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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/08/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1146/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Picciolini e Valerio Provaroni elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Terni, Via Petroni n. 40, come da procura in calce all'atto introduttivo;
opponente E P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Frisoni e Giacomo Leonasi, presso il cui studio in Orvieto, Via Corsica n. 1/a, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come segue. Parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis, per le ragioni di cui in premessa, previe le declaratorie del caso e di legge, così provvedere: - accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo numero n. 306/2024 emesso dal Tribunale di Terni il 19.05.2024 in favore di nei confronti del sig. Controparte_1
notificato il 24.05.2024, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed Parte_1 erroneo nella pretesa creditoria;
- condannare quindi l'odierna opposta a corrispondere al sig. la somma di euro 15.000,00, o quella che verrà ritenuta equa e di giustizia Parte_1
a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Comunque, con vittoria di spese e competenze di giudizio.” Parte opposta:
“Voglia il Tribunale di Terni rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 306/2024 del 19.5.2024, r.g. n. 409/2024, o comunque condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 50.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e onorari professionali.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio (di seguito per brevità indicata Controparte_1 anche come “ ) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2024, emesso dal CP_1 Tribunale di Terni in data 19.05.2024 e notificato il 24.05.2024, che ingiungeva il pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di penale derivante dal mancato rispetto dell'art.
5.6 dell'accordo transattivo stipulato dalle parti. A fondamento della opposizione l'opponente assumeva: che il decreto ingiuntivo è ingiusto, illegittimo e/o erroneo;
di aver acquistato dalla il 25% del capitale sociale della società CP_2
versando la somma di euro 2.625,00, corrispondente al valore nominale delle quote ed CP_1 euro 230.000,00 quale versamento in conto capitale;
che ben presto le differenti visioni circa la gestione dell'azienda lo inducevano ad abbandonare la società, con richiesta di restituzione del versamento effettuato e di pagamento delle somme dovute a fronte dell'attività lavorativa prestata in qualità di direttore commerciale della società; che, stante l'impossibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale, promuoveva una causa innanzi al Tribunale-Sezione Lavoro (R.G. Pt_1
1090/2021) per il riconoscimento delle spettanze retribuitive;
che “nell'inverno del 2022” l'odierno opponente, reputando di aver subito una truffa contrattuale, presentava una denuncia querela nei confronti del signor , legale rappresentante della società per aver indotto il Persona_1 CP_1 stesso ad acquistare le quote di una società che aveva una condizione patrimoniale poco Pt_1 attendibile;
che in data 4.8.2022 le parti stipulavano una scrittura privata di transazione, diretta a definire le controversie insorte;
che, in base all'accordo, al venivano versati euro Pt_1
187.375,00 per la tacitazione delle pretese restitutorie correlate all'acquisto delle quote societarie ed euro 10.000,00 per la rinuncia della causa in materia lavoro precedentemente incardinata ed, infine euro 2.625,00 pari al valore nominale delle quote della società e che il si impegnava a Pt_1 restituire alla con successivo atto pubblico;
che con il predetto accordo le parti si CP_2 impegnavano a non intraprendere alcuna azione legale e/o stragiudiziale;
che ai sensi dell'art.
5.6 dell'accordo “Laddove tale dichiarazione non corrispondesse al vero, la parte infedele dovrà versare una penale di € 50.000,00 in favore di ciascuna parte attinta”; che la penale posta a fondamento del decreto ingiuntivo non era in ogni caso dovuta, in quanto l'art. 5.6, letto in combinato disposto con gli artt.
5.2 e 5.3 dell'atto di transazione, prevedeva in realtà che, in riferimento alle iniziative già intraprese, la penale sarebbe scattata solo ove la denuncia o la querela non fossero risultate rinunciabili;
che nel caso concreto il provvedeva alla remissione Pt_1 immediata della querela, accettata dal Purgatorio, con la conseguenza che il procedimento penale culminava con l'archiviazione; che in subordine la clausola penale era stata rinunciata tacitamente dal Purgatorio, con la memoria depositata in sede penale. L'opponente, infine, rappresentava di aver patito un danno per la temerarietà della pretesa azionata in via monitoria dalla società opposta, quantificato equitativamente in euro 15.000,00 e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della opposta al pagamento della somma a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio la società , la quale dopo aver eseguito una ricostruzione dei fatti CP_1 sostanzialmente coincidente con quella di parte opponente, esponeva: che la società e il proprio legale rappresentante erano totalmente ignari della denuncia querela sporta dal nel gennaio Pt_1 del 2022 e della quale non si dava atto nella transazione, stipulata con la scrittura privata datata
4.8.2022; che la decisione di addivenire alla predetta transazione era sorretta dalla volontà e dalla necessità di regolare tutte le eventuali pendenze di ogni genere, anche in sede penale;
che con l'art.
5.2 dell'accordo le parti si impegnavano a rinunciare “alla facoltà di interporre azioni di risarcimento e/o di responsabilità ciascuna nei confronti delle altre … in qualsivoglia sede sia essa stragiudiziale, civile, amministrativa, tributaria e penale” e altresì a dichiarare “espressamente di non aver, alla data della sottoscrizione della presente scrittura privata, proposto le azioni di cui al punto 5.2” e che “laddove tale dichiarazione non corrispondesse al vero, la parte infedele dovrà versare una penale di euro 50.000,00 in favore di ciascuna delle parti attinte”; che la società rispettava diligentemente il gravoso impegno economico di cui alla transazione e venivano compiuti tutti gli atti previsti dall'accordo per la cessione delle quote della società; che al Purgatorio veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.c (R.G. Mod. 21 n. 1457/2022) con riferimento alla imputazione per truffa ai danni del a seguito della Pt_1 denuncia querela dallo stesso sporta in danno del Purgatorio;
che solo a seguito della notifica dei suddetti atti apprendeva che era stato denunciato dal con querela risalente Persona_1 Pt_1 al gennaio del 2022 e successivamente integrata in data 26.03.2022; che la querela verteva sui medesimi fatti oggetto della transazione;
che il procedimento penale terminava con il decreto di archiviazione del Gip del 27.03.2023; che il Purgatorio agiva, dapprima in sede stragiudiziale, poi in via monitoria per chiedere il risarcimento dei danni patiti, come quantificati nella penale prevista nell'accordo transattivo. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva presa in decisione alla udienza del 15.7.2025, all'esito della discussione orale, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc. II)L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate. Preliminarmente appare utile procedere ad una breve ricostruzione dei fatti che connotano l'odierna controversia.
, a distanza di breve tempo dall'acquisto delle quote della società Parte_1 CP_1 decideva di uscire dalla compagine societaria e domandava la restituzione di quanto versato per la suddetta operazione societaria, nonché il pagamento della somme allo stesso spettanti per l'attività di lavoro prestata in favore della società quale Direttore commerciale. Insorgeva un contenzioso tra le parti culminato con un procedimento civile dinanzi al Giudice del Lavoro. Con atto datato 17.1.2022, depositato in Procura in data 28.2.2022, il signor sporgeva Pt_1 denuncia querela nei confronti di , quale legale rappresentante della società , Persona_1 CP_1 lamentando di aver subito una truffa;
in data 26 marzo 2022 la querela veniva integrata (all.ti 2,3,4 del fascicolo monitorio). In data 4.8.2022 le parti stipulavano un accordo transattivo, finalizzato a definire la vicenda societaria e lavoristica, il quale prevedeva il pagamento di alcune somme di denaro da parte della società in favore del e la dismissione delle quote societarie di cui quest'ultimo era titolare Pt_1
(all.7 fascicolo monitorio). Le parti stabilivano che con la sottoscrizione della scrittura privata definivano ogni questione attinente ai rapporti societari, alla gestione della società, alla qualità di socio, alle scelte economiche, commerciali e finanziarie, ai rapporti di lavoro e di collaborazione ed “ogni vicenda connessa e/o collegata a ” (art. 5.1), stabilendo in particolare che: CP_1
“5.2 In ragione di quanto sopra le parti, con la sottoscrizione della presente, rinunciano alla facoltà di interporre azioni di risarcimento e/o responsabilità, ciascuna nei confronti delle altre e nei confronti degli organi societari e degli amministratori, in qualsivoglia sede sia essa stragiudiziale, civile, amministrativa, tributaria e penale;
5.3 Laddove una delle parti venga meno all'obbligo di rinuncia sopra espresso, e l'azione intrapresa non venga o non possa essere cessata, dovrà versare una penale pari ad euro 50.000,00 in favore di ciascuna parte attinta;
5.4 Le parti si obbligano alla massima riservatezza in ordine al contenuto della presente scrittura privata impegnandosi a non divulgare ad alcuno il contenuto del presente accordo se non entro i limiti necessari alla corretta esecuzione dello stesso. Allo stesso modo si obbligano a non divulgare alcuna informazione afferente le questioni elencate al punto 5.1; 5.5 Laddove una parte, mediante esposto, denuncia, querela, o qualsivolgia forma di comunicazione, orale o scritta, analogica o digitale, violi l'obbligo di riservatezza sopra espresso sarà tenuta al versamento di una penale di euro 50.000,00 di ciascuna parte attinta;
5.6 Le parti danno atto e dichiarano espressamente di non avere, alla data della sottoscrizione della presente scrittura, aver proposto le azioni di cui al punto 5.2.e 5.5. Laddove tale dichiarazione non corrispondesse al vero la parte infedele dovrà versare una penale di euro 50.000,00 in favore di ciascuna delle parti attinte” In data 7.9.2022 riceveva l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (all. 2 Persona_1 al ricorso monitorio) per il reato di truffa, scaturito dalla denuncia querela proposta dal Pt_1 prima della stipula della transazione e nella stessa non menzionata. Il suddetto procedimento penale si concludeva nel 2023 con l'archiviazione disposta dal GIP a seguito della remissione della querela presentata dal e della accettazione della remissione da Pt_1 parte del (all.ti 15 e 16 alla comparsa). Per_1
A seguito del deposito del ricorso monitorio Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t. ottenevano
[...] Persona_1
l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di euro 50.000,00 a titolo di penale, invocando la clausola 5.6 della transazione “con la quale le parti si sono obbligate a una specifica sanzione nell'eventualità di dichiarazione mendace circa l'assenza di precedenti denunce o querele”. Il Tribunale di Terni emanava il decreto ingiuntivo opposto, senza concessione della provvisoria esecuzione, pur richiesta in sede monitoria, mentre nel presente giudizio l'istanza ex art. 648 cpc veniva rinunciata. Dal tenore del ricorso monitorio e dalle difese spiegate dalla società opposta in questa sede si evince che la stessa ha invocato la penale prevista dall'art.
5.6 della transazione, la quale pone uno specifico obbligo informativo in capo alle parti, sanzionato in ipotesi di violazione con la previsione di una penale, quantificata in euro 50.000,00. Le parti infatti danno atto che alla data di sottoscrizione della transazione non hanno proposto le azioni di cui al punto 5.2 e 5.5, che richiamano espressamente azioni penali e denunce querele. E' provato documentalmente che la dichiarazione resa dal fosse mendace, perché alla data Pt_1 di sottoscrizione dell'accordo transattivo questi aveva già presentato una querela e una integrazione di querela nei confronti della società, circostanza taciuta alla controparte e non riportata nell'accordo. Tale condotta implica sicuramente una forma di inadempimento contrattuale, posto che nell'adempimento di un contratto ogni contraente ha l'obbligo di preservare l'interesse dell'altro, entro il limite di un apprezzabile sacrificio e, nel caso concreto, tale interesse non è stato preservato, perché il ha artatamente taciuto di aver sporto querela prima dell'accordo, mentre la Pt_1 correttezza contrattuale imponeva allo stesso di informare la controparte in ordine ad una vicenda così importante e delicata, come la presentazione di una querela, in ragione delle conseguenze che ne potevano derivare (e che ne sono derivate posto che è stato avviato un procedimento penale) in danno del signor e che, come tali, incidevano o potevano incidere sull'equilibrio Per_1 contrattuale, alterato dalla dichiarazione mendace del Pt_1 Tale condotta integra un inadempimento, perché il nella scrittura privata ha reso una Pt_1 dichiarazione “che non corrispondeva al vero” e ciò integra il presupposto per l'applicazione della penale prevista nel contratto. Ai sensi dell'art. 1382 c.c. la penale è un patto contrattuale che stabilisce, in anticipo e in forma forfettaria, l'ammontare del risarcimento del danno dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale. Dunque, le parti, nel redigere un contratto, prevedono che, in caso di violazione di una o più delle obbligazioni in esso previste, la parte che si rende inadempiente dovrà pagare una determinata somma di denaro o fornire una specifica prestazione. La ratio della clausola penale è, pertanto, da un lato, quella di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall'altro, quella di incentivare il debitore ad adempiere, poiché egli stesso conosce ab origine l'entità della prestazione cui sarà tenuto in caso di inadempimento. Il Tribunale ritiene che la clausola di cui all'art.
5.6 della scrittura privata di transazione abbia natura di clausola penale, perché con essa le parti hanno voluto assicurarsi che fossero state presentate denunce o querele, dandone espressamente atto con la sottoscrizione dell'accordo, come si evince dal tenore letterale dell'art.
5.6. Tale clausola era diretta a preservare l'affidamento che le parti riponevano nelle dichiarazioni rese con la sottoscrizione dell'accordo, in ordine alla mancanza di pendenze di carattere penale, elemento che costituiva il presupposto della transazione, che voleva definire ogni possibile controversia precedentemente insorta: la vicenda di rilievo penale, invece, è stata taciuta, in violazione dell'accordo e dell'affidamento riposto dall'altro contraente in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese al momento della sottoscrizione della scrittura privata. Sussiste quindi inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con la sottoscrizione della transazione, meritevole di tutela risarcitoria, rispetto alla quale le parti hanno stabilito in via preventiva e forfettaria la liquidazione, prevedendo il pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di penale, chiaro segno della volontà di consolidare il rapporto fiduciario su cui si fondava l'intera transazione. La presenza di una preesistente querela (gennaio 2022, con integrazione di denuncia del marzo 2022), taciuta in sede di sottoscrizione dell'accordo da parte del ha inficiato la buona fede Pt_1 contrattuale e leso il legittimo affidamento posto alla base degli obblighi pattuiti, con la conseguenza che le sue dichiarazioni assumono rilevanza ai fini dell'applicazione della penale contrattuale. Parte opponente contesta l'interpretazione del contratto proposta nel ricorso monitorio, assumendo che la penale operava solo nella ipotesi in cui la querela non venisse o non potesse essere rimessa, con la conseguenza che essendo stato archiviato il procedimento penale per remissione di querela e accettazione non può essere applicata alcuna penale. L'interpretazione della transazione proposta dall'opponente non è condivisibile, perché basata su previsione contrattuale diversa da quella posta a fondamento del ricorso. Il decreto ingiuntivo è stato emesso perché il ricorrente ha invocato, ed invoca in questa sede, l'art.
5.6 che regola uno specifico obbligo di informazione in ordine alla sussistenza di pregresse azioni e contenziosi, anche di carattere penale. L'art. 5.3, letto in combinato disposto con l'art. 5.2, regola la diversa fattispecie della parte che non rinunci o non possa rinunciare alla querela, ipotesi che non ricorre nel caso concreto. Le norme del contratto debbono essere interpretate in base al loro tenore letterale e le une per mezzo delle altre e l'applicazione di tali criteri porta ad escludere la lettura che ne ha dato parte opponente nell'atto introduttivo, perché gli art.
5.2 e 5.3 disciplinano la omessa o impossibile rinuncia alle azioni pregresse, mentre l'art.
5.6 disciplina le dichiarazioni mendaci in ordine alle azioni pregresse. In entrambi i casi le parti hanno previsto una penale, ma in relazione a inadempimenti distinti e non cumulabili e non cumulati dalle parti che, infatti, li hanno regolati in distinte norme contrattuali. Parte opponente infine assume che vi sarebbe stata una tacita rinuncia alla clausola penale da parte del legale rappresentante della società opposta, , il quale con la memoria depositata Persona_1 in sede penale, avrebbe dichiarato di “aver definito tutte le pendenze” con il Pt_1
Il Tribunale non condivide la suddetta linea difensiva, che non tiene conto del tenore letterale e del contesto in cui è stata inserita, ossia una memoria difensiva con cui esponeva le Persona_1 ragioni per cui il procedimento penale doveva essere archiviato, ossia per infondatezza della notizia di reato ed in ogni caso per improcedibilità dell'azione essendo venuta meno la querela. Nella esposizione delle ragioni che fondano l'archiviazione del procedimento penale,
[...]
dichiarava che “definite tutte le pendenze, anche future, la prosecuzione di un giudizio Per_1 penale, anche contro la volontà del querelante, rischierebbe di inficiare il componimento bonario faticosamente realizzato, con ricadute negative in termini di contenzioso”. Questa dichiarazione, in ragione del suo univoco tenore letterale, aveva l'unico scopo di illustrare le ragioni che giustificavano l'archiviazione del procedimento penale e non di rinunciare a far valere le clausole dell'accordo raggiunto. L'espressione “ Definite tutte le pendenze” è chiaramente riferita alla definizione transattiva delle questioni relative al rapporto societario ed alla controversia di lavoro, ma non certo alla querela, perché al momento della stipula dell'accordo transattivo non ne era a conoscenza. Persona_1
Le pendenze definite con l'accordo quindi non riguardavano il procedimento penale che, peraltro, all'epoca della stipula non era neppure iniziato, tenuto conto della data di notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpc. Il Tribunale ritiene che l'espressione utilizzata dal fosse riferita alle controversie definite Per_1 con la transazione e non certo a quelle derivanti dall'inadempimento della transazione, quale è quella posta a fondamento della domanda monitoria. La suddetta dichiarazione resa in sede e ai fini del procedimento penale, quindi, non può assumere il valore di una rinuncia tacita ad avvalersi della clausola penale prevista dall'art.
5.6 dell'accordo in sede civile. Parte opponente, del resto, non contesta l'anteriorità della querela rispetto all'accordo, ma la azionabilità della penale, che è possibile far valere proprio perché il ha omesso di riferire Pt_1 della querela che , appresa la remissione, si è limitato ad accettare senza alcuna Persona_1 volontà abdicativa del diritto di avvalersi della clausola penale. La rinuncia tacita, difatti, richiede un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi di un diritto e, per costante giurisprudenza, non può in alcun modo ricavarsi da atti equivoci o ambigui, ma unicamente da un comportamento che manifesti in modo certo, senza lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni, la sua effettiva e definitiva volontà di rinunciare al diritto da parte dell'avente diritto (ex multis, Ord., Cass. n. 11483/2023). Con specifico riferimento alla rinuncia alla clausola penale la Suprema Corte ha chiarito che “una volta verificatosi l'inadempimento, il creditore ha diritto a ricevere la penale quale forma di risarcimento forfetario del danno preventivato al momento della stipulazione;
il creditore può certamente rinunciare a tale suo diritto;
tuttavia la volontà di rinuncia, ove non espressamente manifestata, può essere apprezzata tacitamente solo se derivi da un comportamento concludente teso a rivelare in modo univoco la effettiva e definitiva volontà abdicativa di quel diritto;
e né il silenzio né l'inerzia possono essere interpretati come manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto medesimo, poiché la rinuncia non può essere oggetto di mere presunzioni (v. Cass. n. 2861-04; Cass. n. 8891-99; Cass. n. 7215-91); la volontà abdicativa del diritto di credito, risultante da una serie di circostanze concludenti e non equivoche assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto stesso, deve poi avere come necessario oggetto proprio lo specifico "diritto" di cui si discorre, vale a dire, per quanto qui rileva, il diritto a ricevere la somma a titolo di penale quale risarcimento del danno nella misura forfetaria inizialmente pattuita. Non assume importanza, invece, la sorte del distinto diritto alla prestazione rimasta definitivamente inadempiuta, nel senso che la relativa rinuncia non comporta rinuncia anche al risarcimento del danno. Ciò costituisce ovvio corollario del fatto che l'inadempimento comporta la nascita di un'obbligazione altra - risarcitoria . e appunto per questo definita vicaria -in luogo di quella inadempiuta, per modo che dalla rinuncia all'adempimento dell'obbligazione originaria niente è dato desumere in ordine alla seconda” (Cass. n. 2739/2018 in motivazione). Le pendenze definite a cui allude sono quelle relative al contenzioso societario e Persona_1 laburista, ossia le uniche definite con la transazione più volte richiamata e non certo la questione di rilevanza penale, che non è stata inclusa nella transazione e che trovato la sua composizione nella remissione delle querela e nella correlata accettazione. Il Tribunale ritiene che dalla generica espressione “definite tutte le pendenze”, non possa desumersi alcuna rinuncia tacita ad avvalersi della penale, a fronte di un inadempimento certo, provato per tabulas e non contestato dall'opponente. Parte opponente in via subordinata invoca la riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 cc. La domanda non può trovare accoglimento perché il potere di riduzione della penale può essere esercitato solo se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'esatto adempimento. Nel caso di specie è pacifico che l'obbligazione non sia stata adempiuta neppure in parte perché ha taciuto completamente un fatto che avrebbe assunto rilievo nella dinamica contrattuale e Pt_1 che avrebbe potuto indurre differenti valutazioni nell'altro contraente.
aveva interesse a conoscere una circostanza rilevante come la proposizione della Persona_1 querela in suo danno, in ragione del fatto che sulla base di essa poteva essere avviato un procedimento penale e dunque aveva interesse a soppesare tale rischio ai fini della composizione della lite, che invece è avvenuta nella ignoranza indotta dal mendacio del Pt_1
La condotta silente di quest'ultimo ha limitato la libertà negoziale e di autodeterminazione del Purgatorio, addivenuto alla stipula di una complessa transazione sulla base di un compendio informativo non completo per responsabilità e colpa dell'altro contraente, elemento che induce a ritenere la penale come determinata alla parti del tutto equa, anche avuto riguardo al complessivo valore economico della transazione. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata. III)Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opponente, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione compreso tra € 26.001,00- 52.000,00), della natura e della complessità non elevata della controversia, elementi che, complessivamente valutati, consentono di riconoscere importi professionali prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento per tutte le fasi processuali. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ai sensi dell' art.96 cpc promossa da parte opponente, in quanto la condanna invocata presuppone la totale soccombenza (Cass., n.19583/2013; n. 11917/2002), del tutto mancante nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1)rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 306/2024, emesso dal Tribunale di Terni in data 19.05.2024;
2)condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio che liquida in favore della società opposta nella misura di € 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso per spese forfettarie (15%), CPA e IVA, se dovuta come per legge;
3)rigetta la domanda di condanna per lite temeraria promossa da parte opponente. Terni, 6.8.2025
Il giudice (Dott.ssa Dorita Fratini)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Picciolini e Valerio Provaroni elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Terni, Via Petroni n. 40, come da procura in calce all'atto introduttivo;
opponente E P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Frisoni e Giacomo Leonasi, presso il cui studio in Orvieto, Via Corsica n. 1/a, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come segue. Parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis, per le ragioni di cui in premessa, previe le declaratorie del caso e di legge, così provvedere: - accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo numero n. 306/2024 emesso dal Tribunale di Terni il 19.05.2024 in favore di nei confronti del sig. Controparte_1
notificato il 24.05.2024, in quanto nullo, inammissibile, infondato ed Parte_1 erroneo nella pretesa creditoria;
- condannare quindi l'odierna opposta a corrispondere al sig. la somma di euro 15.000,00, o quella che verrà ritenuta equa e di giustizia Parte_1
a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Comunque, con vittoria di spese e competenze di giudizio.” Parte opposta:
“Voglia il Tribunale di Terni rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 306/2024 del 19.5.2024, r.g. n. 409/2024, o comunque condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 50.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e onorari professionali.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio (di seguito per brevità indicata Controparte_1 anche come “ ) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2024, emesso dal CP_1 Tribunale di Terni in data 19.05.2024 e notificato il 24.05.2024, che ingiungeva il pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di penale derivante dal mancato rispetto dell'art.
5.6 dell'accordo transattivo stipulato dalle parti. A fondamento della opposizione l'opponente assumeva: che il decreto ingiuntivo è ingiusto, illegittimo e/o erroneo;
di aver acquistato dalla il 25% del capitale sociale della società CP_2
versando la somma di euro 2.625,00, corrispondente al valore nominale delle quote ed CP_1 euro 230.000,00 quale versamento in conto capitale;
che ben presto le differenti visioni circa la gestione dell'azienda lo inducevano ad abbandonare la società, con richiesta di restituzione del versamento effettuato e di pagamento delle somme dovute a fronte dell'attività lavorativa prestata in qualità di direttore commerciale della società; che, stante l'impossibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale, promuoveva una causa innanzi al Tribunale-Sezione Lavoro (R.G. Pt_1
1090/2021) per il riconoscimento delle spettanze retribuitive;
che “nell'inverno del 2022” l'odierno opponente, reputando di aver subito una truffa contrattuale, presentava una denuncia querela nei confronti del signor , legale rappresentante della società per aver indotto il Persona_1 CP_1 stesso ad acquistare le quote di una società che aveva una condizione patrimoniale poco Pt_1 attendibile;
che in data 4.8.2022 le parti stipulavano una scrittura privata di transazione, diretta a definire le controversie insorte;
che, in base all'accordo, al venivano versati euro Pt_1
187.375,00 per la tacitazione delle pretese restitutorie correlate all'acquisto delle quote societarie ed euro 10.000,00 per la rinuncia della causa in materia lavoro precedentemente incardinata ed, infine euro 2.625,00 pari al valore nominale delle quote della società e che il si impegnava a Pt_1 restituire alla con successivo atto pubblico;
che con il predetto accordo le parti si CP_2 impegnavano a non intraprendere alcuna azione legale e/o stragiudiziale;
che ai sensi dell'art.
5.6 dell'accordo “Laddove tale dichiarazione non corrispondesse al vero, la parte infedele dovrà versare una penale di € 50.000,00 in favore di ciascuna parte attinta”; che la penale posta a fondamento del decreto ingiuntivo non era in ogni caso dovuta, in quanto l'art. 5.6, letto in combinato disposto con gli artt.
5.2 e 5.3 dell'atto di transazione, prevedeva in realtà che, in riferimento alle iniziative già intraprese, la penale sarebbe scattata solo ove la denuncia o la querela non fossero risultate rinunciabili;
che nel caso concreto il provvedeva alla remissione Pt_1 immediata della querela, accettata dal Purgatorio, con la conseguenza che il procedimento penale culminava con l'archiviazione; che in subordine la clausola penale era stata rinunciata tacitamente dal Purgatorio, con la memoria depositata in sede penale. L'opponente, infine, rappresentava di aver patito un danno per la temerarietà della pretesa azionata in via monitoria dalla società opposta, quantificato equitativamente in euro 15.000,00 e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della opposta al pagamento della somma a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio la società , la quale dopo aver eseguito una ricostruzione dei fatti CP_1 sostanzialmente coincidente con quella di parte opponente, esponeva: che la società e il proprio legale rappresentante erano totalmente ignari della denuncia querela sporta dal nel gennaio Pt_1 del 2022 e della quale non si dava atto nella transazione, stipulata con la scrittura privata datata
4.8.2022; che la decisione di addivenire alla predetta transazione era sorretta dalla volontà e dalla necessità di regolare tutte le eventuali pendenze di ogni genere, anche in sede penale;
che con l'art.
5.2 dell'accordo le parti si impegnavano a rinunciare “alla facoltà di interporre azioni di risarcimento e/o di responsabilità ciascuna nei confronti delle altre … in qualsivoglia sede sia essa stragiudiziale, civile, amministrativa, tributaria e penale” e altresì a dichiarare “espressamente di non aver, alla data della sottoscrizione della presente scrittura privata, proposto le azioni di cui al punto 5.2” e che “laddove tale dichiarazione non corrispondesse al vero, la parte infedele dovrà versare una penale di euro 50.000,00 in favore di ciascuna delle parti attinte”; che la società rispettava diligentemente il gravoso impegno economico di cui alla transazione e venivano compiuti tutti gli atti previsti dall'accordo per la cessione delle quote della società; che al Purgatorio veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.c (R.G. Mod. 21 n. 1457/2022) con riferimento alla imputazione per truffa ai danni del a seguito della Pt_1 denuncia querela dallo stesso sporta in danno del Purgatorio;
che solo a seguito della notifica dei suddetti atti apprendeva che era stato denunciato dal con querela risalente Persona_1 Pt_1 al gennaio del 2022 e successivamente integrata in data 26.03.2022; che la querela verteva sui medesimi fatti oggetto della transazione;
che il procedimento penale terminava con il decreto di archiviazione del Gip del 27.03.2023; che il Purgatorio agiva, dapprima in sede stragiudiziale, poi in via monitoria per chiedere il risarcimento dei danni patiti, come quantificati nella penale prevista nell'accordo transattivo. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva presa in decisione alla udienza del 15.7.2025, all'esito della discussione orale, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc. II)L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate. Preliminarmente appare utile procedere ad una breve ricostruzione dei fatti che connotano l'odierna controversia.
, a distanza di breve tempo dall'acquisto delle quote della società Parte_1 CP_1 decideva di uscire dalla compagine societaria e domandava la restituzione di quanto versato per la suddetta operazione societaria, nonché il pagamento della somme allo stesso spettanti per l'attività di lavoro prestata in favore della società quale Direttore commerciale. Insorgeva un contenzioso tra le parti culminato con un procedimento civile dinanzi al Giudice del Lavoro. Con atto datato 17.1.2022, depositato in Procura in data 28.2.2022, il signor sporgeva Pt_1 denuncia querela nei confronti di , quale legale rappresentante della società , Persona_1 CP_1 lamentando di aver subito una truffa;
in data 26 marzo 2022 la querela veniva integrata (all.ti 2,3,4 del fascicolo monitorio). In data 4.8.2022 le parti stipulavano un accordo transattivo, finalizzato a definire la vicenda societaria e lavoristica, il quale prevedeva il pagamento di alcune somme di denaro da parte della società in favore del e la dismissione delle quote societarie di cui quest'ultimo era titolare Pt_1
(all.7 fascicolo monitorio). Le parti stabilivano che con la sottoscrizione della scrittura privata definivano ogni questione attinente ai rapporti societari, alla gestione della società, alla qualità di socio, alle scelte economiche, commerciali e finanziarie, ai rapporti di lavoro e di collaborazione ed “ogni vicenda connessa e/o collegata a ” (art. 5.1), stabilendo in particolare che: CP_1
“5.2 In ragione di quanto sopra le parti, con la sottoscrizione della presente, rinunciano alla facoltà di interporre azioni di risarcimento e/o responsabilità, ciascuna nei confronti delle altre e nei confronti degli organi societari e degli amministratori, in qualsivoglia sede sia essa stragiudiziale, civile, amministrativa, tributaria e penale;
5.3 Laddove una delle parti venga meno all'obbligo di rinuncia sopra espresso, e l'azione intrapresa non venga o non possa essere cessata, dovrà versare una penale pari ad euro 50.000,00 in favore di ciascuna parte attinta;
5.4 Le parti si obbligano alla massima riservatezza in ordine al contenuto della presente scrittura privata impegnandosi a non divulgare ad alcuno il contenuto del presente accordo se non entro i limiti necessari alla corretta esecuzione dello stesso. Allo stesso modo si obbligano a non divulgare alcuna informazione afferente le questioni elencate al punto 5.1; 5.5 Laddove una parte, mediante esposto, denuncia, querela, o qualsivolgia forma di comunicazione, orale o scritta, analogica o digitale, violi l'obbligo di riservatezza sopra espresso sarà tenuta al versamento di una penale di euro 50.000,00 di ciascuna parte attinta;
5.6 Le parti danno atto e dichiarano espressamente di non avere, alla data della sottoscrizione della presente scrittura, aver proposto le azioni di cui al punto 5.2.e 5.5. Laddove tale dichiarazione non corrispondesse al vero la parte infedele dovrà versare una penale di euro 50.000,00 in favore di ciascuna delle parti attinte” In data 7.9.2022 riceveva l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (all. 2 Persona_1 al ricorso monitorio) per il reato di truffa, scaturito dalla denuncia querela proposta dal Pt_1 prima della stipula della transazione e nella stessa non menzionata. Il suddetto procedimento penale si concludeva nel 2023 con l'archiviazione disposta dal GIP a seguito della remissione della querela presentata dal e della accettazione della remissione da Pt_1 parte del (all.ti 15 e 16 alla comparsa). Per_1
A seguito del deposito del ricorso monitorio Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t. ottenevano
[...] Persona_1
l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di euro 50.000,00 a titolo di penale, invocando la clausola 5.6 della transazione “con la quale le parti si sono obbligate a una specifica sanzione nell'eventualità di dichiarazione mendace circa l'assenza di precedenti denunce o querele”. Il Tribunale di Terni emanava il decreto ingiuntivo opposto, senza concessione della provvisoria esecuzione, pur richiesta in sede monitoria, mentre nel presente giudizio l'istanza ex art. 648 cpc veniva rinunciata. Dal tenore del ricorso monitorio e dalle difese spiegate dalla società opposta in questa sede si evince che la stessa ha invocato la penale prevista dall'art.
5.6 della transazione, la quale pone uno specifico obbligo informativo in capo alle parti, sanzionato in ipotesi di violazione con la previsione di una penale, quantificata in euro 50.000,00. Le parti infatti danno atto che alla data di sottoscrizione della transazione non hanno proposto le azioni di cui al punto 5.2 e 5.5, che richiamano espressamente azioni penali e denunce querele. E' provato documentalmente che la dichiarazione resa dal fosse mendace, perché alla data Pt_1 di sottoscrizione dell'accordo transattivo questi aveva già presentato una querela e una integrazione di querela nei confronti della società, circostanza taciuta alla controparte e non riportata nell'accordo. Tale condotta implica sicuramente una forma di inadempimento contrattuale, posto che nell'adempimento di un contratto ogni contraente ha l'obbligo di preservare l'interesse dell'altro, entro il limite di un apprezzabile sacrificio e, nel caso concreto, tale interesse non è stato preservato, perché il ha artatamente taciuto di aver sporto querela prima dell'accordo, mentre la Pt_1 correttezza contrattuale imponeva allo stesso di informare la controparte in ordine ad una vicenda così importante e delicata, come la presentazione di una querela, in ragione delle conseguenze che ne potevano derivare (e che ne sono derivate posto che è stato avviato un procedimento penale) in danno del signor e che, come tali, incidevano o potevano incidere sull'equilibrio Per_1 contrattuale, alterato dalla dichiarazione mendace del Pt_1 Tale condotta integra un inadempimento, perché il nella scrittura privata ha reso una Pt_1 dichiarazione “che non corrispondeva al vero” e ciò integra il presupposto per l'applicazione della penale prevista nel contratto. Ai sensi dell'art. 1382 c.c. la penale è un patto contrattuale che stabilisce, in anticipo e in forma forfettaria, l'ammontare del risarcimento del danno dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale. Dunque, le parti, nel redigere un contratto, prevedono che, in caso di violazione di una o più delle obbligazioni in esso previste, la parte che si rende inadempiente dovrà pagare una determinata somma di denaro o fornire una specifica prestazione. La ratio della clausola penale è, pertanto, da un lato, quella di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall'altro, quella di incentivare il debitore ad adempiere, poiché egli stesso conosce ab origine l'entità della prestazione cui sarà tenuto in caso di inadempimento. Il Tribunale ritiene che la clausola di cui all'art.
5.6 della scrittura privata di transazione abbia natura di clausola penale, perché con essa le parti hanno voluto assicurarsi che fossero state presentate denunce o querele, dandone espressamente atto con la sottoscrizione dell'accordo, come si evince dal tenore letterale dell'art.
5.6. Tale clausola era diretta a preservare l'affidamento che le parti riponevano nelle dichiarazioni rese con la sottoscrizione dell'accordo, in ordine alla mancanza di pendenze di carattere penale, elemento che costituiva il presupposto della transazione, che voleva definire ogni possibile controversia precedentemente insorta: la vicenda di rilievo penale, invece, è stata taciuta, in violazione dell'accordo e dell'affidamento riposto dall'altro contraente in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese al momento della sottoscrizione della scrittura privata. Sussiste quindi inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con la sottoscrizione della transazione, meritevole di tutela risarcitoria, rispetto alla quale le parti hanno stabilito in via preventiva e forfettaria la liquidazione, prevedendo il pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di penale, chiaro segno della volontà di consolidare il rapporto fiduciario su cui si fondava l'intera transazione. La presenza di una preesistente querela (gennaio 2022, con integrazione di denuncia del marzo 2022), taciuta in sede di sottoscrizione dell'accordo da parte del ha inficiato la buona fede Pt_1 contrattuale e leso il legittimo affidamento posto alla base degli obblighi pattuiti, con la conseguenza che le sue dichiarazioni assumono rilevanza ai fini dell'applicazione della penale contrattuale. Parte opponente contesta l'interpretazione del contratto proposta nel ricorso monitorio, assumendo che la penale operava solo nella ipotesi in cui la querela non venisse o non potesse essere rimessa, con la conseguenza che essendo stato archiviato il procedimento penale per remissione di querela e accettazione non può essere applicata alcuna penale. L'interpretazione della transazione proposta dall'opponente non è condivisibile, perché basata su previsione contrattuale diversa da quella posta a fondamento del ricorso. Il decreto ingiuntivo è stato emesso perché il ricorrente ha invocato, ed invoca in questa sede, l'art.
5.6 che regola uno specifico obbligo di informazione in ordine alla sussistenza di pregresse azioni e contenziosi, anche di carattere penale. L'art. 5.3, letto in combinato disposto con l'art. 5.2, regola la diversa fattispecie della parte che non rinunci o non possa rinunciare alla querela, ipotesi che non ricorre nel caso concreto. Le norme del contratto debbono essere interpretate in base al loro tenore letterale e le une per mezzo delle altre e l'applicazione di tali criteri porta ad escludere la lettura che ne ha dato parte opponente nell'atto introduttivo, perché gli art.
5.2 e 5.3 disciplinano la omessa o impossibile rinuncia alle azioni pregresse, mentre l'art.
5.6 disciplina le dichiarazioni mendaci in ordine alle azioni pregresse. In entrambi i casi le parti hanno previsto una penale, ma in relazione a inadempimenti distinti e non cumulabili e non cumulati dalle parti che, infatti, li hanno regolati in distinte norme contrattuali. Parte opponente infine assume che vi sarebbe stata una tacita rinuncia alla clausola penale da parte del legale rappresentante della società opposta, , il quale con la memoria depositata Persona_1 in sede penale, avrebbe dichiarato di “aver definito tutte le pendenze” con il Pt_1
Il Tribunale non condivide la suddetta linea difensiva, che non tiene conto del tenore letterale e del contesto in cui è stata inserita, ossia una memoria difensiva con cui esponeva le Persona_1 ragioni per cui il procedimento penale doveva essere archiviato, ossia per infondatezza della notizia di reato ed in ogni caso per improcedibilità dell'azione essendo venuta meno la querela. Nella esposizione delle ragioni che fondano l'archiviazione del procedimento penale,
[...]
dichiarava che “definite tutte le pendenze, anche future, la prosecuzione di un giudizio Per_1 penale, anche contro la volontà del querelante, rischierebbe di inficiare il componimento bonario faticosamente realizzato, con ricadute negative in termini di contenzioso”. Questa dichiarazione, in ragione del suo univoco tenore letterale, aveva l'unico scopo di illustrare le ragioni che giustificavano l'archiviazione del procedimento penale e non di rinunciare a far valere le clausole dell'accordo raggiunto. L'espressione “ Definite tutte le pendenze” è chiaramente riferita alla definizione transattiva delle questioni relative al rapporto societario ed alla controversia di lavoro, ma non certo alla querela, perché al momento della stipula dell'accordo transattivo non ne era a conoscenza. Persona_1
Le pendenze definite con l'accordo quindi non riguardavano il procedimento penale che, peraltro, all'epoca della stipula non era neppure iniziato, tenuto conto della data di notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpc. Il Tribunale ritiene che l'espressione utilizzata dal fosse riferita alle controversie definite Per_1 con la transazione e non certo a quelle derivanti dall'inadempimento della transazione, quale è quella posta a fondamento della domanda monitoria. La suddetta dichiarazione resa in sede e ai fini del procedimento penale, quindi, non può assumere il valore di una rinuncia tacita ad avvalersi della clausola penale prevista dall'art.
5.6 dell'accordo in sede civile. Parte opponente, del resto, non contesta l'anteriorità della querela rispetto all'accordo, ma la azionabilità della penale, che è possibile far valere proprio perché il ha omesso di riferire Pt_1 della querela che , appresa la remissione, si è limitato ad accettare senza alcuna Persona_1 volontà abdicativa del diritto di avvalersi della clausola penale. La rinuncia tacita, difatti, richiede un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi di un diritto e, per costante giurisprudenza, non può in alcun modo ricavarsi da atti equivoci o ambigui, ma unicamente da un comportamento che manifesti in modo certo, senza lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni, la sua effettiva e definitiva volontà di rinunciare al diritto da parte dell'avente diritto (ex multis, Ord., Cass. n. 11483/2023). Con specifico riferimento alla rinuncia alla clausola penale la Suprema Corte ha chiarito che “una volta verificatosi l'inadempimento, il creditore ha diritto a ricevere la penale quale forma di risarcimento forfetario del danno preventivato al momento della stipulazione;
il creditore può certamente rinunciare a tale suo diritto;
tuttavia la volontà di rinuncia, ove non espressamente manifestata, può essere apprezzata tacitamente solo se derivi da un comportamento concludente teso a rivelare in modo univoco la effettiva e definitiva volontà abdicativa di quel diritto;
e né il silenzio né l'inerzia possono essere interpretati come manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto medesimo, poiché la rinuncia non può essere oggetto di mere presunzioni (v. Cass. n. 2861-04; Cass. n. 8891-99; Cass. n. 7215-91); la volontà abdicativa del diritto di credito, risultante da una serie di circostanze concludenti e non equivoche assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto stesso, deve poi avere come necessario oggetto proprio lo specifico "diritto" di cui si discorre, vale a dire, per quanto qui rileva, il diritto a ricevere la somma a titolo di penale quale risarcimento del danno nella misura forfetaria inizialmente pattuita. Non assume importanza, invece, la sorte del distinto diritto alla prestazione rimasta definitivamente inadempiuta, nel senso che la relativa rinuncia non comporta rinuncia anche al risarcimento del danno. Ciò costituisce ovvio corollario del fatto che l'inadempimento comporta la nascita di un'obbligazione altra - risarcitoria . e appunto per questo definita vicaria -in luogo di quella inadempiuta, per modo che dalla rinuncia all'adempimento dell'obbligazione originaria niente è dato desumere in ordine alla seconda” (Cass. n. 2739/2018 in motivazione). Le pendenze definite a cui allude sono quelle relative al contenzioso societario e Persona_1 laburista, ossia le uniche definite con la transazione più volte richiamata e non certo la questione di rilevanza penale, che non è stata inclusa nella transazione e che trovato la sua composizione nella remissione delle querela e nella correlata accettazione. Il Tribunale ritiene che dalla generica espressione “definite tutte le pendenze”, non possa desumersi alcuna rinuncia tacita ad avvalersi della penale, a fronte di un inadempimento certo, provato per tabulas e non contestato dall'opponente. Parte opponente in via subordinata invoca la riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 cc. La domanda non può trovare accoglimento perché il potere di riduzione della penale può essere esercitato solo se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'esatto adempimento. Nel caso di specie è pacifico che l'obbligazione non sia stata adempiuta neppure in parte perché ha taciuto completamente un fatto che avrebbe assunto rilievo nella dinamica contrattuale e Pt_1 che avrebbe potuto indurre differenti valutazioni nell'altro contraente.
aveva interesse a conoscere una circostanza rilevante come la proposizione della Persona_1 querela in suo danno, in ragione del fatto che sulla base di essa poteva essere avviato un procedimento penale e dunque aveva interesse a soppesare tale rischio ai fini della composizione della lite, che invece è avvenuta nella ignoranza indotta dal mendacio del Pt_1
La condotta silente di quest'ultimo ha limitato la libertà negoziale e di autodeterminazione del Purgatorio, addivenuto alla stipula di una complessa transazione sulla base di un compendio informativo non completo per responsabilità e colpa dell'altro contraente, elemento che induce a ritenere la penale come determinata alla parti del tutto equa, anche avuto riguardo al complessivo valore economico della transazione. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata. III)Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opponente, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione compreso tra € 26.001,00- 52.000,00), della natura e della complessità non elevata della controversia, elementi che, complessivamente valutati, consentono di riconoscere importi professionali prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento per tutte le fasi processuali. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ai sensi dell' art.96 cpc promossa da parte opponente, in quanto la condanna invocata presuppone la totale soccombenza (Cass., n.19583/2013; n. 11917/2002), del tutto mancante nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1)rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 306/2024, emesso dal Tribunale di Terni in data 19.05.2024;
2)condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio che liquida in favore della società opposta nella misura di € 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso per spese forfettarie (15%), CPA e IVA, se dovuta come per legge;
3)rigetta la domanda di condanna per lite temeraria promossa da parte opponente. Terni, 6.8.2025
Il giudice (Dott.ssa Dorita Fratini)