Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 3032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al Per_ contributo economico in favore della figlia maggiorenne nata il [...] fuori dal matrimonio, presentato il 13/03/2025 congiuntamente da:
e , Parte_1 Controparte_1 entrambi con il difensore avv. CITOSSI ANGELICA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente: disporsi, con effetti dalla data della domanda, la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento Per_ della figlia di cui al decreto n. 316 del 21.01.2015 (RG 3459/2014) del Tribunale di Udine in conformità ai mutamenti intervenuti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori.
Con ricorso di cui in epigrafe, le parti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di Per_ mantenimento allora stabilite con riferimento alla figlia maggiorenne in considerazione degli intervenuti mutamenti lavorativi di quest'ultima.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge.
Risulta, infatti, provato che la figlia, abbia intrapreso un'attività lavorativa che le ha consentito di raggiungere l'autosufficienza economica mediante un contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 01.10.2024 con la mansione di addetta all'amministrazione del personale e con una retribuzione netta di € 1.300,00 mensili, lavorando 40 ore settimanali.
È opportuno precisare che l'impiego del figlio maggiorenne con contratto a tempo di apprendistato può essere sufficiente, a determinate condizioni, a dimostrare il definitivo ingresso nel mondo del lavoro. La Suprema Corte stabilisce, infatti, che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass.
Civ. Sent. n.40282/2021).
Rilevano, chiaramente, la entità delle retribuzioni percepite, la natura del contratto, la proiezione di stabilità che si accompagna alla situazione lavorativa del figlio in rapporto al percorso formativo ed occupazionale.
Le parti hanno prodotto sia il contratto di lavoro, che le buste paga dell'ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024, documentando uno stipendio mensile netto di € 1.300,00.
L'impiego può, pertanto, dirsi corrispondente ad una adeguata autosufficienza economica della figlia, che consente alla ragazza di vivere esclusivamente del proprio reddito, pur anche nella proiezione di un contratto di apprendistato, che ha come finalità quella di far acquisire al dipendente determinate qualifiche e competenze e quindi di formarlo per essere assunto a tempo indeterminato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, a modifica del decreto n. 316/ 2015 del 21.01.2015 del Tribunale di Udine, così dispone:
Per_ 1) revoca l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a carico del sig.
di cui al decreto n. 316 del 21.01.2015 sub RG N. 3459/2014 del Tribunale Parte_1 di Udine, dalla data della domanda giudiziale.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 31.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini