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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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- 1. Appalti: il termine per adempiere, se non determinato, va stabilito dal giudiceAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 20 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 07/05/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35845 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio degli avv.ti ROBERTO MORELLI (c.f. – pec: C.F._1
e (c.f. – pec: Email_1 Parte_2 C.F._2
, che la rappresentano e difendono per procura in atti Email_2
ATTRICE OPPONENTE contro c.f. ), in persona del socio Controparte_1 P.IVA_2 accomandatario pro tempore, elettivamente presso lo studio dell'avv. FABRIZIO ARDIZZONE (c.f.
– pec: , che la rappresenta e difende per C.F._3 Email_3
procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto, opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso del 27/6/2024 ha agito in via monitoria Parte_3
nei confronti di chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di euro Parte_1
pagina 1 di 8 38.199,29, oltre interessi legali dal deposito del ricorso e spese di procedura, a saldo delle fatture n.
47/FE e n. 48/FE emesse in data 03/08/2023 a titolo di corrispettivo per i lavori di riqualificazione Cont energetica, corrispondenti al primo realizzati presso l'immobile sito in Cinisi, ON
NE (proprietà di e presso l'immobile sito in Cinisi, ON Maggiari Parte_4
(proprietà di ), in forza di due distinti contratti di subappalto stipulati tra le parti. Parte_5
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, deducendo che: Parte_1
a) nei contratti siglati con i proprietari degli edifici interessati agli interventi, la stessa, operando in qualità di general contractor, ha accettato come modalità di pagamento, la formula dello “sconto in fattura” ex art. 119 del D.L. 34/2020, che prevede, in luogo del pagamento in denaro, la cessione dei crediti d'imposta maturati;
b) in entrambi i contratti di sub-appalto, siglati tra le parti in data
5/6/2022, è previsto che “Il corrispettivo sarà pagato all'impresa entro il termine di 5 giorni dalla data in cui riceverà il pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai Pt_1 beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto”; c) “a seguito dell'ormai generalizzato blocco operato dal sistema bancario su questo tipo di cessioni”, si è vista costretta, onde ottenere la liquidazione dei crediti presenti sul proprio cassetto fiscale - tra cui quelli relativi ai cantieri su cui ha prestato la propria attività - a rivolgersi alla società di cartolarizzazione , CP_1 CP_3 ma la relativa operazione non si è ancora conclusa positivamente e, a tutt'oggi, non ha ancora incassato alcunché; d) il credito azionato da controparte è inesigibile, ed è anche contestato nella sussistenza e nell'entità. Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, costituitasi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, deducendo che: a) l'art. 4 dei contratti inter partes pone una condizione sospensiva causale che si è avverata poiché, come si evince dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta che, in data 20/07/2023, ha ceduto pro soluto a i crediti fiscali relativi ai cantieri Pt_1 CP_3
per cui è causa, ottenendone il pagamento, o comunque monetizzando i crediti fiscali ceduti, dei quali non è più titolare;
b) in subordine, la condizione deve considerarsi come avverata, ai sensi dell'art. 1359 c.c., poiché il suo mancato avveramento è causato, per stessa ammissione dell'opponente, dal sistema bancario, terzo soggetto alla cui volontà è rimessa la monetizzazione del credito di imposta;
c) in ulteriore subordine, la clausola n. 4 deve ritenersi nulla e tamquam non esset poiché genera una situazione di incertezza con riferimento agli effetti del contratto: infatti, non essendo stabilito un termine entro il quale deve verificarsi il pagamento del corrispettivo della cessione del credito, risulta sine die il momento entro il quale, pur non avverandosi la condizione, il subappaltatore potrà percepire il proprio corrispettivo; d) dalla documentazione ex adverso prodotta, proveniente dalla società cessionaria dei crediti, non risulta essere previsto né prevedibile il termine entro il quale B-
Con
potrà ottenere il pagamento della cessione, né essa subappaltatrice potrebbe mai avere contezza pagina 2 di 8 dell'intervenuto pagamento della cessione, da cui far decorrere il termine di 5 giorni, non avendo strumenti per essere messa a conoscenza dell'operazione di monetizzazione del credito, in merito a alla quale controparte non le ha mai comunicato alcunché, nonostante le molteplici diffide trasmesse;
e) i crediti portati dalle fatture azionate, mai contestati, si riferiscono ai primi stati di avanzamento lavori (SAL) emessi per ciascuno dei due cantieri dal Direttore Lavori, i quali descrivono le lavorazioni realizzate dall'inizio dell'appalto fino alla loro emissione, e necessariamente sono stati asseverati, poiché, in mancanza, i crediti di imposta, pacificamente acquisiti da sul proprio Pt_1
cassetto fiscale, non si sarebbero generati.
L'opponente, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha dedotto che la cessione dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione non ha comportato la monetizzazione degli stessi, tanto che “alla data del 15.4.2024 aveva presenti sul proprio cassetto fiscale crediti per € 44.764.353,25”; si è poi resa disponibile a soddisfare il credito maturato dalla convenuta “a mezzo cessione dei crediti generati, ribadendo l'opposizione alla richiesta di pagamento in moneta fino a quando essa stessa non avrà ottenuto la monetizzazione dei crediti stessi”.
Rigettate le prove costituende dedotte dalla sola parte opponente, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e viene decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
2. La sussistenza del credito azionato
E' pacifica tra le parti la conclusione dei due contratti di sub-appalto, versati in atti da entrambe, in forza dei quali si è obbligata ad eseguire presso gli immobili siti in Cinisi, ON CP_1
NE (di proprietà della signora e ON AG (di proprietà del sig. Parte_4
) tutti i lavori di riqualificazione energetica descritti nei rispettivi progetti e già Parte_5
oggetto dei contratti di appalto sottoscritti tra in qualità di general contractor, e i suddetti Pt_1
proprietari (vd. docc. 2 e 3 fasc. mon., docc. 2 e 3 opponente).
Risulta documentalmente che le odierne parti hanno pattuito in euro 37.980,00 il corrispettivo per i lavori da eseguirsi presso l'immobile di proprietà e in euro 26.276,00 quello per i lavori da Pt_4 eseguirsi presso l'immobile di proprietà , definendolo in entrambi i casi “chiuso a forfait”, Pt_5 ovvero a corpo, ed hanno espressamente previsto “la facoltà di emettere stato di avanzamento dei lavori” purché non più di due, ciascuno dei quali riferito ad almeno il 30% dell'intervento complessivo commissionato (cfr. docc. 2 e 3, art. 4).
Ambedue i rapporti obbligatori dedotti in giudizio corrispondono allo schema negoziale dell'appalto,
e, pur avendo natura derivata dai rispettivi contratti base di appalto stipulati tra e i committenti Pt_1
principali, sono del tutto autonomi rispetto ad essi. pagina 3 di 8 Dalle emergenze istruttorie risulta che:
a) in data 19/09/2022 B-110 ha emesso nei confronti della sig.ra la fattura nr. 235/22 per euro Pt_4
49.178,09 (Iva compresa) e nei confronti del sig. la fattura nr. 234/22 per euro 47.536,00 Pt_5
(Iva compresa), a titolo di “1° SAL”, operando in ciascuna lo “sconto in fattura” del 100%;
b) in data 24/09/2022, per ciascuno dei due cantieri, sono stati emessi i “SAL n. 1”, entrambi asseverati dal geom. , nei quali il professionista ha indicato – per ciascuno degli Controparte_5
interventi “trainanti” e “trainati” in dettaglio descritti (isolamento termico delle superfici, sostituzione impianti, sostituzione infissi ecc.) ed avuto riguardo ai costi previsti nei rispettivi computi metrici estimativi – gli importi dei lavori realizzati sino a tale data, ammontanti ad euro 49.178,09 per l'immobile di proprietà e ad euro 47.536,00 per l'immobile di proprietà (vd. docc. 3 Pt_4 Pt_5
e 4 opposta).
Osservato che per quanto emerge, è l'unica impresa esecutrice a cui le opere sono state CP_1
integralmente subappaltate nei cantieri in parola, a fronte delle superiori evidenze, ed in particolare di quanto il professionista ha attestato essere stato compiuto, deve ritenersi provata l'esecuzione da parte di dei lavori per i quali in data 3/8/2023 ha emesso le fatture azionate, in specie la CP_1
fattura n. 48/FE per euro 22.298,13 a titolo di acconto (primo SAL) per le lavorazioni edili svolte presso la proprietà e la fattura n. 47/FE per euro 15.901,16 a titolo di acconto (primo SAL) per Pt_4
le lavorazioni edili svolte presso la proprietà , entrambe senza Iva per “inversione contabile” Pt_5
(docc. 4 e 5 fasc.mon).
Va conseguentemente accertata la sussistenza del diritto dell'opposta al pagamento dei corrispettivi azionati nel monitorio, rispetto alla quale la contestazione dell'opponente sulla “entità del credito maturato” non ha pregio e non è degna di nota, essendo del tutto generica.
3. L'esigibilità del credito azionato
L'opponente ha eccepito l'inesigibilità del credito azionato, invocando la clausola n. 4 dei contratti di subappalto in essere fra le parti - ai sensi della quale “il Corrispettivo sarà pagato alla IMPRESA entro il termine di 5 giorni dalla data in cui riceverà il pagamento della cessione del Parte_1
Credito di Imposta corrisposto dai Beneficiari per l'esecuzione del Contratto di Appalto” - ed allegando di non avere, a tutt'oggi, incassato alcunché, pur essendosi rivolta ad una società di cartolarizzazione, , “onde ottenere la liquidazione dei crediti presenti sul proprio cassetto CP_3 fiscale (tra cui anche quello relativi ai cantieri su cui ha prestato la propria attività ” CP_1
(cfr. atto citazione, pag. 2).
Alla luce di quanto allegato dall'opponente, è incontroverso: - che i crediti d'imposta sono maturati pagina 4 di 8 in capo ai due beneficiari, signori e;
- che entrambi i beneficiari li hanno “corrisposti” Pt_4 Pt_5
a - e che quest'ultima ne è divenuta titolare, avendoli acquisiti sul proprio cassetto fiscale. Pt_1
Non è stato chiarito quando ha ricevuto i crediti d'imposta, e tuttavia deve ritenersi provato Pt_1
che, alla data del 20/7/2023, ne fosse già titolare.
Infatti, pur non essendovi evidenze che B-110 abbia effettivamente ceduto a i crediti CP_3
d'imposta generati dai lavori eseguiti da resso i due cantieri, l'opposta non lo ha contestato, CP_1
deducendo, altrettanto incontestata, che la cessione è avvenuta in data 20/07/2023, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (vd. doc. 7 fasc.mon.): tali circostanze devono quindi ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
Ne discende, come corollario, che alla data del 20 luglio 2023 B-110 era già titolare dei crediti d'imposta, il che implica che li ha ricevuti dai beneficiari non più tardi di tale data.
L'opposta avversa l'eccezione di inesigibilità sotto molteplici profili, fornendo diverse chiavi di interpretazione della clausola stessa, e insiste per il pagamento dei lavori eseguiti e quindi delle fatture azionate, risalenti al mese di agosto 2023, affermandone l'esigibilità.
La clausola n. 4 va quindi interpretata e qualificata.
In un recente arresto, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio: “Il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso pagamento di un corrispettivo, cosicché, ove dalle emergenze di causa non consti che le parti, nonostante il nomen iuris, abbiano inteso concludere un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata escludendo che all'appaltatore possa essere negato il diritto al corrispettivo, ove abbia adempiuto alla propria obbligazione” (vd. Cass. civ. n. 12115 del
06/05/2024).
Tale principio, chiarisce la Corte, è la plastica applicazione della regola ermeneutica di cui all'art. 1369 cod. civ., secondo la quale, nel dubbio, le espressioni polisense debbono “essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”: infatti, posto che il contratto d'appalto ha come sinallagma la prestazione di un'opera con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo in danaro (art. 1655 cod. civ.), il che vuol dire che l'appaltatore presta la sua opera imprenditoriale dietro corrispettivo certo, da ciò consegue che, nel caso in cui le parti intendano dar vita a un contratto atipico avente natura aleatoria, peraltro ben distante dal paradigma dell'appalto, una tale volontà deve stagliarsi nitidamente (fermo che, laddove fosse riscontrata tale ultima ipotesi, andrebbe comunque vagliata la meritevolezza giuridica di un tal contratto) (cfr. Cass. cit. pag. 4 delle motivazioni).
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, in base alle emergenze di causa, deve senz'altro escludersi che le parti abbiano voluto concludere un contratto di natura aleatoria, nel senso che abbiano voluto rendere aleatorio il diritto del subappaltatore al pagamento del corrispettivo, in caso di esatto adempimento della sua prestazione.
E' perciò da escludersi che la clausola configuri una condizione sospensiva mista, poiché se fosse così interpretata, si avrebbe la conseguenza di rendere aleatorio il corrispettivo del subappaltatore, in quanto esso risulterebbe dipendente dal pagamento della cessione del credito di imposta in favore della sub-committente .
Sotto altro aspetto, non risulta neppure che le parti abbiano inteso ricollegare l'efficacia del vincolo negoziale all'effettivo incasso, da parte di della cessione dei crediti di imposta: resta quindi Pt_1
esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia.
Ritiene, invece, il giudicante che la clausola n. 4, laddove indica come rilevante unicamente il tempo
(“la data”) in cui B-110 ottiene il pagamento della cessione del credito d'imposta ricevuto dai committenti, fa riferimento ad un evento futuro, al quale le parti hanno inteso ricollegare soltanto il tempo del pagamento dei corrispettivi di subappalto.
Va quindi applicata la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ. (cfr. Cass. 17125 del 09/08/2011).
Considerato che i contraenti non hanno fornito elementi atti ad individuare l'evento futuro di cui si tratta, all'obbligato (B-110) è lasciata completa discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere al pagamento del corrispettivo di subappalto: deve conseguentemente ritenersi che le parti abbiano voluto attribuire al debitore la facoltà di adempiere in un termine rimesso soltanto alla sua volontà.
A tale riguardo, la Suprema Corte insegna che “Ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola dell'immediata esigibilità della prestazione opera con esclusivo riguardo al caso della mancata determinazione del tempo della medesima, mentre quando il termine non sia stato fissato, essendosene rimessa l'individuazione alla volontà di una delle parti, spetta al giudice - con apprezzamento di fatto che si sottrae a controllo di legittimità se correttamente e congruamente motivato - di stabilirlo secondo le circostanze, se trattasi del debitore, ovvero su istanza del debitore che intende liberarsi, se trattasi di creditore, senza che, nella prima di tali eventualità, sia necessaria una proposizione di autonoma e specifica istanza da parte del creditore di fissazione del termine, la quale può ritenersi implicita nella domanda di condanna del debitore all'adempimento, con la conseguenza che il giudice stesso può ritenere sussistente l'inadempimento dell'obbligato, una volta pagina 6 di 8 che reputi il ritardo di questi incompatibile con la natura della prestazione e, perciò, rivelatore della volontà di non adempiere” (cfr. Cass. n. 12744/1992; Cass. n. 4841/1989).
Nel caso in esame, le prestazioni della subappaltatrice sono state eseguite tra maggio e settembre
2022, ma l'opposta ha emesso le relative fatture in data 3/8/2023 (dunque, dopo che i crediti di imposta erano stati ricevuti da ed ha depositato il ricorso monitorio a circa un anno di distanza Pt_1 dall'emissione delle fatture, in data 27/6/2024.
A nulla rileva la scelta dell'opponente di procedere alla cartolarizzazione dei crediti “presenti sul suo cassetto fiscale” e dunque di cederli a una società veicolo (in specie, ), per trasformali in CP_3
titoli negoziabili e venderli sul mercato finanziario.
Indipendentemente dallo stato in cui versa l'operazione di cartolarizzazione, i cui patti non sono opponibili all'odierna opposta, ciò che qui viene in rilievo è il lasso di tempo trascorso dall'emissione delle fatture sino alla domanda giudiziale di pagamento.
Orbene, si ritiene che tale lasso di tempo (3/8/2023 – 27/6/2024) è senz'altro congruo e adeguato in relazione alla controprestazione dovuta da Pt_1
Il ritardo di quasi undici mesi dell'opponente nell'adempimento della sua obbligazione è incompatibile con la natura della prestazione dalla stessa dovuta, trattandosi di mera prestazione di pagamento, ed è pertanto rivelatore della sua volontà di non adempiere.
Alla luce delle superiori considerazioni, i corrispettivi di subappalto azionati dall'opposta sussistono ed erano già esigibili al 27/6/2024.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 38.199,29 quale saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti, come portato dalle due fatture azionate.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 1284 quarto comma c.c., con decorrenza dal deposito del ricorso monitorio al saldo.
L'opposizione, infondata, va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 1/10/2024, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 S.A.S., nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 10421/2024, R.G.
23383/2024 emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 20/05/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
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