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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/08/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 621/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Primula n. 24,
e da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._2
Scicli in via Primula n. 24, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Figura che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 18.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Scicli il 09.03.2019, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2019; che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 19.10.2019); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il luogo della loro residenza e del loro domicilio, fatto salvo l'obbligo di comunicare all'altro genitore l'eventuale spostamento di residenza relativo al figlio minore.
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento individuale valido per l'espatrio.
3. Il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre nella casa della nonna paterna, sita a Scicli in C.da Dammusa
n. 17, ove il piccolo dispone già di una propria cameretta. Per_1
4. I coniugi concordano che la casa familiare ove si è svolta la vita coniugale, sita a Scicli (RG) in Via Primula n. 24, di cui il SI. detiene la nuda proprietà, rimane nella disponibilità Parte_2 della SI.ra , la quale - priva di qualsivoglia altro immobile in cui trasferire la propria Pt_1 residenza - potrà continuare ad abitarla fintantoché non trova un lavoro che le consenta di mantenersi o fintantoché non intraprenda altra relazione sentimentale da renderla economicamente autosufficiente;
5. Il SI. , stante l'attuale stato di disoccupazione in cui versa la moglie, si obbliga a Parte_2 versare alla SInora , a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile di €300,00, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e ciò fintantoché - tenuto conto della giovane età della SInora – la moglie non trova un lavoro che le consenta di mantenersi o fintantoché non Pt_1 intraprenda altra relazione sentimentale da renderla economicamente autosufficiente;
6. I coniugi, nell'interesse del figlio minore , concordano nel regolamentare il diritto di Per_1 visita della madre, SInora , in maniera ampia, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal Pt_1 SI. che lo porta a rimanere fuori casa per quasi tutto il giorno e facendo salvo ogni Parte_2 diverso accordo tra i genitori, nel seguente modo: durante la settimana, la madre, SI.ra , Pt_1 potrà prendere e tenere con sé il figlio minore , tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore Per_1
8:30 allorquando lo accompagnerà a scuola, per poi accompagnarlo nei giorni di lunedì e mercoledì alle sedute di logopedia e nei giorni di martedì e giovedì a quelle di N.P.I. a Modica, per poi pranzare con lui e trascorrere insieme tutto il pomeriggio, per poi riaccompagnarlo a casa della nonna paterna alle ore 19:00; durante il week-end, a settimane alterne, la SInora , potrà prendere e tenere Pt_1 con sé il figlio minore dalle ore 8:30 del sabato alle ore 17:30 della domenica con Per_1 pernottamento presso la madre e la settimana successiva, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 20:30 allorquando il figlio cenerà insieme alla madre per poi essere accompagnato dal padre;
per quanto riguarda le festività del Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività, si adotterà il criterio dell'alternanza fra i genitori come da piano genitoriale che si allega
(doc. 6). Durante le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà con la madre 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con il periodo di ferie dal lavoro che verrà concesso al SI. . I coniugi concordano che Parte_2
l'automobile Fiat 500 targata GL583EV, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al SI. , rimanga nell'esclusivo possesso della SI.ra , che provvederà a farsi carico Parte_2 Pt_1 dei relativi oneri di gestione e manutenzione ordinari e straordinari;
I coniugi concordano che l'automobile Renault Sandero targata FW066KZ, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al SI. , rimanga nell'esclusivo possesso del SI. , che provvederà a Parte_2 Parte_2 farsi carico dei relativi oneri di gestione e manutenzione ordinari e straordinari;
Il SI. , Parte_2 stante lo stato di disoccupazione in cui attualmente versa la madre, SI.ra , si obbliga a farsi Pt_1 carico in maniera integrale del mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore Per_1 collocato presso di lui;
La SInora presta il consenso affinché il SI. continui a Pt_1 Parte_2 percepire in maniera esclusiva l'assegno Unico dell'importo mensile di circa € 199,00 erogato dall'Inps per il figlio . A tal fine la SInora si obbliga a non presentare la relativa Per_1 Pt_1 domanda. che l'udienza di comparizione del dì 18.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Scicli in data 09.03.2019, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2019;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 621/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Primula n. 24,
e da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._2
Scicli in via Primula n. 24, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Figura che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 18.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Scicli il 09.03.2019, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2019; che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 19.10.2019); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il luogo della loro residenza e del loro domicilio, fatto salvo l'obbligo di comunicare all'altro genitore l'eventuale spostamento di residenza relativo al figlio minore.
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento individuale valido per l'espatrio.
3. Il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre nella casa della nonna paterna, sita a Scicli in C.da Dammusa
n. 17, ove il piccolo dispone già di una propria cameretta. Per_1
4. I coniugi concordano che la casa familiare ove si è svolta la vita coniugale, sita a Scicli (RG) in Via Primula n. 24, di cui il SI. detiene la nuda proprietà, rimane nella disponibilità Parte_2 della SI.ra , la quale - priva di qualsivoglia altro immobile in cui trasferire la propria Pt_1 residenza - potrà continuare ad abitarla fintantoché non trova un lavoro che le consenta di mantenersi o fintantoché non intraprenda altra relazione sentimentale da renderla economicamente autosufficiente;
5. Il SI. , stante l'attuale stato di disoccupazione in cui versa la moglie, si obbliga a Parte_2 versare alla SInora , a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile di €300,00, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e ciò fintantoché - tenuto conto della giovane età della SInora – la moglie non trova un lavoro che le consenta di mantenersi o fintantoché non Pt_1 intraprenda altra relazione sentimentale da renderla economicamente autosufficiente;
6. I coniugi, nell'interesse del figlio minore , concordano nel regolamentare il diritto di Per_1 visita della madre, SInora , in maniera ampia, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal Pt_1 SI. che lo porta a rimanere fuori casa per quasi tutto il giorno e facendo salvo ogni Parte_2 diverso accordo tra i genitori, nel seguente modo: durante la settimana, la madre, SI.ra , Pt_1 potrà prendere e tenere con sé il figlio minore , tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore Per_1
8:30 allorquando lo accompagnerà a scuola, per poi accompagnarlo nei giorni di lunedì e mercoledì alle sedute di logopedia e nei giorni di martedì e giovedì a quelle di N.P.I. a Modica, per poi pranzare con lui e trascorrere insieme tutto il pomeriggio, per poi riaccompagnarlo a casa della nonna paterna alle ore 19:00; durante il week-end, a settimane alterne, la SInora , potrà prendere e tenere Pt_1 con sé il figlio minore dalle ore 8:30 del sabato alle ore 17:30 della domenica con Per_1 pernottamento presso la madre e la settimana successiva, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 20:30 allorquando il figlio cenerà insieme alla madre per poi essere accompagnato dal padre;
per quanto riguarda le festività del Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività, si adotterà il criterio dell'alternanza fra i genitori come da piano genitoriale che si allega
(doc. 6). Durante le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà con la madre 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con il periodo di ferie dal lavoro che verrà concesso al SI. . I coniugi concordano che Parte_2
l'automobile Fiat 500 targata GL583EV, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al SI. , rimanga nell'esclusivo possesso della SI.ra , che provvederà a farsi carico Parte_2 Pt_1 dei relativi oneri di gestione e manutenzione ordinari e straordinari;
I coniugi concordano che l'automobile Renault Sandero targata FW066KZ, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al SI. , rimanga nell'esclusivo possesso del SI. , che provvederà a Parte_2 Parte_2 farsi carico dei relativi oneri di gestione e manutenzione ordinari e straordinari;
Il SI. , Parte_2 stante lo stato di disoccupazione in cui attualmente versa la madre, SI.ra , si obbliga a farsi Pt_1 carico in maniera integrale del mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore Per_1 collocato presso di lui;
La SInora presta il consenso affinché il SI. continui a Pt_1 Parte_2 percepire in maniera esclusiva l'assegno Unico dell'importo mensile di circa € 199,00 erogato dall'Inps per il figlio . A tal fine la SInora si obbliga a non presentare la relativa Per_1 Pt_1 domanda. che l'udienza di comparizione del dì 18.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Scicli in data 09.03.2019, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2019;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti