Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa ON GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.458/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AQUINO CodiceFiscale_1
ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PELLIGRA BIAGIO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 6.3.2025 sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione
Il P.M. rendeva parere favorevole al ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
sua separazione personale da CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 14/04/2018 da cui erano nati due figli , Per_1
di 5 anni e di 2 anni era entrato in crisi a causa della sopravvenuta incompatibilità Per_2 caratteriale tra i coniugi che li aveva infine indotti a interrompere la convivenza già nell'anno 2023 tanto che essa ricorrente era rientrata in Grammichele presso la propria madre, mentre il marito era rimasto a vivere in Svizzera ove i coniugi avevano fissato la propria residenza.
Rilevava che a far data dalla loro separazione di fatto, il marito le aveva versato la somma di € 800 mensili per il mantenimento suo e dei figli ma tale importo non era adeguato in ragione dei redditi del marito. Chiedeva infine disporsi l'affidamento esclusivo dei minori in ragione del fatto che il padre risiedeva all'estero e tale circostanza rendeva difficoltosa la condivisione delle scelte educative relative ai figli .
Costituitosi in giudizio non si opponeva alla domanda di separazione , tuttavia CP_1
rilevando che la stessa andava addebitata alla moglie che aveva deciso autonomamente di fare rientro presso la propria città di origine non volendo più vivere in Svizzera ove i coniugi avevano deciso di risiedere e ove i figli avevano iniziato il loro percorso scolastico.
Si opponeva alla richiesta della ricorrente di affidarle in via esclusiva i figli minori , non sussistendone i presupposti e chiedeva al Tribunale di confermare il contributo per il mantenimento dei figli e della moglie nella misura di €. 800,00 mensili, e ciò nonostante le richieste della moglie finalizzate alla corresponsione di un maggiore e più adeguato importo.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il Presidente emetteva ordinanza con la quale disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a carico dello stesso un contributo per il mantenimento dei figli e della moglie nella misura di € 950.00 mensili.
In assenza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Parte resistente ha formulato nel proprio atto di costituzione in giudizio domanda di addebito della separazione alla moglie, rilevando che la separazione tra i coniugi sarebbe stata “il risultato di una scelta autonoma ed ingiustificata della IG.ra , la quale agli inizi del mese di Settembre 2023, Pt_1
accampando la scusa di fare trascorre ai figli (di anni 5) e (di soli anni 2) alcuni Per_1 Per_2
giorni dalla nonna materna a Grammichele, ha portato con sé i figli in Sicilia e non ha più fatto ritorno nella casa coniugale, lasciando il resistente da solo in Svizzera e stabilendosi definitivamente, insieme ai due figli, nel paese natale siciliano”.
Orbene , e pacifico che le parti vivano separate già del settembre 2023 essendosi da quella data la ricorrente stabilitasi definitivamente in Sicilia ove risiede la propria famiglia di origine decidendo di non fare più rientro in Svizzera ove la famiglie risiedeva, è a dirsi tuttavia che la stessa attribuisce tale decisione ad un pregresso stato di crisi coniugale che avrebbe indotto i coniugi a prendere “una pausa di riflessione” e poi condotto alla decisione della ricorrente di interrompere la convivenza.
In tale ottica è a dirsi che non sussiste prova adeguata (per essere sul punto mancata ogni attività istruttoria) che la decisione della ricorrente di porre infine termine al rapporto coniugale sia stata essa stessa causa della crisi (in quanto ingiustificata ed inaspettata , come sostenuto da parte resistente) o al contrario l'epilogo di una irreversibile crisi in atto, sicchè non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di addebito.
Tanto premesso ritiene il Collegio che vadano in questa sede interamente confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori della coppia.
Con il detto provvedimento è stato , invero, disposto l'affidamento condiviso dei figli alla madre non essendo stato ritenuto ostativa a tale regime di affidamento la circostanza che il resistente viva stabilmente all'estero, unica circostanza dedotta dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di affidamento esclusivo.
Come noto infatti l'affidamento condiviso costituisce la scelta prioritaria del legislatore in tema di affidamento dei figli in quanto quella maggiormente idonea a garantire il rispetto del diritto alla bigenitorialità, al quale può derogarsi solo ove si riveli contrario all'interesse dei minori quando impedisce a genitore prevalentemente collocatario l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, altresì, quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Nel caso di specie tali elementi non sono stati neanche dedotti dalla ricorrente, che al contrario ha dichiarato in sede di udienza di comparizione personale che il ricorrente sente giornalmente i figli e che si reca in Italia almeno una volta al mese per incontrarli, né risulta che nell'arco di tempo ormai trascorso dalla separazione di fatto tra i genitori siano insorti tra i genitori contrasti in ordine alle scelte educative da adottare nell'interesse die minori.
Ritiene il Collegio che il provvedimento emesso a conclusione della rima udienza vada confermato anche con riferimento all'entità del contributo per il mantenimento dei figli e della moglie che il resistente deve ritenersi tenuto a versare.
Al riguardo va osservato che , pacifico che il padre debba contribuire al mantenimento dei propri figli , il resistente non ha svolto specifiche deduzioni in ordine alla necessità che lo stesso contribuisca pure al mantenimento della moglie, non avendo lo stesso disconosciuto che la moglie attualmente sia priva di stabile occupazione lavorativa e che la sua complessiva situazione reddituale sia allo stato inidonea a garantirle lo stesso tenore di vita di cui le parti godevano in costanza di matrimonio.
A ben vedere l'unica questione dibattuta tra le parti attiene all'entità del contributo da porre a carico del resistente che , secondo la ricorrente, dovrebbe essere stabilito in € 1000.00 per i figli ed in €
700,00 per essa ricorrente, laddove il resistente chiede che lo stesso sia stabilito in 800.00 complessivi, somma che lo stesso ha versato la moglie sin da quando le stesse si sono separate di fatto.
Con l'ordinanza resa a conclusione della prima udienza di comparizione è stato posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie mediante pagamento della somma di € 550.00 mensili per i figli ed € 400.00 per la moglie.
Ritiene il Collegio di potere condividere le argomentazioni svolte in seno all'ordinanza presidenziale tenuto conto del fatto che il esistente, che pur ha dichiarato di percepire , in Svizzera, uno stipendio di circa 5.000,00 franchi svizzeri, ha documentato le rilevanti spese che sostiene mensilmente che decurtano il detto importo in maniera significativa.
Va poi considerato che i figli della coppia son ancora in tenera età e dunque non hanno ancora esigenze che comportino particolari oneri economici sui genitori. La ricorrente inoltra percepisce per intero l'assegno unico per i figli .
Quanto alla posizione della moglie va rilevato che se è vero che la stessa non presta, allo stato, attività lavorativa risulta titolare di un reddito da locazione ammontante, nella prospettazione contenuta in ricorso ad € 333.00 mensili (solo in sede di udienza di comparizione la ricorrente ha fatto riferimento alla somma più bassa di € 135.00 mensili) ad ed inoltre è proprietaria di un altro immobile che ben potrebbe essere messo a reddito, circostanza queste che inducono a ritenere congruo l'importo stabilito con l'ordinanza sufficiente, unitamente agli altri redditi di cui gode la ricorrente anche a garantirle idonea sistemazione abitativa.
Le spese del giudizio, in ragione della natura del procedimento e delle ragioni poste a sostegno della lite, dell'accoglimento delle domande di natura economica formulate dalla ricorrente in misura molto ridotta rispetto a quanto richiesto e del rigetto della domanda riconvenzionale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia n. 458/24 dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in data 14.4.2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Grammichele n. 1 anno 2018 parte II serie A ) ;
rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
affida i figli minori della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
conferma le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 2.10.2024 quanto a diritto di vista e obblighi di mantenimento dei figli e della moglie in capo al resistente;
compensa tra le parti le spese di lite;
dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D D.p.r.
3.11.2000 n. 396 ordinamento dello stato civile all'Ufficiale dello stato civile del comune di Grammichele
Così deciso in Caltagirone il 29/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo