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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1244/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARCHESE GIUSEPPE rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCHESE GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e integrate con accordo congiunto depositato in data 18.11.2024; il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario il 10.9.1998, trascritto nei
[...]
registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1998 Parte II Serie A n. 311, unione dalla quale sono nati 4 figli, nato il [...], nata il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2 Per_3
nato il [...], e che con Decreto del 20.3.2017 il Tribunale di Gela aveva omologato la Per_4
loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliati, chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e successivamente integrate con domanda congiunta depositata il 18.11.2024, per modificare le condizioni della separazione contenute nel Decreto di omologazione n. 1995/2017 del 20.3.2017 reso da Tribunale di Gela nel seguente modo:
“1. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione con i figli, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore, ad essere collaborativi tra loro ed a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli (sono indicati di seguito
i recapiti telefonici: SI. tel. 328/3226217; SI.ra tel. 334/7498463, con impegno di CP_1 Pt_1 entrambi a comunicare tempestivamente ogni variazione.
2. Concordano che l'affidamento dei due figli minori sarà condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la quale si impegna a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.), fermo restando il diritto di visita del padre nonché la possibilità di pernotto presso lo stesso, previo accordo con il coniuge collocatario.
3. Ciascun genitore potrà prendere decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
4. Concordano un obbligo di pagamento in capo al padre (SI. di un assegno di CP_1 mantenimento dei tre figli, già in precedenza collocati presso la madre, ossia per (nata il Per_2
10.9.2003, non ancora economicamente indipendente, che frequenta un corso di studi universitario), per (nato il [...], che frequenta un percorso d'Istruzione e Formazione Professionale – Per_3
IeFP) e per (nato il [...], che frequenta la scuola media inferiore), di euro 600,00 Per_4
(seicento/00) mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, oculistiche, odontoiatriche, psicologiche, scolastiche e per attività ricreative), previamente concordate tra i genitori e documentate. Il figlio maggiore, (nato il [...]) risulta Per_1 indipendente economicamente.
2
5. Concordano che la casa coniugale, stabilita in Gela (prov. di Caltanissetta), via Perugia al civico
37 (primo piano), continui ad esser assegnata alla madre (SI.ra ) per viverci con i tre figli, Pt_1 fino al raggiungimento dell'autonomia economica.
6. La SI.ra , genitore collocatario, si obbliga ad avvertire il SI. almeno 3 giorni Pt_1 CP_1 prima qualora dovesse allontanarsi dalla città di Gela, per permettergli di organizzarsi con i figli.
7. Non è consentito condurre i figli fuori dalla Nazione senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore”
La causa, con ordinanza emessa in data 26.11.2024, all'esito dell'udienza cartolare fissata per tale data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 (segnatamente, almeno sei mesi dalla comparizione delle parti in sede di separazione personale, udienza celebratasi in data 27.2.2017) senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, la domanda proposta dalle parti deve essere accolta in quanto il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento dei figli minori e il mantenimento della prole non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione– il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1 [...]
, nata a [...] l'[...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
10.8.1973, in data 10.9.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n.
311 Parte II Serie A dell'anno 1998
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 10.9.1998, Pt_1 Parte_1 Controparte_1 indicate in parte motiva;
3 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 4.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARCHESE GIUSEPPE rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCHESE GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e integrate con accordo congiunto depositato in data 18.11.2024; il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario il 10.9.1998, trascritto nei
[...]
registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1998 Parte II Serie A n. 311, unione dalla quale sono nati 4 figli, nato il [...], nata il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2 Per_3
nato il [...], e che con Decreto del 20.3.2017 il Tribunale di Gela aveva omologato la Per_4
loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliati, chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e successivamente integrate con domanda congiunta depositata il 18.11.2024, per modificare le condizioni della separazione contenute nel Decreto di omologazione n. 1995/2017 del 20.3.2017 reso da Tribunale di Gela nel seguente modo:
“1. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione con i figli, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore, ad essere collaborativi tra loro ed a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli (sono indicati di seguito
i recapiti telefonici: SI. tel. 328/3226217; SI.ra tel. 334/7498463, con impegno di CP_1 Pt_1 entrambi a comunicare tempestivamente ogni variazione.
2. Concordano che l'affidamento dei due figli minori sarà condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la quale si impegna a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.), fermo restando il diritto di visita del padre nonché la possibilità di pernotto presso lo stesso, previo accordo con il coniuge collocatario.
3. Ciascun genitore potrà prendere decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
4. Concordano un obbligo di pagamento in capo al padre (SI. di un assegno di CP_1 mantenimento dei tre figli, già in precedenza collocati presso la madre, ossia per (nata il Per_2
10.9.2003, non ancora economicamente indipendente, che frequenta un corso di studi universitario), per (nato il [...], che frequenta un percorso d'Istruzione e Formazione Professionale – Per_3
IeFP) e per (nato il [...], che frequenta la scuola media inferiore), di euro 600,00 Per_4
(seicento/00) mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, oculistiche, odontoiatriche, psicologiche, scolastiche e per attività ricreative), previamente concordate tra i genitori e documentate. Il figlio maggiore, (nato il [...]) risulta Per_1 indipendente economicamente.
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5. Concordano che la casa coniugale, stabilita in Gela (prov. di Caltanissetta), via Perugia al civico
37 (primo piano), continui ad esser assegnata alla madre (SI.ra ) per viverci con i tre figli, Pt_1 fino al raggiungimento dell'autonomia economica.
6. La SI.ra , genitore collocatario, si obbliga ad avvertire il SI. almeno 3 giorni Pt_1 CP_1 prima qualora dovesse allontanarsi dalla città di Gela, per permettergli di organizzarsi con i figli.
7. Non è consentito condurre i figli fuori dalla Nazione senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore”
La causa, con ordinanza emessa in data 26.11.2024, all'esito dell'udienza cartolare fissata per tale data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 (segnatamente, almeno sei mesi dalla comparizione delle parti in sede di separazione personale, udienza celebratasi in data 27.2.2017) senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, la domanda proposta dalle parti deve essere accolta in quanto il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento dei figli minori e il mantenimento della prole non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione– il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1 [...]
, nata a [...] l'[...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
10.8.1973, in data 10.9.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n.
311 Parte II Serie A dell'anno 1998
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 10.9.1998, Pt_1 Parte_1 Controparte_1 indicate in parte motiva;
3 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 4.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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