TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2814/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 28 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2814 dell'anno 2023
R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di citazione in opposizione, depositato telematicamente in data 5 maggio 2023, dall'avv. Damiano Palo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Battipaglia alla via 1
Maggio, n. 11;
- OPPONENTE -
e
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 8.05.2023, dagli avv. Luca Giabardo e Aldo Laghi, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Treviso al viale Cesare Battisti n. 1;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i. n. 510/2023 in materia di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado riformata.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo.
1. Con sentenza n. 2667/2005, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, nell'accogliere tre le altre la domanda promossa da e Parte_2 CP_2 Parte_1 [...]
contro (già , dichiarò la nullità del contratto di fitto di CP_3 CP_4 CP_5
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 1
azienda stipulato tra la predetta società e la in data 31.01.2001 e ordinò alla CP_6 CP_4
(già , la reintegra delle ricorrenti nel posto di lavoro già dalle medesime occupato alle CP_5
dipendenze del con condanna della medesima società al risarcimento del danno Controparte_7 subito dalle ricorrenti pari alle retribuzioni maturate a dar data dal 1.02.2001 fino all'effettiva reintegra.
1.1. A seguito di ricorso ex artt. 433-434 c.p.c., la Corte di appello di Napoli, con sentenza n.
324/2009, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarò nullo il ricorso proposto in primo grado.
1.2. Seguì la Cassazione che con pronuncia del 18.07.2012, cassò la sentenza con nuovo rinvio alla
Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
1.3. Indi, la Corte di Appello di Napoli rigettò definitivamente la domanda proposta da
[...]
, e Pt_2 CP_2 Parte_1
1..4. In data 14.11.2007, la in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di CP_4
Avellino, corrispose a la somma di euro 83.357,97, oltre il tfr maturato fino alla Parte_1
conclusione del rapporto.
2. Con decreto ingiuntivo n. 510 del 2 marzo 2023, reso all'esito del procedimento monitorio n.
R.g. 1685/2023, l'intestato Tribunale, sulla scorta della integrale riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado, ha condannato alla restituzione, in favore della Parte_1 [...]
(già già d'ora innanzi per brevità “ ”) della CP_1 CP_4 CP_5 CP_1
somma di €. 90.864,51, con il carico degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
3. Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 5.05.2023, ha Parte_1
spiegato tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: -
l'incompetenza per territorio e per materia del Tribunale adito;
- la decadenza e la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme esercitato dalla società opposta;
- l'erronea quantificazione della somma pretesa.
4. Si è costituito, con comparsa depositata telematicamente in data 12.07.2023, la CP_1
contestando estensivamente la fondatezza dell'avversa opposizione. Ha, quindi, insistito previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo ed il favore delle spese di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita immediatamente, per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza cartolare. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 2
procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, va dato atto che sono irricevibili ai fini della decisione le note conclusionali depositate da parte opponente in data 23.01.2025, in violazione del termine stabilito con ordinanza del 24.10.2023, venuto a scadere il 18 gennaio 2025.
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2.1 Le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e per materia sono state già rigettate con ordinanza del 24.10.2023, da intendersi quivi integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In aggiunta a quanto esposto nel precitato provvedimento, giova osservare che ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione della materia del contendere va compiuta alla stregua del contenuto della domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, fermo restando il potere-dovere del giudice di darne la qualificazione sotto l'aspetto giuridico, mentre le contestazioni del convenuto in punto di fatto e di diritto alla richiesta dell'attore non possono importare l'esclusione di tale competenza se essa sia ravvisabile sulla base del petitum sostanziale oggetto della domanda stessa.
La a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo, ha assunto di avere Controparte_1
diritto a ripetere le somme corrisposte alla titolo di stipendi ed al tfr maturato, poiché Parte_1
si trattava di pagamenti rimasti privi di qualsiasi causale a seguito della riforma della sentenza del
Tribunale di Avellino che aveva accolto la domanda di reintegra e risarcimento avanzata dalla lavoratrice.
Donde, ritiene il Tribunale, che quanto così richiesto non pone di per sé alcun problema ricollegabile direttamente o indirettamente all'accertamento del preteso rapporto di lavoro subordinato tra la e l'odierna opponente, dovendosi l'azione intrapresa in sede di giudizio CP_1
monitorio qualificare, ai fini della determinazione della competenza, semplicemente come di ripetizione di indebito oggettivo e, di conseguenza, competente a conoscere della causa di opposizione di provvedimenti ingiunzionali non è il giudice del lavoro, essendo invece competente per valore lo stesso Tribunale secondo le norme procedurali ordinarie.
2.2. Sgomberato il campo da tali eccezioni preliminari, la questione giuridica da esaminare attiene al diritto della parte che abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado di ottenere la restituzione delle somme versate a seguito della riforma del titolo in sede di appello.
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 3
Sul punto, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare il principio “secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, ovvero formulando nel giudizio di gravame un'apposita domanda in tal senso (cfr. Cass. n. 8829/2007, n. 28167/2013, n. 1287/2016, n. 22060/2017, n.
26926/2018 e 30389/2019 che hanno confermato che la domanda di rimborso può essere proposta sia in un giudizio autonomo che in grado di appello).
Essa è in sé necessaria conseguenza dell'eliminazione della realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere a seguito della successiva pronuncia che ha caducato il titolo (vedi ancora Cass. n.
2946/2017, n. 3706/2018 e in precedenza n. 10124/2009).
Il sorgere della pretesa restitutoria in capo alla è una conseguenza imprescindibile della CP_1
riforma integrale operata dalla Corte di Appello di Napoli, con la conseguenza che lo spostamento patrimoniale pari ad euro 90.864,51 pacificamente avvenuto, e comunque documentalmente provato, in favore di in forza della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Parte_1
Avellino è ormai privo di qualsivoglia giustificazione causale.
2.3 Prive di pregio sono le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla opponente.
La prima è superata dall'indiscussa possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata sia in sede di appello che con un autonomo giudizio.
Invero, nella specie, è documentato che la non ha proposto nel primo giudizio di appello la CP_1
discussa domanda di ripetizione per aver provveduto al pagamento solo in data 14 novembre 2007, successivamente alla sua introduzione, mentre l'ha proposta nel giudizio di appello bis a seguito della cassazione con rinvio della sentenza a mezzo di comparsa di costituzione depositata l'11 aprile
2014.
Ora la mancata pronuncia da parte del collegio del secondo giudizio di appello in ordine alla formulata domanda di restituzione non obbligava, a parere del Tribunale, la parte appellata vittoriosa a proporre ricorso per Cassazione al fine di far valere il vizio di violazione dell'art. 112
c.p.c., ben potendo in via alternativa agire, come ha legittimamente fatto con il deposito del ricorso monitorio qui opposto, in via autonoma per conseguire il medesimo risultato.
Come poi osservato da Cass. Sez. 1, n. 7088 del 2022, cit., l'ammissibilità della domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, direttamente nel giudizio di appello, escludendone la contrarietà al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 4
configurabile come una mera facoltà della parte, che può optare in via alternativa per l'instaurazione di un autonomo giudizio in data successiva alla riforma della sentenza di primo grado, "non solo non dice nulla in ordine al dies a quo del relativo termine di prescrizione, ma anzi, consentendo di anticipare la proposizione della domanda rispetto alla predetta riforma, potrebbe costituire un utile argomento a favore della decorrenza del termine dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado, anziché dal suo passaggio in giudicato.
La questione dev'essere risolta avendo riguardo a quanto disposto dall'art. 336 c.p.c., comma 2, in ordine all'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, e tenendo conto, in particolare, delle modificazioni che tale disposizione ha subito nel tempo. Nel suo testo originario, la norma in esame prevedeva infatti che la riforma estendesse i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata soltanto se disposta "con sentenza passata in giudicato", in tal modo escludendo la possibilità di ricollegare la caducazione degli stessi alla mera pubblicazione della pronuncia di riforma. Proprio in virtù di tale precisazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente, anche in epoca recente, che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna successivamente riformata soggiace, ai sensi degli artt.
2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo, con la riforma della predetta sentenza, l'accertamento dell'indebito (cfr. Cass.,
Sez. Un., 9/05/1991, n. 5186; Cass., Sez. III, 15/02/2018, n. 3706; Cass., Sez. III, 5/11/2001, n.
13635).
La disciplina è mutata per effetto della L. n. 353 del 1990, art. 48, che ha modificato l'art. 336, comma 2, cit., sopprimendo il riferimento al passaggio in giudicato, ed autorizzando quindi a ritenere che la sentenza di riforma spieghi la sua efficacia espansiva fin dal momento della pubblicazione, determinando ipso facto la caducazione dei provvedimenti e degli atti dipendenti dalla sentenza riformata, ivi compresi quelli di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, divenuti ormai privi di titolo giustificativo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di restituire le somme pagate o di ripristinare la situazione preesistente (cfr. Cass., Sez. III, 30/04/2009, n.
10124; 2/12/2001, n. 16170; Cass., Sez. I, 6/12/2006, n. 26171).
Sulla base di tali considerazioni, è stato affermato, in riferimento alla prescrizione dell'azione restitutoria, che il relativo termine di prescrizione comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 2,
e art. 2945 c.c., comma 2, a condizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 5
formulata nell'atto di appello o nel corso del giudizio: l'effetto interruttivo non opera infatti automaticamente, dal momento che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, ovverosia nell'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare o comunque sopravvenire al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello (cfr. Cass., Sez. VI, 25/10/2018, n. 27131 e da ultimo
Cass. n. 28778/2022).
Volgendo all'applicazione di tali principi al caso concreto, va anzitutto osservato che trattandosi di giudizio introdotto dopo la riforma dell'art. 336 c.p.c. occorre verificare se nel giudizio di appello sia stata proposta la domanda di restituzione.
Come sopra brevemente detto, nella specie vi sono stati due giudizi di appello, nel primo dei quali la non propose domanda di restituzione. Ciò comporta che il dies a CP_1 quo vada individuato nella data di pubblicazione della prima sentenza di riforma, ovvero l'11 febbraio 2009.
Tale termine risulta poi interrotto con la lettera di messa in mora ricevuta da in Parte_1
data 6 luglio 2009 (v. doc. 19 produzione di parte opposta); dalla espressa domanda di restituzione formulata, per espressa ammissione della stessa ingiunta che per tale via ha dimostrato di esserne a conoscenza e svuotato di consistenza ogni questione relativa alla assunta necessità della notifica della domanda restitutoria, dalla con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello CP_1
bis in data 8 aprile 2014 ed infine, dalla nuova raccomandata di messa in mora ricevuta dalla destinataria in data 20 giugno 2020 (cfr. all. 15 produzione di parte opposta).
Con riferimento alla idoneità della domanda di restituzione formulata nel secondo giudizio di appello ad interrompere la prescrizione, pare sufficiente richiamare il principio secondo il quale “La domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito”. (Cassazione civile sez. un., 27/01/2016,
n.1516).
Del resto, “La richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, il cui fondamento consiste nel fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione stessa, non configura una domanda nuova, tale da immutare il thema decidendum iniziale, ma consegue ed è intimamente connessa alla istanza di modifica della decisione impugnata” (Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2000, n. 5549).
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 6
Ed in ogni caso, l'effetto interruttivo è meramente il risultato del deposito dell'atto conosciuto dalla
Meo in ragione dell'ivi costituitosi contraddittorio (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/01/2002, n.
696).
A fronte di tali inconfutabili dati e pur a non voler affrontare la questione del se la proposizione della domanda restitutoria nel secondo giudizio di appello abbia determinato o meno la interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato della sentenza, appare lampante che al momento della notifica del decreto ingiuntivo in data 28 marzo 2023, il termine di prescrizione decennale non era affatto elasso, sicché l'eccezione non può che essere rigettata.
2.4. Assodato il diritto della di ottenere la restituzione di quanto versato, occorre precisare CP_1 che le doglianze mosse dall'opponente in ordine all'errata determinazione del quantum sono del tutto prive di pregio.
Assolutamente generica è la contestazione della quota parte del TFR. In più la opposta ha dimostrato, a specifica smentita dell'eccezione sollevata dall'opponente, di aver corrisposto la somma netta e non lorda di € 83.357,97, a titolo di indennità risarcitoria.
Quanto poi alla contestazione sugli interessi, giova ricordare che l'esecuzione intrapresa sulla base di un titolo solo provvisoriamente esecutivo, quale era certamente la sentenza di primo grado all'atto del deposito del provvedimento di impugnazione in assenza di un provvedimento di sospensione della sua efficacia esecutiva, è fatta dal creditore a proprio rischio, cosicché quando il titolo viene caducato in sede di impugnazione, tutte le spese di esecuzione possono bene essere poste a suo carico, oltre agli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma, o la cassazione, della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restitutio in integrum di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 11491 del 2006).
In realtà l'azione di restituzione e riduzione in pristino non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito ma si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla eseguita sentenza, che prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale e non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni richieste ed eseguite nella comune consapevolezza della possibilità della riforma del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti;
pertanto chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento, con la conseguenza che tutte le somme direttamente o indirettamente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado debbono essere restituite dall'attore definitivamente soccombente (Cass. civ., 21 aprile 2010, n.
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 7
9480; Cass. civ. 20 ottobre 2011 n. 21699; Cass. civ., 8 maggio 2014, n. 9929). Anzi vi è di più. La
Suprema Corte in una recente pronuncia ha ulteriormente precisato che il titolo restitutorio, una volta formatosi, comprende ex lege, senza la necessità di una specifica domanda di parte in tal senso e, pure, a prescindere da una sua specifica menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali con decorrenza, ex art. 1282 c.c. dalla data dell'avvenuto pagamento
(Cass. civ., 12 novembre 2021, n. 34011).
Stante quanto innanzi, per effetto della sopravvenuta riforma della pronuncia di primo grado è definitivamente sancito il diritto della ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte CP_1
in esecuzione del titolo poi caducato, oltre gli interessi al tasso legale dalla data dell'avvenuto pagamento sino al soddisfo.
Va, inoltre, chiarito che il credito per la restituzione della somma versata in ottemperanza di una pronuncia provvisoriamente esecutiva, ha natura pecuniaria e, come tale, non è suscettibile di automatico adeguamento in base alla sopravvenuta svalutazione monetaria, la quale può configurare solo ragione di maggior danno, ai sensi e nei limiti dell'art. 1224, comma 2 c.c., previa domanda dell'interessato (Cass. Civ. sez. II, n. 3195/1983), non formulata nel caso di specie.
Alla stregua di quanto osservato, l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo va integralmente confermato con l'apposizione della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza di specifica notula, tenuto conto dei parametri minimi – in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato – previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicato la aumento previsto dall'art. 4, comma 8 D.M. cit. per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte opposta vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 510/2023, emesso da questo Tribunale in data 2.03.2023 (all'esito del procedimento n.r.g. 1685/2023) e notificato il 28.03.2023, così provvede:
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 8
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto munendolo della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna a rifondere nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi euro 9.379,16 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per quella decisionale ed euro
2.327,18 a titolo di aumento di cui in motivazione) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 28 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 2814/2023 – Sentenza - Pag. 9