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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 14.04.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 3094/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. e il suo legale rappresentante (c.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
) opponenti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Aloisi e Caterina Aloisi;
C.F._1
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.06.2024 gli opponenti proponevano opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002097349, notificata il 13.05.2024 al solo quale CP_1
CP_ rappresentante pro tempore della con la quale il Direttore Responsabile dell di Parte_1
Messina ingiungeva il pagamento della somma di euro 1.134,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nell'anno 2018, giusto atto di accertamento n. 4800.03/01/2020.00001167 del 03.01.2020. CP_2
A sostegno dell'opposizione eccepivano, in via preliminare, la nullità e l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione in quanto non preceduta dalla formale contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 14 L.
689/81 che deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla accertata violazione. Nel merito contestavano la legittimità della richiesta avversaria in quanto nell'ordinanza non veniva specificato alcunché in ordine alla posizione debitoria della e precisavano che, nell'ipotesi in cui Parte_1 la posizione debitoria dovesse riferirsi agli avvisi nn. 59520180001937302, 59520180003363939,
59520180003903440, 59520190000402171 e 595 20190002620730, la in data 03.03.2020 aveva Pt_1 presentato istanza di rateizzazione (in 72 rate mensili) che veniva accolta con provvedimento dell'08.04.2020. Aggiungevano, altresì, che la successivamente aveva anche aderito alla Parte_1 rottamazione quater concernente la propria posizione debitoria che alla data del 28.03.2023 ammontava a euro 3.143,00 e che veniva accolta dall e quantificata la somma dovuta in euro 2.390,69. CP_3
1 Chiedeva, pertanto, che venisse sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato e, comunque, qualsiasi procedimento ad esso connesso;
in via preliminare che venisse dichiarata la nullità e l'illegittimità dell'ordinanza opposta per la mancata contestazione nei termini di legge;
nel merito, che venisse dichiarata nulla, illegittima, infondata e comunque inefficace con qualsiasi statuizione l'ordinanza di ingiunzione opposta. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2. Con memoria depositata in data 17.02.2025, l costituitosi in giudizio deduceva che, avuto CP_2 riguardo alla previsione normativa di cui all'art. 14 L. 689/1981 e ai tempi previsti per la contestazione dell'illecito nonché tenuto conto del messaggio 6/12/2024.0004144 e delle CP_2 CP_4 indicazioni ivi contenute, aveva disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione opposta e della ivi comminata sanzione amministrativa.
Concludeva, chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
3. L'udienza del 14.04.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Nel merito legittima appare la richiesta di cessazione della materia del contendere stante che risulta dalla documentazione in atti l'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Inoltre, va rilevato che l' ha provveduto all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione in CP_2 data 14.02.2025 e quindi successivamente al deposito del ricorso.
5. Le spese pertanto sono poste, in virtù del principio di soccombenza virtuale, a carico dell CP_2 così come liquidate in dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.310,00 oltre spese generali iva e CP_2 cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, lì 15.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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