Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 135/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Suppa;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 26.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 26.5.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 18.3.2017, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
(nata dall'unione coniugale il 4.5.2018), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
2 autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Genova in Via Giacomo Moresco 5/2, di proprietà esclusiva del Sig.
, ed i mobili e gli arredi nella stessa contenuti, rimangono a disposizione Parte_1
e nella disponibilità della Dott.ssa in virtù della collocazione della figlia Parte_2
minore ; Per_1
c) Si dà atto che il Sig. ha già trasferito altrove la propria dimora, Parte_1
nonché la propria residenza anagrafica, ritirato i propri effetti personali, consegnato tutte le chiavi di ridetto appartamento alla Dott.ssa ; Parte_2
d) I coniugi concordano le seguenti condizioni in riferimento all'affidamento della figlia minore
: Per_1
e) la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla istruzione
(es. scelta dell'indirizzo scolastico, scelta della scuola, sport, ecc.) educazione e salute verranno assunte di comune accordo, impegnandosi gli stessi alla più leale collaborazione, tenendo conto esclusivamente dell'interesse di . Limitatamente alle decisioni di ordinaria Per_1
amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore con sé, eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta dei medici per i quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori.
f) quanto agli impegni e le attività quotidiane della minore relativi alla Persona_2
scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali si conviene il seguente "piano genitoriale":
g) Istruzione scolastica: Scuola Primaria “G. Marconi” in Genova, Piazza Martinez, 2;
3 h) Attività extrascolastiche: Teatro al mercoledì sempre presso il plesso della Scuola Primaria
“G. Marconi”;
i) Salute: pediatra Dott.ssa ; Persona_3
j) Accudimento di terzi: (nonno paterno), (nonna paterna), Persona_4 Persona_5
(nonna materna); Persona_6
k) quanto ai tempi ed alle modalità di permanenza di presso ciascun genitore si conviene Per_1
quanto segue:
l) viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1
preferenziale presso la madre, in Genova, Via G. Moresco, 5/2. Eventuali trasferimenti di residenza verranno comunicati all'altro genitore.
m) il padre e la madre terranno con sé rispettivamente e continuativamente una Per_1
settimana ciascuno, susseguendosi con questo schema, le successive settimane secondo il principio dell'alternanza fermo restando che il genitore che avrà con sé dovrà Per_1
riaccompagnarla presso il domicilio dell'altro genitore collocatario;
n) Se dovesse ammalarsi rimarrà nella casa in cui si trova fino a guarigione avvenuta. Per_1
o) Tali accordi restano validi anche in caso di scioperi scolastici, periodo estivo, emergenze sanitarie e qualsiasi altro evento che possa determinare un'interruzione scolastica.
p) Durante la permanenza con il genitore collocatario, sarà libera di mettersi in contatto Per_1
con l'altro genitore.
q) durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (tre mesi) permarrà il regime ordinario vigente per il periodo scolastico. Inoltre, entro il giorno 5 del mese di giugno di ciascun anno ciascun genitore comunicherà all'altro le due o tre settimane di ferie estive che trascorrerà con la bambina. Due settimane saranno consecutive. La terza settimana, facoltativa, dovrà coincidere con quelle di spettanza materna o paterna. Nell'anno 2025 la scelta spetterà a
, nel 2026 a e così via negli anni a seguire secondo il Parte_2 Parte_1
principio dell'alternanza.
r) Il tutto ovviamente salvo diverse intese da concordare preventivamente e congiuntamente.
s) le ferie natalizie verranno suddivise in due periodi il primo dal 25 dicembre ore 10.00 al 1 gennaio ore 19.00; il secondo periodo dal 1 gennaio ore 19.00 al 7 gennaio.
4 t) Il genitore che non avrà con sé il 25 dicembre potrà tenerla con sé l'intera giornata Per_1
del 24 compreso il pernottamento e dovrà riportarla al domicilio dell'altro genitore entro le ore 10.00 del 25 dicembre. Nel 2025 trascorrerà con il papà il primo periodo e con la Per_1
mamma il secondo e così via negli anni a venire rispettando il principio dell'alternanza.
u) quanto alle festività pasquali le stesse verranno divise in due periodi di analoga durata che trascorrerà con l'uno e l'altro genitore salvo diversi accordi. Per_1
v) per ogni altra festività (come compleanni;
ponti scolastici, settimana bianca ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza, sia pure alternata, alla figlia;
w) valutate fra le parti con lealtà e spirito di collaborazione le rispettive condizioni economiche, gli stessi provvederanno al mantenimento ordinario diretto della figlia minore , per cui Per_1
ciascun genitore, nel periodo di permanenza della bambina presso di sé, provvederà a tutto l'occorrente senza pagare nessun assegno all'altro genitore;
x) quanto alle spese straordinarie – da intendersi queste ultime come le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali, oppure quelle che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie e/o imprevedibili – saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come disciplinate dal Verbale di assemblea del 15.9.2016 in uso presso
Codesto Ill.mo Tribunale e dovranno essere debitamente documentate al fine di essere riconosciute;
y) non è previsto il versamento di alcun importo a titolo di assegno di mantenimento da parte del Sig. verso la Dott.ssa né viceversa;
Parte_1 Parte_2
z) In relazione al regime patrimoniale tra i coniugi, come si è detto vigendo il regime di separazione dei beni, si evidenzia che il reddito degli ultimi tre anni del Sig.
[...]
è stato di € 47.632,00 per l'anno 2021, di € 46.818,00 per l'anno 2022, di € Parte_1
46.788,00 per l'anno 2023 mentre quello della Dott.ssa è stato di € 15.519,00 per Parte_2
l'anno 2021, di € 18.014,00 per l'anno 2022 e di € 11.487,00 per l'anno 2023; di conseguenza i medesimi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti anche i rapporti economici, come segue:
aa) i ricorrenti si impegnano a trasferire entro il 31.12.2025 rispettivamente il marito alla moglie l'immobile sito in Genova, Via Giacomo Moresco 5/2, attualmente intestato a
5 , nonché la moglie al marito l'immobile sito in Genova, Via Giaffa 8/7a, Parte_1
attualmente intestato ad;
i coniugi danno atto che hanno proceduto ad una Parte_2
valutazione patrimoniale affidata a tecnico di fiducia di entrambi gli immobili sopra indicati al fine di provvedere al conseguente trasferimento immobiliare. Ebbene per l'appartamento di
Via Moresco è stimato un valore medio di realizzo pari ad € 104.000,00 mentre per l'appartamento di Via Giaffa un valore medio di realizzo € 43.500,00;
bb) chiarito quanto sopra, occorre precisare che, ad oggi, il Sig. sta sostenendo Parte_1
un mutuo prima casa, acceso presso Credit Agricole, per l'acquisto della casa di Via Moresco
5/2, costituito da n. 180 rate del valore di € 383,18 ciascuna, corrisposte mensilmente;
al
25/07/2024, è stata pagata la rata n.74, per un totale saldato di € 28.355,32; le parti danno atto che il sig. ha continuato a corrispondere regolarmente le rate del mutuo fino Parte_1
alla rata di maggio 2025 compresa. Come sopra indicato, al fine di garantire una maggiore stabilità alla figlia minore ed agevolare almeno una delle due parti nell'evitare di cercare Per_1
una nuova casa, la casa di Via Moresco diverrà di proprietà della Dott.ssa Parte_2
nei termini di cui sopra;
cc) le parti si impegnano a procedere ai trasferimenti immobiliari di cui sopra;
inoltre la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. , al momento del perfezionamento Parte_2 Parte_1
dei trasferimenti immobiliari sopra indicati dinanzi a notaio, la somma di euro 15.000,00 in considerazione delle rate del mutuo corrisposte da quest'ultimo; la sig.ra si impegna Parte_2
altresì a procedere all'accollo delle rate residue del mutuo presso Credit Agricole a decorrere dal momento del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui sopra, con l'intesa che ove la banca mutuante non dovesse acconsentire alla liberazione del sig. in ogni Parte_1
caso la sig.ra si impegna a tenere esente il marito dalle somme che la banca dovesse Parte_2
a lui richiedere a tale titolo;
le parti convengono altresì che fino al perfezionamento dei trasferimenti immobiliari sopra indicati il sig. continui a farsi carico nei confronti Parte_1
della banca delle rate di mutuo;
convengono inoltre che la sig.ra verserà al più tardi Parte_2
entro il 31.12.2027 su un libretto risparmi intestato alla figlia un importo pari alle Per_1
somme che il marito abbia versato a titolo di rate di mutuo alla banca mutuante dall'agosto
2024 sino al momento del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui sopra;
6 dd) Le parti ribadiscono che si impegnano affinché entro il 31/12/2025 sia formalizzato lo scambio di intestazioni delle case medesime tramite atto notarile, con ripartizione paritaria delle spese notarili tra le odierne parti;
ee) le parti precisano che i trasferimenti immobiliari, l'accollo delle rate di mutuo e le disposizioni patrimoniali sopra prospettate costituiscono elemento funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della composizione dei rispetti assetti e dichiarano pertanto fin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali al riguardo riconosciute dal vigente quadro normativo e giurisprudenziale;
ff) le parti si dichiarano economicamente autonome e rinunciano quindi reciprocamente all'assegno di mantenimento;
gg) le decisioni che esulano dal presente accordo e che sono importanti per (a titolo Per_1
esemplificativo e non esaustivo, lo studio e le relative scelte, la salute, la patente del motorino, le libere uscite) dovranno essere previamente discusse e concordate tra i genitori”;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 12, parte II, serie A, anno 2017), e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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