Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5839 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e di- Parte_1 fesa per mandato in atti dall'Avv. Tarantino TO;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per man- CP_1 dato in atti dall'Avv. Carrà Raffaele;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/10/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Palermo il 18/09/2000 con unione coniugale dalla CP_1 quale sono nati a Palermo i figli: TO il 20/07/2001, e , il Per_1
7/09/2005 - ha chiesto a questo Tribunale, a seguito del decreto di omologa delle condizioni della separazione personale dei coniugi del 3/01/2012, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la complessiva somma di euro 800,00, di cui euro 200,00 a titolo di assegno divorzile in suo favore ed euro 600,00 quale contributo per il mantenimento indiretto dei fi- gli, con la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore del mari- to.
2. nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
10/05/2022, ha aderito alle domande di divorzio e di assegnazione della ca- sa coniugale, si è dichiarato disponibile a versare alla ricorrente l'importo mensile di euro 200 già stabilito per il mantenimento della LI in sede Per_1 di separazione e, per il resto, ha sollecitato il rigetto delle ulteriori richieste economiche avanzate da contestandone il fondamento. Parte_1
3. Con l'ordinanza del 24/6/2022, il Presidente, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “dichiara cessate le previsioni sull'affidamento con- diviso relative al figlio TO concordate in sede di separazione consensua- le;
conferma per il resto le condizioni di ordine economico concordate dalle parti in sede di separazione consensuale (..)”.
4. La causa quindi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e interrogatorio formale della ricorrente, all'udienza del
14/10/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
- 2 - 5. In via preliminare, deve osservarsi che la parte resistente ha prodotto, in allegato alla comparsa conclusionale depositata il 12/12/2024, il contrat- to di locazione stipulato dal figlio . Parte_2
Si tratta, invero, di un documento inutilizzabile ai fini della decisione, at- teso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti uni- camente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non cer- tamente introdurre nuovi temi d'indagine.
E' noto, infatti, che la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord.
12.1.2012, n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contrad- dittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di preci- sazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di documentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto com- ma, c.p.c.
6. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 27.11.2022, della sentenza non definiti- va n. 4915/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
7. Provvedimenti nell'interesse della prole
Va rilevato che nessun provvedimento in ordine all'affidamento della prole va adottato, in considerazione del fatto che nelle more del giudizio anche la secondogenita della coppia, , nata a [...] il [...], è di- Persona_2 venuta maggiorenne.
8. Sull'assegnazione della casa coniugale
Entrambe le parti hanno chiesto la conferma dei provvedimenti della sepa- razione nella parte in cui era stata stabilita l'assegnazione della casa coniu- gale, ubicata a Palermo nella Via Benedetto Baldi n. 25, a . CP_1
- 3 - Sul punto, deve rilevarsi che in mancanza di figli della coppia conviventi con il genitore nessun provvedimento di assegnazione va adottato ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c. e, pertanto, l'immobile seguirà il relativo regime dominicale.
9. Provvedimenti di carattere economico
9.1 Nulla va, anzitutto, disposto in ordine alla domanda avanzata da
[...]
volta al riconoscimento di una somma a titolo di assegno di- Parte_3 vorzile, avendovi la parte espressamente rinunciato con le note scritte di pre- cisazione delle conclusioni depositate in sostituzione dell'udienza del
14/10/2024, avendo la stessa contratto nuove nozze il 4/10/2024, com'è pacifico e risulta pure dal certificato prodotto dalla difesa di . CP_1
Consegue che l'obbligo stabilito, in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale del 24/6/2022, a carico del resistente di corri- spondere un assegno per il mantenimento della moglie va senz'altro revocato a far data dal mese di ottobre 2024.
9.2 Venendo, dunque, all'esame delle ulteriori domande, formulate da
[...]
, di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo Parte_3 al mantenimento indiretto dei due figli delle parti, occorre premettere, in punto di diritto, che a seguito della separazione personale tra coniugi, la pro- le ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corri- spondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto pos- sibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i fi- gli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ricon- ducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organiz- zazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di edu- cazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro,
- 4 - professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizza- zione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n.
3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concre- ta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata
- 5 - in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collo- catario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosuffi- ciente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valu- tazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n.
4145/2023).
L'art. 337 septies stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Difatti, l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di au- tomaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai geni- tori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un li- vello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricer- ca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto mag- giorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi auto- nomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridi-mensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. ord.,
- 6 - 3.12.2021 n. 38366, Cass. 25.7.2022 n. 23132).
L'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena com- piuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto.
9.3 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in disamina, con precipuo riguardo alla domanda con la quale la ricorrente ha invocato la conferma dell'obbligo, previsto in sede di separazione, a carico di CP_1 di continuare a contribuire al mantenimento indiretto del primogenito _3
, preme osservare che nel corso dell'istruttoria svolta, in occasione
[...] dell'interrogatorio formale reso, ha ammesso che il figlio la- Parte_1 vora con il padre e percepisce una retribuzione mensile di euro 200,00 alla settimana, senza che tuttavia il relativo rapporto di lavoro sia stato regolariz- zato (si veda verbale dell'udienza del 30/1/2024).
Entrambe le parti, inoltre, hanno concordemente rappresentato, nei ri- spettivi scritti conclusivi, che, dopo il matrimonio della madre e il trasferi- mento di quest'ultima insieme a presso l'abitazione del coniuge, Per_1 _3
ha deciso di continuare a vivere con la compagna nell'appartamento sito
[...] in Palermo, viale Maria SS. Mediatrice n. 17, sicché, tenuto conto della paci- fica raggiunta indipendenza economica del figlio che, peraltro, non vive più con la ricorrente, s'impone la revoca, a far data dal mese di ottobre 2024, dell'obbligo stabilito in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale a carico di di corrispondere a un assegno per il CP_1 Parte_1 mantenimento del primogenito.
9.4 Per altro verso è, del pari, pacifico tra le parti che la secondogenita
, sebbene ormai maggiorenne, continua a vivere con la madre e non è Per_1 economicamente indipendente e, dunque, va confermato l'obbligo per il pa- dre di versare un assegno periodico per il suo mantenimento indiretto in fa- vore di che provvede al sostentamento diretto della LI Parte_1
- 7 - con ella convivente.
Ai fini della determinazione del quantum, in relazione alle condizioni eco- nomico-patrimoniali delle parti, in ossequio al principio di proporzionalità mette conto evidenziare che all'udienza di comparizione dei Parte_1 coniugi innanzi al Presidente del 13.05.2022 ha riferito di aver lavorato in passato come collaboratrice domestica e di prestare attività lavorativa presso l'istituto delle “Ancelle” come assistente all'infanzia, in virtù di un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2022, con una retribuzione di circa 600/700,00 euro mensili (si veda verbale di udienza citato e contratto di lavoro versato in atti il 15/06/2022).
Nel corso del giudizio ha documentato di essere stata assunta alle dipen- denze della “ ” con un contratto di lavo- Parte_4 ro a tempo determinato, con mansioni di assistente.
Dalla documentazione reddituale depositata si evince che nell'anno d'imposta 2020 ha avuto un reddito complessivo lordo di euro 3.675,00, nel
2021 di euro 9.060,00 e nel 2022 di euro 9.637,00 (cfr. dichiarazione dei redditi versate in atti il 2.01.2024).
Dal canto suo , in occasione dell'audizione delle parti all'udienza CP_1 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, ha dichiarato di svolgere l'attività di meccanico di mezzi pesanti, con un guadagno di circa 1.000,00 € mensili.
Negli scritti difensivi ha precisato di aver deciso nel 2018 di costituire un'impresa individuale denominata “Opes Ugo”, di aver provveduto al versa- mento integrale delle rate del mutuo cointestato gravante sulla casa coniuga- le pari a € 545,00 sino all'estinzione dello stesso avvenuta nel 2018 e di aver contratto successivamente un finanziamento con la finalizzato Pt_5 all'acquisto di un magazzino come sede della sua officina, per il quale deve versare rate mensili di euro 350,00 con scadenza ad aprile 2026 (cfr. tabella di ammortamento versata in atti l'11.05.2022).
Dalla documentazione fiscale offerta in comunicazione risulta che ha per- cepito per l'anno di imposta 2018 un reddito complessivo di euro 4.054,00,
- 8 - nel 2019 di euro 12,00, nel 2020 di euro 11.449,00 e nel 2022 di euro
20.218,00.
Per il 2021 si è limitato a depositare unicamente la ricevuta di trasmissio- ne della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate da cui emerge un reddito complessivo di euro 14.700,00 (si veda produzione documentale del
10/1/2024).
Alla luce dei redditi emersi, delle dichiarazioni delle parti e della documen- tazione depositata, appare congruo stabilire, a carico di , a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento indiretto della LI l'obbligo di versare Per_1
a un assegno pari ad euro 300,00 mensili, tenuto conto an- Parte_1 che dell'età della predetta (che ha oggi 19 anni) e del correlativo incremento delle esigenze economiche notoriamente legato alla crescita, essendo stato previsto l'importo di euro 200,00 con il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso nel 2012.
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, adottate sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite all'esito del giudizio, va fissata al mese successivo dalla data della presente decisione, fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale.
Entrambi i genitori vanno, inoltre, obbligati a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
10. Spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, con la soccombenza parziale reciproca delle parti, si ritengono sussistere fondati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- 9 - 1. richiama la sentenza n. 4915/2022 del 27.11.2022 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 18/09/2000, da nata a [...]- Parte_1 lermo l'1/04/1980, e da nato a [...] il [...], tra- CP_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 121, parte II serie A, dell'anno 2000;
2. nulla dispone in ordine al regime di affidamento e visita con il genitore non convivente della LI , avendo la stessa raggiunto la Persona_2 maggiore età nelle more del presente giudizio;
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale a CP_1 avanzata da entrambe le parti;
4. dichiara rinunciata la domanda proposta da diretta Parte_1 alla corresponsione di un assegno divorzile da parte di;
CP_1
5. revoca, a far data dal mese di ottobre 2024, l'obbligo stabilito, in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale del 24/6/2022, a carico di di corrispondere un assegno per il mantenimento CP_1 della moglie e per il figlio TO;
6. pone a carico di a far data dal mese successivo alla pubbli- CP_1 cazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere in favore di , un assegno mensile di euro Parte_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della LI
, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- Persona_2 lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
7. dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la LI , nella accezione e Persona_2 secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente
- 10 - giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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