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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3432/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CARAVELLA LUIGI FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGONE CP_1 C.F._2 FRANCESCO
CONVENUTA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARAVELLA CP_2 C.F._3 LUIGI FRANCESCO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande dell'attore e del terzo interventore sono fondate e vanno pertanto accolte.
nella qualità di erede di deceduta in data 7.7.2019, ha Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio chiedendo di accertare la nullità per difetto di causa del contratto CP_1 di mantenimento vitalizio stipulato tra la de cuius e la in data 21.2.2019, con il quale la prima, CP_1 riservandosi l'usufrutto, ha trasferito alla seconda la nuda proprietà degli immobili siti in Stornara alla via Amatore Sciesa n. 14, censiti in catasti al Foglio 11 p.lla 186 sub. 5, 6 e 7, a fronte dell'obbligo della di prestarle "assistenza morale e materiale vita natural durante”. CP_1 A sostegno della domanda l'attore ha dedotto in fatto che “al momento della stipula del contratto la era già malata difatti, di lì a poco, decedeva in data 07.07.2019”; che “in data 01.03.2019, Per_1 pochi giorni dopo la stipula del contratto, era stata ricoverata presso gli di Foggia, e Controparte_3 dimessa in data 15.03.2019, con diagnosi di: " versamento pleurico dx in paziente con carcinoma
pagina 1 di 4 mammario già sottoposta a mastectomia. secondarietà mediastiniche, ossee ed epatiche;
ipertensione arteriosa 2 grado ESH/ESC con ipertrofia ventricolare sx di grado lieve. Insufficienza tricuspidalica moderata. fibrillazione atriale persistente. BPCO. Glaucoma bilaterale"; che “l'atto di assistenza vitalizia era stato stipulato solo cinque mesi prima del decesso della signora che era Persona_1 già gravemente ammalata all'epoca della stessa stipula”.
, convivente “more uxorio” di , altro figlio di ha CP_1 Persona_2 Persona_1 eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per mancanza di prova della dedotta qualità di erede di e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del Persona_1 petitum;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che prima della stipula del contratto di mantenimento aveva accudito per anni la e dal 2009 l'aveva ospitata stabilmente a titolo Per_1 gratuito nella casa di sua proprietà, e che al momento della stipula del contratto “non poteva immaginare una rapida evoluzione della malattia” della vitaliziata.
Nelle more del giudizio, nella fase decisoria, ha esperito intervento adesivo autonomo CP_2 figlio di morto nel 1997 prima di sua madre quale erede per Persona_3 Persona_1 rappresentazione di Persona_1
Orbene, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta va disattesa, avendo l'attore ed il terzo interventore dimostrato la propria qualità di chiamati all'eredità di mediante la produzione dello stato integrale di famiglia. Persona_1
Sul punto va richiamato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo il quale, nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale – in questo caso volta all'acquisizione alla massa ereditaria degli immobili oggetto del contratto nullo - da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. Ord. 11.1.2021 n. 210; Cass. 26/06/2018, n. 16814).
Va altresì disattesa, sempre in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, risultando invero chiaramente delineata nell'atto introduttivo l'oggetto e la finalità della domanda giudiziale, volta ad ottenere l'accertamento della nullità per difetto di causa dell'atto dispositivo della de cuius e la conseguente acquisizione alla massa ereditaria degli immobili oggetto dell'atto impugnato.
Nel merito va osservato in tesi generale che il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita e in correlazione ai suoi bisogni, è un contratto atipico, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c.: i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) in parte di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8432 del 18/08/1990 pagina 2 di 4 (Rv. 468927-01), Sez. 2, Sentenza n. 8854 dell'8/09/1998 (Rv. 518658 - 01). Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata della vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009, Rv. 608630 – 01).
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'alea è invero più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'età e della salute) del beneficiario (Cass. sez. 1, 9- 10-1996 n. 8825). Con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da una malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (Cass. Sez. 2, 24-6-2009 n. 14796, Sez. 2, Sentenza n. 15848 del 19/07/2011, Rv. 618787 – 01).
Pertanto, è necessario indagare la possibilità, al momento della stipula, di un giudizio prognostico circostanziato intorno alla probabile durata della sopravvivenza del vitaliziato, tale da compromettere il sinallagma contrattuale alla luce del tenore delle prestazioni a carico di ciascuna.
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione clinica in atti risulta che: nel mese di ottobre del 2018 era stata sottoposta ad una mastectomia in quanto affetta da un carcinoma mammario Persona_1 metastatico;
in data 01.03.2019, pochi giorni dopo la stipula del contratto, è stata ricoverata presso gli di Foggia con diagnosi di: "versamento pleurico dx in paziente con carcinoma Controparte_3 mammario già sottoposta a mastectomia. secondarietà mediastiniche, ossee ed epatiche;
ipertensione arteriosa 2 grado ESH/ESC con ipertrofia ventricolare sx di grado lieve. Insufficienza tricuspidalica moderata. fibrillazione atriale persistente. BPCO. Glaucoma bilaterale"; in data 7.7.2019, cinque mesi dopo la stipula del contratto, è avvenuto il decesso.
I medici oncologi degli Ospedali Riuniti di Foggia che hanno assistito la e che hanno eseguito Per_1 l'intervento di mastectomia nel mese di ottobre del 2018, sentiti come testi, hanno confermato l'estrema gravità della patologia tumorale da cui la stessa era affetta al momento della stipula del contratto di mantenimento vitalizio. In particolare, la teste dott.ssa ha riferito che la era Tes_1 Per_1
“portatrice di lesioni pleuropolmonari e mediastiniche riferibili a metastasi da carcinoma mammario”; che “dall'esame istologico intraoperatorio era emersa la positività a neoplasia maligna con aspettativa di vita molto bassa, circa un paio di mesi”; che il versamento pleurico diagnosticato al momento del ricovero del 1°.3.2019 “andava ad aggravare una situazione respiratoria già seriamente compromessa”. Anche il teste dott. ha confermato la “stretta connessione” tra la patologia Tes_2 tumorale ed il decesso.
Risulta pertanto dimostrato che al momento della stipula del contratto di mantenimento la era Per_1 affetta da una patologia tumorale di gravità tale (carcinoma metastatico con lesioni pleuropolmonari e mediastiniche, queste ultime evidentemente connesse causalmente al versamento pleurico poi diagnosticato nel mese di marzo del 2019) da rendere non solo concretamente prevedibile ma estremamente probabile il rapido esito letale poi concretizzatosi cinque mesi dopo.
E d'altra parte la , per sua stessa ammissione, assisteva continuativamente da anni la e CP_1 Per_1 dunque non poteva non essere consapevole dell'obiettiva estrema gravità delle condizioni di salute della vitaliziata. pagina 3 di 4 Va pertanto dichiarata la nullità del contratto di mantenimento vitalizio per difetto del requisito dell'obiettiva incertezza della durata della vita della vitaliziata e dunque per assenza dell'alea che lo connota sotto il profilo causale.
Conseguentemente va accertata e dichiarata l'appartenenza all'asse ereditario di degli Persona_1 immobili sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, ma per il terzo interventore limitatamente alla fase decisoria, fase nella quale è stato esperito l'intervento volontario. Le spese liquidate in favore dell'attore Parte_1 vanno pagate direttamente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, stante l'ammissione di detta parte al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la nullità del contratto di mantenimento vitalizio stipulato tra e Persona_1
in data 21.2.2019 (atto per notar nn. 22678/15715, trascritto in data CP_1 Persona_4
1.3.2019 ai nn. 4546 reg. gen. e 3402 reg. part.), con il quale la prima, riservandosi l'usufrutto, ha trasferito alla seconda la nuda proprietà degli immobili siti in Stornara alla via Amatore Sciesa n. 14, censiti in catasti al Foglio 11 p.lla 186 sub. 5, 6 e 7, a fronte dell'obbligo della di prestarle CP_1 "assistenza morale e materiale vita natural durante”, e per l'effetto accerta l'appartenenza di detti immobili all'asse ereditario di Persona_1 condanna la parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, disponendone il pagamento diretto in favore dello Stato;
condanna la parte convenuta a rimborsare al terzo interventore le spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali
Foggia, 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3432/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CARAVELLA LUIGI FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGONE CP_1 C.F._2 FRANCESCO
CONVENUTA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARAVELLA CP_2 C.F._3 LUIGI FRANCESCO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande dell'attore e del terzo interventore sono fondate e vanno pertanto accolte.
nella qualità di erede di deceduta in data 7.7.2019, ha Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio chiedendo di accertare la nullità per difetto di causa del contratto CP_1 di mantenimento vitalizio stipulato tra la de cuius e la in data 21.2.2019, con il quale la prima, CP_1 riservandosi l'usufrutto, ha trasferito alla seconda la nuda proprietà degli immobili siti in Stornara alla via Amatore Sciesa n. 14, censiti in catasti al Foglio 11 p.lla 186 sub. 5, 6 e 7, a fronte dell'obbligo della di prestarle "assistenza morale e materiale vita natural durante”. CP_1 A sostegno della domanda l'attore ha dedotto in fatto che “al momento della stipula del contratto la era già malata difatti, di lì a poco, decedeva in data 07.07.2019”; che “in data 01.03.2019, Per_1 pochi giorni dopo la stipula del contratto, era stata ricoverata presso gli di Foggia, e Controparte_3 dimessa in data 15.03.2019, con diagnosi di: " versamento pleurico dx in paziente con carcinoma
pagina 1 di 4 mammario già sottoposta a mastectomia. secondarietà mediastiniche, ossee ed epatiche;
ipertensione arteriosa 2 grado ESH/ESC con ipertrofia ventricolare sx di grado lieve. Insufficienza tricuspidalica moderata. fibrillazione atriale persistente. BPCO. Glaucoma bilaterale"; che “l'atto di assistenza vitalizia era stato stipulato solo cinque mesi prima del decesso della signora che era Persona_1 già gravemente ammalata all'epoca della stessa stipula”.
, convivente “more uxorio” di , altro figlio di ha CP_1 Persona_2 Persona_1 eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per mancanza di prova della dedotta qualità di erede di e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del Persona_1 petitum;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che prima della stipula del contratto di mantenimento aveva accudito per anni la e dal 2009 l'aveva ospitata stabilmente a titolo Per_1 gratuito nella casa di sua proprietà, e che al momento della stipula del contratto “non poteva immaginare una rapida evoluzione della malattia” della vitaliziata.
Nelle more del giudizio, nella fase decisoria, ha esperito intervento adesivo autonomo CP_2 figlio di morto nel 1997 prima di sua madre quale erede per Persona_3 Persona_1 rappresentazione di Persona_1
Orbene, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta va disattesa, avendo l'attore ed il terzo interventore dimostrato la propria qualità di chiamati all'eredità di mediante la produzione dello stato integrale di famiglia. Persona_1
Sul punto va richiamato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo il quale, nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale – in questo caso volta all'acquisizione alla massa ereditaria degli immobili oggetto del contratto nullo - da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. Ord. 11.1.2021 n. 210; Cass. 26/06/2018, n. 16814).
Va altresì disattesa, sempre in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, risultando invero chiaramente delineata nell'atto introduttivo l'oggetto e la finalità della domanda giudiziale, volta ad ottenere l'accertamento della nullità per difetto di causa dell'atto dispositivo della de cuius e la conseguente acquisizione alla massa ereditaria degli immobili oggetto dell'atto impugnato.
Nel merito va osservato in tesi generale che il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita e in correlazione ai suoi bisogni, è un contratto atipico, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c.: i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) in parte di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8432 del 18/08/1990 pagina 2 di 4 (Rv. 468927-01), Sez. 2, Sentenza n. 8854 dell'8/09/1998 (Rv. 518658 - 01). Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata della vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009, Rv. 608630 – 01).
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'alea è invero più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'età e della salute) del beneficiario (Cass. sez. 1, 9- 10-1996 n. 8825). Con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da una malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (Cass. Sez. 2, 24-6-2009 n. 14796, Sez. 2, Sentenza n. 15848 del 19/07/2011, Rv. 618787 – 01).
Pertanto, è necessario indagare la possibilità, al momento della stipula, di un giudizio prognostico circostanziato intorno alla probabile durata della sopravvivenza del vitaliziato, tale da compromettere il sinallagma contrattuale alla luce del tenore delle prestazioni a carico di ciascuna.
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione clinica in atti risulta che: nel mese di ottobre del 2018 era stata sottoposta ad una mastectomia in quanto affetta da un carcinoma mammario Persona_1 metastatico;
in data 01.03.2019, pochi giorni dopo la stipula del contratto, è stata ricoverata presso gli di Foggia con diagnosi di: "versamento pleurico dx in paziente con carcinoma Controparte_3 mammario già sottoposta a mastectomia. secondarietà mediastiniche, ossee ed epatiche;
ipertensione arteriosa 2 grado ESH/ESC con ipertrofia ventricolare sx di grado lieve. Insufficienza tricuspidalica moderata. fibrillazione atriale persistente. BPCO. Glaucoma bilaterale"; in data 7.7.2019, cinque mesi dopo la stipula del contratto, è avvenuto il decesso.
I medici oncologi degli Ospedali Riuniti di Foggia che hanno assistito la e che hanno eseguito Per_1 l'intervento di mastectomia nel mese di ottobre del 2018, sentiti come testi, hanno confermato l'estrema gravità della patologia tumorale da cui la stessa era affetta al momento della stipula del contratto di mantenimento vitalizio. In particolare, la teste dott.ssa ha riferito che la era Tes_1 Per_1
“portatrice di lesioni pleuropolmonari e mediastiniche riferibili a metastasi da carcinoma mammario”; che “dall'esame istologico intraoperatorio era emersa la positività a neoplasia maligna con aspettativa di vita molto bassa, circa un paio di mesi”; che il versamento pleurico diagnosticato al momento del ricovero del 1°.3.2019 “andava ad aggravare una situazione respiratoria già seriamente compromessa”. Anche il teste dott. ha confermato la “stretta connessione” tra la patologia Tes_2 tumorale ed il decesso.
Risulta pertanto dimostrato che al momento della stipula del contratto di mantenimento la era Per_1 affetta da una patologia tumorale di gravità tale (carcinoma metastatico con lesioni pleuropolmonari e mediastiniche, queste ultime evidentemente connesse causalmente al versamento pleurico poi diagnosticato nel mese di marzo del 2019) da rendere non solo concretamente prevedibile ma estremamente probabile il rapido esito letale poi concretizzatosi cinque mesi dopo.
E d'altra parte la , per sua stessa ammissione, assisteva continuativamente da anni la e CP_1 Per_1 dunque non poteva non essere consapevole dell'obiettiva estrema gravità delle condizioni di salute della vitaliziata. pagina 3 di 4 Va pertanto dichiarata la nullità del contratto di mantenimento vitalizio per difetto del requisito dell'obiettiva incertezza della durata della vita della vitaliziata e dunque per assenza dell'alea che lo connota sotto il profilo causale.
Conseguentemente va accertata e dichiarata l'appartenenza all'asse ereditario di degli Persona_1 immobili sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, ma per il terzo interventore limitatamente alla fase decisoria, fase nella quale è stato esperito l'intervento volontario. Le spese liquidate in favore dell'attore Parte_1 vanno pagate direttamente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, stante l'ammissione di detta parte al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la nullità del contratto di mantenimento vitalizio stipulato tra e Persona_1
in data 21.2.2019 (atto per notar nn. 22678/15715, trascritto in data CP_1 Persona_4
1.3.2019 ai nn. 4546 reg. gen. e 3402 reg. part.), con il quale la prima, riservandosi l'usufrutto, ha trasferito alla seconda la nuda proprietà degli immobili siti in Stornara alla via Amatore Sciesa n. 14, censiti in catasti al Foglio 11 p.lla 186 sub. 5, 6 e 7, a fronte dell'obbligo della di prestarle CP_1 "assistenza morale e materiale vita natural durante”, e per l'effetto accerta l'appartenenza di detti immobili all'asse ereditario di Persona_1 condanna la parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, disponendone il pagamento diretto in favore dello Stato;
condanna la parte convenuta a rimborsare al terzo interventore le spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali
Foggia, 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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