Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 446/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 12
febbraio 2025
d a
, in persona del Direttore Generale dott. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Caruso Parte_2
del Foro di , procuratore anche domiciliatario, giusta procura Pt_1
speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Gioncada del Foro di
Piacenza, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
c o n t r o
Controparte_3
, in proprio e quale già
[...] CP_4
amministratore di sostegno del sig. CP_5 [...]
, e CP_6 CP_7 CP_8
APPELLATI contumaci
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
775/2020 pubblicata il 15 aprile 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Riformarsi la sentenza impugnata dichiarando che le prestazioni della e a favore del signor CP_9 CP_3 [...]
sono state erogate a persona non autosufficiente con patologie CP_5
cronico-degenerative inquadrabili nella fase di c.d. lungo-assistenza ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e tabella ad esso allegata e per l'effetto condannare al pagamento dell'ammontare delle rette relative al periodo 1.7.2011-17.12.2013, pari ad Euro 23.277,75 oltre interessi
Parte legali, di e il e/o gli eredi di Pt_1 CP_1 CP_1 CP_5
nella misura del 50% ciascuno per tutti i motivi meglio esposti
[...]
nell'atto introduttivo del giudizio;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Dell'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis,
In via preliminare processuale: - 3 -
- ai sensi degli art. 348 bis c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità
dell'appello in esame proposto dall' i , essendo i motivi Pt_1 Pt_1
esposti dall'appellante manifestamente infondati, siccome prospettanti un'interpretazione normativa palesemente discordante rispetto al costante orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito,
espressosi in materia.
Comunque, nel merito:
- respingere il gravame proposto dall' di avverso Pt_1 Pt_1
la sentenza n. 775/2020 emessa dal Tribunale di Brescia il 27/03 –
15/04/2020 (R.G. n. 22233/2014), notificata il 06/05/2020, con conferma della stessa decisione di primo grado e con integrale reiezione delle richieste avanzate dall'appellante, in quanto infondate ed inammissibili per le motivazioni espresse in narrativa. In ogni caso,
stante la contrarietà degli assunti dell' appellante rispetto anche Pt_1
e soprattutto alla coerente giurisprudenza della stessa Ecc.ma Corte
adita, che l'appellante ben conosce (rectius: dovrebbe conoscere) con una esemplare condanna alle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge (spese generali, CPA e
IVA).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Controparte_3
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Brescia l' e CP_10
il per ottenere condanna della prima, e in Controparte_1
subordine, di entrambi gli enti pro quota al pagamento delle rette dovute dall'ospite per il periodo 1 luglio 2011/17 CP_5 - 4 -
dicembre 2013.
Contr L' e il si opponevano: CP_1
- la prima, in ragione del fatto che era estranea al contratto di ospitalità, che aveva sempre pagato la quota di spese sanitarie di sua competenza e che si era trattato di prestazioni di natura socio –
assistenziale;
- il secondo, in ragione del fatto che si era trattato di prestazioni sanitarie, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi dell' . CP_10
Venivano evocati in giudizio anche i parenti del CP_5
( , in proprio e quale già amministratore di sostegno del CP_4
sig. , e CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
), i quali, tuttavia, rimanevano contumaci.
[...]
Con sentenza n. 775/2020 pubblicata il 15 aprile 2020 il
Parte Tribunale di Brescia condannava l' di a pagare alla Pt_1
la somma di € Controparte_3
23.277,75=, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
condannava
Parte altresì la medesima a rifondere alla Cooperativa le spese di lite;
Parte poneva le spese di consulenza a carico della medesima compensava le spese di lite nei restanti rapporti.
Riteneva il primo giudice che, atteso il tipo di patologie da cui era affetto le prestazioni erogate allo stesso erano CP_5
prevalentemente di tipo medico – sanitario, non già di tipo socio -
assistenziale; che, infatti, per i malati di mente, ove unitamente ai trattamenti farmacologici e sanitari vengano erogate prestazioni socio - 5 -
– assistenziali, l'attività va comunque considerata di rilievo sanitario;
che, pertanto, i relativi costi sono interamente a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, in ossequio alla tutela della salute, diritto costituzionalmente garantito.
Parte L' di interponeva appello avverso la suddetta Pt_1
decisione.
Resisteva il . Controparte_1
in proprio e quale già amministratore di CP_4
sostegno del sig. , e CP_5 Controparte_6 CP_7
non si costituivano nemmeno in questo grado giudizio. CP_8
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 12 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con il primo e unico motivo di appello l' lamenta
“Violazione di legge ex art. 342, commi 1 e 2, c.p.c. - Erronea
valutazione delle prove documentali prodotte dalle parti nel giudizio
di primo grado e delle risultanze della CTU espletata corredata dai
relativi chiarimenti: genericità ed illogicità della motivazione”.
Osserva che il non era affetto da patologie di tipo psichiatrico, CP_5
come accertato attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, sicché i riferimenti giurisprudenziali ai malati di mente impiegati dal primo giudice non sono pertinenti;
che, viceversa, il rientrava nella CP_5
categoria delle persone non autosufficienti con patologie cronico –
degenerative, le cui prestazioni sono interamente a carico del Servizio
Sanitario Nazionale per quel che concerne la fase acuta, mentre vanno - 6 -
equamente ripartite tra il Servizio Sanitario Nazionale e il Comune
(fatta salva la compartecipazione dell'utente in conformità alla normativa locale) per la fase di lungo - degenza, come indicato nella tabella allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001; che all'ospite erano state erogate prestazioni di tipo assistenziale, più che di tipo terapeutico,
quand'anche le condizioni di salute dello stesso nell'ultimo periodo si erano aggravate.
Il motivo è fondato.
Invero il consulente tecnico d'ufficio medico - legale, con l'ausilio del collaboratore psichiatra, dopo aver descritto le patologie da cui era affetto il ha accertato che: CP_5
- il quadro era piuttosto complesso, data la compresenza di una pluralità di disturbi di natura fisica - psichica;
- in un primo periodo (luglio 2011/dicembre 2012), la struttura ha prestato un'attività di tipo assistenziale, mentre, in un secondo periodo (gennaio 2013/dicembre 2013), ha prestato un'attività di tipo terapeutico;
- non sussistevano patologie di natura psichiatrica ex D.P.C.M.
14 febbraio 2001, trattandosi piuttosto di una persona non autosufficiente con patologie cronico – degenerative;
- i disturbi erano prevalentemente di natura neurologica.
Alla luce di tali conclusioni tecniche, la Corte osserva quanto segue.
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), applicabile ratione temporis, - 7 -
all'art. 3, distingue tra:
- le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ossia le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni fanno carico alle aziende unità sanitarie locali (co. 1);
- le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ossia le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Dette prestazioni fanno carico al con la CP_1
compartecipazione alla spesa da parte del cittadino (co. 2);
- infine, le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ossia le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap,
patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci,
patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Dette
prestazioni fanno carico al fondo sanitario (co. 3)
La tabella allegata al decreto interministeriale (Prestazioni e criteri di finanziamento), per quanto concerne gli anziani e le persone - 8 -
non autosufficienti con patologie croniche – degenerative, non curabili a domicilio, distingue tra:
- fase intensiva e prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva, il cui costo è posto per il 100 % a carico del Servizio
Sanitario Nazionale;
- forme di lungo – assistenza residenziale e semiresidenziale, il cui costo è posto per il 50 % a carico del Servizio Sanitario Nazionale
e per il 50 % a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
In disparte la medesima tabella disciplina le patologie psichiatriche.
Il ricade indubbiamente nella categoria degli anziani e CP_5
persone non autosufficienti con patologie croniche – degenerative,
avendo il consulente tecnico d'ufficio escluso categoricamente la sussistenza di patologie di natura psichiatrica.
Vale la pena di sottolineare che il benché sostenga che CP_1
si versi nell'ipotesi del malato di mente (p. 9 comparsa: “il sig. CP_5
era un malato mentale, affetto da patologia cronico degenerativa
[...]
(meningoencefalite herpetica), aspetto questo precisato anche dal
CTU.”), e benché imperni su tale assunto la propria intera difesa, non ha motivatamente contestato il parere tecnico formulato dal consulente.
In realtà, facendo proprie sul punto le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, di patologie psichiatriche non ve ne erano, giacché:
- la meningoencefalite erpetica (di cui, peraltro, sono stati riscontrati unicamente gli “esiti”) è una malattia neurologica;
- 9 -
- la demenza era sì presente, con disturbi comportamentali, ma in manifestazioni morbose classificate altrove;
- l'epilessia non specificata (senza menzione di epilessia non trattabile) è altrettanto una malattia neurologica;
- tutte le altre patologie riscontrate erano di natura esclusivamente fisica.
Ad ulteriore conferma dell'assunto vi è, poi, il diario clinico,
sintetizzato dal consulente nella prima relazione, ove il degente viene sottoposto a talune visite psichiatriche soltanto nell'ultimo periodo, a partire dal gennaio 2013, in concomitanza con il peggioramento delle condizioni cliniche generali.
Pertanto, esclusa la sussistenza di patologie psichiatriche, la retta dovuta per le forme di lungo – assistenza residenziale e semiresidenziale (è il caso del andava equamente suddivisa CP_5
Contr Parte tra (ora e Comune, con la precisazione che, per quanto riguarda la quota del 50 % a carico del era possibile una CP_1
compartecipazione dell'utente, tenuto conto delle sue condizioni economiche, secondo quanto previsto dal regolamento locale.
Il Tribunale, dunque, ha errato nel porre la retta interamente a carico dell' , non trattandosi di un Controparte_11
soggetto affetto da malattia mentale.
La giurisprudenza di legittimità suole affermare che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni socio -
assistenziali erogate al paziente colpito da Alzheimer ospitato in RSA
(Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25660: “Le prestazioni socio- - 10 -
assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del SSN
laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il
singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo
stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile
evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per
assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure,
prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non
congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è
pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a
nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura
sanitaria rispetto a quelle assistenziali Non rileva, quindi, la
prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali,
essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle
sanitarie (nella specie, relativa al pagamento della retta una di una
residenza sanitaria assistenziale per una persona affetta da Alzheimer,
la Corte ha statuito che nessun contributo poteva essere posto a carico
del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni socio-
sanitarie))”, anche qualora l'intervento sanitario socioassistenziale debba essere erogato congiuntamente rispetto al trattamento terapeutico (Cassazione civile sez. III, 18/05/2023, n.13714: “Ai fini
della ripartizione della spesa, l'elemento determinante sta nella
individuazione di un «trattamento terapeutico personalizzato che non
può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione
assistenziale». In tal caso, l'intervento sanitario socioassistenziale
Con rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal . Per - 11 -
l'accertamento del suddetto discrimine «occorre far riferimento (non
alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato,
ma) alle condizioni del malato». Non rileva che fosse stato concordato
o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico
personalizzato e neppure rileva la corretta attuazione di detto piano in
conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al
momento del ricovero. Rileva che quel piano terapeutico
personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per
il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto
(morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del
ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta
malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente
correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a
rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua
degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti
autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi”), purché esista un piano di cura personalizzato (Cassazione civile sez. III, 27/07/2021,
n.21528: “L'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale
“inscindibile” dalla prestazione sanitaria, da un lato, e prestazione
socio-assistenziale “pura”, dall'altro, non sta nella situazione di
limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella
struttura residenziale, ma sta invece nell'individuazione di un
trattamento terapeutico personalizzato che non può essere
somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-
assistenziale”). - 12 -
Ma tutti questi precedenti giurisprudenziali, e altri ancora,
riferiti ai malati di mente, non s'attagliano al caso di specie, dato che il come affermato dal consulente tecnico d'ufficio, non era un CP_5
soggetto psichiatrico.
D'altro canto, la medesima giurisprudenza che ritiene la gratuità
delle prestazioni (Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25660), pur non essendo pertinente alla fattispecie concreta (non versandosi in ipotesi di malattia di Alzheimer), richiede un nesso di strumentalità,
necessaria e inscindibile, tra le prestazioni socio – assistenziali e le prestazioni di natura sanitaria, nel senso che non sia possibile erogare le une in assenza delle altre;
e precisa che, laddove sussiste detta inscindibilità, è irrilevante stabilire la prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria sulle prestazioni socio – assistenziali, o viceversa. Nel
caso di cui ci si occupa un tale accertamento è mancato, donde un motivo in più per non addossare l'intera retta al Servizio Sanitario
Nazionale.
L'attuale quadro normativo prevede, invece, la gratuità
unicamente per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3 co. 1 D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e per quelle socio - sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3 co. 3, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella allegata al medesimo D.P.C.M., è prevista la ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN
e del 50% a carico del con la compartecipazione dell'utente. CP_1 - 13 -
Di qui la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha
Contr condannato unicamente l' al pagamento della retta di degenza dell'ospite.
A questo punto occorre vagliare le conclusioni rassegnate dall'appellante, che contengono una domanda di accertamento
(“dichiarando che le prestazioni della RSD NI e ON a
favore del signor sono state erogate a persona non CP_5
autosufficiente con patologie cronico-degenerative inquadrabili nella
fase di c.d. lungo-assistenza ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e
tabella ad esso allegata”) e una domanda di condanna (“per l'effetto
condannare al pagamento dell'ammontare delle rette relative al
periodo 1.7.2011-17.12.2013, pari ad Euro 23.277,75 oltre interessi
legali, ATS di e il e/o gli eredi di Pt_1 Controparte_1 CP_5
nella misura del 50% ciascuno”).
[...]
Parte In primo grado l' si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e a chiedere il rigetto della domanda (il
Tribunale l'ha, invece, condannata a pagare la retta alla struttura); in
Parte appello l' chiede una condanna (oltre che di sé stessa) del CP_1
(e/o degli eredi nella misura del 50 % ciascuno. CP_5
Parte L' non è certamente legittimata a domandare la condanna di chicchessia al pagamento della retta, competendo detta legittimazione unicamente alla struttura.
Parte L' non ha agito in ripetizione (pro quota) nei confronti dell'istituto ovvero in rivalsa (pro quota) nei confronti del in CP_1
relazione a quanto eventualmente già versato per l'intero. Infatti, non - 14 -
ha provato, e neppure allegato, di aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado, pagando la retta.
Se, dunque, non può essere pronunciata una sentenza di condanna, sussiste comunque un interesse ad agire dell'appellante per l'accertamento di quanto esattamente dovuto dai vari soggetti coinvolti nella vicenda, nell'ottica del futuro esercizio di un'azione di ripetizione e/o di rivalsa, e in ogni caso nell'ottica di rimuovere lo stato di incertezza che si è creato sul rapporto dedotto in causa.
Di qui, in parziale accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accertamento che il costo delle rette per cui è causa deve essere suddiviso, nella misura del 50 %
ciascuno, tra il Servizio Sanitario Nazionale (l'ATS di ) e il Pt_1
Comune di residenza del beneficiario (il ), fatta CP_1 CP_1
salva la compartecipazione dell'utente come secondo la normativa locale.
Le spese di lite, sia per il primo grado di giudizio che per l'appello, possono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa, sussistendo in proposito altre gravi ed eccezionali ragioni,
desumibili dalle difficoltà di inquadramento del caso specifico nell'una o nell'altra patologia, che hanno determinato una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, dalle difficoltà
interpretative, in relazione al rapporto tra il testo del D.P.C.M. 14
febbraio 2001 e la tabella ad esso allegata e dalle oscillazioni della giurisprudenza sullo stesso tema più dibattuto della retta dovuta per i malati di Alzheimer (permanendo un contrasto tra la giurisprudenza di - 15 -
legittimità, sopra richiamata, e quella di merito, di cui sono espressione, ad esempio, Tribunale Milano sez. VII, 14/05/2019,
n.4623 e Tribunale Trieste, 17/01/2019, n.26).
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, accerta che il costo delle rette per cui è causa deve essere suddiviso, nella misura del 50 % ciascuno, tra il Servizio
Parte Sanitario Nazionale (l' di ) e il Comune di residenza del Pt_1
beneficiario (il di ), fatta salva la compartecipazione CP_1 CP_1
dell'utente come secondo la normativa locale;
- spese di lite interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio
2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti