Sentenza 21 agosto 2013
Massime • 1
La questione se la copertura assicurativa stipulata in proprio dall'impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese si estenda o meno all'attività svolta dall'impresa stessa nell'ambito dell'associazione costituisce un problema di interpretazione del contratto di assicurazione e di identificazione dei rischi in esso dedotti, problema da risolvere tenendo conto della natura delle attività concretamente svolte tramite il raggruppamento, rispetto a quelle normalmente svolte dall'assicurata, del tenore delle clausole contrattuali, della prassi commerciale in materia e di ogni altro criterio interpretativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/08/2013, n. 19303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19303 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26736-2007 proposto da:
CAVE STRADE S.R.L. 04634001004, in persona del procuratore rag. GIORGIO CALLARI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell'avvocato LENER GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONI MASSIMO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
G.G.L. S.P.A. (società risultante dalla fusione per incorporazione della GRUPPO GENERALI LIQUIDAZIONE DANNI nella CST-CENTRO SERVIZI TORO S.P.A.) mandataria e rappresentante della TORO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Dott. PIERFRANCESCO COLAIANNI e del Dott. ANTONIO VENIR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOERI GIAN PIERO giusta delega in atti;
UCI UFF CENTRALE ITAL SCARL, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. RAFFAELE PELLINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CROCE PIER CARLO giusta delega in atti;
ALLIANZ S.P.A. (già RAS S.P.A.) 05032630963, in persona dei procuratori speciali dott.ssa ANNA GENOVESE e dott. CERRETTI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrenti -
e contro
NA BR, NA IN, NI EN, TS UN AG;
- intimati -
e contro
INPS, in persona del suo legale rappresentante, Presidente Avv. SASSI GIAN PAOLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA, 17, presso lo studio dell'avvocato TRIOLO VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato POTI MARIO giusta delega in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 960/2006 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/10/2006 R.G.N. 823/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l'Avvocato MARIA GRAZIA RULLI per delega;
udito l'Avvocato EMANUELA CAPANNOLO per delega;
udito l'Avvocato LUIGI OTTAVI;
udito l'Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle cause riunite di risarcimento dei danni promosse da EN ZI e da AU RU
contro
BN JE, l'ANAS e varie compagnie assicuratrici, a seguito di un grave incidente stradale occorso il 18 giugno 1995 anche a causa della difettosità della segnaletica, il Tribunale di Sanremo ha ritenuto corresponsabile del sinistro, fra gli altri, l'Associazione temporanea di imprese (a.t.i.) MB Impresa Generale di Costruzioni s.p.a., Tecnosviluppo s.p.a.-Edilsonda Costruzioni s.p.a.-CIR Costruzioni s.r.l., di cui la MB era capogruppo, chiamata in causa dall'ANAS quale impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada e della relativa segnaletica.
Il Tribunale ha poi respinto la domanda di manleva proposta dalla MB contro la s.p.a. Toro Assicurazioni, accogliendo l'eccezione di quest'ultima secondo cui l'attività svolta dall'assicurata quale capogruppo dell'a.t.i. non è coperta dalla polizza di assicurazione, che riguarda solo l'attività svolta dalla MB in proprio.
Proposto appello dalla MB sia in proprio, sia quale mandataria dell'a.t.i., con sentenza n. 950, depositata il 3 ottobre 2006, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, nei capi di cui sopra.
La s.r.l Cave-Strade, subentrata alla MB in forza di contratto di cessione di ramo di azienda, propone ricorso per cassazione.
Resistono con separati controricorsi la s.p.a. G.G.L.-Gruppo Generali Liquidazione Danni, quale mandataria e rappresentante della Toro Assicurazioni, l'ANAS, la s.p.a. Allianz, e l'U.C.I., già parti del giudizio di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo, denunciando violazione della L. 8 agosto 1977, n. 584, artt. 20-23 e successive modificazioni, la ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'a.t.i. sia soggetto giuridico diverso e separato dalla MB. Richiama la L. n. 584 del 1977, art. 22, secondo cui nell'a.t.i. ogni impresa conserva la sua individualità ed autonomia;
solo vi è un rapporto di mandato fra le imprese componenti l'associazione e la capogruppo - qual'era nella specie la MB - che riceve il mandato anche nell'interesse proprio, senza che venga a costituirsi un'organizzazione comune e separata da quella della mandataria, e senza che si costituisca un nuovo soggetto giuridico. Richiama la giurisprudenza per cui la polizza stipulata dall'appaltatore mantiene i suoi effetti in favore dell'assicurato anche nel caso in cui questi esegua i lavori in associazione con altre imprese (Cass. n. 6757/2001). 2.- Il motivo non è fondato, pur se deve essere corretta e integrata la motivazione della sentenza impugnata.
Vero è che il rapporto di mandato che da luogo al raggruppamento di imprese "non determina organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", come rileva la ricorrente, richiamando il testo della L. n. 584 del 1977 cit., art. 22, comma 3, (oggi D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23, comma 10, in attuazione della Direttiva 89/440/CEE. Così
anche L. 30 marzo 1981, n. 113, art. 9, comma 6, in tema di aggiudicazione delle pubbliche forniture); che pertanto la motivazione della Corte di appello - (secondo cui l'a.t.i. da luogo ad un soggetto diverso ed autonomo rispetto all'impresa capogruppo) - non vale, di per sè sola, ad escludere che la polizza conclusa in proprio dalla società capogruppo a copertura dei rischi inerenti alla propria attività possa valere anche con riguardo alle attività svolte in forza di mandato conferito dal gruppo di imprese appartenenti all'associazione temporanea.
Resta il fatto che l'a.t.i. - pur se non presenta un'organizzazione comune, ne' i presupposti necessari alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico in senso proprio - non per questo impedisce che si debbano tenere distinti la posizione, gli interessi e l'attività di ogni singola impresa associata, dagli interessi e dall'attività del gruppo: in particolare per quanto concerne attività e interessi della capogruppo, a cui spetta di assumere l'appalto e di rappresentare le imprese associate nei rapporti con l'amministrazione committente, in particolare per quanto concerne gli effetti che dall'a.t.i. possono derivare quanto alla disciplina dei rapporti con i terzi.
L'a.t.i. identifica pur sempre una struttura appositamente formata allo scopo di svolgere, in cooperazione fra più imprese, una determinata opera, che evidentemente la singola impresa partecipante - ancorché designata come capogruppo - non ha l'interesse, la convenienza o la possibilità, di svolgere autonomamente. Ne consegue che la partecipazione all'a.t.i. estende, o può estendere le obbligazioni ed i rischi inerenti allo svolgimento dell'opera comune, rispetto a quelli che fanno normalmente capo alla singola impresa, ed in particolare alla capogruppo. Si consideri solo che, nel caso di conferimento di appalto pubblico, l'offerta delle imprese riunite comporta la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione committente, salvo che per talune categorie di opere, in relazione alle quali resta comunque ferma la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo (D.Lgs. n.406 del 1991 cit., art. 23, comma 7. Analoga disposizione contiene la
L. n. 113 del 1981, art. 9, comma 3, in tema di pubbliche forniture). È indubbio, pertanto, che l'opera svolta in regime di a.t.i. incrementi, o possa incrementare, il rischio assicurato, rispetto a quello assunto dalla compagnia assicuratrice con riferimento all'attività svolta dalla singola impresa.
Questa è, nella sostanza, la ragione sottesa alla decisione della Corte di appello. È comunque la ragione che ne giustifica la fondatezza.
Ciò non significa, beninteso, che la copertura assicurativa stipulata in proprio dall'impresa capogruppo di un'a.t.i. sia da ritenere sempre inestensibile all'attività svolta dalla stessa impresa nell'ambito dell'a.t.i..
Si tratta di un problema di interpretazione del contratto di assicurazione e di identificazione dei rischi coperti dalle relative clausole: problema da risolvere tenendo conto della natura delle attività concretamente svolte tramite il raggruppamento, rispetto a quelle normalmente svolte dall'assicurata; del tenore delle varie clausole contrattuali;
della prassi commerciale in materia e di ogni altro criterio interpretativo.
La sentenza impugnata non ha esaminato il problema sotto questo aspetto, ma non risulta che la questione le sia stata prospettata dall'interessata; ne' la ricorrente censura in questa sede la mancanza o l'insufficienza della motivazione, sotto questo profilo. La resistente, per contro, esclude categoricamente che la polizza si estenda a comprendere l'attività di soggetti ai quali l'assicurata sia legata da rapporti di mandato (qual è il rapporto che lega la capogruppo alle imprese associate).
Va soggiunto che la ricorrente neppure richiama le clausole del contratto di assicurazione su cui fonda la sua domanda, ne' dichiara di avere prodotto il contratto medesimo in allegato al ricorso, specificando come sia contrassegnato e dove sia reperibile fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr., fra le tante, (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726). Sotto questo profilo le censure della ricorrente sono anche inammissibili.
3.- Il ricorso non può che essere rigettato.
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, vanno rimborsate alla G.G.L. mentre si compensano nei confronti delle altre resistenti, non avendo queste ultime svolto specifiche difese in relazione alle questioni discusse in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla s.p.a. Toro, e per essa alla GGL, le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese nei confronti degli altri resistenti.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013