle oggetto di variante concordata- è necessario evidenziare che l'art. 1667, co. 1, c.c. prescrive che “l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate”, aggiungendo al co.
2 che “l'autorizzazione si deve provare per iscritto”.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Alla luce di quanto detto e in difetto di assolvimento da parte della opposta dell'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al credito dalla stessa vantato, consegue che la domanda principale della parte opponente deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n.
16129/2022 revocato.
3. Deve poi essere esaminata la domanda riconvenzionale articolata da parte opponente, con la quale a chiesto preliminarmente riconoscersi il ritardo perpetrato Parte_1 da nell'adempimento delle proprie obbligazioni, con conseguente condanna al CP_1
pagamento della penalità di mora contrattualmente determinata in una somma pari a euro
580,00 per ogni giorno di ritardo, e così per un totale di euro 66.120,00; ha fatto riferimento, al riguardo, al ritardo calcolato dal direttore dei lavori arch. in 114 giorni Persona_1
(doc. 37).
La domanda sul punto è infondata e va, dunque, rigettata.
A tal proposito occorre rilevare come dall'istruttoria non sia emersa la prova della responsabilità della parte opposta per il ritardo nell'adempimento e, in ogni caso,
l'inequivocabile individuazione della prevista data di inizio delle lavorazioni quale presupposto fondamentale per applicare un meccanismo sanzionatorio quale quello in oggetto. Al riguardo, si rileva che è la stessa ad aver riconosciuto come, nel Parte_1 corso dell'esecuzione dell'appalto, le parti fossero addivenute ad un'integrazione significativa delle prestazioni pattuite, che ha determinato un aumento rilevante dei costi dell'opera, cui si è inevitabilmente associata una dilazione del termine ultimo dell'esecuzione dei lavori, che il contratto indicava in un totale di soli 60 giorni dall'inizio dei lavori (cfr. contratto in atti).
Pertanto, al fine di poter valutare compiutamente una responsabilità da ritardo in capo alla odierna parte opposta, è necessario valutare: il dies a quo dei lavori;
la durata massima prevista dai contraenti per l'esecuzione delle opere;
le sanzioni pattuite;
le eventuali sopravvenienze intervenute nelle more della esecuzione dei lavori e i loro effetti.
Ebbene, procedendo con ordine, nel caso di specie secondo l'opponente le lavorazioni oggetto dell'appalto avrebbero dovuto avere inizio il 07.01.2020 e terminare entro 60 giorni solari e consecutivi, come previsto dal contratto, mentre, al netto delle interruzioni fisiologiche e di tutte le altre cause di sospensione considerate dal direttore dei lavori (tra le quali il periodo di sospensione a causa della pandemia da Covid-19) l'impresa appaltatrice avrebbe ingiustificatamente perpetrato il ritardo nell'esecuzione delle opere.
Per contro, secondo la prospettazione difensiva della parte opposta, non solo il dies a quo delle lavorazioni sarebbe stato erroneamente individuato da nella data Parte_1
del 07.01.2020, ma, inoltre, il rispetto dei termini previsti sarebbe stato reso inesigibile dalla organizzazione negligente del direttore dei lavori che, oltre a comunicare tardivamente l'ottenimento delle necessarie concessioni amministrative, avrebbe richiesto ripetutamente all'impresa, in accordo con la committente, lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste da contratto, con conseguente e inevitabile dilatazione dei tempi necessari alla realizzazione delle opere.
Invero, dagli atti, nonché dalle difese delle parti, l'individuazione del dies a quo per l'inizio dei lavori, indispensabile anche per la valutazione e il computo dei giorni di ritardo, emerge tutt'altro che pacificamente.
Come correttamente sostenuto da parte opposta, se è vero che il direttore lavori già nel dicembre 2019 impartiva all'impresa, tramite ordini di servizio, le direttive per la cantierizzazione dell'area, è anche vero che fino alla ricezione della email del 23.01.2020 inviata dal direttore dei lavori a (v. doc. 9 dell'atto di citazione e doc. 14 della CP_1 comparsa di risposta) non vi è prova che l'impresa fosse consapevole del rilascio della determinazione dirigenziale necessaria per l'occupazione di suolo pubblico (e quindi per l'inizio dei lavori). Peraltro, è emersa in atti la sussistenza, sin dall'inizio effettivo delle lavorazioni, di una serie di variazioni al progetto originario (c.d. varianti), tutte richieste e riconosciute dalla committente, odierna parte opponente, che hanno comportato una inevitabile dilatazione dei tempi di esecuzione delle opere originariamente previsti.
Se alcune lavorazioni aggiuntive extra-contratto sono da considerarsi rituali e fisiologiche, incidendo in modo marginale sul costo dell'appalto -è il caso della richiesta di fornitura in opera di recinzione lignea su suolo pubblico, di cui alla email del 06.02.2020 (cfr doc. 10 atto di citazione e doc. 15 comparsa di risposta), per un costo aggiuntivo rispetto a quello previsto dal contratto pari a euro 2.300,00 oltre IVA- altre lavorazioni in variante hanno determinato una sostanziale modificazione dell'oggetto del contratto, tale per cui anche la pattuizione originaria sui tempi di lavorazione e, di conseguenza, sulla penale pattuita in caso di ritardo, sono da considerarsi emendate, rendendo inapplicabile il genetico meccanismo sanzionatorio previsto dalle parti nel contratto.
Nel corso del processo è infatti emerso come l'oggetto del contratto d'appalto sia stato sottoposto a modificazioni sostanziali di non poco momento.
In primis, le lavorazioni comunicate dal d.l. all'impresa esecutrice con la email del
05.06.2020, poi confluite nella relazione tecnica allegata alla fattura n. 91 del 2020, per una maggiorazione dei costi dell'opera pari ad euro 25.210,54 (cfr. doc. 17 comparsa di risposta e doc. 34 atto di citazione).
Ulteriore e rilevante modificazione effettuata su richiesta dalla committente si rinviene nel contenuto della relazione tecnica del 03.08.2020, successivamente allegata da CP_1
alla fattura n. 133 del 2020, nella quale il d.l. indicava lavori aggiuntivi quantificati in un aumento dei costi pari a euro 23.864,67 (cfr. doc. 35 dell'atto di citazione e doc. 20 della comparsa di risposta).
A quanto sopra si aggiunga l'ulteriore e temporalmente antecedente fatto notorio consistente nella sospensione obbligatoria per la pandemia da Covid-19, tenuta in debita considerazione dal d.l. per il periodo dal 09.03.2020 al 10.05.2020.
Le predette modifiche - o varianti in corso d'opera - hanno inciso notevolmente sia sull'oggetto del contratto che sui costi delle opere, aumentando il corrispettivo totale in modo non trascurabile e non potendo non incidere anche sui tempi di lavorazione concordati che, in assenza di diversa prova in merito, devono pertanto ritenersi implicitamente rinunciati dalle parti.
Invero, la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo essa, pertanto, configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto non imputabile alla parte obbligata (in tal senso v. Cass., Sez. II, n. 11748/2003 e
Cass., Sez. II, n. 7180/2012).
In materia di appalto, inoltre, è stato evidenziato che la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. In questi casi,
l'efficacia della penale è conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, mentre, in mancanza, grava sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera l'onere di fornire sia l'effettivo ritardo -da parametrare non più alle lavorazioni originarie di cui al contratto ma al complesso delle lavorazioni effettivamente eseguite- sia la prova della colpa dell'appaltatore (cfr. ex multis
Cass., Sez. II, n. 10201/2012 e Cass., Sez. II, n. 9152/2019).
Nel caso di specie ciò non è avvenuto.
Parte opponente, nello spiegare domanda riconvenzionale, ha analiticamente indicato le modalità di calcolo dei giorni di ritardo che determinerebbero il quantum risarcibile in virtù della penale contenuta nel contratto, omettendo tuttavia di considerare che a seguito delle modifiche e lavorazioni aggiuntive, richieste alla impresa appaltatrice dalla committente, la pattuizione contrattuale inerente il ritardo sia da ritenersi venuta meno per come formulata.
Pertanto, in assenza di certezza sul dies a quo dei lavori, a fronte del venir meno della originaria clausola penale prevista nel regolamento contrattuale, in assenza di una sopravvenuta pattuizione inerente il ritardo e coerente con le lavorazioni aggiuntive pattuite,
e in difetto di prova dell'imputabilità all'opposta del ritardo nell'esecuzione dei CP_1
lavori, la domanda riconvenzionale inerente il pagamento delle somme dedotte nella penale contrattualmente prevista deve essere rigettata.
4. Parimenti non meritevoli di accoglimento, per le medesime ragioni di cui al punto precedente, sono le ulteriori domande spiegate nei confronti della odierna opposta
IMPRESIT dalle parti intervenute con intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c., Avv.
Giuseppe Costantino e Controparte_2
Invero, le parti intervenute si sono costituite in giudizio affermando di aver subito una serie di danni “collaterali” a causa del ritardo perpetrato da nell'esecuzione delle CP_1 opere commissionatele e oggetto del rapporto contrattuale intercorrente con
[...]
Pt_1
Le parti suindicate hanno, a tal proposito, insistito per l'accoglimento delle ragioni avanzate dalla opponente contestualmente allegando copiosa Parte_1
documentazione inerente le spese sostenute durante il periodo di asserito ritardo nella conclusione dei lavori in esecuzione presso il cantiere di via Tudaio, svolti dalla odierna parte opposta.
Segnatamente, l'Avv. Costantino, originario committente dell'appalto nel quale è subentrata ha chiesto la condanna di al pagamento Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 12.540,00 per il ristoro dei danni collaterali subiti per aver dovuto sostenere costi ulteriori a titolo di oneri per la legittima occupazione di suolo pubblico e per la fruizione del passo carraio, o comunque la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
La invece, si è rivolta al Tribunale affermando il diritto a Controparte_2
vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per un importo di euro 28.357,50 per il ristoro dei danni collaterali subiti dal ritardato adempimento di . Danni equivalenti al CP_1
totale dei canoni di locazione sostenuti per la sede della società e che avrebbe risparmiato se avesse potuto trasferire tempestivamente i propri uffici nell'edificio di nuova costruzione in via Tudaio.
Senza entrare nel merito dell'accertamento sulla sussistenza, o meno, di un nesso causale tra i danni lamentati dalle parti intervenute e il ritardo nella esecuzione dell'appalto contestato ad , in questa sede è sufficiente osservare come, in via assorbente, sia CP_1
carente un elemento necessario, presupposto e logicamente precedente, ovvero la prova della sussistenza stessa di un ritardo imputabile alla responsabilità dell'impresa appaltatrice per i motivi sopra già ampiamente esposti.
Le domande delle parti intervenute non possono pertanto trovare accoglimento e devono essere rigettate.
5. Con ulteriore domanda riconvenzionale, ha poi chiesto al Tribunale Parte_1 di accertare l'inadempimento parziale della parte opposta per l'omessa consegna CP_1
dei risultati di laboratorio sui campioni di calcestruzzo preconfezionato e sulle barre di armatura prelevati dal cantiere, necessari alla committente per svolgere le verifiche di conformità delle caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati e dei componenti della struttura ai fini del collaudo finale dell'opera, circostanza non contestata da nel CP_1
corso del processo. A tal proposito, si evidenzia che nella domanda originaria la parte opponente ha domandato, oltre all'accertamento dell'inadempimento, la condanna dell'opposta alla consegna dei risultati di laboratorio sui materiali autorizzati, ovvero un risarcimento in forma specifica. In seguito, nell'ambito della precisazione conclusioni, ha tuttavia Pt_1
precisato i termini della domanda, chiedendo condannarsi la controparte al pagamento della somma di euro 1.830,00 in luogo della consegna dei risultati, avendo la opponente nelle more del giudizio proceduto ad effettuare le analisi tramite altra società privata, allegando la relativa fattura e distinta di pagamento.
In tal caso, prima ancora che valutata nel merito, la domanda, qualificata come risarcimento del danno per equivalente, deve ritenersi ammissibile.
Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, che si realizza mediante l'attribuzione al creditore di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e, quindi, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice limitazione della domanda la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica (cfr. ex multis Cass., Sez. II, n. 1186/2015).
Ciò posto, la domanda deve trovare accoglimento.
Come suesposto, a fronte delle richieste della committente di Parte_1
consegnare i risultati di laboratorio necessari per la verifica di conformità dei materiali utilizzati, la società esecutrice dei lavori ha omesso sia di riscontrare le richieste, sia di contestare il fatto come allegato da controparte (cfr. doc. 25 atto di citazione). Di talché, in ossequio al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la circostanza è da ritenersi pacifica.
Pertanto, accertato l'inadempimento parziale di e in accoglimento della CP_1
domanda di la parte opposta sarà tenuta a corrispondere alla opponente Parte_1
la somma di euro 1.830,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
quanto ai documenti comprovanti l'esborso, deve rilevarsi che la contestata tardività non sussiste, poiché la fattura ed il relativo bonifico recano la data, rispettivamente, del giugno e del luglio 2023 e sono state tempestivamente depositate con le relative note scritte alla prima udienza utile e tale la udienza dell'8 luglio 2024. Peraltro, è appena il caso di osservare che parte opposta non ha contestato nel merito la congruità degli importi pagati.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come indicato in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, come aggiornato, con esclusione della fase istruttoria, non svolta;
nei rapporti tra opposta ed opponente, sono attribuite ad limitatamente al valore del quantum liquidato in suo favore, Parte_1 rimanendo compensata la restante parte in ragione dell'accoglimento della opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, mentre nei rapporti tra e gli intervenuti CP_1
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunziando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16129/2022 in data 13 settembre 2022, emesso in R.G. n. 26298/2022;
-in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
parte opponente della somma di euro 1.830,00, oltre interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
-rigetta integralmente le domande proposte dalle parti intervenute Avv. Giuseppe
Costantino e nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
[...]
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in € 759,00 di spese ed € 1.701,00 per compensi Parte_1
oltre accessori di legge;
-condanna le parti intervenute Giuseppe Costantino e Controparte_2
al pagamento in solido delle spese di lite in favore della parte opposta
[...] [...] liquidate in € 5.810,00 per compensi, oltre accessori di legge. CP_1
Così deciso in Roma, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
W. Verusio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.
Valerio Grisanti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64398/2022 R.G., trattenuta in decisione come da ordinanza del 09.07.2024 adottata all'esito dell'udienza del 08.07.2024, svolta tramite deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Parte_1
Alessandro Debole;
OPPONENTE
CONTRO come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Controparte_1
Ernesto Fiasco;
OPPOSTA
E
Avv. GIOVANNI COSTANTINO e come in atti Controparte_2 rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Alessandro Debole
INTERVENUTI VOLONTARI
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come da precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate ex art. 127 ter per l'udienza del 08.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, (in Parte_1
seguito anche conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
(in seguito anche ), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo del
[...] CP_1
Tribunale di Roma n. 16129/2022 in data 13 settembre 2022, emesso in R.G. n. 26298/2022 nei confronti dell'opponente, a titolo di corrispettivi maturati e parzialmente non corrisposti per l'esecuzione di contratto di appalto. Decreto con il quale veniva ingiunta all'opponente la somma di euro 49.882,39 oltre interessi legali, spese e competenze.
Nell'atto introduttivo parte opponente precisava di essere subentrata nel rapporto contrattuale originariamente sorto tra e l'Avv. Giuseppe Costantino, nel quale CP_1 era stato pattuito, quale corrispettivo per le opere oggetto dell'appalto, una somma complessiva di euro 167.809,97, da corrispondere secondo le modalità ivi delineate.
Argomentava poi la parte opponente di aver corrisposto, in diverse soluzioni, tutti gli importi dovuti a titolo di corrispettivo, eseguendo puntualmente i pagamenti a fronte delle diverse fatture emesse dalla ditta appaltatrice per un totale complessivo pari ad euro
195.375,62, comprendente sia le lavorazioni originarie che le lavorazioni aggiuntive (c.d. varianti) come pattuite nel corso del rapporto contrattuale, risultanti dalle singole relazioni tecniche redatte dal direttore lavori ed eseguite da previa autorizzazione della CP_1
committente.
Pertanto, l'odierna opponente chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato in via monitoria da e, in via CP_1 subordinata, una riduzione dell'importo del decreto ingiuntivo stesso in virtù della compensazione con quanto riconosciuto in corso di causa in favore della opponente a titolo di risarcimento del danno.
Aggiungeva l'opponente che nel contratto originario le parti avevano convenuto il pagamento di una penalità di mora pari a euro 580,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori e che l'opera appaltata non era stata portata a compimento da nel termine di giorni 60 contrattualmente previsto a causa di continui ritardi CP_1 riscontrati dal direttore lavori nel corso dell'esecuzione, che avevano condotto la subentrata committente, odierna parte opponente, a determinarsi per la risoluzione del contratto, comunicata tramite p.e.c. del 16.02.2021.
Sulla scorta di tale presupposto, quindi, l'opponente articolava in questa sede domanda riconvenzionale volta ad ottenere una somma a titolo di risarcimento del danno pari a euro
580,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del contratto -calcolati dal direttore dei lavori in n. 144 giorni, al netto delle necessarie interruzioni e sospensioni- e così per un importo totale di euro 66.120,00.
Ancora, l'opponente chiedeva l'accertamento dell'ulteriore Parte_1 inadempimento parziale di , avendo quest'ultima omesso di consegnare i risultati CP_1
di laboratorio sui materiali utilizzati nei lavori eseguiti e domandava, conseguentemente, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 1.830,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, per essersi parte opponente dovuta avvalere, nelle more del giudizio, di una società esterna in virtù della mancata consegna da parte di . CP_1
2. Si costituivano altresì in giudizio, con intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c.,
l'Avv. Giuseppe Costantino, originaria controparte contrattuale di , nonché la CP_1
società Le parti intervenute, sostenendo le ragioni della Controparte_2 opponente, affermavano di aver a loro volta subito ingenti danni “collaterali” dal ritardato avanzamento dei lavori svolti nel cantiere di via Tudaio rispetto alle tempistiche contrattualmente previste, chiedendo, di conseguenza, la condanna di al relativo CP_1 risarcimento. Segnatamente, l'Avv. Costantino affermava di aver subito un danno consistente nelle spese ulteriori sostenute a causa del ritardo nell'esecuzione dell'opera commissionata, tra le quali il maggior costo per l'occupazione di suolo pubblico e per il passo carraio, per un totale di euro 12.540,00. La inolte, Controparte_2
lamentava un ulteriore danno, pari a euro 28.357,50, equivalente alle somme pagate a titolo di canone di locazione per la sede della società durante i lavori svolti, con ritardo, dalla sul cantiere di via Tudaio. Somme che la società avrebbe invece risparmiato se, CP_1
in virtù della tempestiva conclusione dei lavori, avesse potuto tempestivamente traferire la propria attività nell'immobile di nuova costruzione.
3. Inizialmente dichiarata contumace alla prima udienza di prima comparizione ex art. 183
c.p.c., si costituiva successivamente la parte opposta , la quale, preliminarmente, CP_1
chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla parte opponente e dalle altre parti intervenute, insistendo per la dichiarazione di provvisoria esecutività del provvedimento monitorio in virtù dell'infondatezza, nel merito, delle argomentazioni dell'atto di citazione in opposizione. In particolare, sosteneva parte opposta che la somma oggetto dell'ingiunzione, contestata nell'an da fosse correlata non alle opere Parte_1
realizzate sulla scorta del contratto iniziale, bensì a quelle ulteriori concordate in corso d'opera, essendosi susseguite, su richiesta della committente, reiterate modifiche al progetto originario con un inevitabile aggravio dei costi. A riprova di ciò, la società opposta allegava documentazione (cfr. doc. 28 della comparsa di risposta) nella quale indicava le ulteriori lavorazioni eseguite, poi confluite nella fattura n. 155 del 2021, alla base del decreto opposto.
Ancora, parte opposta chiedeva il rigetto delle domande spiegate in via riconvenzionale dalla opponente e dalle parti intervenute, deducendo, nel merito, l'infondatezza delle rispettive pretese e, in subordine, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da ritardo avanzata da la riduzione dell'importo eventualmente dovuto Parte_1 all'opponente a titolo di penale per il ritardo, considerandosi il limite massimo di 50 giorni pattiziamente stabilito dai contraenti, con conseguente riduzione del quantum risarcibile in favore dell'opponente.
Con ordinanza del 10.05.2023, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e le richieste istruttorie avanzate, rilevato altresì che nessuna delle parti aveva richiesto termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 8.7.2024 per la precisazione delle conclusioni, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito, preso atto del rituale deposito delle note scritte, con ordinanza del 09.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
Alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo, dalla documentazione prodotta dalle parti nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati, può ritenersi accertato quanto segue.
1. Preliminarmente è opportuna la trattazione della eccezione di rito spiegata da parte opponente nella propria comparsa conclusionale, avente ad oggetto la presunta decadenza probatoria di parte opposta a causa della tardiva costituzione in giudizio di quest'ultima, con conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata da congiuntamente CP_1
alla comparsa di risposta.
L'eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto da l'odierna parte opposta Parte_1
, dichiarata contumace nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c., si è CP_1
successivamente costituita in giudizio nelle more dello scioglimento della riserva assunta da questo Giudice in relazione alle richieste istruttorie della parte opponente. Di talché, non essendo ancora decorsi i termini oltre i quali il legislatore prevede (rectius prevedeva, essendo il presente procedimento svolto con il rito ante “riforma Cartabia”) preclusioni istruttorie per le parti, in nessuna tardività e, di conseguenza, in alcuna decadenza probatoria
è incorsa la parte opposta.
Per una compiuta, seppur breve, disamina è necessario chiarire quanto segue.
Se è vero che l'art. 293, co. 1, c.p.c., nella formulazione applicabile al tempo della costituzione in giudizio, permetteva al contumace di costituirsi “in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, aggiungendo al co. 2 che
“la costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti”, è anche vero che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il riferimento ai documenti di cui al co. 2 citato deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non sia ancora maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, n. 108/2024).
A tal proposito, l'art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., ratione temporis applicabile, prevede(va) la possibilità per il Giudice di concedere alle parti un termine, tra l'altro, “per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
Di conseguenza, solo decorso tale termine verrebbe meno per il contumace costituitosi la possibilità di produrre, congiuntamente all'atto di costituzione, anche documentazione a sostegno delle proprie ragioni, essendo precluso, in tale momento, a tutte le parti - e non solo al contumace - di introdurre nuovi documenti nel processo.
Nel caso di specie, allora, avendo , parte opposta dichiarata contumace, CP_1
depositato il proprio atto di costituzione in giudizio e i relativi documenti prima della chiusura della prima udienza di comparizione con il relativo provvedimento istruttorio, con conseguente piena utilizzabilità della documentazione prodotta congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta.
2. Passando al merito della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, questa merita accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, è pacificamente emersa la sussistenza di un contratto d'appalto di lavori stipulato in data 3 ottobre 2019 tra e - quest'ultima CP_1 Parte_1 subentrata all'Avv. Costantino, originario committente- avente ad oggetto la fornitura in opera di struttura in cemento armato per fondazioni profonde e superficiali nel cantiere sito in Roma, via Tudaio n. 22, per un corrispettivo complessivo pattuito in euro 167.809,67 (cfr. doc. in atti). Parimenti non contestata è la circostanza che, nel corso del rapporto contrattuale, l'odierna opponente abbia determinato, con p.e.c. del 16.02.2021, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte (cfr. doc. n. 21 parte opponente).
Nel corso del giudizio è poi emerso che, durante l'esecuzione del contratto e fino alla risoluzione del rapporto, parte opponente, tramite molteplici pagamenti -tutti provati per tabulas tramite la produzione delle relative distinte e non contestati da controparte- ha corrisposto alla impresa esecutrice e odierna parte opposta un totale di euro 195.375,62, dunque una somma maggiore rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto. E ciò in virtù di una serie di lavorazioni aggiuntive richieste quali varianti in corso d'opera dalla stessa committente, analiticamente descritte dal direttore dei lavori e, altresì, richiamate dalla impresa esecutrice nelle singole fatture di riferimento.
Invero, dai documenti in atti è possibile accertare come, in tutte le suddette occasioni di variazione del progetto originario, le parti abbiano seguito un iter ben delineato, avente ad oggetto: la preventiva redazione, da parte del direttore lavori, di analitica relazione tecnico- economica in favore della committente;
la conseguente autorizzazione delle lavorazioni aggiuntive da parte della committente;
un ordine di servizio impartito dal d.l. all'impresa esecutrice con l'indicazione delle lavorazioni da eseguire;
l'emissione di fattura, da parte dell'appaltatore, con indicazione delle lavorazioni effettuate come precisate nella allegata relazione tecnica di riferimento.
Come correttamente eccepito da tale modalità di modifica delle Parte_1
pattuizioni contrattuali originarie è oggettivamente rinvenibile in una serie di documenti ritualmente prodotti, tra i quali le fatture n. 91 del 17.06.2020 e n. 133 del 31.08.2020 emesse dalla (cfr. doc. nn. 34 e 35 fasc. . CP_1 Pt_1
Nella prima fattura citata, accompagnata dalla relazione tecnica del direttore dei lavori, si legge: “vi rimettiamo la fattura per le lavorazioni aggiuntive al contratto del 03/10/2019, necessarie per completare quanto previsto nel progetto strutturale, eseguite presso il vostro cantiere sito in Roma in via Tudaio 22, come meglio descritte nella pec da voi inviata in data 05/06/2020 (cfr doc. 34 atto di citazione).
La descrizione della seconda fattura, parimenti, riporta: “vi rimettiamo fattura in relazione alla variazione delle lavorazioni in corso d'opera del contratto principale del 03/10/2019, come meglio descritte nella relazione tecnico- economica del 03/08/2020, eseguite presso il vostro cantiere sito a Roma via Tudaio 22” (cfr doc. 35 dell'atto di citazione).
La medesima documentazione, peraltro, è stata prodotta anche da parte opposta nelle proprie difese (cfr. doc.ti n. 17; 18; 19; 20; 21; 22 della comparsa di risposta). Dunque, appare chiaro che in tutti i casi di necessaria variazione delle originarie pattuizioni le parti abbiano puntualmente integrato l'oggetto del contratto previa autorizzazione del committente e conseguente redazione di una relazione tecnica da parte del direttore lavori, successivamente allegata alle proprie fatture dall'impresa esecutrice.
Per contro, il predetto metodo di rendicontazione, necessario per la verifica della reale corrispondenza tra somme fatturate e lavorazioni eseguite, non è stato rispettato per quanto attiene le somme richieste con la fattura n. 155 del 21.07.2021, posta da a CP_1
fondamento del decreto ingiuntivo e puntualmente contestata dalla parte opponente.
Invero, dal contenuto della predetta fattura non emerge quali siano le lavorazioni di cui
, parte opposta, chiede il pagamento, né quali siano le lavorazioni eseguite sul CP_1
cantiere di via Tudaio in aggiunta rispetto alle lavorazioni originariamente programmate.
Nel caso in esame, trattandosi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta assume la posizione di attrice in senso sostanziale, mentre parte opponente quella di convenuto in senso sostanziale. Per tale ragione, è la parte opposta ad essere gravata dall'onere di provare la sussistenza delle ragioni del credito azionato in via monitoria, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. in virtù del quale la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore Ne deriva che, sebbene alcuni documenti siano sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio (quali la fattura commerciale), gli stessi, in presenza di specifica contestazione, se non corredati da ulteriori documenti e/o elementi probatori, non sono sufficienti a comprovare la pretesa creditoria avanzata all'interno del giudizio di opposizione.
Ciò detto, quando il preteso debitore (nel caso di specie l'opponente ) muova Pt_1 contestazioni sull'an o sul quantum debeatur del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la mera produzione della fattura non può valere a dimostrare l'esistenza del credito, né tanto meno la sua liquidità ed esigibilità in quanto, quale atto unilaterale, non è idonea a costituire piena prova del credito, che dovrà, quindi, essere dimostrato dal creditore opposto con gli ordinari mezzi di prova.
La parte opposta , invece, non ha fornito alcuna prova dell'origine e CP_1 dell'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento. E anzi, a fronte delle puntuali contestazioni di parte opponente, si è limitata a ricondurre CP_1 genericamente l'importo dedotto nella fattura contestata a non meglio precisati maggiori costi sostenuti e lavori eseguiti “come da progetto esecutivo depositato open genio” (cfr. ancora doc. 36 atto di citazione). Inidoneo a fondare il credito vantato risulta, inoltre, il documento denominato “relazione tecnico economica riepilogativa per somme dovute per lavorazioni aggiuntive e varianti”, prodotto nella comparsa di costituzione e risposta da (doc. 28), trattandosi di CP_1
documento proveniente dalla stessa parte che non è stato oggetto di approvazione da parte della committente -la quale risulta aver invece prontamente richiesto alla controparte delucidazioni in ordine alla natura della somma richiesta con l'invio della fattura in contestazione- e che non è supportato da alcuna produzione documentale che possa dimostrare, a mero titolo di esempio, il tempo delle avvenute lavorazioni, la qualità e quantità di materiali impiegati, le spese sostenute per il personale impiegato.
Peraltro, anche qualora si intendesse ricondurre le maggiori somme richieste da a non meglio precisate lavorazioni aggiuntive -ulteriori sia rispetto a quelle CP_1
previste nel contratto che a quelle oggetto di variante concordata- è necessario evidenziare che l'art. 1667, co. 1, c.c. prescrive che “l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate”, aggiungendo al co.
2 che “l'autorizzazione si deve provare per iscritto”.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Alla luce di quanto detto e in difetto di assolvimento da parte della opposta dell'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al credito dalla stessa vantato, consegue che la domanda principale della parte opponente deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n.
16129/2022 revocato.
3. Deve poi essere esaminata la domanda riconvenzionale articolata da parte opponente, con la quale a chiesto preliminarmente riconoscersi il ritardo perpetrato Parte_1 da nell'adempimento delle proprie obbligazioni, con conseguente condanna al CP_1
pagamento della penalità di mora contrattualmente determinata in una somma pari a euro
580,00 per ogni giorno di ritardo, e così per un totale di euro 66.120,00; ha fatto riferimento, al riguardo, al ritardo calcolato dal direttore dei lavori arch. in 114 giorni Persona_1
(doc. 37).
La domanda sul punto è infondata e va, dunque, rigettata.
A tal proposito occorre rilevare come dall'istruttoria non sia emersa la prova della responsabilità della parte opposta per il ritardo nell'adempimento e, in ogni caso,
l'inequivocabile individuazione della prevista data di inizio delle lavorazioni quale presupposto fondamentale per applicare un meccanismo sanzionatorio quale quello in oggetto. Al riguardo, si rileva che è la stessa ad aver riconosciuto come, nel Parte_1 corso dell'esecuzione dell'appalto, le parti fossero addivenute ad un'integrazione significativa delle prestazioni pattuite, che ha determinato un aumento rilevante dei costi dell'opera, cui si è inevitabilmente associata una dilazione del termine ultimo dell'esecuzione dei lavori, che il contratto indicava in un totale di soli 60 giorni dall'inizio dei lavori (cfr. contratto in atti).
Pertanto, al fine di poter valutare compiutamente una responsabilità da ritardo in capo alla odierna parte opposta, è necessario valutare: il dies a quo dei lavori;
la durata massima prevista dai contraenti per l'esecuzione delle opere;
le sanzioni pattuite;
le eventuali sopravvenienze intervenute nelle more della esecuzione dei lavori e i loro effetti.
Ebbene, procedendo con ordine, nel caso di specie secondo l'opponente le lavorazioni oggetto dell'appalto avrebbero dovuto avere inizio il 07.01.2020 e terminare entro 60 giorni solari e consecutivi, come previsto dal contratto, mentre, al netto delle interruzioni fisiologiche e di tutte le altre cause di sospensione considerate dal direttore dei lavori (tra le quali il periodo di sospensione a causa della pandemia da Covid-19) l'impresa appaltatrice avrebbe ingiustificatamente perpetrato il ritardo nell'esecuzione delle opere.
Per contro, secondo la prospettazione difensiva della parte opposta, non solo il dies a quo delle lavorazioni sarebbe stato erroneamente individuato da nella data Parte_1
del 07.01.2020, ma, inoltre, il rispetto dei termini previsti sarebbe stato reso inesigibile dalla organizzazione negligente del direttore dei lavori che, oltre a comunicare tardivamente l'ottenimento delle necessarie concessioni amministrative, avrebbe richiesto ripetutamente all'impresa, in accordo con la committente, lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste da contratto, con conseguente e inevitabile dilatazione dei tempi necessari alla realizzazione delle opere.
Invero, dagli atti, nonché dalle difese delle parti, l'individuazione del dies a quo per l'inizio dei lavori, indispensabile anche per la valutazione e il computo dei giorni di ritardo, emerge tutt'altro che pacificamente.
Come correttamente sostenuto da parte opposta, se è vero che il direttore lavori già nel dicembre 2019 impartiva all'impresa, tramite ordini di servizio, le direttive per la cantierizzazione dell'area, è anche vero che fino alla ricezione della email del 23.01.2020 inviata dal direttore dei lavori a (v. doc. 9 dell'atto di citazione e doc. 14 della CP_1 comparsa di risposta) non vi è prova che l'impresa fosse consapevole del rilascio della determinazione dirigenziale necessaria per l'occupazione di suolo pubblico (e quindi per l'inizio dei lavori). Peraltro, è emersa in atti la sussistenza, sin dall'inizio effettivo delle lavorazioni, di una serie di variazioni al progetto originario (c.d. varianti), tutte richieste e riconosciute dalla committente, odierna parte opponente, che hanno comportato una inevitabile dilatazione dei tempi di esecuzione delle opere originariamente previsti.
Se alcune lavorazioni aggiuntive extra-contratto sono da considerarsi rituali e fisiologiche, incidendo in modo marginale sul costo dell'appalto -è il caso della richiesta di fornitura in opera di recinzione lignea su suolo pubblico, di cui alla email del 06.02.2020 (cfr doc. 10 atto di citazione e doc. 15 comparsa di risposta), per un costo aggiuntivo rispetto a quello previsto dal contratto pari a euro 2.300,00 oltre IVA- altre lavorazioni in variante hanno determinato una sostanziale modificazione dell'oggetto del contratto, tale per cui anche la pattuizione originaria sui tempi di lavorazione e, di conseguenza, sulla penale pattuita in caso di ritardo, sono da considerarsi emendate, rendendo inapplicabile il genetico meccanismo sanzionatorio previsto dalle parti nel contratto.
Nel corso del processo è infatti emerso come l'oggetto del contratto d'appalto sia stato sottoposto a modificazioni sostanziali di non poco momento.
In primis, le lavorazioni comunicate dal d.l. all'impresa esecutrice con la email del
05.06.2020, poi confluite nella relazione tecnica allegata alla fattura n. 91 del 2020, per una maggiorazione dei costi dell'opera pari ad euro 25.210,54 (cfr. doc. 17 comparsa di risposta e doc. 34 atto di citazione).
Ulteriore e rilevante modificazione effettuata su richiesta dalla committente si rinviene nel contenuto della relazione tecnica del 03.08.2020, successivamente allegata da CP_1
alla fattura n. 133 del 2020, nella quale il d.l. indicava lavori aggiuntivi quantificati in un aumento dei costi pari a euro 23.864,67 (cfr. doc. 35 dell'atto di citazione e doc. 20 della comparsa di risposta).
A quanto sopra si aggiunga l'ulteriore e temporalmente antecedente fatto notorio consistente nella sospensione obbligatoria per la pandemia da Covid-19, tenuta in debita considerazione dal d.l. per il periodo dal 09.03.2020 al 10.05.2020.
Le predette modifiche - o varianti in corso d'opera - hanno inciso notevolmente sia sull'oggetto del contratto che sui costi delle opere, aumentando il corrispettivo totale in modo non trascurabile e non potendo non incidere anche sui tempi di lavorazione concordati che, in assenza di diversa prova in merito, devono pertanto ritenersi implicitamente rinunciati dalle parti.
Invero, la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo essa, pertanto, configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto non imputabile alla parte obbligata (in tal senso v. Cass., Sez. II, n. 11748/2003 e
Cass., Sez. II, n. 7180/2012).
In materia di appalto, inoltre, è stato evidenziato che la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. In questi casi,
l'efficacia della penale è conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, mentre, in mancanza, grava sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera l'onere di fornire sia l'effettivo ritardo -da parametrare non più alle lavorazioni originarie di cui al contratto ma al complesso delle lavorazioni effettivamente eseguite- sia la prova della colpa dell'appaltatore (cfr. ex multis
Cass., Sez. II, n. 10201/2012 e Cass., Sez. II, n. 9152/2019).
Nel caso di specie ciò non è avvenuto.
Parte opponente, nello spiegare domanda riconvenzionale, ha analiticamente indicato le modalità di calcolo dei giorni di ritardo che determinerebbero il quantum risarcibile in virtù della penale contenuta nel contratto, omettendo tuttavia di considerare che a seguito delle modifiche e lavorazioni aggiuntive, richieste alla impresa appaltatrice dalla committente, la pattuizione contrattuale inerente il ritardo sia da ritenersi venuta meno per come formulata.
Pertanto, in assenza di certezza sul dies a quo dei lavori, a fronte del venir meno della originaria clausola penale prevista nel regolamento contrattuale, in assenza di una sopravvenuta pattuizione inerente il ritardo e coerente con le lavorazioni aggiuntive pattuite,
e in difetto di prova dell'imputabilità all'opposta del ritardo nell'esecuzione dei CP_1
lavori, la domanda riconvenzionale inerente il pagamento delle somme dedotte nella penale contrattualmente prevista deve essere rigettata.
4. Parimenti non meritevoli di accoglimento, per le medesime ragioni di cui al punto precedente, sono le ulteriori domande spiegate nei confronti della odierna opposta
IMPRESIT dalle parti intervenute con intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c., Avv.
Giuseppe Costantino e Controparte_2
Invero, le parti intervenute si sono costituite in giudizio affermando di aver subito una serie di danni “collaterali” a causa del ritardo perpetrato da nell'esecuzione delle CP_1 opere commissionatele e oggetto del rapporto contrattuale intercorrente con
[...]
Pt_1
Le parti suindicate hanno, a tal proposito, insistito per l'accoglimento delle ragioni avanzate dalla opponente contestualmente allegando copiosa Parte_1
documentazione inerente le spese sostenute durante il periodo di asserito ritardo nella conclusione dei lavori in esecuzione presso il cantiere di via Tudaio, svolti dalla odierna parte opposta.
Segnatamente, l'Avv. Costantino, originario committente dell'appalto nel quale è subentrata ha chiesto la condanna di al pagamento Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 12.540,00 per il ristoro dei danni collaterali subiti per aver dovuto sostenere costi ulteriori a titolo di oneri per la legittima occupazione di suolo pubblico e per la fruizione del passo carraio, o comunque la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
La invece, si è rivolta al Tribunale affermando il diritto a Controparte_2
vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per un importo di euro 28.357,50 per il ristoro dei danni collaterali subiti dal ritardato adempimento di . Danni equivalenti al CP_1
totale dei canoni di locazione sostenuti per la sede della società e che avrebbe risparmiato se avesse potuto trasferire tempestivamente i propri uffici nell'edificio di nuova costruzione in via Tudaio.
Senza entrare nel merito dell'accertamento sulla sussistenza, o meno, di un nesso causale tra i danni lamentati dalle parti intervenute e il ritardo nella esecuzione dell'appalto contestato ad , in questa sede è sufficiente osservare come, in via assorbente, sia CP_1
carente un elemento necessario, presupposto e logicamente precedente, ovvero la prova della sussistenza stessa di un ritardo imputabile alla responsabilità dell'impresa appaltatrice per i motivi sopra già ampiamente esposti.
Le domande delle parti intervenute non possono pertanto trovare accoglimento e devono essere rigettate.
5. Con ulteriore domanda riconvenzionale, ha poi chiesto al Tribunale Parte_1 di accertare l'inadempimento parziale della parte opposta per l'omessa consegna CP_1
dei risultati di laboratorio sui campioni di calcestruzzo preconfezionato e sulle barre di armatura prelevati dal cantiere, necessari alla committente per svolgere le verifiche di conformità delle caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati e dei componenti della struttura ai fini del collaudo finale dell'opera, circostanza non contestata da nel CP_1
corso del processo. A tal proposito, si evidenzia che nella domanda originaria la parte opponente ha domandato, oltre all'accertamento dell'inadempimento, la condanna dell'opposta alla consegna dei risultati di laboratorio sui materiali autorizzati, ovvero un risarcimento in forma specifica. In seguito, nell'ambito della precisazione conclusioni, ha tuttavia Pt_1
precisato i termini della domanda, chiedendo condannarsi la controparte al pagamento della somma di euro 1.830,00 in luogo della consegna dei risultati, avendo la opponente nelle more del giudizio proceduto ad effettuare le analisi tramite altra società privata, allegando la relativa fattura e distinta di pagamento.
In tal caso, prima ancora che valutata nel merito, la domanda, qualificata come risarcimento del danno per equivalente, deve ritenersi ammissibile.
Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, che si realizza mediante l'attribuzione al creditore di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e, quindi, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice limitazione della domanda la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica (cfr. ex multis Cass., Sez. II, n. 1186/2015).
Ciò posto, la domanda deve trovare accoglimento.
Come suesposto, a fronte delle richieste della committente di Parte_1
consegnare i risultati di laboratorio necessari per la verifica di conformità dei materiali utilizzati, la società esecutrice dei lavori ha omesso sia di riscontrare le richieste, sia di contestare il fatto come allegato da controparte (cfr. doc. 25 atto di citazione). Di talché, in ossequio al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la circostanza è da ritenersi pacifica.
Pertanto, accertato l'inadempimento parziale di e in accoglimento della CP_1
domanda di la parte opposta sarà tenuta a corrispondere alla opponente Parte_1
la somma di euro 1.830,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
quanto ai documenti comprovanti l'esborso, deve rilevarsi che la contestata tardività non sussiste, poiché la fattura ed il relativo bonifico recano la data, rispettivamente, del giugno e del luglio 2023 e sono state tempestivamente depositate con le relative note scritte alla prima udienza utile e tale la udienza dell'8 luglio 2024. Peraltro, è appena il caso di osservare che parte opposta non ha contestato nel merito la congruità degli importi pagati.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come indicato in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, come aggiornato, con esclusione della fase istruttoria, non svolta;
nei rapporti tra opposta ed opponente, sono attribuite ad limitatamente al valore del quantum liquidato in suo favore, Parte_1 rimanendo compensata la restante parte in ragione dell'accoglimento della opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, mentre nei rapporti tra e gli intervenuti CP_1
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunziando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16129/2022 in data 13 settembre 2022, emesso in R.G. n. 26298/2022;
-in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
parte opponente della somma di euro 1.830,00, oltre interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
-rigetta integralmente le domande proposte dalle parti intervenute Avv. Giuseppe
Costantino e nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
[...]
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in € 759,00 di spese ed € 1.701,00 per compensi Parte_1
oltre accessori di legge;
-condanna le parti intervenute Giuseppe Costantino e Controparte_2
al pagamento in solido delle spese di lite in favore della parte opposta
[...] [...] liquidate in € 5.810,00 per compensi, oltre accessori di legge. CP_1
Così deciso in Roma, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE
W. Verusio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.
Valerio Grisanti.