Articolo 2 della Legge 29 gennaio 1986, n. 26
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 marzo 1986
Art. 2. 1. Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
2. Nella provincia di Trieste e per le attivita' di cui all'articolo 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e gia' prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell' articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47 .
3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell' articolo 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700 .
4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47 , relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno.
5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986.
NOTE

Nota all' art. 2, primo comma :
L' art. 105 del D.P.R. n. 218/1978 cosi' dispone:
"L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta', nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.
L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di societa' di qualunque tipo di cui all' art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento e' fatto da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in tali territori, ad una societa' che ha sede ed opera nei territori stessi".

Nota all' art. 2, secondo comma :
L' art. 29 del D.P.R. n. 601/1973 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, cosi' dispone:
"Art. 29 (Agevolazioni per la provincia di Trieste). - Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163 , si applica la esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma".
La proroga delle agevolazioni previste dall' art. 29 del D.P.R. n. 601/1973 era stata fissata in primo momento al 31 dicembre 1981 dall' art. 2, primo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1981, n. 163 , e successivamente al 31 dicembre 1985 dal terzo comma dell'art. 1 del D.L. n. 790/1981 (per l'argomento del D.L. n. 790/1981 v. nelle note all'art. 2, quarto comma).

Nota all' art. 2, terzo comma :
L' art. 4 della legge n. 700/1975 (Modifiche alla legge 10 dicembre 1948, n. 1438 , istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), cosi' dispone:
"I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all' art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti".

Note all'art. 2, quarto comma:
- Il testo dell' art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e' il seguente:
"Art. 30. - Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-sud riconosciute depresse ai sensi dell' art. 8 dei commi quarto e quinto dell' art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa Corno e dei comuni di San Canziani d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 , alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525 , prorogata e' integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317 e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 , l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite".
- L' ottavo comma dell'art. 1 del D.L. n. 790/1981 , recante, fra l'altro, ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, cosi' dispone:
"L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall' art. 30 del decreto, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attivita' produttiva".
Entrata in vigore il 4 marzo 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente