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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALESSANDRO CIAMPITTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LORENZO MAMBRINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : Parte_1 Controparte_1
“1) collocamento prevalente della figlia minore presso il padre;
Per_1 Controparte_1
2) regolamentazione dei rapporti tra la figlia minore e la madre Per_1 Parte_1 mediante intese dirette tra le stesse in ragione dell'età della figlia;
3) il padre si farà carico del mantenimento ordinario di entrambe le figlie;
Controparte_1
4) l'assegno unico per la figlia verrà interamente percepito dal padre Per_1 CP_1
;
[...] 5) le spese straordinarie per entrambe le figlie e , regolamentate come da Per_2 Per_1 protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, verranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
6) spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1
30/06/2001 e dalla loro unione sono nate le figlie il 09/11/2001 e il 20/10/2007.. Per_2 Per_1
Il Tribunale di Lecco ha pronunciato con sentenza n. 43/2017 del 25/01/2017 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
, provvedendo in conformità alle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
[...]
ha quindi convenuto in giudizio con ricorso per modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio , chiedendo la determinazione del contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili, con Per_1 ripartizione delle spese straordinarie in proporzione ai redditi delle parti e in ogni caso in misura a carico della madre non eccedente il contributo al mantenimento posto a carico del padre.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie.
Entrambe le parti sono quindi comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
25/03/2025, ove è stato raggiunto un accordo.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate. Il giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
43/2017 del 25/01/2017, così dispone:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1747/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALESSANDRO CIAMPITTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LORENZO MAMBRINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : Parte_1 Controparte_1
“1) collocamento prevalente della figlia minore presso il padre;
Per_1 Controparte_1
2) regolamentazione dei rapporti tra la figlia minore e la madre Per_1 Parte_1 mediante intese dirette tra le stesse in ragione dell'età della figlia;
3) il padre si farà carico del mantenimento ordinario di entrambe le figlie;
Controparte_1
4) l'assegno unico per la figlia verrà interamente percepito dal padre Per_1 CP_1
;
[...] 5) le spese straordinarie per entrambe le figlie e , regolamentate come da Per_2 Per_1 protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, verranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
6) spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1
30/06/2001 e dalla loro unione sono nate le figlie il 09/11/2001 e il 20/10/2007.. Per_2 Per_1
Il Tribunale di Lecco ha pronunciato con sentenza n. 43/2017 del 25/01/2017 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
, provvedendo in conformità alle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
[...]
ha quindi convenuto in giudizio con ricorso per modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio , chiedendo la determinazione del contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili, con Per_1 ripartizione delle spese straordinarie in proporzione ai redditi delle parti e in ogni caso in misura a carico della madre non eccedente il contributo al mantenimento posto a carico del padre.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie.
Entrambe le parti sono quindi comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
25/03/2025, ove è stato raggiunto un accordo.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate. Il giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
43/2017 del 25/01/2017, così dispone:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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