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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 648/2024 e promossa con ricorso depositato il 27/09/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07/12/1982 e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. CALONEGO SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castel Ivano (TN), via S. Vito n. 3;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Rovereto (TN), via Venezia n. 12; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. DELAITI SOFIA e dall'avv. LORENZI BARBARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rovereto (TN) 38068, Corso Rosmini n. 66;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 26.02.2025.
Parte convenuta: come da verbale del 26.02.2025.
Pubblico Ministero: “come da conclusioni dd. 04.03.2025”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 27/09/2024 ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1 questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione depositata, ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 26.02.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza e hanno formulato conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 04.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore e si richiama sul punto la motivazione di cui alla proposta conciliativa formulata nel verbale del
26.02.2025. Oltre a ciò, si fa presente che l'accordo delle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore in ragione della tenera età della stessa e stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. Affidamento della minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Rovereto (TN), via
Venezia n. 12. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
pagina2 di 4 tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale della figlia. I genitori avranno l'onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le informazioni riguardanti la minore. Entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. il padre avrà il diritto-dovere di stare con la minore secondo il seguente protocollo:
a. a fine settimana, dal venerdì sera alla domenica alle ore 20.00, tenendo la figlia a dormire presso la propria abitazione. Compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre, nonché della minore, i genitori potranno accordarsi, con un anticipo di almeno 24 ore, affinché Parte_1
possa vedere la figlia anche uno o due pomeriggi infrasettimanali. Maggiori periodi di permanenza della figlia presso il padre saranno sempre possibili, previo accordo con la madre, nell'ottica di fattiva collaborazione dei genitori nell'esclusivo interesse della figlia minore;
b. ciascun genitore avrà il diritto di trascorre con la minore la metà delle vacanze natalizie-pasquali, avendo cura di alternare, di anno in anno, i rispettivi periodi;
c. ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con la minore due settimane di vacanza anche non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica estiva, da comunicare all'atro entro il 31.05 di ogni anno;
per il 2025 il padre avrà il diritto di trascorre con la minore due settimane di vacanza non consecutive e salvo il positivo inserimento dei pernottamenti.
Il padre assumerà l'onere del ritiro e della riconsegna della minore durante i fine settimana, mentre nel caso di visite infrasettimanali l'onere del trasporto sarà ripartito al 50% fra i genitori salvo diverso accordo;
3. il servizio sociale monitorerà il nucleo per un anno dall'adozione del provvedimento finale, con il compito di assistere i genitori nella attuazione del protocollo di visite padre-figlia, aiutandoli parti a trovare gli aggiustamenti che risultino più opportuni, nonché con il compito di supervisionare l'andamento delle visite padre-figlia e i rapporti fra i genitori, segnalando alla procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio;
4. il padre verserà un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e suscettibile di rivalutazione ISTAT;
5. ciascun genitore sarà gravato del 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, solo ove previsto dalle predette linee guida, unicamente se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 150,00;
6. si impegna a esibire, al termine di ogni anno, la documentazione reddituale in Parte_2
modo tale da rendere la resistente edotta di eventuali incrementi di reddito, nonché a consegnare la documentazione relativa alle proprie analisi tossicologiche annuali appena ricevuti gli esiti;
pagina3 di 4 7. riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla CP_1
legge a favore dei figli;
i benefici fiscali, invece, verranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
8. i genitori si impegnano, terminato il periodo di monitoraggio, ad affidarsi ad un percorso di mediazione familiare presso un centro condiviso;
9. genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
10. i genitori si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatri per sé e per la figlia minore;
11. spese di causa integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 648/2024 e promossa con ricorso depositato il 27/09/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07/12/1982 e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. CALONEGO SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castel Ivano (TN), via S. Vito n. 3;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Rovereto (TN), via Venezia n. 12; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. DELAITI SOFIA e dall'avv. LORENZI BARBARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rovereto (TN) 38068, Corso Rosmini n. 66;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 26.02.2025.
Parte convenuta: come da verbale del 26.02.2025.
Pubblico Ministero: “come da conclusioni dd. 04.03.2025”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 27/09/2024 ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1 questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione depositata, ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 26.02.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza e hanno formulato conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 04.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore e si richiama sul punto la motivazione di cui alla proposta conciliativa formulata nel verbale del
26.02.2025. Oltre a ciò, si fa presente che l'accordo delle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore in ragione della tenera età della stessa e stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. Affidamento della minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Rovereto (TN), via
Venezia n. 12. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
pagina2 di 4 tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale della figlia. I genitori avranno l'onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le informazioni riguardanti la minore. Entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. il padre avrà il diritto-dovere di stare con la minore secondo il seguente protocollo:
a. a fine settimana, dal venerdì sera alla domenica alle ore 20.00, tenendo la figlia a dormire presso la propria abitazione. Compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre, nonché della minore, i genitori potranno accordarsi, con un anticipo di almeno 24 ore, affinché Parte_1
possa vedere la figlia anche uno o due pomeriggi infrasettimanali. Maggiori periodi di permanenza della figlia presso il padre saranno sempre possibili, previo accordo con la madre, nell'ottica di fattiva collaborazione dei genitori nell'esclusivo interesse della figlia minore;
b. ciascun genitore avrà il diritto di trascorre con la minore la metà delle vacanze natalizie-pasquali, avendo cura di alternare, di anno in anno, i rispettivi periodi;
c. ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con la minore due settimane di vacanza anche non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica estiva, da comunicare all'atro entro il 31.05 di ogni anno;
per il 2025 il padre avrà il diritto di trascorre con la minore due settimane di vacanza non consecutive e salvo il positivo inserimento dei pernottamenti.
Il padre assumerà l'onere del ritiro e della riconsegna della minore durante i fine settimana, mentre nel caso di visite infrasettimanali l'onere del trasporto sarà ripartito al 50% fra i genitori salvo diverso accordo;
3. il servizio sociale monitorerà il nucleo per un anno dall'adozione del provvedimento finale, con il compito di assistere i genitori nella attuazione del protocollo di visite padre-figlia, aiutandoli parti a trovare gli aggiustamenti che risultino più opportuni, nonché con il compito di supervisionare l'andamento delle visite padre-figlia e i rapporti fra i genitori, segnalando alla procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio;
4. il padre verserà un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e suscettibile di rivalutazione ISTAT;
5. ciascun genitore sarà gravato del 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, solo ove previsto dalle predette linee guida, unicamente se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 150,00;
6. si impegna a esibire, al termine di ogni anno, la documentazione reddituale in Parte_2
modo tale da rendere la resistente edotta di eventuali incrementi di reddito, nonché a consegnare la documentazione relativa alle proprie analisi tossicologiche annuali appena ricevuti gli esiti;
pagina3 di 4 7. riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla CP_1
legge a favore dei figli;
i benefici fiscali, invece, verranno fruiti da ciascun genitore secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
8. i genitori si impegnano, terminato il periodo di monitoraggio, ad affidarsi ad un percorso di mediazione familiare presso un centro condiviso;
9. genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
10. i genitori si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatri per sé e per la figlia minore;
11. spese di causa integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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