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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9224/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv. Barbara Gonforti
E
Controparte_1
avv. Fabio Baglioni
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa familiare sita in Roma Via della Santa Barbara, n. 32 resta assegnata alla moglie,
con quanto in essa contenuto;
il marito se ne è già allontanato asportando indumenti ed effetti di natura personale;
3) Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Parte_1 per il mantenimento
della stessa l'assegno mensile di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di lei, con decorrenza dal mese di luglio 2024. Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione;
4) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al fine di perequare le condizioni patrimoniali e reddituali tra le parti, i coniugi convengono che il sig.
Controparte_1 si obbliga a cedere e trasferire alla stessa a titolo gratuito entro e non oltre
,
il termine di giorni 30 (trenta) dalla sentenza di separazione impegnandosi a presenziare a qualunque atto risulti necessario ovvero a porre in essere quanto previsto a semplice richiesta della moglie, il 50% della proprietà del seguente immobile:
- appartamento sito in Orte (VT), Via Solferino, 7 (in catasto Via Solferino, 11) e precisamente abitazione, posta al piano secondo, composto da 3 vani catastali, confinante con: vano scale, al di sotto di Parte_2 Via Solferino, salvo altri riportata in catasto
,
fabbricati del Comune di Viterbo, al foglio 36, p.lla 741, sub.14 (ex4), P.2, z.c. 1, cat. A/3, cl.
3, vani 3, R.C. Euro 263,39
La porzione immobiliare sopra descritta è stata ceduta ed acquistata con le relative ragioni condominiali e parti comuni del fabbricato di cui fanno parte, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le loro adiacenze e pertinenze, comunioni, accessori e diritti di ogni sorta in atto legalmente esistenti.
Le spese richieste e necessarie per il suddetto trasferimento resteranno a carico del sig.
Controparte 1 .
5) Il trasferimento di proprietà previsto al precedente punto 4) avviene senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Detto atto di trasferimento sarà soggetto all'esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. 74/1987.
6) I coniugi si prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 1.9.2015
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 parte I, atto n. 00145
, serie 30 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta lenzi Dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9224/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv. Barbara Gonforti
E
Controparte_1
avv. Fabio Baglioni
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa familiare sita in Roma Via della Santa Barbara, n. 32 resta assegnata alla moglie,
con quanto in essa contenuto;
il marito se ne è già allontanato asportando indumenti ed effetti di natura personale;
3) Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Parte_1 per il mantenimento
della stessa l'assegno mensile di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di lei, con decorrenza dal mese di luglio 2024. Detto assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione;
4) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al fine di perequare le condizioni patrimoniali e reddituali tra le parti, i coniugi convengono che il sig.
Controparte_1 si obbliga a cedere e trasferire alla stessa a titolo gratuito entro e non oltre
,
il termine di giorni 30 (trenta) dalla sentenza di separazione impegnandosi a presenziare a qualunque atto risulti necessario ovvero a porre in essere quanto previsto a semplice richiesta della moglie, il 50% della proprietà del seguente immobile:
- appartamento sito in Orte (VT), Via Solferino, 7 (in catasto Via Solferino, 11) e precisamente abitazione, posta al piano secondo, composto da 3 vani catastali, confinante con: vano scale, al di sotto di Parte_2 Via Solferino, salvo altri riportata in catasto
,
fabbricati del Comune di Viterbo, al foglio 36, p.lla 741, sub.14 (ex4), P.2, z.c. 1, cat. A/3, cl.
3, vani 3, R.C. Euro 263,39
La porzione immobiliare sopra descritta è stata ceduta ed acquistata con le relative ragioni condominiali e parti comuni del fabbricato di cui fanno parte, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le loro adiacenze e pertinenze, comunioni, accessori e diritti di ogni sorta in atto legalmente esistenti.
Le spese richieste e necessarie per il suddetto trasferimento resteranno a carico del sig.
Controparte 1 .
5) Il trasferimento di proprietà previsto al precedente punto 4) avviene senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Detto atto di trasferimento sarà soggetto all'esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. 74/1987.
6) I coniugi si prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 1.9.2015
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 parte I, atto n. 00145
, serie 30 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta lenzi Dott.ssa Francesca Cosentino