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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA sezione civile
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. PA GA Presidente/relatore dr. Andrea CANCIANI giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice nella causa civile iscritta al n. 1660/2 tto “rec gio ex art. 669terdecies Cpc”, presentato da (CF/PI: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-temp ifesa da ian OR presso il cui studio in Sanremo alla via Nino Bixio è eletto domicilio, contro (i) (CF/PI: ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 speciale ), legale rappresentante pro-tempore, Pt_2 P.IVA_3 rapprese so dall'a LL e dall'avv. Pier Luigi BOSCIA presso il cui studio in Roma alla via Barberini n.7 è eletto domicilio, (ii) Parte_3 (PI: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappre P.IVA_4 dall' maria TI presso il cui studio in Ventimiglia alla via Roma n.21 è eletto domicilio, (iii) (CF: ), Controparte_2 P.IVA_5 Con non costituita, (iv) stitui Controparte_3 P.IVA_6 CP_4
(CF: avve za NRG 156/20
[...] P.IVA_7
.2024 unale di Imperia nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex 617 Cpc con la quale il GE rigettava l'istanza di sospensione, con spese a carico della ricorrente, letti gli atti, ha emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669terdecies Cpc la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
1) In data 14.12.2020, veniva notificato, da parte della , del e Parte_4 Pt_5 della Riviera di Fiori – Credito Cooperativo, atto di pi bili o alla , già , avente ad oggetto l'immobile censito catasto CP_4 CP_5 Controparte_6 Fab omu al Foglio 15 mappale 1042 subalterno 3, Via Braie, piano T, cat C73, cl. U, mq 250 rendita €438,99, trascritto il successivo 21.01.2021 (RGE 156/2020).
2) Con provvedimento del GE del 08.04.2022, veniva nominato quale custode l'IFIR PONENTE SrL, in persona dell'amministratore unico e Controparte_7 contestualmente veniva nominato quale esperto stimatore l'Ar he, Persona_1 in data 17.10.2022, depositava la perizia, ove, confermando il con e di sopralluogo della IFIR PONENTE del 19.7.2022, si legge che «l'immobile è occupato dal debitore».
3) Il professionista delegato alla vendita provvedeva a pubblicare l'avviso di vendita del 12.04.2023, fissando quale data per l'esperimento di vendita il giorno 26.07.2023, indicando che l'immobile era occupato dalla debitrice.
4) La esecutata . , rilevando che era indicato che l'immobile sarebbe stato CP_4 CP_5 occupato dalla de ta 5.5.2023 comunicava al Tribunale che il bene oggetto di pignoramento era stato concesso in locazione, sin dal 1.08.2019, alla Società
[...] instando per la comunicazione della detta informazione agli e Parte_1 artecipazione all'asta. Il GE, per allegarla all'avviso di vendita, mandava al custode giudiziario di riferire circa l'attuale stato di possesso dell'immobile e l'eventuale opponibilità di contratti di locazione, il quale, con relazione dell'11.07.2023,
1 dott. PA GA confermava l'esistenza del contratto di locazione, precisando che la registrazione era antecedente alla trascrizione del pignoramento. L'avviso di vendita non veniva integrato, e, all'asta del 26.07.2023, veniva aggiudicato l'immobile in favore della società
che, in data 19.09.2023, formulava istanza per l'ordine di liberazione Parte_3 ottoscritto dal GE in data 9.10.2023
5) Deducendo l'opponibilità del contratto di locazione, di data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento, alla procedura esecutiva, in quanto registrato in data antecedente al pignoramento, con opposizione agli atti esecutivi, promossa ex art. 617 Cpc, la nella qualità di terza estranea all'esecuzione Parte_1 immobili di locataria dell'immobile pignorato (ovvero il capannone sito nel Comune di Camporosso IM - Via Braie snc, censito a Catasto Fabbricati del Comune di Camporosso al foglio 15, mappale 1042, sub 3, cat. C/3, classe U, consistenza 250 mq, rendita euro 438,99), aggiudicato alla , Parte_3 contestava la legittimità dell'ordinanza di liberazione dell'immobil questa locato, emesso dal G.E. ex art. 560 Cpc il 9.10.2023, sull'assunto implicito della non opponibilità del contratto di locazione poiché registrato in data (6.8.2019) anteriore alla trascrizione del pignoramento (21.1.2021) ma in data comunque posteriore all'iscrizione dell'ipoteca volontaria costituita dal creditore procedente (31.10.2005), allegando la non opponibilità del contratto di locazione. Nominato il CTU al fine di verificare la adeguatezza del canone di locazione ai parametri indicati dall'art. 2923 Cc e per stabilirne l'opponibilità all'esecuzione e all'aggiudicatario, il GE, considerato che il contratto di locazione «risultava comunque di data certa (registrazione del 6.8.2019) posteriore ed in tal modo subvalente rispetto all'ipoteca volontaria costituita dal creditore procedente in epoca anteriore (ossia l'ipoteca volontaria iscritta in data 21.10.2005 ai nn. 14670/2998 ancora efficacia ed attiva, acquisita agli atti del procedimento di opposizione mediante prelevamento dal registro informativo dell'esecuzione n. 156/2020)», rilevato in ogni caso che la CTU espletata aveva «fatto risaltare la natura “vile” del canone di locazione, con l'effetto che ha modo di inserirsi l'art. 2923, comma terzo c.c., che prevede che “in ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni», il GE respingeva l'istanza di sospensione, concedendo termine per l'introduzione de
6) La Società lamentando 1) la violazione e/o erronea Parte_1 interpretazione ea attribuzione di prevalenza dei diritti del creditore ipotecario rispetto ai diritti del conduttore, 2) la violazione dell'art. 194 c.p.c. ed art. 90 disp att Cpc/Nullità della CTU per difetto di contraddittorio, 3) la erroneità del quesito e della valutazione del CTU, 4) la erronea valutazione del canone rispetto ai contratti di locazione stipulati in precedenza, 5) la nullità della CTU e 6) la violazione del contraddittorio, ammissione dell'aggiudicatario sulle spese riconosciute all'aggiudicatario, reclamava l'ordinanza del GE, instando, previa sospensione dell'ordine di liberazione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Imperia del 9.10.2023 e rinnovazione della CTU, per la declaratoria 1) di nullità/annullamento/inefficacia azione emesso in data 9.10.2023 GE, 2) di sussistenza in favore della di un valido contratto di locazione, Parte_1 opponibile all'esecuzione e all'a e scadenza il prossimo 31.07.2027 ed avente ad oggetto il bene immobile censito catasto Fabbricati del Comune di Camporosso al Foglio 15 mappale 1042 subalterno 3, Via Braie, pian T, cat C/3, cl. U, mq 250 rendita €438,99, 3) di nullità/annullamento dell'ordinanza del 11.10.2024 nella parte in cui riconosceva il favore delle spese di lite all'aggiudicatario in quanto Parte_3 soggetto privo di interesse ad agire, con vittoria di spese e co usa, oltre spese generali, IVA e CPA. 7) Si costituivano la e la che, contestando i motivi Controparte_1 Parte_3 di reclamo, conclude lo st
Rilevato che: 8) avendo il procuratore di parte reclamante prodotto in giudizio, in data 29.11.2024, le procure alle liti rilasciategli dalla il 19.10.2023 ed il 25.10.2023, Parte_1
l'eccezione preliminare di inesistenza della procura speciale alle liti, sollevata dalla
2 dott. Controparte_8
[...] [...]
, è stata, dalla stessa società, abbandonata (punto 14 delle note
[...] conclusive autorizzate del 16.1.2025)
Ritenuto che: 9 con il primo motivo di reclamo, assumendo che il contratto di locazione oggetto di contesa era stato registrato in epoca antecedente alla data di trascrizione del pignoramento, richiamando il primo comma dell'art. 2923 Cc («Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede») a norma del quale le locazioni sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, con la sola eccezione disciplinata dal terzo comma del citato art. 2923 Cc (rappresentata dal caso in cui la locazione, pur anteriore alla notificazione del pignoramento e quindi dell'avvio della procedura esecutiva, ed a prescindere dal soggetto che l'ha consentita, preveda un canone inferiore di un terzo al cosiddetto giusto prezzo ovvero da quello risultante da precedenti locazioni), lamenta che il GE erroneamente Parte_1 abbia ritenuto che il contratto di locazione non fosse opponibile alla Procedura Esecutiva ed all'aggiudicataria per essere stato registrato in data successiva all'iscrizione ipotecaria. 9.1) Pur nella consapevolezza dell'esistenza di due distinti e contrapposti orientamenti, in continuità dell'orientamento di cui ha dato espressamente atto il GE nell'ordinanza reclamata, questo Collegio ritiene che, nella ipotesi in cui il procedimento esecutivo è stato avviato in virtù di credito assistito da garanzia reale sull'immobile staggito, non trovando applicazione l'art. 2923, co.1, Cc, il contratto di locazione non è opponibile al creditore ipotecario, e, per l'effetto, alla Procedura Esecutiva ed all'Aggiudicatario. 9.2) In forza dello jus vendendi insito all'iscrizione ipotecaria, desumibile dall'art. 2808 Cc laddove attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi ed il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita, allorchè l'espropriazione immobiliare viene incardinata, come nella fattispecie di causa, per escutere un'ipoteca iscritta prima della costituzione di un diritto personale di godimento (nella specie, il contratto di locazione risulta di data certa – registrato il 6.8.2019 – posteriore rispetto all'ipoteca volontaria, efficace ed attiva, costituita dal creditore procedente in epoca precedente in quanto iscritta il 21.10.2005 ai nn. 11670/2998), il diritto personale di godimento (nella specie derivante dal contratto di locazione stipulato con la debitrice ed avente ad oggetto il capannone sito nel Comune di Camporosso, registrato in data 6.8.2019 anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare del 21.12.2021), non è opponibile al creditore pignorante. 9.3) Vieppiù, l'art. 2812 Cc, che sancisce l'inopponibilità al creditore ipotecario dei diritti reali parziari di godimento costituiti sull'immobile successivamente all'iscrizione dell'ipoteca (nel caso in cui il bene soggetto a garanzia ipotecaria risulti onerato da qualche diritto reale di godimento, primo fra tutti quello di servitù, la disposizione esprime una tutela per il creditore ipotecario, il quale si verrebbe a trovare in una situazione particolarmente problematica. E' stata così espressamente sancita l'inopponibilità di tale eventuali diritti gravanti sulla rese nei confronti del creditore ipotecario, qualora la trascrizione di questi sia avvenuta in un momento successivo all'iscrizione dell'ipoteca stessa, di modo che il creditore è libero di far espropriare il fondo come se fosse assolutamente scevro da vincoli giuridici. Se tuttavia la costituzione viene posta in essere anteriormente alla pubblicità ipotecaria, i diritti suddetti sono opponibili al creditore e conseguentemente l'ipoteca grava sulla nuda proprietà), si applica anche diritti personali di godimento rappresentando, questi
3 dott. PA GA ultimi, situazioni giuridiche soggettive di minore contenuto ed ampiezza alle quali non può essere riservata una protezione maggiore di quella attribuita ai titolari di diritti di servitù, usufrutto, uso ed abitazione.
9.4) Non trovando applicazione per l'espropriazione ipotecaria l'art. 2923 cc, dovendosi ritenere che, laddove l'espropriazione viene incardinata escutere un'ipoteca iscritta prima della costituzione di un diritto personale di godimento, il diritto personale di godimento non è opponibile al creditore ipotecario, alcun errore è stato commesso dal GE laddove, in contesto fattuale che caratterizza la vicenda in questione, ha ritenuto l'inopponibilità del contratto di locazione al creditore ipotecario e, per l'effetto, alla procedura esecutiva e all'aggiudicataria.
10) con il secondo motivo di reclamo, eccepisce la nullità della Parte_1
CTU per difetto di contraddittorio, avendo l'ausiliario del Giudice inviato la convocazione delle parti per il sopralluogo fissato per il 15.1.2024 e, poi, la bozza di relazione, alla ed all'aggiudicataria ma non anche Parte_1 Parte_3 alle altre parti. 101) Premesso che la nullità della CTU ha carattere relativo, la doglianza è priva di pregio atteso che la reclamante, avendo tempestivamente ricevuto sia la convocazione per il sopralluogo quanto la bozza della relazione, come dalla stessa ammesso, non aveva titolo a sollevare la questione. Avrebbe avuto titolo la , la quale CP_9 peraltro veniva autorizzata al deposito, e depositava, di even zioni alle quali il CTU, nel contraddittorio delle parti, replicava. Ma la non CP_9 proponeva né impugnazione all'ordinanza oggetto di causa né introduceva il giudizio di merito.
10.2) L'unico soggetto a sollevare eccezione di nullità della CTU, nel corso della fase cautelare, sulla premessa che l'ausiliario avesse omesso di trasmetterle bozza della relazione peritale non consentendole di effettuare le osservazioni, è stata, infatti, la debitrice esecutata , a fronte della quale il GE, con provvedimento emesso CP_4 CP_5 fuori udienza in data 2.5.2024, in conformità al consolidato orientamento del giudice di legittimità («la nullità relativa determinata dall'omesso invio alle parti della bozza della relazione del ctu è sanata se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia ovvero anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione rimettendo in termini le parti per formulare le proprie osservazioni critiche alla ctu sicché all'esito egli possa esercitare con pian cognizione i poteri attribuitigli dagli artt. 169 e 197 c..p.c.», cass. n. 6230/2019; cass. n. 23493/2017; cass, n. 707/2024), le assegnava un nuovo termine per il deposito di eventuali osservazioni mentre assegnava al CTU altro termine per le repliche.
11) con il terzo motivo di reclamo, lamentando che il CTU, non tenendo conto del periodo pandemico, aveva effettuato la rilevazione del canone ritenuto di mercato alla data di stipula del contratto di locazione (06.08.2019) anziché rispetto alla data di effettuazione del pagamento (21.01.2021), oppone l'erroneità del Controparte_10 quesito e della valutazione del CTU. 11.1) A prescindere dalla circostanza che nella fase cautelare la reclamante non aveva mosso alcun rilievo in ordine al periodo cui il CTU doveva riferirsi per la valutazione della congruità/incongruità del canone di locazione, la contestazione è priva di pregio atteso che la valutazione in ordine alla congruità/incongruità del canone di locazione con specifico riferimento al periodo del pignoramento (anziché alla data di stipulazione del contratto di locazione) è stata eseguita dal GE in sede di decisione con la reclamata ordinanza, laddove, a pag. 3, sub. punto 5, testualmente si legge «Va inoltre tenuto presente che, anche adottando gli indici OMI validi alla data di trascrizione del pignoramento (primo semestre del 2021) applicati d'ufficio dal Giudice in quanto informazioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.)
4 dott. PA GA come consente la giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. 2015 n. 25707) il canone sarebbe stato egualmente valutato dal CTU come 'vile' e dunque inopponibile all'esecuzione immobiliare attesa l'identità fra gli indici OMI del secondo semestre 2019 (contratto: v. pag. 5 della CTU) e quelli del primo semestre del 2021 (trascrizione del pignoramento) riportati nello specchietto sottostante». 12) con il quarto motivo di reclamo, lamentando che né il GE né il CTU avevano tenuto conto di una serie di rapporti di dare/avere riveniente da contratti stipulati tra la locatrice e la conduttrice fra il 2016 ed il 2019, in ragione dei quali trovava giustificazione la riduzione del canone asseritamente operata dai contraenti in sede di stipulazione del contratto di locazione, la reclamante deduce l'erroneità delle conclusioni rassegnate dal CTU. 12.1) All'evidenza, nella fattispecie di causa, ove si verte in materia di opponibilità di un contratto di locazione ad una procedura esecutiva, alcun rilievo assumono gli eventuali accordi commerciali intercorsi tra la parte esecutata e terzi, inidonei a incidere, frustrandole, sulle ragioni creditorie.
12.3) In ogni caso, trattandosi di contratti che esorbitavano dal quesito peritale e dai confini dell'indagine fissati dall'art. 2923 Cc, la cui acquisizione non era stata autorizzata dal GE, correttamente il CTU non li ha presi in considerazione.
13) con il quinto motivo di reclamo, rilevando la omessa effettuazione una serie di indagini in merito al fabbricato oggetto di relazione, la omessa indicazione del criterio utilizzato per la determinazione del canone, lamentando che il CTU si era limitato a moltiplicare la superficie dell'immobile per il valore massimo di mercato del canone fornito dall'OMI, che aveva confuso l'immobile oggetto di pignoramento con quello limitrofo, parimenti locato alla , che aveva erroneamente riferito Parte_1 di un buono stato manutentivo te del fatto che l'immobile aveva subito danneggiamenti materiali a causa dei violenti eventi atmosferici verificatisi in data 3.3.2024 e del fatto che gli scarichi fognari non avevano ricevuto adeguata manutenzione dopo i danneggiamenti subiti in conseguenza di una alluvione verificatasi alcuni anni prima, la eccepisce la nullità della CTU in Parte_1 quanto le risultanze peritali ri lsiasi argomentazione tecnica e prive di riferimenti oggettivi e erronea l'identificazione dell'immobile oggetto di pignoramento. 13.1) Anche questa doglianza è infondata. A prescindere dalla contestata tardività dell'eccezione, nella fattispecie, il CTU ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti postigli, sulla base di un percorso tecnico e logico, chiaramente esplicitato in motivazione, immune da vizi e contraddizioni e privo di incongruenze tecnico-accertative. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante: (i) non vi è stata alcuna confusione da parte dell'ausiliario del Giudice tra l'unità oggetto di causa (censita al Foglio 15 Mappale 1042 Sub. 3) e quella limitrofa (censita al Foglio 15 Mappale 1042 Sub. 2). L'immobile, infatti, è stato ben descritto ed individuato a pag. 4 della Relazione;
(ii) lo stato di conservazione dell'immobile staggito è stato, nel pieno rispetto del contraddittorio, accertato e ritenuto buono dal CTU (pag. 4: “lo stato di conservazione dello stesso, così come del più ampio fabbricato che lo ospita, è buono e non sono presenti tracce di significative opere manutentive che lascino supporre che non lo fosse nel 2019, al momento della stipula del contratto di locazione, né mi è stato comunicato nulla contrario a tale presunzione”). 13.2) Correttamente il GE rilevava che «non è lecito peraltro dubitare dell'esaustività probatoria dell'analisi condotta dal CTU e della correttezza del metodo utilizzato per la redazione dell'elaborato tecnico sulla adeguatezza del canone locatizio, atteso che lo stesso si recava in loco, consultava la perizia già in atti, replicava a chiarimenti in udienza alle ulteriori osservazioni della debitrice, fornendo adeguato riscontro del perché avesse assunto gli indici OMI massimi in riferimento
5 dott. PA GA all'immobile locato all'epoca di conclusione del contratto (secondo semestre del 2019), ossia argomentando che il capannone della presentasse per collocazione contestuale ed elementi CP_9 non comuni di pregio (come vetrine espositive molto ben visibili a terzi) un valore indicativo di mercato molto elevato per la tipologia delle abitazioni di tipo economico a destinazione produttiva del Comune di Camporosso».
13.3) Infatti, il CTU aveva: risposto in modo corretto al quesito del Giudice;
tenuto conto di tutta la documentazione in atti, compresa la Perizia effettuata nell'esecuzione al fine della messa in vendita;
risposto puntualmente alle osservazioni;
risposto alle osservazioni delle parti puntualmente, anche in udienza ove ha altresì nuovamente precisato che l'immobile «presenta vetrine non comuni (è un locale artigianale in buona posizione, ha vetrine espositive non comuni ad altri capannoni, oltre tutto la scelta del valore massimo per la categoria artigianale si spiega perché la sala espositiva è molto bella con i connotati commerciali)».
14) con il sesto motivo di reclamo, parte reclamante si duole dell'inammissibile della al giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dalla Parte_3 [...]
, in quanto gli unici soggetti legittimati a partecipare al giudizio erano il CP_11 tato ed i creditori, e non anche l'aggiudicatario. 14.1) Anche l'ultimo motivo di reclamo è destituito di fondamento. Come correttamente ritenuto dal GE nell'ordinanza reclamata, la , in ragione Parte_3 della sua qualità di aggiudicataria definitiva e delle riperc alla stessa dagli esiti del giudizio di opposizione agli atti esecutivi: «E' peraltro appena il caso di puntualizzare che l'aggiudicataria definitiva aveva un interesse autonomo e pregnante a Parte_3 costituirsi nel procedimento n. 156/2020-2 atteso che, a fronte della eloquente affermazione giurisprudenziale per cui l'aggiudicatario definitivo vanta uno 'ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.' (Cass. 2022 n. 18421; Cass. 2022 n. 26815) si può argomentare come, venuta meno con il rigetto l'opposizione all'ordine di liberazione immediata, la TE avrebbe conseguito il vantaggio (art. 100 c.p.c.) dell'acquisizione di un immobile libero dall'occupazione della conduttrice essendo infine irrilevante la sua qualifica formale di litisconsorte Parte_1 necessario nel procedimento di opposizione esecutiva» (ordinanza GE, pag. 4). 14.2) Nell'ipotesi di opposizione successiva all'avvio dell'esecuzione, vige il principio secondo il quale debbono essere convenute in giudizio le parti del procedimento esecutivo, vale a dire il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione, i creditori procedenti e i creditori intervenuti. In caso di opposizione successiva, poi, la legittimazione passiva si estende necessariamente anche ai terzi che possano avere interesse alla conservazione della validità dell'atto, in quanto destinatari dei suoi effetti. E così, laddove vengano opposti provvedimenti relativi alla vendita, sono legittimati passivi l'offerente in aumento e l'aggiudicatario.
Ritenuto che:
15) il rigetto di tutti i 6 motivi di ricorso rende meritevole di rigetto anche l'istanza di sospensione dell'esecutività della reclamata ordinanza e dell'ordine di liberazione emesso dal GE il 9.10.2023
16) in ragione della soccombenza, il reclamante va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti reclamate costituite, come in dispositivo.
PQM
1) respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza NRG 156/2020–2 del 11.02.2021 resa dal GE nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi promosso da contro l'ordinanza di liberazione dell'immobile del 9.10.2023 e Parte_1 edente Controparte_1
6 dott. PA GA 2) condanna la reclamante , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alla refusione, in fa , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, delle spese di lite della f he si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge
3) condanna la reclamante , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alla refusione, in fa , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, delle spese di lite dell si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge
4) dichiara irripetibili le spese nei rapporti tra , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, e , ON CP_12 CP_4
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/200 , in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 28.01.2025
Il Presidente e giudice relatore dr. PA GA (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. PA GA
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. PA GA Presidente/relatore dr. Andrea CANCIANI giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice nella causa civile iscritta al n. 1660/2 tto “rec gio ex art. 669terdecies Cpc”, presentato da (CF/PI: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-temp ifesa da ian OR presso il cui studio in Sanremo alla via Nino Bixio è eletto domicilio, contro (i) (CF/PI: ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 speciale ), legale rappresentante pro-tempore, Pt_2 P.IVA_3 rapprese so dall'a LL e dall'avv. Pier Luigi BOSCIA presso il cui studio in Roma alla via Barberini n.7 è eletto domicilio, (ii) Parte_3 (PI: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappre P.IVA_4 dall' maria TI presso il cui studio in Ventimiglia alla via Roma n.21 è eletto domicilio, (iii) (CF: ), Controparte_2 P.IVA_5 Con non costituita, (iv) stitui Controparte_3 P.IVA_6 CP_4
(CF: avve za NRG 156/20
[...] P.IVA_7
.2024 unale di Imperia nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex 617 Cpc con la quale il GE rigettava l'istanza di sospensione, con spese a carico della ricorrente, letti gli atti, ha emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669terdecies Cpc la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
1) In data 14.12.2020, veniva notificato, da parte della , del e Parte_4 Pt_5 della Riviera di Fiori – Credito Cooperativo, atto di pi bili o alla , già , avente ad oggetto l'immobile censito catasto CP_4 CP_5 Controparte_6 Fab omu al Foglio 15 mappale 1042 subalterno 3, Via Braie, piano T, cat C73, cl. U, mq 250 rendita €438,99, trascritto il successivo 21.01.2021 (RGE 156/2020).
2) Con provvedimento del GE del 08.04.2022, veniva nominato quale custode l'IFIR PONENTE SrL, in persona dell'amministratore unico e Controparte_7 contestualmente veniva nominato quale esperto stimatore l'Ar he, Persona_1 in data 17.10.2022, depositava la perizia, ove, confermando il con e di sopralluogo della IFIR PONENTE del 19.7.2022, si legge che «l'immobile è occupato dal debitore».
3) Il professionista delegato alla vendita provvedeva a pubblicare l'avviso di vendita del 12.04.2023, fissando quale data per l'esperimento di vendita il giorno 26.07.2023, indicando che l'immobile era occupato dalla debitrice.
4) La esecutata . , rilevando che era indicato che l'immobile sarebbe stato CP_4 CP_5 occupato dalla de ta 5.5.2023 comunicava al Tribunale che il bene oggetto di pignoramento era stato concesso in locazione, sin dal 1.08.2019, alla Società
[...] instando per la comunicazione della detta informazione agli e Parte_1 artecipazione all'asta. Il GE, per allegarla all'avviso di vendita, mandava al custode giudiziario di riferire circa l'attuale stato di possesso dell'immobile e l'eventuale opponibilità di contratti di locazione, il quale, con relazione dell'11.07.2023,
1 dott. PA GA confermava l'esistenza del contratto di locazione, precisando che la registrazione era antecedente alla trascrizione del pignoramento. L'avviso di vendita non veniva integrato, e, all'asta del 26.07.2023, veniva aggiudicato l'immobile in favore della società
che, in data 19.09.2023, formulava istanza per l'ordine di liberazione Parte_3 ottoscritto dal GE in data 9.10.2023
5) Deducendo l'opponibilità del contratto di locazione, di data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento, alla procedura esecutiva, in quanto registrato in data antecedente al pignoramento, con opposizione agli atti esecutivi, promossa ex art. 617 Cpc, la nella qualità di terza estranea all'esecuzione Parte_1 immobili di locataria dell'immobile pignorato (ovvero il capannone sito nel Comune di Camporosso IM - Via Braie snc, censito a Catasto Fabbricati del Comune di Camporosso al foglio 15, mappale 1042, sub 3, cat. C/3, classe U, consistenza 250 mq, rendita euro 438,99), aggiudicato alla , Parte_3 contestava la legittimità dell'ordinanza di liberazione dell'immobil questa locato, emesso dal G.E. ex art. 560 Cpc il 9.10.2023, sull'assunto implicito della non opponibilità del contratto di locazione poiché registrato in data (6.8.2019) anteriore alla trascrizione del pignoramento (21.1.2021) ma in data comunque posteriore all'iscrizione dell'ipoteca volontaria costituita dal creditore procedente (31.10.2005), allegando la non opponibilità del contratto di locazione. Nominato il CTU al fine di verificare la adeguatezza del canone di locazione ai parametri indicati dall'art. 2923 Cc e per stabilirne l'opponibilità all'esecuzione e all'aggiudicatario, il GE, considerato che il contratto di locazione «risultava comunque di data certa (registrazione del 6.8.2019) posteriore ed in tal modo subvalente rispetto all'ipoteca volontaria costituita dal creditore procedente in epoca anteriore (ossia l'ipoteca volontaria iscritta in data 21.10.2005 ai nn. 14670/2998 ancora efficacia ed attiva, acquisita agli atti del procedimento di opposizione mediante prelevamento dal registro informativo dell'esecuzione n. 156/2020)», rilevato in ogni caso che la CTU espletata aveva «fatto risaltare la natura “vile” del canone di locazione, con l'effetto che ha modo di inserirsi l'art. 2923, comma terzo c.c., che prevede che “in ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni», il GE respingeva l'istanza di sospensione, concedendo termine per l'introduzione de
6) La Società lamentando 1) la violazione e/o erronea Parte_1 interpretazione ea attribuzione di prevalenza dei diritti del creditore ipotecario rispetto ai diritti del conduttore, 2) la violazione dell'art. 194 c.p.c. ed art. 90 disp att Cpc/Nullità della CTU per difetto di contraddittorio, 3) la erroneità del quesito e della valutazione del CTU, 4) la erronea valutazione del canone rispetto ai contratti di locazione stipulati in precedenza, 5) la nullità della CTU e 6) la violazione del contraddittorio, ammissione dell'aggiudicatario sulle spese riconosciute all'aggiudicatario, reclamava l'ordinanza del GE, instando, previa sospensione dell'ordine di liberazione del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Imperia del 9.10.2023 e rinnovazione della CTU, per la declaratoria 1) di nullità/annullamento/inefficacia azione emesso in data 9.10.2023 GE, 2) di sussistenza in favore della di un valido contratto di locazione, Parte_1 opponibile all'esecuzione e all'a e scadenza il prossimo 31.07.2027 ed avente ad oggetto il bene immobile censito catasto Fabbricati del Comune di Camporosso al Foglio 15 mappale 1042 subalterno 3, Via Braie, pian T, cat C/3, cl. U, mq 250 rendita €438,99, 3) di nullità/annullamento dell'ordinanza del 11.10.2024 nella parte in cui riconosceva il favore delle spese di lite all'aggiudicatario in quanto Parte_3 soggetto privo di interesse ad agire, con vittoria di spese e co usa, oltre spese generali, IVA e CPA. 7) Si costituivano la e la che, contestando i motivi Controparte_1 Parte_3 di reclamo, conclude lo st
Rilevato che: 8) avendo il procuratore di parte reclamante prodotto in giudizio, in data 29.11.2024, le procure alle liti rilasciategli dalla il 19.10.2023 ed il 25.10.2023, Parte_1
l'eccezione preliminare di inesistenza della procura speciale alle liti, sollevata dalla
2 dott. Controparte_8
[...] [...]
, è stata, dalla stessa società, abbandonata (punto 14 delle note
[...] conclusive autorizzate del 16.1.2025)
Ritenuto che: 9 con il primo motivo di reclamo, assumendo che il contratto di locazione oggetto di contesa era stato registrato in epoca antecedente alla data di trascrizione del pignoramento, richiamando il primo comma dell'art. 2923 Cc («Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede») a norma del quale le locazioni sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, con la sola eccezione disciplinata dal terzo comma del citato art. 2923 Cc (rappresentata dal caso in cui la locazione, pur anteriore alla notificazione del pignoramento e quindi dell'avvio della procedura esecutiva, ed a prescindere dal soggetto che l'ha consentita, preveda un canone inferiore di un terzo al cosiddetto giusto prezzo ovvero da quello risultante da precedenti locazioni), lamenta che il GE erroneamente Parte_1 abbia ritenuto che il contratto di locazione non fosse opponibile alla Procedura Esecutiva ed all'aggiudicataria per essere stato registrato in data successiva all'iscrizione ipotecaria. 9.1) Pur nella consapevolezza dell'esistenza di due distinti e contrapposti orientamenti, in continuità dell'orientamento di cui ha dato espressamente atto il GE nell'ordinanza reclamata, questo Collegio ritiene che, nella ipotesi in cui il procedimento esecutivo è stato avviato in virtù di credito assistito da garanzia reale sull'immobile staggito, non trovando applicazione l'art. 2923, co.1, Cc, il contratto di locazione non è opponibile al creditore ipotecario, e, per l'effetto, alla Procedura Esecutiva ed all'Aggiudicatario. 9.2) In forza dello jus vendendi insito all'iscrizione ipotecaria, desumibile dall'art. 2808 Cc laddove attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi ed il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita, allorchè l'espropriazione immobiliare viene incardinata, come nella fattispecie di causa, per escutere un'ipoteca iscritta prima della costituzione di un diritto personale di godimento (nella specie, il contratto di locazione risulta di data certa – registrato il 6.8.2019 – posteriore rispetto all'ipoteca volontaria, efficace ed attiva, costituita dal creditore procedente in epoca precedente in quanto iscritta il 21.10.2005 ai nn. 11670/2998), il diritto personale di godimento (nella specie derivante dal contratto di locazione stipulato con la debitrice ed avente ad oggetto il capannone sito nel Comune di Camporosso, registrato in data 6.8.2019 anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare del 21.12.2021), non è opponibile al creditore pignorante. 9.3) Vieppiù, l'art. 2812 Cc, che sancisce l'inopponibilità al creditore ipotecario dei diritti reali parziari di godimento costituiti sull'immobile successivamente all'iscrizione dell'ipoteca (nel caso in cui il bene soggetto a garanzia ipotecaria risulti onerato da qualche diritto reale di godimento, primo fra tutti quello di servitù, la disposizione esprime una tutela per il creditore ipotecario, il quale si verrebbe a trovare in una situazione particolarmente problematica. E' stata così espressamente sancita l'inopponibilità di tale eventuali diritti gravanti sulla rese nei confronti del creditore ipotecario, qualora la trascrizione di questi sia avvenuta in un momento successivo all'iscrizione dell'ipoteca stessa, di modo che il creditore è libero di far espropriare il fondo come se fosse assolutamente scevro da vincoli giuridici. Se tuttavia la costituzione viene posta in essere anteriormente alla pubblicità ipotecaria, i diritti suddetti sono opponibili al creditore e conseguentemente l'ipoteca grava sulla nuda proprietà), si applica anche diritti personali di godimento rappresentando, questi
3 dott. PA GA ultimi, situazioni giuridiche soggettive di minore contenuto ed ampiezza alle quali non può essere riservata una protezione maggiore di quella attribuita ai titolari di diritti di servitù, usufrutto, uso ed abitazione.
9.4) Non trovando applicazione per l'espropriazione ipotecaria l'art. 2923 cc, dovendosi ritenere che, laddove l'espropriazione viene incardinata escutere un'ipoteca iscritta prima della costituzione di un diritto personale di godimento, il diritto personale di godimento non è opponibile al creditore ipotecario, alcun errore è stato commesso dal GE laddove, in contesto fattuale che caratterizza la vicenda in questione, ha ritenuto l'inopponibilità del contratto di locazione al creditore ipotecario e, per l'effetto, alla procedura esecutiva e all'aggiudicataria.
10) con il secondo motivo di reclamo, eccepisce la nullità della Parte_1
CTU per difetto di contraddittorio, avendo l'ausiliario del Giudice inviato la convocazione delle parti per il sopralluogo fissato per il 15.1.2024 e, poi, la bozza di relazione, alla ed all'aggiudicataria ma non anche Parte_1 Parte_3 alle altre parti. 101) Premesso che la nullità della CTU ha carattere relativo, la doglianza è priva di pregio atteso che la reclamante, avendo tempestivamente ricevuto sia la convocazione per il sopralluogo quanto la bozza della relazione, come dalla stessa ammesso, non aveva titolo a sollevare la questione. Avrebbe avuto titolo la , la quale CP_9 peraltro veniva autorizzata al deposito, e depositava, di even zioni alle quali il CTU, nel contraddittorio delle parti, replicava. Ma la non CP_9 proponeva né impugnazione all'ordinanza oggetto di causa né introduceva il giudizio di merito.
10.2) L'unico soggetto a sollevare eccezione di nullità della CTU, nel corso della fase cautelare, sulla premessa che l'ausiliario avesse omesso di trasmetterle bozza della relazione peritale non consentendole di effettuare le osservazioni, è stata, infatti, la debitrice esecutata , a fronte della quale il GE, con provvedimento emesso CP_4 CP_5 fuori udienza in data 2.5.2024, in conformità al consolidato orientamento del giudice di legittimità («la nullità relativa determinata dall'omesso invio alle parti della bozza della relazione del ctu è sanata se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia ovvero anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione rimettendo in termini le parti per formulare le proprie osservazioni critiche alla ctu sicché all'esito egli possa esercitare con pian cognizione i poteri attribuitigli dagli artt. 169 e 197 c..p.c.», cass. n. 6230/2019; cass. n. 23493/2017; cass, n. 707/2024), le assegnava un nuovo termine per il deposito di eventuali osservazioni mentre assegnava al CTU altro termine per le repliche.
11) con il terzo motivo di reclamo, lamentando che il CTU, non tenendo conto del periodo pandemico, aveva effettuato la rilevazione del canone ritenuto di mercato alla data di stipula del contratto di locazione (06.08.2019) anziché rispetto alla data di effettuazione del pagamento (21.01.2021), oppone l'erroneità del Controparte_10 quesito e della valutazione del CTU. 11.1) A prescindere dalla circostanza che nella fase cautelare la reclamante non aveva mosso alcun rilievo in ordine al periodo cui il CTU doveva riferirsi per la valutazione della congruità/incongruità del canone di locazione, la contestazione è priva di pregio atteso che la valutazione in ordine alla congruità/incongruità del canone di locazione con specifico riferimento al periodo del pignoramento (anziché alla data di stipulazione del contratto di locazione) è stata eseguita dal GE in sede di decisione con la reclamata ordinanza, laddove, a pag. 3, sub. punto 5, testualmente si legge «Va inoltre tenuto presente che, anche adottando gli indici OMI validi alla data di trascrizione del pignoramento (primo semestre del 2021) applicati d'ufficio dal Giudice in quanto informazioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.)
4 dott. PA GA come consente la giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. 2015 n. 25707) il canone sarebbe stato egualmente valutato dal CTU come 'vile' e dunque inopponibile all'esecuzione immobiliare attesa l'identità fra gli indici OMI del secondo semestre 2019 (contratto: v. pag. 5 della CTU) e quelli del primo semestre del 2021 (trascrizione del pignoramento) riportati nello specchietto sottostante». 12) con il quarto motivo di reclamo, lamentando che né il GE né il CTU avevano tenuto conto di una serie di rapporti di dare/avere riveniente da contratti stipulati tra la locatrice e la conduttrice fra il 2016 ed il 2019, in ragione dei quali trovava giustificazione la riduzione del canone asseritamente operata dai contraenti in sede di stipulazione del contratto di locazione, la reclamante deduce l'erroneità delle conclusioni rassegnate dal CTU. 12.1) All'evidenza, nella fattispecie di causa, ove si verte in materia di opponibilità di un contratto di locazione ad una procedura esecutiva, alcun rilievo assumono gli eventuali accordi commerciali intercorsi tra la parte esecutata e terzi, inidonei a incidere, frustrandole, sulle ragioni creditorie.
12.3) In ogni caso, trattandosi di contratti che esorbitavano dal quesito peritale e dai confini dell'indagine fissati dall'art. 2923 Cc, la cui acquisizione non era stata autorizzata dal GE, correttamente il CTU non li ha presi in considerazione.
13) con il quinto motivo di reclamo, rilevando la omessa effettuazione una serie di indagini in merito al fabbricato oggetto di relazione, la omessa indicazione del criterio utilizzato per la determinazione del canone, lamentando che il CTU si era limitato a moltiplicare la superficie dell'immobile per il valore massimo di mercato del canone fornito dall'OMI, che aveva confuso l'immobile oggetto di pignoramento con quello limitrofo, parimenti locato alla , che aveva erroneamente riferito Parte_1 di un buono stato manutentivo te del fatto che l'immobile aveva subito danneggiamenti materiali a causa dei violenti eventi atmosferici verificatisi in data 3.3.2024 e del fatto che gli scarichi fognari non avevano ricevuto adeguata manutenzione dopo i danneggiamenti subiti in conseguenza di una alluvione verificatasi alcuni anni prima, la eccepisce la nullità della CTU in Parte_1 quanto le risultanze peritali ri lsiasi argomentazione tecnica e prive di riferimenti oggettivi e erronea l'identificazione dell'immobile oggetto di pignoramento. 13.1) Anche questa doglianza è infondata. A prescindere dalla contestata tardività dell'eccezione, nella fattispecie, il CTU ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti postigli, sulla base di un percorso tecnico e logico, chiaramente esplicitato in motivazione, immune da vizi e contraddizioni e privo di incongruenze tecnico-accertative. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante: (i) non vi è stata alcuna confusione da parte dell'ausiliario del Giudice tra l'unità oggetto di causa (censita al Foglio 15 Mappale 1042 Sub. 3) e quella limitrofa (censita al Foglio 15 Mappale 1042 Sub. 2). L'immobile, infatti, è stato ben descritto ed individuato a pag. 4 della Relazione;
(ii) lo stato di conservazione dell'immobile staggito è stato, nel pieno rispetto del contraddittorio, accertato e ritenuto buono dal CTU (pag. 4: “lo stato di conservazione dello stesso, così come del più ampio fabbricato che lo ospita, è buono e non sono presenti tracce di significative opere manutentive che lascino supporre che non lo fosse nel 2019, al momento della stipula del contratto di locazione, né mi è stato comunicato nulla contrario a tale presunzione”). 13.2) Correttamente il GE rilevava che «non è lecito peraltro dubitare dell'esaustività probatoria dell'analisi condotta dal CTU e della correttezza del metodo utilizzato per la redazione dell'elaborato tecnico sulla adeguatezza del canone locatizio, atteso che lo stesso si recava in loco, consultava la perizia già in atti, replicava a chiarimenti in udienza alle ulteriori osservazioni della debitrice, fornendo adeguato riscontro del perché avesse assunto gli indici OMI massimi in riferimento
5 dott. PA GA all'immobile locato all'epoca di conclusione del contratto (secondo semestre del 2019), ossia argomentando che il capannone della presentasse per collocazione contestuale ed elementi CP_9 non comuni di pregio (come vetrine espositive molto ben visibili a terzi) un valore indicativo di mercato molto elevato per la tipologia delle abitazioni di tipo economico a destinazione produttiva del Comune di Camporosso».
13.3) Infatti, il CTU aveva: risposto in modo corretto al quesito del Giudice;
tenuto conto di tutta la documentazione in atti, compresa la Perizia effettuata nell'esecuzione al fine della messa in vendita;
risposto puntualmente alle osservazioni;
risposto alle osservazioni delle parti puntualmente, anche in udienza ove ha altresì nuovamente precisato che l'immobile «presenta vetrine non comuni (è un locale artigianale in buona posizione, ha vetrine espositive non comuni ad altri capannoni, oltre tutto la scelta del valore massimo per la categoria artigianale si spiega perché la sala espositiva è molto bella con i connotati commerciali)».
14) con il sesto motivo di reclamo, parte reclamante si duole dell'inammissibile della al giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dalla Parte_3 [...]
, in quanto gli unici soggetti legittimati a partecipare al giudizio erano il CP_11 tato ed i creditori, e non anche l'aggiudicatario. 14.1) Anche l'ultimo motivo di reclamo è destituito di fondamento. Come correttamente ritenuto dal GE nell'ordinanza reclamata, la , in ragione Parte_3 della sua qualità di aggiudicataria definitiva e delle riperc alla stessa dagli esiti del giudizio di opposizione agli atti esecutivi: «E' peraltro appena il caso di puntualizzare che l'aggiudicataria definitiva aveva un interesse autonomo e pregnante a Parte_3 costituirsi nel procedimento n. 156/2020-2 atteso che, a fronte della eloquente affermazione giurisprudenziale per cui l'aggiudicatario definitivo vanta uno 'ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.' (Cass. 2022 n. 18421; Cass. 2022 n. 26815) si può argomentare come, venuta meno con il rigetto l'opposizione all'ordine di liberazione immediata, la TE avrebbe conseguito il vantaggio (art. 100 c.p.c.) dell'acquisizione di un immobile libero dall'occupazione della conduttrice essendo infine irrilevante la sua qualifica formale di litisconsorte Parte_1 necessario nel procedimento di opposizione esecutiva» (ordinanza GE, pag. 4). 14.2) Nell'ipotesi di opposizione successiva all'avvio dell'esecuzione, vige il principio secondo il quale debbono essere convenute in giudizio le parti del procedimento esecutivo, vale a dire il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione, i creditori procedenti e i creditori intervenuti. In caso di opposizione successiva, poi, la legittimazione passiva si estende necessariamente anche ai terzi che possano avere interesse alla conservazione della validità dell'atto, in quanto destinatari dei suoi effetti. E così, laddove vengano opposti provvedimenti relativi alla vendita, sono legittimati passivi l'offerente in aumento e l'aggiudicatario.
Ritenuto che:
15) il rigetto di tutti i 6 motivi di ricorso rende meritevole di rigetto anche l'istanza di sospensione dell'esecutività della reclamata ordinanza e dell'ordine di liberazione emesso dal GE il 9.10.2023
16) in ragione della soccombenza, il reclamante va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti reclamate costituite, come in dispositivo.
PQM
1) respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza NRG 156/2020–2 del 11.02.2021 resa dal GE nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi promosso da contro l'ordinanza di liberazione dell'immobile del 9.10.2023 e Parte_1 edente Controparte_1
6 dott. PA GA 2) condanna la reclamante , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alla refusione, in fa , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, delle spese di lite della f he si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge
3) condanna la reclamante , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alla refusione, in fa , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, delle spese di lite dell si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge
4) dichiara irripetibili le spese nei rapporti tra , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, e , ON CP_12 CP_4
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/200 , in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 28.01.2025
Il Presidente e giudice relatore dr. PA GA (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. PA GA