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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4023/19 promossa da
Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante sig.ra con sede P.IVA_1 Parte_1 in Pontedera (PI), Via della Cava n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Baldan del foro di Padova con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Giuntini del foro di
Pisa, giusta procura speciale in atti
Attrice
E – in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ) – , residente in [...] C.F._1
CoLLne per Legoli nr. 1/B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Benedetti e Gianna
Fiaschi del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pisa, giusta procura in atti
Convenuti
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 12.12.2024 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio ex 702 bis c.p.c. Parte_1
(d'ora in poi ) chiedendo di accertare l'occupazione senza
[...] Parte_1 titolo da parte del sig. dei beni meglio descritti in atti e, in conseguenza, di CP_1 condannare lo stesso al rilascio dei suddetti bene oltre che al risarcimento dei danni, deducendo che:
1 1. , avente la qualifica di imprenditore agricolo, è proprietaria di un'area Parte_1
di circa 430 ettari che in parte è sita nel comune di Pontedera e in parte nel comune di
Ponsacco,
2. tra i beni di vi è una porzione di fabbricato rurale e resede/area Parte_1
antistante, identificati catastalmente al fg. 52, part 12 sub 5 (il fabbricato) e 6 (il resede),
3. la proprietà da parte degli attori di tali aree è pacifica, come da relazione notarile del notaio dr. di Pisa, Per_2
4. i lavori di manutenzione sui suddetti beni sono sempre stati effettuati dalla società ricorrente,
5. nel 2012 e nel 2014 sono stati eseguiti su incarico di dall'impresa Parte_1 edile F.LL ET s.n.c. di CA (LU) e dall'impresa di AR UR di Santa
Maria a Monte (PI) lavori di rifacimento della linea fognaria sottostante il fabbricato e dei tetti,
6. i beni oggetto di causa non erano occupati dal sig. prima del 2016, Persona_1
7. nel 2007 è stato concesso al in comodato gratuito un altro bene immobile CP_1
adiacente, di proprietà di , Parte_1
8. i beni oggetto di causa sono stati locati al sig. con contratto di Controparte_3
locazione debitamente registrato del 01.09.2014,
9. il sig. ha liberato i suddetti beni e dal 2016 il sig. e i suoi CP_3 Persona_1
familiari occupano sine titulo detti beni con un carrello, un'impastatrice elettrica per l'edilizia, damigiane, accessori di attrezzi agricoli e pneumatici, impedendo l'accesso alle balle di fieno che il legittimo proprietario aveva ricoverato nella rimessa,
10. il resede è invece parzialmente occupato da un natante coperto da un telo, un attrezzo semovente, un attrezzo agricolo, un motore a scoppio, una cisterna, alcune damigiane, altri elementi che apparentemente sembrano rifiuti e un rimorchio,
11. Il rimorchio impedisce anche l'accesso alla concimaia posta nella particella 14 situata sul retro dell'edificio sub 5,
2 12. il sig. ha poi posto una recinzione di cantiere a filo dei fabbricati identificati CP_1
sub particelle 154 e 12 sempre di proprietà , impendendo l'accesso a Parte_1 parte del resede sub 6,
13. non ha mai autorizzato il sig. e la sua famiglia a utilizzare Parte_1 CP_1
detti beni,
14. con raccomandata del 24.03.2017 ha diffidato, anche con successivo Parte_1
sollecito da parte del difensore, il sig. a liberare i suddetti beni. CP_1
Si è regolarmente costituito il sig. chiedendo il rigetto delle domande Persona_1 attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei beni oggetto di causa, nonché della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio sulla porzione di terreno contraddistinto al fg. 52, part. 12 sub. 6 deducendo che:
15. la famiglia conduceva da tempo immemore il podere “Orto Primo” in CP_1 regime di mezzadria, facente parte dell'Azienda Agricola “La Cava”,
16. nel 1980 un incendio ha interessato una porzione del fabbricato catastalmente individuato al subalterno 5 della particella 12 del foglio 52 del Comune di Pontedera, fino ad allora detenuto dal sig. Parte_2
17. il sig. unitamente al sig. provvide a eseguire i lavori di Persona_1 Parte_2
ripristino della funzionalità dell'autorimessa, sostituendo la trave danneggiata dall'incendio e ripristinando la copertura,
18. nonostante i suddetti lavori, la porzione di fabbricato veniva abbandonata dalla famiglia Parte_2
19. il sig. ha iniziato a utilizzare i beni per il rimessaggio e ricovero di attrezzi CP_1
agricoli,
20. sulla porzione di immobile in oggetto esercitò lo stesso potere di Persona_1
fatto esercitato sugli altri fabbricati rurali da lui condotti,
21. in data 22.01.1988 il padre del sig. acquisiva, ai sensi dell'art. 8 della legge nr. CP_1
590/1965, la piena proprietà del podere Orto Primo e la trasferiva al figlio con Per_1 atto del 31.03.1988,
22. solo nel 2017 contestava il possesso della porzione di fabbricato in Parte_1 oggetto,
3 23. il sig. ha maturato i requisiti di un possesso ultraventennale ininterrotto delle CP_1
porzioni dell'immobile di cui si discute,
24. le missive inviate per via stragiudiziale non possono determinare l'interruzione del termine di usucapione,
25. vi è prova documentale altresì dell'uso pacifico e ininterrotto della porzione di fabbricato e dell'esercizio della servitù di passo e di parcheggio in quanto Parte_1 nel 2006 ha chiesto la rimozione, dal resede antistante detta porzione di
[...] fabbricato, di una piccola imbarcazione della famiglia CP_1
Il giudice con ordinanza del 09.03.2022, rilevata l'incompetenza della sezione agraria e l'assenza di connessione con il procedimento R.G. 4020/19, ha rigettato l'istanza di riunione e ha disposto il mutamento di rito ex 702 ter c.p.c.
In data 06.04.2021 gli eredi del sig. e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 hanno depositato comparsa di costituzione in prosecuzione ex 302 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti allegati dalle parti e tramite l'assunzione della prova testimoniale ammessa.
All'udienza del 12.12.2024 – tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte regolarmente depositate, e concessi i termini per il deposito di note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
*************
Parte attrice agisce in giudizio chiedendo di accertare l'occupazione sine titulo da parte del convenuto dei bene siti nel Comune di Pontedera identificati al fg. 52, part. 12, sub. 5
(fabbricato) e sub. 6 (resede). Parte convenuta oppone – in via riconvenzionale –
l'intervenuta usucapione della proprietà di quei beni oltre che della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio.
- Sulla domanda di intervenuta usucapione della proprietà dei beni immobile.
Si ritiene necessario esaminare preliminarmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta, dirimente per la decisione della presente controversia.
Parte convenuta eccepisce di aver usucapito in beni in contestazione, avendoli posseduti il de cuius fin dal 1988, senza tuttavia meglio specificare come si sia Persona_1 esplicato il dedotto possesso pacifico ed ininterrotto.
4 Preme preliminarmente rilevare come il documento 15 – all.to alla comparsa di costituzione e risposta - a cui parte convenuta rimanda, quale prova dell'asserito possesso, riguardi in realtà due diverse particelle da quelle qui contestate – la n. 152 e 153 del fg. 52
-; nello specifico la parte attrice nel 2006 ha contestato al l'utilizzo senza Persona_3 titolo di altre porzioni di fabbricato e terreno, diverse da quelle di cui oggi la parte convenuta domanda l'usucapione con conseguente irrilevanza del documento e della deduzione.
Ciò premesso, in punto di diritto è opportuno osservare che ai sensi dell'art. 1158 c.c. -
Usucapione di beni immobili e dei diritti reali immobiliari - in ragione del quale "La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni", sulla parte che deduce l'avvenuto acquisto di un bene immobile per usucapione ventennale grava l'onere di provare in maniera rigorosa gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, quali il possesso uti dominus continuato e pacifico per vent'anni.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare." (Cassazione
Civile sentenza n. 18392 del 2006); il possessore deve pertanto esplicare con pienezze, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rilevatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, con la conseguenza che la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alla utilità che secondo un criterio di normalità il bene è capace di procurare (cfr. cassazione Civile sentenza n. 25922 del 2005).
5 L'istruttoria svolta nulla ha permesso alla parte di raggiungere la prova rigorosa richiesta;
in particolare si evidenzia che i capitoli di prova di parte convenuta, considerati i diversi immobili e terreni che si sono alternati nelle vicende intercorse tra le parti negli anni, sono formulati in maniera generica, senza ben specificare il resede e l'immobile di riferimento, rendendone incerta l'identificazione.
Per esempio, con riferimento al cap. 7(“DCV che nel resede di cui sopra stazionava una piccola imbarcazione da diporto di proprietà della famiglia ) a cui la teste , sentita CP_1 Tes_1 all'udienza del 27.09.2023, ha risposto “Confermo la circostanza. I miei ricordi risalgono prevalentemente agli anni '80” non è dato comprendere se si riferisse alla particella oggetto di causa o a quelle di cui al doc. 15 sopra già richiamato e contestato.
Si osserva inoltre che sempre la testa in risposta al capitolo 4 della II memoria Tes_1 istruttoria di parte convenuta (“DCV che per quanto sopra sig. ebbe ad iniziare ad CP_1 utilizzare detto manufatto destinandolo a rimessaggio e ricovero di attrezzi agricoli”) ha dichiarato “Si
è vero, anche in considerazione dei buoni rapporti esistenti tra il e il ADR Il CP_1 Parte_2 consentiva l'utilizzo dell'immobile al manifestando eventualmente una Parte_2 CP_1 situazione di tolleranza, inidonea a fondare l'intervenuta usucapione.
Le ulteriori prove orali assunte su istanza di parte convenuta nulla hanno aggiunto e dimostrato in punto di intervenuta usucapione, in quanto anche il teste benché Tes_2 abbia confermato l'utilizzo da parte del convenuto del resede e del manufatto, non ha saputo riferire se si trattasse di un utilizzo esclusivo.
Le deduzioni di parte resistente sono inoltre smentite dalla documentazione in atti prodotta dall'attore, in merito ai lavori eseguiti dallo stesso attore sui beni di causa – circostanza confermata in sede testimoniale – e alla concessione dei beni in causa in locazione, come da regolare contratto registrato e non contestato dalla convenuta.
Per le ragioni di cui sopra, stante la genericità delle allegazioni in punto di utilizzo esclusivo, continuato e pacifico dei beni di causa, viste le risultanze istruttorie, considerato che la parte convenuta non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, la domanda riconvenzionale di usucapione è rigettata.
- Sulla domanda di intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio
6 Parte convenute eccepisce inoltre l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio, senza nulla specificare in merito al contenuto di tali diritti ed alla loro formazione, limitandosi ad allegazioni generiche prive di aderenza al caso concreto.
L'art. 1061 c.c. – Servitù non apparenti – stabilisce che “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”; in relazione al requisito dell'apparenza la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente.” (Cassazione Civile sentenza n. 12362 del 2009 confermata da successiva n. 25270 del 2024).
Parte convenuta nulla deduce in merito al requisito dell'apparenza e alla presenza di opere o segni visibili ed inequivocabili dell'accesso al fondo dominante, con conseguente carenza di un presupposto indefettibile della domanda di usucapione di servitù; la giurisprudenza di legittimità evidenzia che “In tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta).” (Cassazione Civile sentenza 15447 del 2007).
L'importanza assunta dal requisito dell'apparenza sta nella necessità di escludere che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente o per mera tolleranza;
7 pertanto, a fronte della possibilità di acquistare il diritto di servitù attraverso situazioni di fatto derivanti dal possesso o dalla destinazione, è necessario che l'esistenza di tali servitù sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'avvenuto costante passaggio.
La domanda è pertanto rigettata.
- Sulla domanda di accertamento di occupazione senza titolo
In ragione di quanto sopra allegato, la domanda di parte attrice merita pertanto accoglimento.
Si osserva in particolare che risulta per tabulas la titolarità del diritto di proprietà in capo a parte attrice dei sub. 5 e 6, part. 12, fg. 52 – meglio descritti in atti – e che parte convenuta non ha contestato l'occupazione del resede e del fabbricato contestato dall'attore, anzi ne ha dato conferma proponendo la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione.
Considerato che parte convenuta, su cui gravava l'onere di allegare – e provare – un titolo giustificativo dell'occupazione dei beni indicati dall'attore, non ha adempiuto a tale onere probatorio, che non è contestata l'occupazione, la domanda di parte attrice è accolta, con conseguente condanna del convenuto al rilascio immediato di tali beni, liberi da cose e persone.
- Sulla domanda di condanna al risarcimento del danno
Parte attrice domanda inoltre la condanna al risarcimento del danno – non meglio qualificato se in termine di danno emergente o lucro cessante - pari quanto meno all'indennità di occupazione, calcolata sul canone pagato sui medesi beni dai precedente affittuari, pari ad € 400,00 mensili.
Parte convenuta ha contestato la debenza, anche alla luce delle circostanze per la quale la stessa parte attrice, in sede di contratto di locazione, ha definito il bene identificato alla particella sub. 5 “collabenti” e come tale priva di reddito.
Sul punto giova osservare in primo luogo che l'importo indicato da parte attrice – pari ad
€ 400,00 - non trova giustificazione, in ragione del fatto che il contratto di locazione
(doc.to n. 4 all.to al ricorso introduttivo) aveva ad oggetto anche un immobile CP_3 di civile abitazione, e che la parte non deduce come avrebbe potuto utilizzare tali beni.
8 In tema di risarcimento del danno per l'occupazione di un bene da parte di un terzo è recentemente intervenuta la Suprema Corte – sentenza n. 19849 del 2024 – ribadendo un principio ormai consolidato secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.”
Sul punto si osserva che parte attrice non ha dedotto come avrebbe utilizzato quei beni, né se avrebbe potuto locarli a terzi, né a quali importi e nemmeno deduce quale sarebbe il loro valore di mercato;
è escluso infatti il ricorso all'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile, in tal modo surrogare la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 16992 del 18.08.2005 “Il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall'art.
432 cod. proc. civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno. Peraltro, per quanto, nell'operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso”).
Per le ragioni di cui sopra, la domanda di condanna al risarcimento del danno è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4023/19 disattesa ogni contraria istanza, rigettata la domanda di accertamento di intervenuta usucapione formulata da parte di
– in qualità di eredi di Parte_3 [...]
, Per_1 accoglie la domanda di parte Parte_1
per l'effetto,
[...] accertata l'occupazione senza titolo da parte E Controparte_1 [...]
– in qualità di eredi di – dei beni di proprietà CP_2 Persona_1 ei Parte_1 beni siti nel Comune di Pontedera (PI) identificati catastalmente al fg. 52, part. 12 sub. 5 e sub. 6, condanna E – in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
– al rilascio immediato dei beni siti nel Comune di Pontedera Persona_1
(PI) identificati catastalmente al fg. 52, part. 12 sub. 5 e sub. 6 di proprietà
[...] liberi da cose e Parte_1 persone, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da parte di
Parte_1 condanna E – in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
– al pagamento delle spese di lite a favore di Persona_1 [...] liquidate in € Parte_1
5.077,00 iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali.
Pisa, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
10 11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4023/19 promossa da
Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante sig.ra con sede P.IVA_1 Parte_1 in Pontedera (PI), Via della Cava n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Baldan del foro di Padova con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Giuntini del foro di
Pisa, giusta procura speciale in atti
Attrice
E – in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ) – , residente in [...] C.F._1
CoLLne per Legoli nr. 1/B, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Benedetti e Gianna
Fiaschi del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pisa, giusta procura in atti
Convenuti
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 12.12.2024 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio ex 702 bis c.p.c. Parte_1
(d'ora in poi ) chiedendo di accertare l'occupazione senza
[...] Parte_1 titolo da parte del sig. dei beni meglio descritti in atti e, in conseguenza, di CP_1 condannare lo stesso al rilascio dei suddetti bene oltre che al risarcimento dei danni, deducendo che:
1 1. , avente la qualifica di imprenditore agricolo, è proprietaria di un'area Parte_1
di circa 430 ettari che in parte è sita nel comune di Pontedera e in parte nel comune di
Ponsacco,
2. tra i beni di vi è una porzione di fabbricato rurale e resede/area Parte_1
antistante, identificati catastalmente al fg. 52, part 12 sub 5 (il fabbricato) e 6 (il resede),
3. la proprietà da parte degli attori di tali aree è pacifica, come da relazione notarile del notaio dr. di Pisa, Per_2
4. i lavori di manutenzione sui suddetti beni sono sempre stati effettuati dalla società ricorrente,
5. nel 2012 e nel 2014 sono stati eseguiti su incarico di dall'impresa Parte_1 edile F.LL ET s.n.c. di CA (LU) e dall'impresa di AR UR di Santa
Maria a Monte (PI) lavori di rifacimento della linea fognaria sottostante il fabbricato e dei tetti,
6. i beni oggetto di causa non erano occupati dal sig. prima del 2016, Persona_1
7. nel 2007 è stato concesso al in comodato gratuito un altro bene immobile CP_1
adiacente, di proprietà di , Parte_1
8. i beni oggetto di causa sono stati locati al sig. con contratto di Controparte_3
locazione debitamente registrato del 01.09.2014,
9. il sig. ha liberato i suddetti beni e dal 2016 il sig. e i suoi CP_3 Persona_1
familiari occupano sine titulo detti beni con un carrello, un'impastatrice elettrica per l'edilizia, damigiane, accessori di attrezzi agricoli e pneumatici, impedendo l'accesso alle balle di fieno che il legittimo proprietario aveva ricoverato nella rimessa,
10. il resede è invece parzialmente occupato da un natante coperto da un telo, un attrezzo semovente, un attrezzo agricolo, un motore a scoppio, una cisterna, alcune damigiane, altri elementi che apparentemente sembrano rifiuti e un rimorchio,
11. Il rimorchio impedisce anche l'accesso alla concimaia posta nella particella 14 situata sul retro dell'edificio sub 5,
2 12. il sig. ha poi posto una recinzione di cantiere a filo dei fabbricati identificati CP_1
sub particelle 154 e 12 sempre di proprietà , impendendo l'accesso a Parte_1 parte del resede sub 6,
13. non ha mai autorizzato il sig. e la sua famiglia a utilizzare Parte_1 CP_1
detti beni,
14. con raccomandata del 24.03.2017 ha diffidato, anche con successivo Parte_1
sollecito da parte del difensore, il sig. a liberare i suddetti beni. CP_1
Si è regolarmente costituito il sig. chiedendo il rigetto delle domande Persona_1 attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei beni oggetto di causa, nonché della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio sulla porzione di terreno contraddistinto al fg. 52, part. 12 sub. 6 deducendo che:
15. la famiglia conduceva da tempo immemore il podere “Orto Primo” in CP_1 regime di mezzadria, facente parte dell'Azienda Agricola “La Cava”,
16. nel 1980 un incendio ha interessato una porzione del fabbricato catastalmente individuato al subalterno 5 della particella 12 del foglio 52 del Comune di Pontedera, fino ad allora detenuto dal sig. Parte_2
17. il sig. unitamente al sig. provvide a eseguire i lavori di Persona_1 Parte_2
ripristino della funzionalità dell'autorimessa, sostituendo la trave danneggiata dall'incendio e ripristinando la copertura,
18. nonostante i suddetti lavori, la porzione di fabbricato veniva abbandonata dalla famiglia Parte_2
19. il sig. ha iniziato a utilizzare i beni per il rimessaggio e ricovero di attrezzi CP_1
agricoli,
20. sulla porzione di immobile in oggetto esercitò lo stesso potere di Persona_1
fatto esercitato sugli altri fabbricati rurali da lui condotti,
21. in data 22.01.1988 il padre del sig. acquisiva, ai sensi dell'art. 8 della legge nr. CP_1
590/1965, la piena proprietà del podere Orto Primo e la trasferiva al figlio con Per_1 atto del 31.03.1988,
22. solo nel 2017 contestava il possesso della porzione di fabbricato in Parte_1 oggetto,
3 23. il sig. ha maturato i requisiti di un possesso ultraventennale ininterrotto delle CP_1
porzioni dell'immobile di cui si discute,
24. le missive inviate per via stragiudiziale non possono determinare l'interruzione del termine di usucapione,
25. vi è prova documentale altresì dell'uso pacifico e ininterrotto della porzione di fabbricato e dell'esercizio della servitù di passo e di parcheggio in quanto Parte_1 nel 2006 ha chiesto la rimozione, dal resede antistante detta porzione di
[...] fabbricato, di una piccola imbarcazione della famiglia CP_1
Il giudice con ordinanza del 09.03.2022, rilevata l'incompetenza della sezione agraria e l'assenza di connessione con il procedimento R.G. 4020/19, ha rigettato l'istanza di riunione e ha disposto il mutamento di rito ex 702 ter c.p.c.
In data 06.04.2021 gli eredi del sig. e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 hanno depositato comparsa di costituzione in prosecuzione ex 302 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti allegati dalle parti e tramite l'assunzione della prova testimoniale ammessa.
All'udienza del 12.12.2024 – tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte regolarmente depositate, e concessi i termini per il deposito di note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
*************
Parte attrice agisce in giudizio chiedendo di accertare l'occupazione sine titulo da parte del convenuto dei bene siti nel Comune di Pontedera identificati al fg. 52, part. 12, sub. 5
(fabbricato) e sub. 6 (resede). Parte convenuta oppone – in via riconvenzionale –
l'intervenuta usucapione della proprietà di quei beni oltre che della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio.
- Sulla domanda di intervenuta usucapione della proprietà dei beni immobile.
Si ritiene necessario esaminare preliminarmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta, dirimente per la decisione della presente controversia.
Parte convenuta eccepisce di aver usucapito in beni in contestazione, avendoli posseduti il de cuius fin dal 1988, senza tuttavia meglio specificare come si sia Persona_1 esplicato il dedotto possesso pacifico ed ininterrotto.
4 Preme preliminarmente rilevare come il documento 15 – all.to alla comparsa di costituzione e risposta - a cui parte convenuta rimanda, quale prova dell'asserito possesso, riguardi in realtà due diverse particelle da quelle qui contestate – la n. 152 e 153 del fg. 52
-; nello specifico la parte attrice nel 2006 ha contestato al l'utilizzo senza Persona_3 titolo di altre porzioni di fabbricato e terreno, diverse da quelle di cui oggi la parte convenuta domanda l'usucapione con conseguente irrilevanza del documento e della deduzione.
Ciò premesso, in punto di diritto è opportuno osservare che ai sensi dell'art. 1158 c.c. -
Usucapione di beni immobili e dei diritti reali immobiliari - in ragione del quale "La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni", sulla parte che deduce l'avvenuto acquisto di un bene immobile per usucapione ventennale grava l'onere di provare in maniera rigorosa gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, quali il possesso uti dominus continuato e pacifico per vent'anni.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare." (Cassazione
Civile sentenza n. 18392 del 2006); il possessore deve pertanto esplicare con pienezze, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rilevatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, con la conseguenza che la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alla utilità che secondo un criterio di normalità il bene è capace di procurare (cfr. cassazione Civile sentenza n. 25922 del 2005).
5 L'istruttoria svolta nulla ha permesso alla parte di raggiungere la prova rigorosa richiesta;
in particolare si evidenzia che i capitoli di prova di parte convenuta, considerati i diversi immobili e terreni che si sono alternati nelle vicende intercorse tra le parti negli anni, sono formulati in maniera generica, senza ben specificare il resede e l'immobile di riferimento, rendendone incerta l'identificazione.
Per esempio, con riferimento al cap. 7(“DCV che nel resede di cui sopra stazionava una piccola imbarcazione da diporto di proprietà della famiglia ) a cui la teste , sentita CP_1 Tes_1 all'udienza del 27.09.2023, ha risposto “Confermo la circostanza. I miei ricordi risalgono prevalentemente agli anni '80” non è dato comprendere se si riferisse alla particella oggetto di causa o a quelle di cui al doc. 15 sopra già richiamato e contestato.
Si osserva inoltre che sempre la testa in risposta al capitolo 4 della II memoria Tes_1 istruttoria di parte convenuta (“DCV che per quanto sopra sig. ebbe ad iniziare ad CP_1 utilizzare detto manufatto destinandolo a rimessaggio e ricovero di attrezzi agricoli”) ha dichiarato “Si
è vero, anche in considerazione dei buoni rapporti esistenti tra il e il ADR Il CP_1 Parte_2 consentiva l'utilizzo dell'immobile al manifestando eventualmente una Parte_2 CP_1 situazione di tolleranza, inidonea a fondare l'intervenuta usucapione.
Le ulteriori prove orali assunte su istanza di parte convenuta nulla hanno aggiunto e dimostrato in punto di intervenuta usucapione, in quanto anche il teste benché Tes_2 abbia confermato l'utilizzo da parte del convenuto del resede e del manufatto, non ha saputo riferire se si trattasse di un utilizzo esclusivo.
Le deduzioni di parte resistente sono inoltre smentite dalla documentazione in atti prodotta dall'attore, in merito ai lavori eseguiti dallo stesso attore sui beni di causa – circostanza confermata in sede testimoniale – e alla concessione dei beni in causa in locazione, come da regolare contratto registrato e non contestato dalla convenuta.
Per le ragioni di cui sopra, stante la genericità delle allegazioni in punto di utilizzo esclusivo, continuato e pacifico dei beni di causa, viste le risultanze istruttorie, considerato che la parte convenuta non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, la domanda riconvenzionale di usucapione è rigettata.
- Sulla domanda di intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio
6 Parte convenute eccepisce inoltre l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale, carrabile e di parcheggio, senza nulla specificare in merito al contenuto di tali diritti ed alla loro formazione, limitandosi ad allegazioni generiche prive di aderenza al caso concreto.
L'art. 1061 c.c. – Servitù non apparenti – stabilisce che “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”; in relazione al requisito dell'apparenza la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente.” (Cassazione Civile sentenza n. 12362 del 2009 confermata da successiva n. 25270 del 2024).
Parte convenuta nulla deduce in merito al requisito dell'apparenza e alla presenza di opere o segni visibili ed inequivocabili dell'accesso al fondo dominante, con conseguente carenza di un presupposto indefettibile della domanda di usucapione di servitù; la giurisprudenza di legittimità evidenzia che “In tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta).” (Cassazione Civile sentenza 15447 del 2007).
L'importanza assunta dal requisito dell'apparenza sta nella necessità di escludere che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente o per mera tolleranza;
7 pertanto, a fronte della possibilità di acquistare il diritto di servitù attraverso situazioni di fatto derivanti dal possesso o dalla destinazione, è necessario che l'esistenza di tali servitù sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'avvenuto costante passaggio.
La domanda è pertanto rigettata.
- Sulla domanda di accertamento di occupazione senza titolo
In ragione di quanto sopra allegato, la domanda di parte attrice merita pertanto accoglimento.
Si osserva in particolare che risulta per tabulas la titolarità del diritto di proprietà in capo a parte attrice dei sub. 5 e 6, part. 12, fg. 52 – meglio descritti in atti – e che parte convenuta non ha contestato l'occupazione del resede e del fabbricato contestato dall'attore, anzi ne ha dato conferma proponendo la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione.
Considerato che parte convenuta, su cui gravava l'onere di allegare – e provare – un titolo giustificativo dell'occupazione dei beni indicati dall'attore, non ha adempiuto a tale onere probatorio, che non è contestata l'occupazione, la domanda di parte attrice è accolta, con conseguente condanna del convenuto al rilascio immediato di tali beni, liberi da cose e persone.
- Sulla domanda di condanna al risarcimento del danno
Parte attrice domanda inoltre la condanna al risarcimento del danno – non meglio qualificato se in termine di danno emergente o lucro cessante - pari quanto meno all'indennità di occupazione, calcolata sul canone pagato sui medesi beni dai precedente affittuari, pari ad € 400,00 mensili.
Parte convenuta ha contestato la debenza, anche alla luce delle circostanze per la quale la stessa parte attrice, in sede di contratto di locazione, ha definito il bene identificato alla particella sub. 5 “collabenti” e come tale priva di reddito.
Sul punto giova osservare in primo luogo che l'importo indicato da parte attrice – pari ad
€ 400,00 - non trova giustificazione, in ragione del fatto che il contratto di locazione
(doc.to n. 4 all.to al ricorso introduttivo) aveva ad oggetto anche un immobile CP_3 di civile abitazione, e che la parte non deduce come avrebbe potuto utilizzare tali beni.
8 In tema di risarcimento del danno per l'occupazione di un bene da parte di un terzo è recentemente intervenuta la Suprema Corte – sentenza n. 19849 del 2024 – ribadendo un principio ormai consolidato secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.”
Sul punto si osserva che parte attrice non ha dedotto come avrebbe utilizzato quei beni, né se avrebbe potuto locarli a terzi, né a quali importi e nemmeno deduce quale sarebbe il loro valore di mercato;
è escluso infatti il ricorso all'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile, in tal modo surrogare la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 16992 del 18.08.2005 “Il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall'art.
432 cod. proc. civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno. Peraltro, per quanto, nell'operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso”).
Per le ragioni di cui sopra, la domanda di condanna al risarcimento del danno è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4023/19 disattesa ogni contraria istanza, rigettata la domanda di accertamento di intervenuta usucapione formulata da parte di
– in qualità di eredi di Parte_3 [...]
, Per_1 accoglie la domanda di parte Parte_1
per l'effetto,
[...] accertata l'occupazione senza titolo da parte E Controparte_1 [...]
– in qualità di eredi di – dei beni di proprietà CP_2 Persona_1 ei Parte_1 beni siti nel Comune di Pontedera (PI) identificati catastalmente al fg. 52, part. 12 sub. 5 e sub. 6, condanna E – in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
– al rilascio immediato dei beni siti nel Comune di Pontedera Persona_1
(PI) identificati catastalmente al fg. 52, part. 12 sub. 5 e sub. 6 di proprietà
[...] liberi da cose e Parte_1 persone, rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata da parte di
Parte_1 condanna E – in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
– al pagamento delle spese di lite a favore di Persona_1 [...] liquidate in € Parte_1
5.077,00 iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali.
Pisa, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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