Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 725/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (c.f. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
degli avv. SANTI RICCARDO e , elettivamente domiciliati in VIA PERINI, 66 38100 TRENTO, presso il difensore avv. SANTI RICCARDO
ATTORI
contro
:
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BALLARDINI EMILIANO e elettivamente domiciliato in C.SO ROSMINI, 18 38068 ROVERETO presso lo studio dell'avv. BALLARDINI EMILIANO
CONVENUTA
C.F. ), Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10
è verificato per esclusiva o in subordine prevalente colpa del convenuto Controparte_2
- premesse le ulteriori declaratorie del caso e accertata come in narrativa l'entità dei danni subiti dagli attori, condannare i convenuti in solido a pagare a la somma di € 276.885,00=, e di € Parte_1
211.500 ciascuno a e o le diverse somme risultanti di Giustizia, a titolo di Pt_3 Parte_2
integrazione del risarcimento loro spettante dopo gli acconti percepiti in data 20/01/2023; con interessi e rivalutazione dal di del fatto al saldo;
- Con vittoria di spese, oltre 15% T.F., Iva e 4% Cpa di Legge;
In via istruttoria (per le ipotesi di riapertura istruttoria / impugnazione): accogliere le istanze a prova diretta formulate in memoria 11/09/2023 e quelle a prova contraria formulate in memoria 28/07/2023.
CONVENUTA: In via istruttoria: ammettere, occorrendo, previa riforma dell'ordinanza istruttoria d.d.
28-11-2023, la prova per interrogatorio formale degli attori e per testi sui capitoli da 1) a 7) della memoria n. 2 ex art. 183 co. VI c.p.c. d.d. 20-07-2023, nonché la ivi richiesta istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di copia conforme dei rilievi dei Carabinieri, nonché infine la del pari ivi richiesta assunzione di una consulenza tecnica di ufficio sulla dinamica del sinistro per accertare le eventuali colpe dei due conducenti.
1) Nel merito: accertare e dichiarare ex art. 2054 co. 2 c.c. la paritetica responsabilità dei due guidatori nella causazione del sinistro stradale d.d. 1-02-2022 e per l'effetto, ovvero in ogni caso, ricondurre a giustizia ogni e qualsiasi domanda risarcitoria da chiunque formulata nei confronti della Compagnia convenuta riducendo ogni e Controparte_1
qualsiasi risarcimento in ragione del concorso di colpa accertato e dedotti altresì gli acconti già versati in via stragiudiziale in data 20-01-2023 nell'ammontare di € 125.000,00 a favore di
(cod. fisc. ), di € 125.000,00 a favore di Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc. ) e di € 125.000,00 a favore di Parte_3 C.F._3 Parte_2
cod. fisc. ), con ogni conseguente statuizione.
[...] C.F._2
2) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre ad i.v.a., 4% c.n.p.a. e 15 % spese generali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 27.2.23 , e , in proprio e quali Parte_1 Parte_3 Parte_2
eredi di , hanno convenuto in giudizio la , Persona_1 Parte_4 Controparte_2
e la asserendo che l'1.2.2022 stava percorrendo la SP 71 Controparte_1 Persona_1
in direzione Segonzano – Lona Lases alla guida di una Fiat AN e che, giunto in frazione Sevignano,
pagina 2 di 10 nell'affrontare una curva sinistrorsa, era stato violentemente urtato, con andamento frontale-laterale, dall'autocarro Fiat VE, di proprietà della e condotto da Parte_4 Controparte_2
Hanno precisato che, in seguito alla collisione, la Fiat AN aveva ruotato su se stessa e si era arrestata in un piazzale contiguo alla carreggiata, mentre l'autocarro era finito fuori strada.
Hanno affermato che era deceduto a causa dell'impatto. Persona_1
Hanno asserito che la responsabilità dell'incidente era addebitabile in via esclusiva alla condotta del conducente dell'autocarro, il quale aveva invaso l'opposta corsia e che nessuna condotta colposa era addebitabile al nonostante lo stesso non stesse viaggiando a ridosso del margine destro della Per_1
carreggiata e ad una velocità superiore rispetto a quella consentita.
Hanno precisato che la compagnia assicurativa aveva anticipato in data 20.1.2023 agli attori
(rispettivamente moglie e figli del deceduto) una somma di € 125.000,00 ciascuno, ma che tale importo non era completamente satisfattivo dei danni.
Hanno chiesto, pertanto, che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni non patrimoniali e patrimoniali derivati dall'incidente.
Con comparsa dd. 17.5.2023 si è costituita la asserendo che sussisteva il Controparte_1
concorso di colpa in capo al in particolare, la Fiat AN stava viaggiando ad una velocità di Per_1
70-75 km/h, senza tenere la destra e non era stato individuato con certezza il punto d'urto.
Ha contestato, inoltre, che l'autocarro avesse invaso l'opposta corsia.
Ha precisato di aver liquidato il danno sulla base di un concorso di colpa.
Ha contestato, infine, l'entità dei danni non patrimoniali richiesti da controparte, facendo presente che le spese notarili non rappresentavano una conseguenza diretta del sinistro.
Ha chiesto, pertanto, che le pretese attoree fossero ricondotte ai limiti previsti dalla legge e sulla base del concorso di colpa.
Nessuno si è costituito per la e per i quali sono stati Parte_4 Controparte_2
dichiarati contumaci.
***
La perizia effettuata dall'ing. nell'ambito del procedimento penale ha consentito di ricostruire Per_2
– sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente e dell'esame del verbale redatto dai Carabinieri
- la dinamica dell'incidente in questione.
“In data 1.2.2022, verso e ore 6,43 il sig. conducente del veicolo Fiat AN… solo a Persona_1 bordo, percorreva la SP 71 all'interno del comune di Segonzano (TN) con direzione di marcia
Cavalese (TN) – Lona-Lases (TN), mentre in direzione opposta viaggiava, solo a bordo, il sig.
conducente dell'autocarro IVECO….Giunti in prossimità del chilometro 14+400 Controparte_2
pagina 3 di 10 c.a., nella frazione di Sevignano, i due conducenti approcciavano una curva, sinistrorsa per il sig.
e destrorsa per il sig. Nel percorrere tale curva il conducente dell'autocarro Per_1 CP_2
VE IS invadeva parzialmente la corsia di opposta utenza e, alla velocità di c.a. 49 Km/h, collideva con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo con la parte anteriore sinistra della Fiat
AN condotta dal sig. La Fiat AN, al momento dell'impatto con l'autocarro VE, Per_1 circolava all'interno della propria corsia di utenza, in prossimità della linea di mezzeria e giungeva all'impatto alla velocità di c.a 70 – 75 Km/h. a seguito della modalità di impatto, della differenza di massa tra i due veicoli e della pendenza longitudinale discendente della strada, la Fiat AN retrocedeva rispetto all'originaria direzione di marcia e con una rototraslazione antioraria impattava prima contro un delimitatore di margine posto sul margine destro della strada (lungo l'originaria direzione di marcia della vettura), abbattendolo, e successivamente, con la propria parte posteriore, contro la recinzione metallica (di cui abbatteva un palo metallico di supporto) posta al margine di una piazzola privata situata sul lato destro della strada (lungo l'originaria direzione di marcia della vettura) a circa 12.5 metri dalla verosimile area d'urto con l'autocarro VE. Il conducente dell'autocarro VE, successivamente all'impatto, perdeva il controllo del proprio veicolo e invadeva completamente l'opposta corsia di utenza, proseguendo lungo l'originaria direzione di marci lasciando evidenti tracce al suolo. In conseguenza di tale perdita di controllo fuoriusciva dalla carreggiata e invadeva l'area sterrata ubicata sul margine sinistro (lungo la direzione di marcia dell'autocarro VE). Dopo circa 23 metri dalla verosimile area d'urto, fuoriusciva dalla sede stradale, dopo aver abbattuto alcuni manufatti…e si ribaltava sul proprio lato destro” (si veda la verisimile area d'urto evidenziata nella figura 47 e 48 della ctu).
L'ing. ha individuato delle condotte colpose (rilevanti ai fini causali) addebitabili ad entrambi Per_2
i conducenti;
in particolare, per quanto riguarda, il allo stesso deve essere addebitata la CP_2 violazione dell'art. 143, comma 3 e 12 C.d.S. in quanto, nel percorrere la curva teatro del sinistro, non ha mantenuto la stretta destra ed, in conseguenza di ciò, ha invaso parzialmente la corsia di opposta utenza, andando a collidere con il veicolo B (“si evidenzia che come conseguenza della sopra descritta condotta l'autocarro VE ha valicato la linea continua di mezzeria…se il conducente del veicolo A, in corrispondenza della posizione della verosimile area d'urto, avesse viaggiato mantenendosi il più possibile vicino al margine destro della corsia di propria utenza, invariata, la posizione del veicolo B
(si veda la figura 51), la collisione tra i due veicoli non sarebbe avvenuta”).
Al contrario, si ritiene che la velocità tenuta dall'autocarro fosse del tutto conforme ai limiti ivi previsti.
Per quanto riguarda il sig. il ctu ha evidenziato che lo stesso stava viaggiando ad una velocità Per_1
molto superiore ai limiti consentiti (e pari a circa 70-75 Km/h); tuttavia, tale condotta colposa (se anche pagina 4 di 10 avrebbe potuto astrattamente aver avuto un incidenza sulla gravità delle conseguenze letali derivate;
ma tale punto non è stato approfondito dal ctu), non ha assunto rilevanza causale nella dinamica del sinistro in quanto l'ing. ha evidenziato che, ove la AN avesse viaggiato a 50 Km/h, tale Per_2 veicolo “si sarebbe trovato nella posizione individuata al punto “3”; ovvero circa 9,4 metri prima dell'area d'urto, da tale posizione, la presenza dell'autocarro che invadeva parzialmente la corsia di marcia sarebbe risultata verosimilmente percepibile come pericolo per il conducente del veicolo B, ma il tempo a disposizione per una eventuale azione evasiva sarebbe stato di circa 0,3 secondo e, come tale, inferiore all'intervallo medio di reazione psico-tecnica per un conducente in buone condizioni psico fisiche, par a circa 1 secondo, necessario al conducente di qualsiasi veicolo per valutare
l'effettiva situazione di pericolo e porre in essere una manovra evasiva (frenata e/o sterzata)”.
Rilevante, al contrario, sotto il profilo causale risulta la violazione dell'ulteriore regola di condotta addebitabile al invero, lo stesso ha percorso la curva, caratterizzata da una visibilità limitata, Per_1 non attenendosi a quanto prescritto dall'art. 143, comma 3 del C.d.S., il quale impone di viaggiare tenendosi “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” (“ in relazione a tale violazione si ritiene che la stessa sia rilevante ai fini dell'eziologia del sinistro in quanto, se il conducente del veicolo B in corrispondenza della verosimile area d'urto avesse viaggiato mantenendosi il più possibile vicino al margine destro della corsia di propria utenza, invariata la posizione veicolo A (si veda la sottostante Figura 539 la collisione tra i due veicoli non sarebbe avvenuta”).
La giurisprudenza, al riguardo, ha statuito che (ordinanza n. 23057 del 25/07/2022) che “ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, cod. strada (secondo il quale, anche quando la strada è libera, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima) non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo”.
In particolare (sentenza n. 3543 del 13/02/2013) “l'art. 143 C.d.S., comma 1 prescrive al conducente di un veicolo a motore non solo di tenere la mano destra della carreggiata, ma di tenersi vicino al margine destro (ex multis Cass. 1663 del 1994), sì che, pur non dovendolo rasentare onde lasciare alla propria destra uno spazio per consentire un sufficiente margine di manovra da utilizzare in ogni evenienza, lo spazio da lasciare non può tuttavia esser tale da consentire al veicolo, avuto riguardo alle sue dimensioni e a quelle della carreggiata di sua pertinenza, di viaggiare rasente alla linea di mezzeria, e così di fatto vanificare la suddetta prescrizione - contenuta già nel codice della strada di cui al D.P.R. 393 del 1959 (art. 104) - di tenersi "in prossimità" al margine destro, norma che ha
pagina 5 di 10 introdotto una più rigorosa modalità di comportamento rispetto alla disposizione (art. 26) contenuta nel codice del 1933 n. 1740, secondo cui i veicoli dovevano essere tenuti soltanto sul lato destro della strada, sì che era sufficiente, per il rispetto di questa prescrizione, che il conducente si fosse tenuto a destra della linea mediana, senza invadere la carreggiata di sinistra.
A norma dell'art. 141 del medesimo C.d.S. ulteriori norme di comportamento devono esser rispettate perché il conducente, pur potendo viaggiare in prossimità del margine destro della carreggiata se la strada libera, tuttavia, approssimandosi ad una curva a visuale completamente impedita, pur se non è ancora giunto in corrispondenza di essa - nel qual caso deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, a norma dei precitati art. 143, commi 2 e 3 - deve tenere più strettamente la destra se il veicolo condotto sia di sagoma e di manovrabilità tale da consentire di non occupare tutta la mezzeria di sua pertinenza, onde lasciare sulla sua corsia di pertinenza uno spazio che possa evitare lo scontro con altro veicolo sopravveniente in senso inverso che potrebbe esser di sagoma maggiore, e quindi con minor spazio di mezzeria di sua pertinenza, o che comunque, all'uscita della curva posta alla sua sinistra, potrebbe non riprendere tempestivamente la propria mano destra, eventi non imprevedibili”; sentenza n. 14290 del 05/03/2019; sentenza n. 7099 del 06/04/2005; sentenza n. 1663 del 21/02/1994: “Nel caso di scontro tra due veicoli, la prova che il sinistro si è verificato a causa della parziale invasione, da parte di uno dei veicoli, della semicarreggiata riservata a quello che procede in senso inverso, non libera il conducente di quest'ultimo dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 secondo comma cod. civ., essendo a tal fine necessaria la prova concreta della regolarità della condotta di marcia di detto conducente in osservanza, in particolar modo, della regola di comportamento stabilita dall'art. 104 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (ora abrogato dall'art. 285 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sostituito dall'art. 143), a norma del quale i conducenti dei veicoli debbono circolare sul margine destro, e non, più genericamente, nella parte destra, della carreggiata”).
Ne consegue che deve essere accertato un concorso di colpa di entrambi i conducenti nella produzione del sinistro in oggetto.
Per quanto riguarda i danni derivati agli attori, la Suprema Corte ha statuito che “La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio ( v., da ultimo,
Cass., 30/8/2019, n. 21837), di carattere non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto ( c.d. danno da perdita del rapporto parentale ) anzitutto ( anche se non solo ) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale ( cura, amore ) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro...)…come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento
pagina 6 di 10 determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ( v. Cass., 9/5/2011, n. 10107 ), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione 5 sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. ( v. Cass., 12/6/2006, n. 13546 ). Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass.,
19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361): ordinanza n. 18284 del
25/06/2021).
L'incidenza e la gravità della sofferenza morale esplicantesi sul piano interiore e relazionale della quotidianità dei prossimi congiunti vengono apprezzate ricorrendo tanto ad indici presuntivi, quanto ad allegazioni quali il legame sussistente con il de cuius, i rapporti quotidiani con lo stesso, l'eventuale convivenza, l'età delle parti e ogni altra circostanza utile a vagliare la solidità dei rapporti interrotti
(Cass. n. 28989/2011).
Nel caso in esame va, in primo luogo, evidenziato come non sia stato oggetto di espressa contestazione il fatto (dedotto nell'atto introduttivo) che i figli fossero ancora conviventi con i genitori.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice emerge, inoltre, una abitualità e normalità nei rapporti tra gli attori e il defunto (con la conseguente applicabilità di un criterio vicino ai valori medi con riferimento a tale aspetto).
Alla luce di tali considerazioni e tenendo conto della convivenza, del legame affettivo e dell' età dei soggetti coinvolti, pare congruo liquidare tale voce di danno sulla base delle tabelle milanesi
(normalmente applicate da questo Tribunale) e riconoscere i seguenti importi:
ES IN (moglie) età della vittima primaria ( ): 53 = 18 punti Persona_1
Età della vittima secondaria (coniuge): 45 = 20 punti
Convivenza = 16 punti superstiti del nucleo famigliare 2 = 12 punti pagina 7 di 10 qualità intensità relazione affettiva = 20 punti
Totale 86 punti: € 3.911,00 X 86 = € 336.346,00 – 50 % = € 168.173,00.
(figlio) Parte_3
età della vittima primaria : 53 = 18 punti
Età vittima secondaria 23 anni = 24 punti
Convivenza = 16 punti superstiti del nucleo famigliare 2= 12 punti qualità intensità relazione affettiva = 20 punti
Totale 90 punti: € 3911,00 X 90 = € 351.990 – 50 % = € 175.995,00.
(figlio) Parte_2
età della vittima primaria : 53 = 18 punti
Età vittima secondaria 21 anni= 24 punti
Convivenza = 16 punti superstiti del nucleo famigliare 2= 12 punti qualità intensità relazione affettiva = 20 punti.
Totale 90 punti: € 3911,00 X 90 = € 351.990 – 50 % = € 175.995,00.
Tale importi deve essere devalutati sulla base degli indici ISTAT alla data del sinistro – 1.2.2022
(rispettivamente € 151.370,84 ed € 158.411,34)- e successivamente su tali somme così devalutate sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dall'
1.2.2022 e sino alla data della presente sentenza.
Infatti la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n.1612) ha statuito che anche per i crediti di valore non
è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
In attuazione a tale principio pare a questo Giudice che sia corretto riconoscere gli interessi legali sulla somma svalutata al giorno del fatto e calcolare gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data della presente sentenza. Dalla data della presente sentenza al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
pagina 8 di 10 Risulta documentalmente (doc.9, 10 e 11) che il 20.1.2023 la compagnia assicurativa ha corrisposto ad ogni attore la somma di € 125.000,00.
Pertanto, calcolando la rivalutazione e gli interessi maturati sulle somme come sopra liquidate dall'1.2.2022 al 20.1.2023, si perviene – rispettivamente – agli importi di € 166.867,32 e di €
174.628,60.
Detratti gli acconti ricevuti, ne consegue che ha diritto alla somma di € 41.867,32, mentre Parte_1
e hanno diritto, ciascuno, alla somma di € 49.628,60; somme da Parte_3 Parte_2
maggiorare della rivalutazione e degli interessi nei termini sopra indicati.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, va riconosciuto l'importo di € 1.885,00 (doc.16 e 17) per le spese della successione;
somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Non è riconoscibile l'importo (indicato solo nella nota spese) relativo alla perizia di parte assunta nel procedimento penale;
si rileva, invero, che nessuna perizia è stata svolta nel presente giudizio (e, quindi, non si tratta di spese del ctp) e che nell'atto introduttivo del giudizio le spese patrimoniali erano state limitate alla spese della successione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate conformemente alle tabelle applicabili con riferimento all'importo liquidato;
pertanto:
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase istruttoria: € 5.670,00;
fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 14.103,00 ed € 1.724,70 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la , e la a Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma di € Parte_1
41.867,32, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 20.1.2023 alla data della presente sentenza e gli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 41.867,32 annualmente rivalutata, dal 20.1.2023 alla data della presente sentenza;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Condanna la , e la a Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma Parte_3
di € 49.628,60, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 20.1.2023 alla data della presente sentenza e gli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 49.628,60
pagina 9 di 10 annualmente rivalutata, dal 20.1.2023 alla data della presente sentenza;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
3. Condanna la , e la a Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma Parte_2
di € 49.628,60, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 20.1.2023 alla data della presente sentenza e gli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 49.628,60 annualmente rivalutata, dal 20.1.2023 alla data della presente sentenza;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
4. Condanna la , e la a Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
corrispondere a , e , a titolo di risarcimento dei Parte_1 Parte_3 Parte_2 danni patrimoniali, la somma di € 1.885,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dall'1.2.2022 alla data odierna e gli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 1.885,00 annualmente rivalutata, dall'1.2.2022 alla data odierna;
; ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
5. Condanna la , e la a Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
rimborsare a , e le spese legali che liquida in € Parte_1 Parte_3 Parte_2
14.103,00 per compensi ed € 1.724,70 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Così deciso in data 24/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 10 di 10