Art. 38. (Direttive regionali)
Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge, saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.
I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.
Sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle modalita' di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e, per quanto riguarda i territori meridionali, dei piani di coordinamento di cui all' articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717 , lo stesso Ministro per la agricoltura e le foreste sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione determina, con proprio decreto, le direttive per l'attuazione in ciascuna regione degli interventi previsti dai titoli I - articoli 5, 6 e 7 - II, III, IV, V e VI della presente legge per realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui la stessa dovra' attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee.
Le direttive regionali sono predisposte, per le Regioni a statuto speciale, d'intesa con gli organi della Regione e, per le altre Regioni, previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica che a tal fine si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.
Se il Comitato non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, il Ministro puo' emanare le direttive senza il suo parere, dopo averle sottoposte all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione.
Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge, saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.
I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.
Sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle modalita' di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e, per quanto riguarda i territori meridionali, dei piani di coordinamento di cui all' articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717 , lo stesso Ministro per la agricoltura e le foreste sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione determina, con proprio decreto, le direttive per l'attuazione in ciascuna regione degli interventi previsti dai titoli I - articoli 5, 6 e 7 - II, III, IV, V e VI della presente legge per realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui la stessa dovra' attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee.
Le direttive regionali sono predisposte, per le Regioni a statuto speciale, d'intesa con gli organi della Regione e, per le altre Regioni, previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica che a tal fine si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.
Se il Comitato non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, il Ministro puo' emanare le direttive senza il suo parere, dopo averle sottoposte all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione.