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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/12/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 811/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN UE, giusta procura in atti;
- ricorrente –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Scibilia, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti;
- resistente –
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27/10/2025;
RILEVATO E RITENUTO CHE
- le parti hanno contratto matrimonio civile il 23.04.2022 a VI (RG), il cui atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, al n. 6, parte I dell'anno 2022;
- dall'unione non sono nati figli;
- i coniugi sono separati giusta sentenza di separazione omologata n. 1269/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 19.07.2024 e pubblicata il 30.07.2024; pagina 1 di 3 - ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 inter partes;
- si è costituito in giudizio con memoria depositata il 11.06.2025; Controparte_1
- le parti sono comparse all'udienza del 12.06.2025 ed hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, che è stato versato in atti con le note congiunte di trattazione scritta del 22.09.2025 in uno alla richiesta di mutamento del rito da giudiziale a consensuale;
- i coniugi, con le stesse note di udienza, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contenute nell'accordo depositato;
- ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale omologata n. 1269/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa in data
19.07.2024 e pubblicata il 30.07.2024 e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
- l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
- le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alla condizione esclusiva che CP_1
versi a la somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
[...] Parte_1
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VI (RG), con rito civile, il
23 aprile 2022, tra e trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio dello stesso Comune, al n. 6, parte I dell'anno 2022, alle condizioni concordate riportate in motivazione;
pagina 2 di 3 -manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VI, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN UE, giusta procura in atti;
- ricorrente –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Scibilia, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti;
- resistente –
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27/10/2025;
RILEVATO E RITENUTO CHE
- le parti hanno contratto matrimonio civile il 23.04.2022 a VI (RG), il cui atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, al n. 6, parte I dell'anno 2022;
- dall'unione non sono nati figli;
- i coniugi sono separati giusta sentenza di separazione omologata n. 1269/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 19.07.2024 e pubblicata il 30.07.2024; pagina 1 di 3 - ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 inter partes;
- si è costituito in giudizio con memoria depositata il 11.06.2025; Controparte_1
- le parti sono comparse all'udienza del 12.06.2025 ed hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, che è stato versato in atti con le note congiunte di trattazione scritta del 22.09.2025 in uno alla richiesta di mutamento del rito da giudiziale a consensuale;
- i coniugi, con le stesse note di udienza, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contenute nell'accordo depositato;
- ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale omologata n. 1269/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa in data
19.07.2024 e pubblicata il 30.07.2024 e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
- l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
- le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alla condizione esclusiva che CP_1
versi a la somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
[...] Parte_1
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VI (RG), con rito civile, il
23 aprile 2022, tra e trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio dello stesso Comune, al n. 6, parte I dell'anno 2022, alle condizioni concordate riportate in motivazione;
pagina 2 di 3 -manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VI, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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