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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9007/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR AS Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473bis.
49 c.p.c. depositato in data 12 dicembre 2023 tra
C.F. ), nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sonia Spisani e dall'Avv. Maria Pia Leziroli ed elettivamente domiciliato in Milano, via
Ciro Menotti nr. 10, presso e nello studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'Avv. Maria Furfaro ed elettivamente domiciliata in in Milano, Via Podgora n.10, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Giudiziale e Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Come precisate dalle parti all'udienza del 20.11.2025
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 dicembre 2023 premesso di aver celebrato Parte_1 matrimonio in Desio (MB) in data 28.09.2012 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Desio Anno 2012, n. 46, parte I) con dalla cui unione sono nati i figli (in data CP_1 Per_1
10.01.2009) e (in data 21.09.2011), ha chiesto al Tribunale di Monza di pronunciare la Per_2 separazione personale dei coniugi disponendo l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con tempi paritari di frequentazione dei figli di entrambi i genitori, mantenimento diretto degli stessi oltre al 50% delle spese straordinarie su ciascun genitore e assegnazione a sé della casa coniugale con tutti gli arredi;
ha infine chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti decorso il termine di cui all'art. 3 L.div..
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata ha aderito alla domanda CP_1 di separazione personale dei coniugi chiedendo il collocamento prevalente dei figli minori presso di sé, diritto di visita secondo quanto ivi indicato, di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad euro 800,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione a sé della casa coniugale;
ha altresì chiesto la condanna del ricorrente al versamento dell'importo di euro 12.480,00 sul conto corrente cointestato tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 9.04.2024 il Giudice Delegato, verificata la regolarità del contraddittorio, ha sentito le parti tentandone la conciliazione. I difensori delle parti si sono quindi riportati ai propri scritti difensivi chiedendo la pronuncia dei provvedimenti opportuni ed il Giudice Delegato ha fissato l'udienza dell'11 aprile 2024 per l'audizione dei minori e Per_1 Per_2
A tale udienza, a seguito dell'ascolto dei minori in sede giudiziale, le parti dopo ampia discussione hanno raggiunto un accordo parziale definitivo ed i difensori delle parti hanno quindi chiesto il recepimento del predetto accordo da parte del Tribunale, riportandosi nel resto ai propri scritti difensivi ed il Giudice ha pertanto riservato la rispettiva decisione al Collegio.
Il Tribunale di Monza ha pronunciato nel presente giudizio la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.1353/2024 resa in data 24.04.2024 (pubblicata in data 2.05.2024), rimettendo la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Alla successiva udienza celebratasi in data 12.06.2025 il Giudice dott. Turconi, in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa AN FA, ha assegnato termine a parte ricorrente per il deposito di memoria di replica in ordine alla memoria difensiva depositata da parte resistente, rinviando all'udienza del 15.09.2025.
A tale udienza, celebratasi a seguito di rinvio in data 20.11.202, i difensori delle parti hanno discusso la causa, chiedendo la conferma dei provvedimenti di cui alla sentenza di separazione ad eccezione delle questioni economiche oggetto di contrapposte domande delle parti;
il Giudice Delegato ha pertanto rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni delle parti, le dichiarazioni dei minori rese in sede di ascolto giudiziale, la documentazione depositata dalle parti consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Il Giudice Delegato ha provveduto in ordine all'ascolto dei minori e all'udienza del 11 Per_1 Per_2 aprile 2024. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I
29.9.2015 n. 19327).
Quanto poi alle questioni economiche la documentazione agli atti consente al Collegio di ricostruire la capacità reddituale delle parti e di adottare, quindi, una motivata decisione. Appare, infatti, opportuno rammentare che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336,
Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Delegato, considerato in ogni caso che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 –
I 11.1.2016 n. 225).
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio con rito civile in Desio in data Parte_1 CP_1
28.09.2012 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Desio Anno 2012, n. 46, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 10.01.2009) e (in data 21.09.2011). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.1353/2024 resa in data 24.04.2024 (pubblicata in data 2.05.2024)
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto ai profili inerenti all'affido, al collocamento, alle visite dei figli minori ed all'assegnazione della casa coniugale deve osservarsi che le parti all'udienza dell'11 aprile 2024 hanno raggiunto un accordo parziale definitivo;
all'udienza del 20.11.2025 hanno concluso chiedendo la conferma degli accordi raggiunti e recepiti nella sentenza di separazione n.1353/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 24.04.2024.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto tra le parti risulta conforme all'esclusivo interesse dei minori, atteso che non sono emerse ragioni ostative alla previsione dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, regime privilegiato dal Legislatore. Parimenti risulta conforme all'interesse dei minori la previsione del rispettivo collocamento prevalente presso la madre, in adesione all'accordo delle parti sul punto, tenuto anche conto delle dichiarazioni e volontà come emerse ed espresse dai minori in sede di rispettivo ascolto da parte del Giudice Delegato.
Quanto al regime di visite dei figli minori con il genitore non collocatario osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'esclusivo interesse dei minori, non emergendo dagli atti elementi sintomatici di un pregiudizio per i minori correlato a tale calendario, risultando tale calendario idoneo a garantire un sereno ed equilibrato rapporto dei minori con entrambi i genitori oltre che tale da assicurare omogenei diritti di visita con i genitori ad entrambi i figli minori e Per_1
di talchè può il Collegio pronunciarsi in senso conforme. Per_2
Parimenti risulta corrispondente all'interesse dei minori la previsione dell'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla madre, genitore collocatario dei minori, in adesione all'accordo delle parti sul punto.
Si provvede come in dispositivo.
Quanto alla questione relativa al mantenimento dei figli e profilo controverso tra le parti, Per_1 Per_2 deve preliminarmente osservarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risors economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n.
785/2012).
Nel caso di specie, quanto alla situazione economica e patrimoniale riferibile alle parti, si osserva quanto segue. svolge tutt'ora attività lavorativa come dipendente presso l'Università degli Studi di Parte_1
Milano e attività lavorativa come libero professionista percependo una retribuzione netta mensile secondo quanto dallo stesso riferito di circa 900,00/1000,00 euro per 14 mensilità e di circa 1000,00 euro netti mensili per dodici mensilità.
Egli dalle dichiarazioni dei redditi in atti nell'anno di imposta 2024 (P.F. anno 2025) ha esposto redditi lordi annui di € 26887,00 pari dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.324,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (P.F. anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 22.162,00 pari dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.581,50 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (P.F. anno 2022) un reddito lordo annuo di € 21835,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa
€ 1559,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (P.F. anno 2021) un reddito lordo annuo di €
19716,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1400,00 netti mensili. Non risulta in atti dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023.
Egli risulta titolare di un saldo di conto corrente di euro 15.813,00 al 28.03.2024 (cfr. modulo spese)
e di euro 10627,00 al 30.09.2025 (cfr. estratto c/c presso allo stesso intestato). CP_2
Egli secondo quanto dallo stesso riferito risulta allo stato vivere unitamente alla rispettiva compagna che lavora in un immobile in comproprietà tra quest'ultima ed il rispettivo ex coniuge (cfr. verbale udienza del 20 novembre 2025); ha inoltre riferito di suddividere con la stessa le spese per utenze e le spese alimentari e che l'ex coniuge gli avrebbe chiesto il versamento da parte sua di un contributo abitativo, circostanza che allo stato non trova alcun riscontro documentale. Egli risulta gravato dal pagamento del mutuo allo stesso esclusivamente intestato gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi (con scadenza al 26.5.2030) con rata mensile pari ad € 485,00 circa (cfr. doc. 7), rispetto al quale risulta garante la resistente che provvede al pagamento della metà di tale importo;
risulta inoltre pacificamente gravato, trattandosi di circostanza non contestata dalla resistente, dal rimborso di un finanziamento a favore del padre per un importo mensile di euro 300,00 contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Egli risulta inoltre percepire il 50% dell'assegno unico dovuto per i figli minori pari all'importo mensile di euro 235,00. Deve, infine, essere considerato un esborso fisso mensile di circa Euro 500,00 per vitto, utenze e beni di prima necessità. risulta svolgere attività lavorativa dipendente presso l'Università degli Studi di Milano CP_1 con reddito netto mensile, secondo quanto dalla stessa riferito, di euro 1600 per 14 mensilità.
Ella nell'anno di imposta 2024 (730 anno 2025) ha esposto redditi lordi annui di € 28.847,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2007,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) redditi lordi annui di € 26.776,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.916,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) redditi lordi annui di € 25.416,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.763,42 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021
(730 anno 2022) un reddito lordo annuo di € 22.550,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.571,75 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) un reddito lordo annuo di € 23.153,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità,
a circa € 1.602,25 netti mensili. Ne risulta un lieve incremento reddituale rispetto alla situazione sussistente e nota rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione.
Ella risulta vivere unitamente ai figli minori presso la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi ed alla stessa assegnata, gravata da mutuo intestato esclusivamente al ricorrente rispetto al quale ella risulta garante, sostenendo il pagamento del 50% della rata di mutuo, per un importo mensile per la sua quota di euro 242,50.
Ella risulta infine percepire il 50% dell'assegno unico dovuto per i figli minori pari ad euro 236,00 mensili.
Ha inoltre dedotto di aver ottenuto due prestiti infruttiferi da parte di e , Parte_2 Persona_3 parenti della stessa (cfr. doc. dep. 12.11.2025), che risultano allo stato quasi del tutto restituiti, e di essere gravata dal rimborso di un finanziamento sottoscritto a settembre 2024 per l'acquisto dell'autovettura con rata mensile di euro 138,00.
Ella risulta titolare di un saldo di conto corrente di euro 52,32 al 23.10.2025 e di euro 1725,00 al
31.12.2024 (cfr. estratti c/c presso BancoPosta ***7037 alla stessa intestato). Deve, infine, essere considerato a suo carico un esborso di circa Euro 500,00 mensili per vitto, utenze e beni di prima necessità.
Alla luce pertanto di tutti i dati sopra evidenziati e degli elementi acquisiti, valutata la rispettiva situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come sopra emersa e valorizzata, tenuto conto della situazione abitativa delle parti come emersa, considerate le esigenze dei figli in relazione all'età
e gli ampi tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore, tenuto altresì conto della disponibilità manifestata dalla resistente al pagamento del 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale cointestata ad entrambi i coniugi ed a sé assegnata, il cui godimento da parte della resistente costituisce un valore economico, corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass.Sez.1,n.9432/2023), nonchè della disponibilità manifestata da parte resistente in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, il Collegio reputa del tutto equo e congruo confermare a decorrere dal mese di aprile 2024 (data della decisione di cui alla sentenza parziale di separazione) il contributo al mantenimento per i figli dovuto dal padre nella misura pari a € 300,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Monza, oltre al 100% dell'assegno unico a favore di , considerato anche che CP_1 quanto alle spese gravanti sulla casa familiare, in difetto di diverso accordo delle parti, devono applicarsi i principi di diritto comune, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass.
Sez. I 22.2.2006 n. 3836; Cass. civ., Sez. I, 28/05/2015, n. 11024). Si provvede come in dispositivo.
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, il comportamento delle parti che hanno raggiunto accordi ancorchè parziali nel corso del giudizio, considerata anche la proposta conciliativa formulata in udienza da parte resistente, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e n Desio CP_1 Parte_1 in data 28.09.2012 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Desio Anno 2012, n. 46, parte
I);
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
3. Dispone l'Assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti gli arredi che continuerà ad abitarvi con figli minori.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti:
.a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina;
durante la settimana, quando il weekend non è di spettanza paterna, il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì con accompagnamento a scuola;
.periodo natalizio: ad anni alterni dal 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre dal 30 dicembre sera al 6 gennaio salvo diverso e miglior accordo;
Natale 2024 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre;
.vacanze pasquali: l'intero periodo ad anni alterni tra genitori;
.altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza annuale tra due genitori;
.Vacanze estive: ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli minori quattro settimane, di cui almeno una settimana consecutiva nel mese di agosto con ciascun genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni e volontà dei minori”.
5. Conferma che corrisponda a per il mantenimento delle figlie e Parte_1 CP_1 Per_4
a decorrere dal mese di aprile 2024 (data della decisione) l'assegno periodico di euro 300,00 Per_5 euro mensili (150,00 euro per ciascun figlio), da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
6. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza 7. Dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico dovuto per i figli;
CP_1
8. Prende atto della disponibilità di a provvedere al pagamento del 50% della rata di mutuo CP_1 gravante sulla casa coniugale;
9. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
AR AS
Il Giudice est.
AN FA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR AS Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473bis.
49 c.p.c. depositato in data 12 dicembre 2023 tra
C.F. ), nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sonia Spisani e dall'Avv. Maria Pia Leziroli ed elettivamente domiciliato in Milano, via
Ciro Menotti nr. 10, presso e nello studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'Avv. Maria Furfaro ed elettivamente domiciliata in in Milano, Via Podgora n.10, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Giudiziale e Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Come precisate dalle parti all'udienza del 20.11.2025
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 dicembre 2023 premesso di aver celebrato Parte_1 matrimonio in Desio (MB) in data 28.09.2012 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Desio Anno 2012, n. 46, parte I) con dalla cui unione sono nati i figli (in data CP_1 Per_1
10.01.2009) e (in data 21.09.2011), ha chiesto al Tribunale di Monza di pronunciare la Per_2 separazione personale dei coniugi disponendo l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con tempi paritari di frequentazione dei figli di entrambi i genitori, mantenimento diretto degli stessi oltre al 50% delle spese straordinarie su ciascun genitore e assegnazione a sé della casa coniugale con tutti gli arredi;
ha infine chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti decorso il termine di cui all'art. 3 L.div..
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata ha aderito alla domanda CP_1 di separazione personale dei coniugi chiedendo il collocamento prevalente dei figli minori presso di sé, diritto di visita secondo quanto ivi indicato, di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad euro 800,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione a sé della casa coniugale;
ha altresì chiesto la condanna del ricorrente al versamento dell'importo di euro 12.480,00 sul conto corrente cointestato tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 9.04.2024 il Giudice Delegato, verificata la regolarità del contraddittorio, ha sentito le parti tentandone la conciliazione. I difensori delle parti si sono quindi riportati ai propri scritti difensivi chiedendo la pronuncia dei provvedimenti opportuni ed il Giudice Delegato ha fissato l'udienza dell'11 aprile 2024 per l'audizione dei minori e Per_1 Per_2
A tale udienza, a seguito dell'ascolto dei minori in sede giudiziale, le parti dopo ampia discussione hanno raggiunto un accordo parziale definitivo ed i difensori delle parti hanno quindi chiesto il recepimento del predetto accordo da parte del Tribunale, riportandosi nel resto ai propri scritti difensivi ed il Giudice ha pertanto riservato la rispettiva decisione al Collegio.
Il Tribunale di Monza ha pronunciato nel presente giudizio la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.1353/2024 resa in data 24.04.2024 (pubblicata in data 2.05.2024), rimettendo la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Alla successiva udienza celebratasi in data 12.06.2025 il Giudice dott. Turconi, in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa AN FA, ha assegnato termine a parte ricorrente per il deposito di memoria di replica in ordine alla memoria difensiva depositata da parte resistente, rinviando all'udienza del 15.09.2025.
A tale udienza, celebratasi a seguito di rinvio in data 20.11.202, i difensori delle parti hanno discusso la causa, chiedendo la conferma dei provvedimenti di cui alla sentenza di separazione ad eccezione delle questioni economiche oggetto di contrapposte domande delle parti;
il Giudice Delegato ha pertanto rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni delle parti, le dichiarazioni dei minori rese in sede di ascolto giudiziale, la documentazione depositata dalle parti consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Il Giudice Delegato ha provveduto in ordine all'ascolto dei minori e all'udienza del 11 Per_1 Per_2 aprile 2024. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I
29.9.2015 n. 19327).
Quanto poi alle questioni economiche la documentazione agli atti consente al Collegio di ricostruire la capacità reddituale delle parti e di adottare, quindi, una motivata decisione. Appare, infatti, opportuno rammentare che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336,
Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Delegato, considerato in ogni caso che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 –
I 11.1.2016 n. 225).
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio con rito civile in Desio in data Parte_1 CP_1
28.09.2012 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Desio Anno 2012, n. 46, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 10.01.2009) e (in data 21.09.2011). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.1353/2024 resa in data 24.04.2024 (pubblicata in data 2.05.2024)
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto ai profili inerenti all'affido, al collocamento, alle visite dei figli minori ed all'assegnazione della casa coniugale deve osservarsi che le parti all'udienza dell'11 aprile 2024 hanno raggiunto un accordo parziale definitivo;
all'udienza del 20.11.2025 hanno concluso chiedendo la conferma degli accordi raggiunti e recepiti nella sentenza di separazione n.1353/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 24.04.2024.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto tra le parti risulta conforme all'esclusivo interesse dei minori, atteso che non sono emerse ragioni ostative alla previsione dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, regime privilegiato dal Legislatore. Parimenti risulta conforme all'interesse dei minori la previsione del rispettivo collocamento prevalente presso la madre, in adesione all'accordo delle parti sul punto, tenuto anche conto delle dichiarazioni e volontà come emerse ed espresse dai minori in sede di rispettivo ascolto da parte del Giudice Delegato.
Quanto al regime di visite dei figli minori con il genitore non collocatario osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'esclusivo interesse dei minori, non emergendo dagli atti elementi sintomatici di un pregiudizio per i minori correlato a tale calendario, risultando tale calendario idoneo a garantire un sereno ed equilibrato rapporto dei minori con entrambi i genitori oltre che tale da assicurare omogenei diritti di visita con i genitori ad entrambi i figli minori e Per_1
di talchè può il Collegio pronunciarsi in senso conforme. Per_2
Parimenti risulta corrispondente all'interesse dei minori la previsione dell'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla madre, genitore collocatario dei minori, in adesione all'accordo delle parti sul punto.
Si provvede come in dispositivo.
Quanto alla questione relativa al mantenimento dei figli e profilo controverso tra le parti, Per_1 Per_2 deve preliminarmente osservarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risors economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n.
785/2012).
Nel caso di specie, quanto alla situazione economica e patrimoniale riferibile alle parti, si osserva quanto segue. svolge tutt'ora attività lavorativa come dipendente presso l'Università degli Studi di Parte_1
Milano e attività lavorativa come libero professionista percependo una retribuzione netta mensile secondo quanto dallo stesso riferito di circa 900,00/1000,00 euro per 14 mensilità e di circa 1000,00 euro netti mensili per dodici mensilità.
Egli dalle dichiarazioni dei redditi in atti nell'anno di imposta 2024 (P.F. anno 2025) ha esposto redditi lordi annui di € 26887,00 pari dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.324,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (P.F. anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 22.162,00 pari dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.581,50 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (P.F. anno 2022) un reddito lordo annuo di € 21835,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa
€ 1559,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (P.F. anno 2021) un reddito lordo annuo di €
19716,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1400,00 netti mensili. Non risulta in atti dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023.
Egli risulta titolare di un saldo di conto corrente di euro 15.813,00 al 28.03.2024 (cfr. modulo spese)
e di euro 10627,00 al 30.09.2025 (cfr. estratto c/c presso allo stesso intestato). CP_2
Egli secondo quanto dallo stesso riferito risulta allo stato vivere unitamente alla rispettiva compagna che lavora in un immobile in comproprietà tra quest'ultima ed il rispettivo ex coniuge (cfr. verbale udienza del 20 novembre 2025); ha inoltre riferito di suddividere con la stessa le spese per utenze e le spese alimentari e che l'ex coniuge gli avrebbe chiesto il versamento da parte sua di un contributo abitativo, circostanza che allo stato non trova alcun riscontro documentale. Egli risulta gravato dal pagamento del mutuo allo stesso esclusivamente intestato gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi (con scadenza al 26.5.2030) con rata mensile pari ad € 485,00 circa (cfr. doc. 7), rispetto al quale risulta garante la resistente che provvede al pagamento della metà di tale importo;
risulta inoltre pacificamente gravato, trattandosi di circostanza non contestata dalla resistente, dal rimborso di un finanziamento a favore del padre per un importo mensile di euro 300,00 contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Egli risulta inoltre percepire il 50% dell'assegno unico dovuto per i figli minori pari all'importo mensile di euro 235,00. Deve, infine, essere considerato un esborso fisso mensile di circa Euro 500,00 per vitto, utenze e beni di prima necessità. risulta svolgere attività lavorativa dipendente presso l'Università degli Studi di Milano CP_1 con reddito netto mensile, secondo quanto dalla stessa riferito, di euro 1600 per 14 mensilità.
Ella nell'anno di imposta 2024 (730 anno 2025) ha esposto redditi lordi annui di € 28.847,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2007,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) redditi lordi annui di € 26.776,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.916,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) redditi lordi annui di € 25.416,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.763,42 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021
(730 anno 2022) un reddito lordo annuo di € 22.550,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.571,75 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) un reddito lordo annuo di € 23.153,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità,
a circa € 1.602,25 netti mensili. Ne risulta un lieve incremento reddituale rispetto alla situazione sussistente e nota rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione.
Ella risulta vivere unitamente ai figli minori presso la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi ed alla stessa assegnata, gravata da mutuo intestato esclusivamente al ricorrente rispetto al quale ella risulta garante, sostenendo il pagamento del 50% della rata di mutuo, per un importo mensile per la sua quota di euro 242,50.
Ella risulta infine percepire il 50% dell'assegno unico dovuto per i figli minori pari ad euro 236,00 mensili.
Ha inoltre dedotto di aver ottenuto due prestiti infruttiferi da parte di e , Parte_2 Persona_3 parenti della stessa (cfr. doc. dep. 12.11.2025), che risultano allo stato quasi del tutto restituiti, e di essere gravata dal rimborso di un finanziamento sottoscritto a settembre 2024 per l'acquisto dell'autovettura con rata mensile di euro 138,00.
Ella risulta titolare di un saldo di conto corrente di euro 52,32 al 23.10.2025 e di euro 1725,00 al
31.12.2024 (cfr. estratti c/c presso BancoPosta ***7037 alla stessa intestato). Deve, infine, essere considerato a suo carico un esborso di circa Euro 500,00 mensili per vitto, utenze e beni di prima necessità.
Alla luce pertanto di tutti i dati sopra evidenziati e degli elementi acquisiti, valutata la rispettiva situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come sopra emersa e valorizzata, tenuto conto della situazione abitativa delle parti come emersa, considerate le esigenze dei figli in relazione all'età
e gli ampi tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore, tenuto altresì conto della disponibilità manifestata dalla resistente al pagamento del 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale cointestata ad entrambi i coniugi ed a sé assegnata, il cui godimento da parte della resistente costituisce un valore economico, corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass.Sez.1,n.9432/2023), nonchè della disponibilità manifestata da parte resistente in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, il Collegio reputa del tutto equo e congruo confermare a decorrere dal mese di aprile 2024 (data della decisione di cui alla sentenza parziale di separazione) il contributo al mantenimento per i figli dovuto dal padre nella misura pari a € 300,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Monza, oltre al 100% dell'assegno unico a favore di , considerato anche che CP_1 quanto alle spese gravanti sulla casa familiare, in difetto di diverso accordo delle parti, devono applicarsi i principi di diritto comune, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass.
Sez. I 22.2.2006 n. 3836; Cass. civ., Sez. I, 28/05/2015, n. 11024). Si provvede come in dispositivo.
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, il comportamento delle parti che hanno raggiunto accordi ancorchè parziali nel corso del giudizio, considerata anche la proposta conciliativa formulata in udienza da parte resistente, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e n Desio CP_1 Parte_1 in data 28.09.2012 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Desio Anno 2012, n. 46, parte
I);
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
3. Dispone l'Assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti gli arredi che continuerà ad abitarvi con figli minori.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti:
.a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina;
durante la settimana, quando il weekend non è di spettanza paterna, il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì con accompagnamento a scuola;
.periodo natalizio: ad anni alterni dal 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre dal 30 dicembre sera al 6 gennaio salvo diverso e miglior accordo;
Natale 2024 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre;
.vacanze pasquali: l'intero periodo ad anni alterni tra genitori;
.altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza annuale tra due genitori;
.Vacanze estive: ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli minori quattro settimane, di cui almeno una settimana consecutiva nel mese di agosto con ciascun genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni e volontà dei minori”.
5. Conferma che corrisponda a per il mantenimento delle figlie e Parte_1 CP_1 Per_4
a decorrere dal mese di aprile 2024 (data della decisione) l'assegno periodico di euro 300,00 Per_5 euro mensili (150,00 euro per ciascun figlio), da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
6. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza 7. Dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico dovuto per i figli;
CP_1
8. Prende atto della disponibilità di a provvedere al pagamento del 50% della rata di mutuo CP_1 gravante sulla casa coniugale;
9. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
AR AS
Il Giudice est.
AN FA