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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2615 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2615/2023 promossa da:
(P.I. ), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marinella
LA (c.f. ) e AR IA ET (c.f. ) C.F._1 C.F._2 dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cristina Gavezzotti, via
Solferino n. 18, Lodi;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
20.04.1956, in persona del tutore (c.f. , nato a [...] Controparte_2 C.F._4
DI (LO) l'8.05.1962, all'attualità sostituito dalla sig.ra (c.f. CP_3
), nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._5
ON AL (c.f. ) del Foro di Lodi) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._6 suo studio in T'NG DI (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10;
- parte convenuta -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare che il sig. ha accettato tacitamente l'eredità relativamente ai Controparte_1 beni immobili siti nel Comune di T'NG DI (LO), in Via Mario Eusobio n. 11, censiti al
Catasto Fabbricati di detto Comune, segnatamente: 1) foglio 17 - mappale 165 - sub 101- via Mario
Eusobio n. 11 - piano T-S1 -categoria A/7 - classe 3 - vani 9; 2) foglio 17 - mappale 165 - sub 102 - via Mario Eusobio n. 11-piano S1- categoria C/6 - classe 6 - mq 20, con conseguente acquisto mortis causa della proprietà dei beni stessi;
- per l'effetto rigettare le avverse domande formulate ai sensi degli artt. 615 e/o 617 c.p.c. di declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento dell'atto di pignoramento immobiliare in quanto infondate in fatto ed in diritto, respingendo l'opposizione promossa nella procedura esecutiva avanti il Tribunale di
Lodi R.G. 67/2023 dal sig. per il tramite del tutore legale. CP_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari e refusione delle spese di lite liquidate in esito alla fase di cognizione sommaria.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le pronunce del caso,
Nel merito:
Previo accertamento che alcuna tacita accettazione di eredità vi è stata da parte del Signor
[...]
relativamente ai beni immobili devolutisi in conseguenza dell'eredità paterna, siti nel CP_1
Comune di T'NG DI (Lo), Via Mario Eusobio n.11, censiti al Catasto Fabbricati di detto
Comune e precisamente:
-Foglio 17 – mappale 165 – sub 101 – Via Mario Eusobio n.11 – piano T-S1 – categoria A/7 – classe 3
– vani 9;
-Foglio 17 – mappale 165 – sub 102 – Via Mario Eusobio n.11 – piano S1 – categoria C/6 – classe 6 – mq 20;
e come alcun acquisto mortis causa della proprietà dei beni stessi si sia verificato, non vantando alcun diritto reale il medesimo in relazione a tali immobili oggetto della procedura di pignoramento immobiliare R.G. 67/2023 del Tribunale di Lodi, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'atto di pignoramento immobiliare per cui è causa accogliendo l'opposizione proposta dall'odierno convenuto, tramite il proprio tutore legale;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche riguardo alla fase di cognizione sommaria.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
I fatti che hanno dato origine al presente giudizio possono così sintetizzarsi:
2 - è stato condannato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Controparte_1
Lombardia a versare, in solido con altri, la somma di € 47.485.583,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio liquidate in € 10.577,99 (cfr. sentenza – doc. 1 parte attrice);
- con atto di precetto del 22.02.2023 la ha intimato al sig. di pagare la somma di € Pt_1 CP_1
47.049.860,05, oltre rivalutazione, interessi legali, spese, IVA e CPA (cfr. atto di precetto – doc.
2);
- in mancanza di riscontri, la creditrice ha notificato al debitore atto di pignoramento della sua quota di proprietà, pari ad 1/6, degli immobili siti in T'NG DI, via Mario Eusobio
n. 11 (beni censiti al N.C.E.U. al Foglio 17 - mappale 165 - sub 101 e 102);
- il sig. tramite il tutore sig. ha proposto opposizione all'esecuzione CP_1 Controparte_2 deducendo di non aver mai accettato l'eredità del padre, proprietario dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva RG 67/2023;
- a fronte delle difese ed eccezioni sollevate da il Giudice dell'esecuzione con Parte_1 ordinanza del 20.07.2023 (cfr. doc. 4) ha sospeso la procedura esecutiva, assegnando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
1.1. Con citazione regolarmente notificata ha introdotto il presente giudizio Parte_1 domandando di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità di Controparte_1
, deceduto il 16.01.2013, e la conseguente proprietà in capo al primo dei beni immobili siti Persona_1 nel Comune di T'NG DI (LO); per l'effetto, di rigettare le domande di nullità/inefficacia/annullamento dell'atto di pignoramento immobiliare formulate dalla controparte nel giudizio di opposizione RG 67/2023, con riforma della pronuncia del Giudice dell'esecuzione in punto di spese di lite.
Secondo la prospettazione attorea, l'accettazione tacita di eredità da parte del sig. è dimostrata CP_1 dalle seguenti circostanze:
- l'intestazione degli immobili a suo nome, per la quota di 1/6, nei Registri del Catasto comunale di T'NG DI (cfr. visura catastale – doc. 5);
- la voltura catastale n. 259.1 del 24.01.2014, risultante dalle certificazioni dell'Agenzia delle
Entrate;
- il consistente intervallo di tempo (poco meno di un decennio) trascorso dalla voltura senza che il sig. abbia mai richiesto la modifica dell'intestazione catastale a suo nome;
CP_1
3 - l'estinzione del conto corrente BCC Centropadana cointestato al defunto sig. e alla Persona_1 moglie sig.ra su istanza sottoscritta dal sig. , in qualità di erede del padre CP_4 Controparte_1
e in accordo con gli altri eredi (cfr. istanza – doc. 8);
- la complessiva condotta processuale osservata dal sig. che, dapprima, non ha contestato la CP_1 titolarità del bene oggetto di sequestro conservativo da parte della Corte dei Conti e, quindi, ha introdotto l'opposizione all'esecuzione.
1.2. Si è costituito in giudizio , per il tramite del proprio tutore Controparte_1 Persona_2
(sostituito da , eccependo preliminarmente la nullità della notifica del pignoramento CP_5 immobiliare, in quanto: (i) eseguita a mani del debitore dichiarato interdetto dalla Corte d'appello penale di Milano con sentenza n. 3644/2018 e per (ii) errata indicazione degli immobili staggiti, non facenti parte del proprio patrimonio in mancanza di accettazione dell'eredità paterna.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree, deducendo:
- di non aver mai accettato l'eredità paterna, come confermato anche dal Notaio dott. , che Per_3 si era occupato della denuncia di successione presentata dalla sig.ra moglie del de cuius CP_4
e madre del convenuto;
- di non aver mai inserito nella propria dichiarazione dei redditi la proprietà dell'immobile oggetto di pignoramento;
- di non aver mai provveduto al pagamento dell'IMU sull'immobile pignorato;
- di non potersi desumere l'intenzione di accettare l'eredità dalla mera dichiarazione di successione, peraltro presentata soltanto dalla sig.ra CP_4
- parimenti, di non poterla desumere dall'accatastamento né dalla voltura catastale, adempimenti valevoli per l'accettazione tacita di eredità solo se effettuati dall'erede e non già da un terzo, salvo delega, non rilasciata nel caso di specie;
- che il diritto di accettazione sarebbe in ogni caso prescritto per decorso del termine decennale ex art. 480 c.c.;
- di non possedere alcun titolo di proprietà del bene pignorato, con conseguente illegittimità e nullità della procedura esecutiva instaurata nei propri confronti.
- di disconoscere la firma apposta sulla richiesta di estinzione del conto corrente presso BCC
Centropadana, che il sig. non avrebbe potuto apporre in quanto all'epoca detenuto CP_1
(decorrenza della pena dal 15.11.2011 al 14.11.2015 – doc. 7-8).
1.3. Con le memorie istruttorie le parti hanno ribadito le opposte ricostruzioni in relazione all'impossibilità per il sig. detenuto, di sottoscrivere la documentazione bancaria, nonché rispetto CP_1
4 all'idoneità della documentazione depositata ad attestare l'avvenuta accettazione tacita di eredità.
1.4. Con ordinanza del 18.03.2024, il G.I. ha ammesso la verificazione sul documento disconosciuto da parte convenuta (doc. 8 di parte attrice), e ha quindi disposto CTU grafologica, con nomina della consulente dott.ssa alla quale è stato sottoposto il seguente quesito: “esaminati gli atti di causa, Per_4 sentite le parti ed i loro consulenti, acquisiti i saggi grafici in originale ed effettuata ogni altra operazione che riterrà opportuna, dica se la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata allegata alla comunicazione di BCC Centropadana in data 21.09.2023, prodotta sub doc. 8 da parte attrice, sia in tutto o in parte attribuibile al convenuto sig. , una volta verificatala con Controparte_1 le scritture di comparazione prodotte dalle parti ed aventi data certa. Autorizza sin d'ora il CTU ad accedere presso i locali di BCC Centropadana al fine di farsi rilasciare l'originale della scrittura, a fare rilievi fotografici presso terzi e ad estrarne copia, nonché ad accedere presso pubblici uffici per reperire ulteriori scritture di comparazione”.
1.5. La CTU ha depositato il proprio elaborato in data 31.01.2025.
1.6. All'udienza del 19.02.2025 i G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza ex artt. 189 e 127-ter c.p.c.
2. Sulla nullità del pignoramento immobiliare
2.1. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di parte convenuta di nullità della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare perché eseguita a mani del debitore dichiarato interdetto.
Al riguardo, come correttamente rilevato dal GE in sede di opposizione, preme richiamare un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “la costituzione del convenuto incapace, perché in stato di interdizione legale, che sia stato chiamato in giudizio personalmente anziché in persona del tutore, comporta la sanatoria della nullità della citazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma
3, e 164 c.p.c., comma 3, purchè la costituzione a sua volta sia validamente effettuata: quindi, se al momento della costituzione, lo stato di incapacità sia cessato, la nullità è sanata dalla costituzione effettuata personalmente;
se, invece, si trovi ancora in stato di incapacità processuale, perché si abbia la sanatoria, il convenuto deve costituirsi in persona del proprio legale rappresentante” (Cass. Civ.
23.03.2017 n. 7403). Trattasi di principio che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche al processo esecutivo con la conseguenza che “l'atto di pignoramento notificato nei confronti del debitore, che sia interdetto legale, in proprio piuttosto che in persona del tutore, è nullo perché destinato a soggetto privo di capacità processuale;
la nullità è sanabile, in applicazione analogica degli artt. 164 e 156 c.p.c., mediante la costituzione nel processo esecutivo del debitore, in persona del legale rappresentante” (Cass.
Civ. 23.03.2027 n. 7403).
Nel caso di specie, essendosi il debitore costituito nel processo esecutivo in persona Controparte_1
5 del proprio rappresentante legale, l'originaria nullità dell'atto di pignoramento Controparte_2 notificatogli personalmente è stata sanata con efficacia ex tunc.
2.2. Quanto poi all'eccezione di nullità del pignoramento per errata individuazione degli immobili pignorati, la stessa deve essere ugualmente respinta.
In particolare, il convenuto, in sede di opposizione all'esecuzione, ha rilevato che i beni sono stati erroneamente indicati come siti in via San Colombano, in luogo della corretta via Mario Eusobio
(denominazione poi modificata in via Eustocchio Verzeri).
Come noto, per giurisprudenza costante, “l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto, nella misura in cui tale errore non determina incertezza assoluta circa l'oggetto della vendita forzata” (Cass. Civ. 19123/2020).
Nel caso di specie, stante la correttezza dei dati catastali degli immobili pignorati, la mera erronea indicazione dell'indirizzo sia tale da determina incertezza assoluta sul bene oggetto di vendita.
3. Sull'accettazione tacita di eredità ha domandato di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte di Parte_1
dei beni immobili siti nel Comune di T'NG DI (LO), in via Mario Controparte_1
Eusobio n. 11 e, per l'effetto, di rigettare le domande formulate dalla controparte nel giudizio di opposizione RG 67/2023.
Di contro, ha eccepito di non aver accettato l'eredità e ha domandato di dichiarare la Controparte_1 nullità/inefficacia/annullamento dell'atto di pignoramento immobiliare per cui è causa.
Per delibare in ordine alla domanda appare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni.
Deve, altresì, richiamarsi il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all' art. 115 c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ. sent. n. 9439/2022).
3.1. Ebbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, ha desunto Parte_1
l'accettazione tacita di eredità ad opera del convenuto dai comportamenti dal medesimo tenuti, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza su mandato del Procuratore generale della Corte dei Conti, nonché dalle risultanze dell'espletata consulenza tecnica.
6 Nella tesi attorea, depongono a favore della tacita accettazione di eredità parte tre comportamenti incompatibili con l'intenzione contraria e, nello specifico, l'intestazione al convenuto sig. degli CP_1 immobili staggiti, la voltura catastale risultante dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate e l'estinzione del conto corrente acceso dal padre presso BCC Centropadana, con istanza del luglio 2016 sottoscritta dal convenuto in qualità di erede.
L'insieme delle richiamate circostanze costituirebbe, così, un indicatore univoco della volontà del sig.
di accettare l'eredità del padre, trattandosi di comportamenti incompatibili con la Controparte_1 volontà di non accettarla.
Di contro, parte convenuta ha eccepito, quanto alla voltura e all'intestazione degli immobili, che tali atti, dotati di mera valenza fiscale, non permettano di desumere alcuna puntuale intenzione rispetto all'eredità del defunto sig. . Quanto, poi, all'estinzione del conto corrente, il sig. ha eccepito il Persona_1 CP_1 proprio stato detentivo nel periodo in cui tale richiesta è stata inoltrata alla banca, con impossibilità di recarsi presso l'istituto di credito e conseguente falsità della sottoscrizione ivi apposta – che infatti è stata disconosciuta.
3.2. Le puntuali eccezioni sollevate dal convenuto conducono al rigetto della domanda attorea, in quando fondate.
Assume rilievo dirimente la circostanza, provata in atti, che il sig. sia stato detenuto dal 15.11.2011 CP_1 al 24.01.2017, come risulta dal provvedimento dell'Ufficio esecuzioni penali della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia (cfr. doc. 7 parte convenuta), nonché dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano datata 8.07.2021 (cfr. doc. 8).
In particolare, dalla documentazione in atti non consta che il sig. abbia potuto fruire di permessi, CP_1 né di altre forme di espiazione della pena idonee a permettergli di recarsi, in data 20.07.2016, presso l'istituto bancario domandando l'estinzione del conto corrente del padre. Al contrario, risulta accertato che, quantomeno sino al 24.01.2017, il convenuto fosse detenuto presso la Casa circondariale di Pavia e che soltanto per gli ultimi dieci mesi di pena abbia potuto fruire della detenzione domiciliare.
3.3. A parere del giudicante, le superiori evidenze dimostrano, ex se, l'impossibilità che il sig. CP_1 abbia compiuto un atto di accettazione implicita di eredità, mediante la presentazione di un'istanza di chiusura del conto corrente intestato al defunto padre, con versamento delle somme in favore della moglie del de cuius. Nondimeno, vi sono ulteriori elementi probatori che conducono ad escludere che il convenuto abbia compiuto tale atto.
Rilevano, in particolare, le conclusioni a cui è giunta la CTU grafologica, che ha comparato la sottoscrizione apposta sul documento bancario con le firme abituali del sig. assunte a CP_1 comparazione, rinvenendo pochissime similitudini (cfr. pag. 41-42): “Dall'analisi effettuata in tale
7 perizia grafica d'ufficio sono emerse tra la firma in verifica e le firme autografe abituali (firme da C2 a
C11) solo pochissime uguaglianze. Le uniche segnalate sono la presenza di un'asola a sinistra nella maiuscola “P” del nome e del gesto in fine firma prolungato verso l'alto a cuspide. Sono invece emerse numerose differenze, legate alla leggibilità della firma, le semplificazioni letterali, nonché nel rapporto curva/angoli e nella tipologia di movimento.”.
La consulente ha rilevato corrispondenze soltanto rispetto alla firma campione “C1”: “Nel confronto della firma in verifica con le comparative c.d. “leggibili” (firma C1 e quelle del saggio grafico) sono invece scaturite numerose corrispondenze, sia nelle caratteristiche generali che in quelle particolari. La tipologia di movimento lento e controllato, la prevalente forma curva, il calibro medio piccolo delle lettere medie con iperestensione delle maiuscole, la direzione di scrittura con buona tenuta di rigo, la verticalità dell'asse trasversale, gli stacchi di penna e interruzioni di tratto nei medesimi punti come dopo la maiuscola “P”, dopo l'ovale della “a” del cognome, dopo l'allungo inferiore della “g” e dopo l'ovale della “a” del cognome, nonché
l'arresto di flusso e successiva ripresa prima della “l” del nome, sono tutte peculiarità generali comuni tra firma in verifica e comparative, legate alla motricità dello scrivente, che dipendono direttamente dalla sua personalità neurofisologica, pertanto altamente pregnanti, peculiari e di difficile imitazione.
Si sono rilevate inoltre ulteriori uguaglianze nella dinamica formativa di diverse lettere. La presenza dell'asola a sinistra nella maiuscola “P”, la presenza del plateau in zona superiore della lettera “r”,
l'ovale aperto a sinistra con la gambetta finale creata dopo uno stacco di penna della “a”, l'allungo inferiore della lettera “g” semplificato a singolo tratto e prolungato a sinistra, la maiuscola “D” triangolare con asta accessoria come gesto di inizio costruzione, rappresentano importanti elementi grafici che rilevano l'identità di mano.”.
Inoltre, la consulente ha evidenziato un ulteriore aspetto concernente lo stile di firma: “la firma C1 rappresenta un campione molto vecchio, risalente a quasi trent'anni prima rispetto al documento in verifica;
dal 1994 in poi sembra che il Sig. abbia modificato la tipologia di sottoscrizione da una CP_1 firma estesa e leggibile ad una completamente differente, più personalizzata e rielaborata, del tutto illeggibile. […] Si fa presente che dal 1994 il Sig. produce la sottoscrizione di nuova tipologia CP_1 anche nei documenti di identità quali passaporti e carte di identità;”.
Infine, la CTU ha chiarito come non possano escludersi con certezza manipolazioni grafiche del documento bancario, in ragione dei rilievi tecnici eseguiti sull'atto, dai quali possono desumersi dubbi di corrispondenza: “Le diversità dello sfondo, con diverso deposito di toner, rilevati nel contorno della firma in verifica e l'impossibilità della visione dell'originale del documento, non possono far escludere una manipolazione o artificio grafico messo a punto per creare il documento firmato.”.
8 In conclusione, la CTU ha ritenuto che “la sottoscrizione, a nome “ ”, apposta in calce Controparte_1 alla scrittura privata allegata alla comunicazione di BCC Centropadana in data 21.09.2023, prodotta sub. Doc. 8 da parte attrice, è riconducibile alla mano del Sig. . Non si può escludere Controparte_1 con certezza che il documento in verifica non sia stato oggetto di manipolazione grafica”.
La ridotta corrispondenza tra la sottoscrizione apposta sul documento BCC e le firme autografe di comparazione, in uno con l'impossibilità di visionare il documento in originale e con la circostanza che il sig. non fosse solito firmare per esteso da quasi tre decenni, pongono forti e razionali dubbi CP_1 sull'autenticità della sottoscrizione a lui ascritta e apposta sull'istanza di estinzione del conto corrente.
Come noto, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, in sede di verificazione di scrittura privata, la c.t.u. grafologica, “alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, opera come strumento di accertamento di fatti che altrimenti non sarebbero acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. c.t.u. percipiente) e ha lo scopo di essere una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione;
i suoi risultati costituiranno un elemento rilevante anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice” (cfr. Cass. Civ. 2587/2025, CdA Venezia 707/2022).
3.4. Depone a favore dell'apocrifia della sottoscrizione anche un'ulteriore ragione: nell'istanza asseritamente trasmessa alla BCC Centropadana il sig. si sarebbe qualificato come erede del padre CP_1 che, in accordo con gli altri eredi, avrebbe chiesto la chiusura del conto corrente. Ebbene, la qualifica di erede del defunto non emerge da nessun'altra dichiarazione in atti e si pone in netto Persona_1 contrasto con la complessiva difesa assunta dal convenuto in questa sede. Emerge, dunque, una modalità dichiarativa poco in linea con tutte le argomentazioni, processuali ed extraprocessuali svolte dal convenuto, tutte dirette a negare di aver adottato un qualsiasi atto idoneo a dimostrare un'accettazione tacita di eredità.
A opposte conclusioni non può giungersi in forza della documentazione bancaria prodotta da
[...]
difatti, nella missiva stragiudiziale inoltrata al legale di parte attrice, BCC Centropadana ha Parte_1 dichiarato che la chiusura del conto corrente cointestato ai sig.ri e è avvenuta “su richiesta CP_1 CP_4 congiunta degli eredi presentata da familiare” (cfr. pec del 25.01.2024 – doc. 11 parte convenuta). Tale documento, dunque, oltre a risultare generico in relazione alla persona che si è presentata allo sportello, attesta che, chiunque ella fosse, non si è qualificata quale erede, in contraddizione con il contenuto della scrittura, in cui il sig. assume possedere detta qualità. CP_1
9 3.5. A fondamento delle proprie domande, parte attrice ha, poi, richiamato gli accertamenti eseguiti dalla
Guardia di Finanza su mandato del Procuratore generale della Corte dei Conti.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, come dedotto anche dalla ai sensi dell'art. 2700 c.c. il processo Pt_1 verbale di constatazione ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sono, invece, escluse dalla fede privilegiata le parti dei verbali aventi contenuto intrinsecamente valutativo (cfr. Cass. civ. ord. n.
28149/2022).
Ne consegue che le valutazioni degli operanti non sono assistite dalla peculiare efficacia probatoria e non sono idonee a supportare l'accertamento della qualità di erede in capo al sig. CP_1
3.6. Quanto, infine, alla portata della dichiarazione di successione e della voltura catastale ai fini della dimostrazione dell'accettazione tacita di eredità, per giurisprudenza costante “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.” (cfr. Cass. civ. ord. n. 11478/2021; Cass. civ. sent.
n. 10796/2009).
Nello specifico, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione (cfr. Cass. civ. ord. n. 5474/2025).
Ne consegue che la dichiarazione di successione (cfr. doc. 7 parte attrice) non assume autonomo rilievo in questa sede, sia perché dotata di mera rilevanza fiscale, sia perché è stata presentata da parte della sola sig.ra coniuge del defunto, e ciò esclude di potersi desumere alcuna intenzione di accettazione CP_4 di eredità in capo al convenuto.
Quanto alla voltura catastale, si osserva che la valenza ai fini dell'accettazione di eredità è limitata all'ipotesi in cui l'adempimento sia stato eseguito dal chiamato o da altri su sua delega (“L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha
10 conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.”, così
Cass. civ. ord. n. 22769/2024). Ebbene, la voltura è stata eseguita nel 2013, quando il sig. era CP_1 sicuramente detenuto, e parte attrice non ha fornito prova di alcuna delega dal medesimo rilasciata.
Il complesso delle esposte ragioni conduce, quindi, al rigetto della domanda svolta da parte attrice, non potendosi ritenere dimostrata l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte del sig. né in CP_1 forza delle produzioni documentali, né sulla scorta di altri comportamenti concludenti.
4. Deve da ultimo rigettarsi la domanda di rideterminazione delle spese di lite della fase di opposizione, definita con ordinanza del 20.07.2023, trattandosi di questione che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione mediante apposito reclamo nei termini di legge.
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste integralmente a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (cause di valore indeterminabile – complessità bassa).
Le spese di CTU grafologica, liquidate con separate decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il sig. non ha Controparte_1 tacitamente accettato l'eredità del padre, sig. ; Persona_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in €7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. ON AL, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU grafologica, liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Lodi, il 23 ottobre 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2615/2023 promossa da:
(P.I. ), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marinella
LA (c.f. ) e AR IA ET (c.f. ) C.F._1 C.F._2 dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cristina Gavezzotti, via
Solferino n. 18, Lodi;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
20.04.1956, in persona del tutore (c.f. , nato a [...] Controparte_2 C.F._4
DI (LO) l'8.05.1962, all'attualità sostituito dalla sig.ra (c.f. CP_3
), nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._5
ON AL (c.f. ) del Foro di Lodi) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._6 suo studio in T'NG DI (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10;
- parte convenuta -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare che il sig. ha accettato tacitamente l'eredità relativamente ai Controparte_1 beni immobili siti nel Comune di T'NG DI (LO), in Via Mario Eusobio n. 11, censiti al
Catasto Fabbricati di detto Comune, segnatamente: 1) foglio 17 - mappale 165 - sub 101- via Mario
Eusobio n. 11 - piano T-S1 -categoria A/7 - classe 3 - vani 9; 2) foglio 17 - mappale 165 - sub 102 - via Mario Eusobio n. 11-piano S1- categoria C/6 - classe 6 - mq 20, con conseguente acquisto mortis causa della proprietà dei beni stessi;
- per l'effetto rigettare le avverse domande formulate ai sensi degli artt. 615 e/o 617 c.p.c. di declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento dell'atto di pignoramento immobiliare in quanto infondate in fatto ed in diritto, respingendo l'opposizione promossa nella procedura esecutiva avanti il Tribunale di
Lodi R.G. 67/2023 dal sig. per il tramite del tutore legale. CP_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari e refusione delle spese di lite liquidate in esito alla fase di cognizione sommaria.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le pronunce del caso,
Nel merito:
Previo accertamento che alcuna tacita accettazione di eredità vi è stata da parte del Signor
[...]
relativamente ai beni immobili devolutisi in conseguenza dell'eredità paterna, siti nel CP_1
Comune di T'NG DI (Lo), Via Mario Eusobio n.11, censiti al Catasto Fabbricati di detto
Comune e precisamente:
-Foglio 17 – mappale 165 – sub 101 – Via Mario Eusobio n.11 – piano T-S1 – categoria A/7 – classe 3
– vani 9;
-Foglio 17 – mappale 165 – sub 102 – Via Mario Eusobio n.11 – piano S1 – categoria C/6 – classe 6 – mq 20;
e come alcun acquisto mortis causa della proprietà dei beni stessi si sia verificato, non vantando alcun diritto reale il medesimo in relazione a tali immobili oggetto della procedura di pignoramento immobiliare R.G. 67/2023 del Tribunale di Lodi, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'atto di pignoramento immobiliare per cui è causa accogliendo l'opposizione proposta dall'odierno convenuto, tramite il proprio tutore legale;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche riguardo alla fase di cognizione sommaria.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
I fatti che hanno dato origine al presente giudizio possono così sintetizzarsi:
2 - è stato condannato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Controparte_1
Lombardia a versare, in solido con altri, la somma di € 47.485.583,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio liquidate in € 10.577,99 (cfr. sentenza – doc. 1 parte attrice);
- con atto di precetto del 22.02.2023 la ha intimato al sig. di pagare la somma di € Pt_1 CP_1
47.049.860,05, oltre rivalutazione, interessi legali, spese, IVA e CPA (cfr. atto di precetto – doc.
2);
- in mancanza di riscontri, la creditrice ha notificato al debitore atto di pignoramento della sua quota di proprietà, pari ad 1/6, degli immobili siti in T'NG DI, via Mario Eusobio
n. 11 (beni censiti al N.C.E.U. al Foglio 17 - mappale 165 - sub 101 e 102);
- il sig. tramite il tutore sig. ha proposto opposizione all'esecuzione CP_1 Controparte_2 deducendo di non aver mai accettato l'eredità del padre, proprietario dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva RG 67/2023;
- a fronte delle difese ed eccezioni sollevate da il Giudice dell'esecuzione con Parte_1 ordinanza del 20.07.2023 (cfr. doc. 4) ha sospeso la procedura esecutiva, assegnando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
1.1. Con citazione regolarmente notificata ha introdotto il presente giudizio Parte_1 domandando di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità di Controparte_1
, deceduto il 16.01.2013, e la conseguente proprietà in capo al primo dei beni immobili siti Persona_1 nel Comune di T'NG DI (LO); per l'effetto, di rigettare le domande di nullità/inefficacia/annullamento dell'atto di pignoramento immobiliare formulate dalla controparte nel giudizio di opposizione RG 67/2023, con riforma della pronuncia del Giudice dell'esecuzione in punto di spese di lite.
Secondo la prospettazione attorea, l'accettazione tacita di eredità da parte del sig. è dimostrata CP_1 dalle seguenti circostanze:
- l'intestazione degli immobili a suo nome, per la quota di 1/6, nei Registri del Catasto comunale di T'NG DI (cfr. visura catastale – doc. 5);
- la voltura catastale n. 259.1 del 24.01.2014, risultante dalle certificazioni dell'Agenzia delle
Entrate;
- il consistente intervallo di tempo (poco meno di un decennio) trascorso dalla voltura senza che il sig. abbia mai richiesto la modifica dell'intestazione catastale a suo nome;
CP_1
3 - l'estinzione del conto corrente BCC Centropadana cointestato al defunto sig. e alla Persona_1 moglie sig.ra su istanza sottoscritta dal sig. , in qualità di erede del padre CP_4 Controparte_1
e in accordo con gli altri eredi (cfr. istanza – doc. 8);
- la complessiva condotta processuale osservata dal sig. che, dapprima, non ha contestato la CP_1 titolarità del bene oggetto di sequestro conservativo da parte della Corte dei Conti e, quindi, ha introdotto l'opposizione all'esecuzione.
1.2. Si è costituito in giudizio , per il tramite del proprio tutore Controparte_1 Persona_2
(sostituito da , eccependo preliminarmente la nullità della notifica del pignoramento CP_5 immobiliare, in quanto: (i) eseguita a mani del debitore dichiarato interdetto dalla Corte d'appello penale di Milano con sentenza n. 3644/2018 e per (ii) errata indicazione degli immobili staggiti, non facenti parte del proprio patrimonio in mancanza di accettazione dell'eredità paterna.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree, deducendo:
- di non aver mai accettato l'eredità paterna, come confermato anche dal Notaio dott. , che Per_3 si era occupato della denuncia di successione presentata dalla sig.ra moglie del de cuius CP_4
e madre del convenuto;
- di non aver mai inserito nella propria dichiarazione dei redditi la proprietà dell'immobile oggetto di pignoramento;
- di non aver mai provveduto al pagamento dell'IMU sull'immobile pignorato;
- di non potersi desumere l'intenzione di accettare l'eredità dalla mera dichiarazione di successione, peraltro presentata soltanto dalla sig.ra CP_4
- parimenti, di non poterla desumere dall'accatastamento né dalla voltura catastale, adempimenti valevoli per l'accettazione tacita di eredità solo se effettuati dall'erede e non già da un terzo, salvo delega, non rilasciata nel caso di specie;
- che il diritto di accettazione sarebbe in ogni caso prescritto per decorso del termine decennale ex art. 480 c.c.;
- di non possedere alcun titolo di proprietà del bene pignorato, con conseguente illegittimità e nullità della procedura esecutiva instaurata nei propri confronti.
- di disconoscere la firma apposta sulla richiesta di estinzione del conto corrente presso BCC
Centropadana, che il sig. non avrebbe potuto apporre in quanto all'epoca detenuto CP_1
(decorrenza della pena dal 15.11.2011 al 14.11.2015 – doc. 7-8).
1.3. Con le memorie istruttorie le parti hanno ribadito le opposte ricostruzioni in relazione all'impossibilità per il sig. detenuto, di sottoscrivere la documentazione bancaria, nonché rispetto CP_1
4 all'idoneità della documentazione depositata ad attestare l'avvenuta accettazione tacita di eredità.
1.4. Con ordinanza del 18.03.2024, il G.I. ha ammesso la verificazione sul documento disconosciuto da parte convenuta (doc. 8 di parte attrice), e ha quindi disposto CTU grafologica, con nomina della consulente dott.ssa alla quale è stato sottoposto il seguente quesito: “esaminati gli atti di causa, Per_4 sentite le parti ed i loro consulenti, acquisiti i saggi grafici in originale ed effettuata ogni altra operazione che riterrà opportuna, dica se la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata allegata alla comunicazione di BCC Centropadana in data 21.09.2023, prodotta sub doc. 8 da parte attrice, sia in tutto o in parte attribuibile al convenuto sig. , una volta verificatala con Controparte_1 le scritture di comparazione prodotte dalle parti ed aventi data certa. Autorizza sin d'ora il CTU ad accedere presso i locali di BCC Centropadana al fine di farsi rilasciare l'originale della scrittura, a fare rilievi fotografici presso terzi e ad estrarne copia, nonché ad accedere presso pubblici uffici per reperire ulteriori scritture di comparazione”.
1.5. La CTU ha depositato il proprio elaborato in data 31.01.2025.
1.6. All'udienza del 19.02.2025 i G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza ex artt. 189 e 127-ter c.p.c.
2. Sulla nullità del pignoramento immobiliare
2.1. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di parte convenuta di nullità della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare perché eseguita a mani del debitore dichiarato interdetto.
Al riguardo, come correttamente rilevato dal GE in sede di opposizione, preme richiamare un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “la costituzione del convenuto incapace, perché in stato di interdizione legale, che sia stato chiamato in giudizio personalmente anziché in persona del tutore, comporta la sanatoria della nullità della citazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma
3, e 164 c.p.c., comma 3, purchè la costituzione a sua volta sia validamente effettuata: quindi, se al momento della costituzione, lo stato di incapacità sia cessato, la nullità è sanata dalla costituzione effettuata personalmente;
se, invece, si trovi ancora in stato di incapacità processuale, perché si abbia la sanatoria, il convenuto deve costituirsi in persona del proprio legale rappresentante” (Cass. Civ.
23.03.2017 n. 7403). Trattasi di principio che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche al processo esecutivo con la conseguenza che “l'atto di pignoramento notificato nei confronti del debitore, che sia interdetto legale, in proprio piuttosto che in persona del tutore, è nullo perché destinato a soggetto privo di capacità processuale;
la nullità è sanabile, in applicazione analogica degli artt. 164 e 156 c.p.c., mediante la costituzione nel processo esecutivo del debitore, in persona del legale rappresentante” (Cass.
Civ. 23.03.2027 n. 7403).
Nel caso di specie, essendosi il debitore costituito nel processo esecutivo in persona Controparte_1
5 del proprio rappresentante legale, l'originaria nullità dell'atto di pignoramento Controparte_2 notificatogli personalmente è stata sanata con efficacia ex tunc.
2.2. Quanto poi all'eccezione di nullità del pignoramento per errata individuazione degli immobili pignorati, la stessa deve essere ugualmente respinta.
In particolare, il convenuto, in sede di opposizione all'esecuzione, ha rilevato che i beni sono stati erroneamente indicati come siti in via San Colombano, in luogo della corretta via Mario Eusobio
(denominazione poi modificata in via Eustocchio Verzeri).
Come noto, per giurisprudenza costante, “l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto, nella misura in cui tale errore non determina incertezza assoluta circa l'oggetto della vendita forzata” (Cass. Civ. 19123/2020).
Nel caso di specie, stante la correttezza dei dati catastali degli immobili pignorati, la mera erronea indicazione dell'indirizzo sia tale da determina incertezza assoluta sul bene oggetto di vendita.
3. Sull'accettazione tacita di eredità ha domandato di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte di Parte_1
dei beni immobili siti nel Comune di T'NG DI (LO), in via Mario Controparte_1
Eusobio n. 11 e, per l'effetto, di rigettare le domande formulate dalla controparte nel giudizio di opposizione RG 67/2023.
Di contro, ha eccepito di non aver accettato l'eredità e ha domandato di dichiarare la Controparte_1 nullità/inefficacia/annullamento dell'atto di pignoramento immobiliare per cui è causa.
Per delibare in ordine alla domanda appare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni.
Deve, altresì, richiamarsi il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all' art. 115 c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ. sent. n. 9439/2022).
3.1. Ebbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, ha desunto Parte_1
l'accettazione tacita di eredità ad opera del convenuto dai comportamenti dal medesimo tenuti, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza su mandato del Procuratore generale della Corte dei Conti, nonché dalle risultanze dell'espletata consulenza tecnica.
6 Nella tesi attorea, depongono a favore della tacita accettazione di eredità parte tre comportamenti incompatibili con l'intenzione contraria e, nello specifico, l'intestazione al convenuto sig. degli CP_1 immobili staggiti, la voltura catastale risultante dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate e l'estinzione del conto corrente acceso dal padre presso BCC Centropadana, con istanza del luglio 2016 sottoscritta dal convenuto in qualità di erede.
L'insieme delle richiamate circostanze costituirebbe, così, un indicatore univoco della volontà del sig.
di accettare l'eredità del padre, trattandosi di comportamenti incompatibili con la Controparte_1 volontà di non accettarla.
Di contro, parte convenuta ha eccepito, quanto alla voltura e all'intestazione degli immobili, che tali atti, dotati di mera valenza fiscale, non permettano di desumere alcuna puntuale intenzione rispetto all'eredità del defunto sig. . Quanto, poi, all'estinzione del conto corrente, il sig. ha eccepito il Persona_1 CP_1 proprio stato detentivo nel periodo in cui tale richiesta è stata inoltrata alla banca, con impossibilità di recarsi presso l'istituto di credito e conseguente falsità della sottoscrizione ivi apposta – che infatti è stata disconosciuta.
3.2. Le puntuali eccezioni sollevate dal convenuto conducono al rigetto della domanda attorea, in quando fondate.
Assume rilievo dirimente la circostanza, provata in atti, che il sig. sia stato detenuto dal 15.11.2011 CP_1 al 24.01.2017, come risulta dal provvedimento dell'Ufficio esecuzioni penali della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia (cfr. doc. 7 parte convenuta), nonché dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano datata 8.07.2021 (cfr. doc. 8).
In particolare, dalla documentazione in atti non consta che il sig. abbia potuto fruire di permessi, CP_1 né di altre forme di espiazione della pena idonee a permettergli di recarsi, in data 20.07.2016, presso l'istituto bancario domandando l'estinzione del conto corrente del padre. Al contrario, risulta accertato che, quantomeno sino al 24.01.2017, il convenuto fosse detenuto presso la Casa circondariale di Pavia e che soltanto per gli ultimi dieci mesi di pena abbia potuto fruire della detenzione domiciliare.
3.3. A parere del giudicante, le superiori evidenze dimostrano, ex se, l'impossibilità che il sig. CP_1 abbia compiuto un atto di accettazione implicita di eredità, mediante la presentazione di un'istanza di chiusura del conto corrente intestato al defunto padre, con versamento delle somme in favore della moglie del de cuius. Nondimeno, vi sono ulteriori elementi probatori che conducono ad escludere che il convenuto abbia compiuto tale atto.
Rilevano, in particolare, le conclusioni a cui è giunta la CTU grafologica, che ha comparato la sottoscrizione apposta sul documento bancario con le firme abituali del sig. assunte a CP_1 comparazione, rinvenendo pochissime similitudini (cfr. pag. 41-42): “Dall'analisi effettuata in tale
7 perizia grafica d'ufficio sono emerse tra la firma in verifica e le firme autografe abituali (firme da C2 a
C11) solo pochissime uguaglianze. Le uniche segnalate sono la presenza di un'asola a sinistra nella maiuscola “P” del nome e del gesto in fine firma prolungato verso l'alto a cuspide. Sono invece emerse numerose differenze, legate alla leggibilità della firma, le semplificazioni letterali, nonché nel rapporto curva/angoli e nella tipologia di movimento.”.
La consulente ha rilevato corrispondenze soltanto rispetto alla firma campione “C1”: “Nel confronto della firma in verifica con le comparative c.d. “leggibili” (firma C1 e quelle del saggio grafico) sono invece scaturite numerose corrispondenze, sia nelle caratteristiche generali che in quelle particolari. La tipologia di movimento lento e controllato, la prevalente forma curva, il calibro medio piccolo delle lettere medie con iperestensione delle maiuscole, la direzione di scrittura con buona tenuta di rigo, la verticalità dell'asse trasversale, gli stacchi di penna e interruzioni di tratto nei medesimi punti come dopo la maiuscola “P”, dopo l'ovale della “a” del cognome, dopo l'allungo inferiore della “g” e dopo l'ovale della “a” del cognome, nonché
l'arresto di flusso e successiva ripresa prima della “l” del nome, sono tutte peculiarità generali comuni tra firma in verifica e comparative, legate alla motricità dello scrivente, che dipendono direttamente dalla sua personalità neurofisologica, pertanto altamente pregnanti, peculiari e di difficile imitazione.
Si sono rilevate inoltre ulteriori uguaglianze nella dinamica formativa di diverse lettere. La presenza dell'asola a sinistra nella maiuscola “P”, la presenza del plateau in zona superiore della lettera “r”,
l'ovale aperto a sinistra con la gambetta finale creata dopo uno stacco di penna della “a”, l'allungo inferiore della lettera “g” semplificato a singolo tratto e prolungato a sinistra, la maiuscola “D” triangolare con asta accessoria come gesto di inizio costruzione, rappresentano importanti elementi grafici che rilevano l'identità di mano.”.
Inoltre, la consulente ha evidenziato un ulteriore aspetto concernente lo stile di firma: “la firma C1 rappresenta un campione molto vecchio, risalente a quasi trent'anni prima rispetto al documento in verifica;
dal 1994 in poi sembra che il Sig. abbia modificato la tipologia di sottoscrizione da una CP_1 firma estesa e leggibile ad una completamente differente, più personalizzata e rielaborata, del tutto illeggibile. […] Si fa presente che dal 1994 il Sig. produce la sottoscrizione di nuova tipologia CP_1 anche nei documenti di identità quali passaporti e carte di identità;”.
Infine, la CTU ha chiarito come non possano escludersi con certezza manipolazioni grafiche del documento bancario, in ragione dei rilievi tecnici eseguiti sull'atto, dai quali possono desumersi dubbi di corrispondenza: “Le diversità dello sfondo, con diverso deposito di toner, rilevati nel contorno della firma in verifica e l'impossibilità della visione dell'originale del documento, non possono far escludere una manipolazione o artificio grafico messo a punto per creare il documento firmato.”.
8 In conclusione, la CTU ha ritenuto che “la sottoscrizione, a nome “ ”, apposta in calce Controparte_1 alla scrittura privata allegata alla comunicazione di BCC Centropadana in data 21.09.2023, prodotta sub. Doc. 8 da parte attrice, è riconducibile alla mano del Sig. . Non si può escludere Controparte_1 con certezza che il documento in verifica non sia stato oggetto di manipolazione grafica”.
La ridotta corrispondenza tra la sottoscrizione apposta sul documento BCC e le firme autografe di comparazione, in uno con l'impossibilità di visionare il documento in originale e con la circostanza che il sig. non fosse solito firmare per esteso da quasi tre decenni, pongono forti e razionali dubbi CP_1 sull'autenticità della sottoscrizione a lui ascritta e apposta sull'istanza di estinzione del conto corrente.
Come noto, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, in sede di verificazione di scrittura privata, la c.t.u. grafologica, “alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, opera come strumento di accertamento di fatti che altrimenti non sarebbero acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. c.t.u. percipiente) e ha lo scopo di essere una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione;
i suoi risultati costituiranno un elemento rilevante anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice” (cfr. Cass. Civ. 2587/2025, CdA Venezia 707/2022).
3.4. Depone a favore dell'apocrifia della sottoscrizione anche un'ulteriore ragione: nell'istanza asseritamente trasmessa alla BCC Centropadana il sig. si sarebbe qualificato come erede del padre CP_1 che, in accordo con gli altri eredi, avrebbe chiesto la chiusura del conto corrente. Ebbene, la qualifica di erede del defunto non emerge da nessun'altra dichiarazione in atti e si pone in netto Persona_1 contrasto con la complessiva difesa assunta dal convenuto in questa sede. Emerge, dunque, una modalità dichiarativa poco in linea con tutte le argomentazioni, processuali ed extraprocessuali svolte dal convenuto, tutte dirette a negare di aver adottato un qualsiasi atto idoneo a dimostrare un'accettazione tacita di eredità.
A opposte conclusioni non può giungersi in forza della documentazione bancaria prodotta da
[...]
difatti, nella missiva stragiudiziale inoltrata al legale di parte attrice, BCC Centropadana ha Parte_1 dichiarato che la chiusura del conto corrente cointestato ai sig.ri e è avvenuta “su richiesta CP_1 CP_4 congiunta degli eredi presentata da familiare” (cfr. pec del 25.01.2024 – doc. 11 parte convenuta). Tale documento, dunque, oltre a risultare generico in relazione alla persona che si è presentata allo sportello, attesta che, chiunque ella fosse, non si è qualificata quale erede, in contraddizione con il contenuto della scrittura, in cui il sig. assume possedere detta qualità. CP_1
9 3.5. A fondamento delle proprie domande, parte attrice ha, poi, richiamato gli accertamenti eseguiti dalla
Guardia di Finanza su mandato del Procuratore generale della Corte dei Conti.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, come dedotto anche dalla ai sensi dell'art. 2700 c.c. il processo Pt_1 verbale di constatazione ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sono, invece, escluse dalla fede privilegiata le parti dei verbali aventi contenuto intrinsecamente valutativo (cfr. Cass. civ. ord. n.
28149/2022).
Ne consegue che le valutazioni degli operanti non sono assistite dalla peculiare efficacia probatoria e non sono idonee a supportare l'accertamento della qualità di erede in capo al sig. CP_1
3.6. Quanto, infine, alla portata della dichiarazione di successione e della voltura catastale ai fini della dimostrazione dell'accettazione tacita di eredità, per giurisprudenza costante “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.” (cfr. Cass. civ. ord. n. 11478/2021; Cass. civ. sent.
n. 10796/2009).
Nello specifico, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione (cfr. Cass. civ. ord. n. 5474/2025).
Ne consegue che la dichiarazione di successione (cfr. doc. 7 parte attrice) non assume autonomo rilievo in questa sede, sia perché dotata di mera rilevanza fiscale, sia perché è stata presentata da parte della sola sig.ra coniuge del defunto, e ciò esclude di potersi desumere alcuna intenzione di accettazione CP_4 di eredità in capo al convenuto.
Quanto alla voltura catastale, si osserva che la valenza ai fini dell'accettazione di eredità è limitata all'ipotesi in cui l'adempimento sia stato eseguito dal chiamato o da altri su sua delega (“L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha
10 conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.”, così
Cass. civ. ord. n. 22769/2024). Ebbene, la voltura è stata eseguita nel 2013, quando il sig. era CP_1 sicuramente detenuto, e parte attrice non ha fornito prova di alcuna delega dal medesimo rilasciata.
Il complesso delle esposte ragioni conduce, quindi, al rigetto della domanda svolta da parte attrice, non potendosi ritenere dimostrata l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte del sig. né in CP_1 forza delle produzioni documentali, né sulla scorta di altri comportamenti concludenti.
4. Deve da ultimo rigettarsi la domanda di rideterminazione delle spese di lite della fase di opposizione, definita con ordinanza del 20.07.2023, trattandosi di questione che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione mediante apposito reclamo nei termini di legge.
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste integralmente a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (cause di valore indeterminabile – complessità bassa).
Le spese di CTU grafologica, liquidate con separate decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il sig. non ha Controparte_1 tacitamente accettato l'eredità del padre, sig. ; Persona_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in €7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. ON AL, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU grafologica, liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Lodi, il 23 ottobre 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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