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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 1150/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 18/12/2025 alle ore 12.30 sono comparsi per parte attrice l'Avv. DE CASTELLO, che precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato telematicamente, con richiesta di distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per parte convenuta l'Avv. Diego Bernardi, in sostituzione dell'Avv. STERNINI, che precisa le CP_1 conclusioni come da comparsa di risposta, per e l'Avv. CP_2 CP_3
VI NO, in sostituzione dell'Avv. SOLINAS, che precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1150/2024 promossa con atto di citazione notificato in data 07/03/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. DE CASTELLO Parte_1 C.F._1
VALENTINO, giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parte attrice opponente - contro
(C.F. ), e per essa la procuratrice Controparte_4 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_5 P.IVA_2
SOLINAS GIANNI, giusta procura allegata all'atto di intervento nell'esecuzione n. 13/2021 R.G.E. presso il Tribunale di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO nonché contro
(C.F. , e per essa la Controparte_6 P.IVA_3 procuratrice (C.F. , con Controparte_7 P.IVA_4
l'Avv. SOLINAS GIANNI, giusta procura allegata all'atto di intervento nell'esecuzione n. 13/2021 R.G.E. presso il Tribunale di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO nonché contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_8 P.IVA_5 nonché contro
(C.F. ), e per essa la Controparte_9 P.IVA_6 mandataria (già C.F. , con l'Avv. CP_10 CP_11 P.IVA_7
STERNINI EN, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parti convenute opposte -
***
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. all'esecuzione immobiliare
R.G.E.I. n. 13/2021 presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni di parte attrice:
- “In via principale nel merito:
- Nei confronti di Controparte_9
▪ accertare che elementi probatori utili a dimostrare la Parte_2 legittimazione/titolarità attiva del credito azionato nei confronti della signora
[...]
, con condanna alle spese dell'intero giudizio di opposizione all'esecuzio Pt_1
- Nei confronti di e CP_4 CP_12 Controparte_8
▪ accertato che sia che che hanno offerto CP_4 CP_12 Controparte_8 elementi utili a di tim arit compensare comunque ex art. 92 2° comma cpc le spese per la prima fase del giudizio di opposizione;
In via istruttoria (…).”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_9
- “Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge. In via istruttoria (…).”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_4
2 - “nel merito: rigettare la domanda attorea di compensazione delle spese di lite della prima parte fase del giudizio di Opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via istruttoria: (…) In ogni caso con rifusione delle spese di lite anche di tale fase di giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta CP_3
- “nel merito: rigettare la domanda pensazione delle spese di lite della prima parte fase del giudizio di Opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via istruttoria: (…) In ogni caso con rifusione delle spese di lite anche di tale fase di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. , debitrice esecutata, ha proposto opposizione all'esecuzione ex Parte_1 art. 615, comma 2, c.p.c. avanti al G.E. affermando non essere provata la titolarità del credito in capo a e le Controparte_4 CP_3 Controparte_9 quali hanno promosso l'esecuzione, o sono in essa intervenute, in qualità di cessionarie di crediti originariamente spettanti ad altri soggetti, producendo solamente gli estratti della Gazzetta Ufficiale riportanti gli avvisi di cessione.
Nel presente giudizio di merito l'opponente insiste nel vedere accertato il difetto di titolarità del credito in capo all'intervenuta nella procedura esecutiva
[...]
mentre nei confronti di e chiede Controparte_9 Controparte_4 CP_3 la compensazione delle spese di lite della prima fase dell'opposizione avanti al
G.E., ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
1.2. si è tempestivamente costituita, ribadendo di Controparte_9 essere divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei crediti ad essa trasferiti da tra cui quello oggetto di causa, come Controparte_13 da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 93 del
08/08/2017, così come integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 126 del 26/10/2019, e come altresì comprovato dal possesso del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 1698/2017 del Tribunale di Treviso), dalla dichiarazione della creditrice cedente e dall'elenco delle posizioni cedute.
1.3. si è tempestivamente costituita, chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda di compensazione delle spese di lite, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., non ravvisabili in un asserito non univoco orientamento giurisprudenziale sul tema della prova dell'intervenuta cessione del credito.
3 1.4. si è tempestivamente costituita, ribadendo l'insussistenza dei CP_3 presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite della prima fase del giudizio.
1.5 pur regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_8
2. La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, come da provvedimento in data 24.09.2024, è stata trattenuta in decisione a seguito della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
2.1. Circa la contestata titolarità del credito in capo a Controparte_9
va osservato che nella cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB l'efficacia
[...] nei confronti del debitore ceduto della fattispecie traslativa si verifica, in deroga a quanto previsto dall'art. 1264 c.c., con la pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione sulla G.U., che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione fra i vari enti creditori e i debitori.
Pur avendo la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione in blocco la sola finalità di esonerare la cessionaria dalla notifica del contratto di cessione ai singoli debitori, la chiara indicazione in G.U. degli specifici criteri identificativi dei crediti ceduti rappresenta una prova idonea all'assolvimento dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Invero, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, ed in particolare che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. civ. n. 10200/2021).
Del resto, l'interesse del debitore ceduto risiede nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'esigenza di non essere
4 costretto a pagare due volte lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente;
la dichiarazione della banca cedente scongiura il pericolo che il debitore possa essere chiamato a pagare due volte lo stesso debito.
Si aggiunga che le recenti pronunce della Suprema Corte valorizzate dall'opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni e allegate alla nota dimessa in pari data (cfr. Ordinanze Cassazione I Sez. Civile n. 23834/2025, n.
23849/2025 e n. 23852/2025) risultano inconferenti ai fini della presente decisione, atteso che riguardano fattispecie concrete diverse da quella per cui è causa;
infatti, in un caso, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non risultavano i crediti ceduti, per la cui individuazione esso rimandava al sito internet indicato nel testo, mentre nell'elenco di cui alla pagina web indicata non Contr figurava la posizione debitoria che identificava il credito in questione, né la certificazione notarile atteneva a documenti che individuassero tra i crediti ceduti quello identificato con uno specifico NGD (cfr. ordinanza n. 23834/2025); in un altro caso, non era stato prodotto l'atto di cessione dei crediti né era stato indicato il numero della Gazzetta Ufficiale su cui era stata pubblicata detta cessione (cfr. ordinanza n. 23849/2025); nell'ulteriore caso veniva affrontata una questione del tutto diversa, ovvero se il giudice di merito possa imporre alla cessionaria non solo il carico probatorio del fatto positivo, inerente l'asserita cessione in blocco dei crediti, ma anche del fatto impeditivo, ossia che i crediti azionati non rientrino in una delle categorie escluse (cfr. ordinanza n. 23852/2025).
Nel caso in esame, per contro, la convenuta ha Controparte_9 documentato la propria qualità di cessionaria del credito, producendo, innanzitutto, copia delle G.U. Parte Seconda n. 93 del 8 agosto 2017 e n. 126 del
26/10/2019 (cfr. doc. 7 e 3), la prima contenente l'“Avviso di cessione di crediti pro soluto”, nel quale è specificato che sono stati oggetto di cessione a
[...]
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_9 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_13 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate” (il credito dell'opposta si fonda, invero, su un contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla società debitrice principale nel 2010 con rispetto al quale la è CP_13 CP_5 receduta per inadempimento degli obbligati sin dal 2015, cfr. doc. 4 convenuta).
5 I crediti ceduti risultano altresì da apposita lista pubblicata sul sito https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html
(rettificato con la seconda G.U. prodotta), lista che risulta tuttora presente online e che è stata anche prodotta in giudizio (cfr. docc. 8 e 9), nella quale è ricompreso il numero di NDG/codice n. 895017466 riconducibile alla società debitrice Per_1 principale (circostanza pacifica in quanto non contestata), della quale CP_15
l'odierna opponente si era costituita garante.
Inoltre, l'opposta ha allegato il titolo esecutivo (cfr. doc. 4: decreto ingiuntivo n.
1698/2017 del 05/05/2017) formatosi in favore dell'originario creditore CP_13
così dimostrando di averne il possesso, nonché una dichiarazione con cui
[...] la cedente conferma l'intervenuta cessione del credito a favore dell'opposta (cfr. doc. 10).
Si aggiunga che, come già evidenziato dal Giudice dell'Esecuzione che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, la stessa odierna opponente, nel giudizio di merito instaurato nei confronti di in cui si discute della CP_13 validità della posizione di garante della medesima, proprio con riferimento al credito per cui la Banca è intervenuta nell'esecuzione (cfr. atto di citazione allegato nell'ambito dell'opposizione avanti al G.E.), ha allegato quanto segue:
Detta allegazione costituisce un ulteriore elemento che, unitamente ai precedenti, consente di ritenere la titolarità del credito in capo a
[...] provata e l'opposizione infondata sotto tale profilo. Controparte_9
2.2. Circa la domanda di compensazione delle spese per la prima fase del giudizio di opposizione nei confronti di e l'opponente Controparte_4 CP_3 avrebbe dovuto dolersene proponendo reclamo avverso detta ordinanza ai sensi dell'art. 624, co. 2, c.p.c., ma non risulta che alcuna impugnazione sia stata avanzata.
Quanto alle spese dell'odierno giudizio, va rilevato che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il Giudice può compensare le spese di giudizio “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché nel caso sussistano gravi ed eccezionali ragioni a detto fine, alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018; in caso contrario, deve procedere con
6 la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Pertanto, il
Giudice può discrezionalmente discostarsi dal principio della soccombenza ed applicare la compensazione solo in presenza di una specifica motivazione che sia riconducibile a uno dei motivi tipizzati dalla citata disposizione (cfr. da ultimo
Cass. n. 22081/2024), mentre l'applicazione della regola generale in tema di riparto delle spese di lite non richiede motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n.
14989/2005).
Nel caso di specie, non sussiste alcuno dei citati presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che l'attrice ha coltivato l'opposizione nella fase di merito anche nei confronti di e pur Controparte_4 CP_3 riconoscendo la titolarità in capo alle stesse del credito per cui esse hanno agito, soltanto ai fini di una riforma dell'ordinanza resa nella fase sommaria dell'opposizione in ordine alle spese di lite, domanda che avrebbe dovuto essere proposta per mezzo di un reclamo.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite di tutte le parti convenute vengono poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (coincidente con l'ammontare del credito di ciascuna parte opposta), dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie integrative), del numero di udienze e di atti depositati e della decisione a seguito di discussione orale, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano in € Controparte_9
18.420,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge;
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano in € 3.387,00 a titolo Controparte_4
7 di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano in € 3.387,00 a titolo di CP_3 compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 18 dicembre 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo –
8
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 1150/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 18/12/2025 alle ore 12.30 sono comparsi per parte attrice l'Avv. DE CASTELLO, che precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato telematicamente, con richiesta di distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per parte convenuta l'Avv. Diego Bernardi, in sostituzione dell'Avv. STERNINI, che precisa le CP_1 conclusioni come da comparsa di risposta, per e l'Avv. CP_2 CP_3
VI NO, in sostituzione dell'Avv. SOLINAS, che precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1150/2024 promossa con atto di citazione notificato in data 07/03/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. DE CASTELLO Parte_1 C.F._1
VALENTINO, giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parte attrice opponente - contro
(C.F. ), e per essa la procuratrice Controparte_4 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_5 P.IVA_2
SOLINAS GIANNI, giusta procura allegata all'atto di intervento nell'esecuzione n. 13/2021 R.G.E. presso il Tribunale di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO nonché contro
(C.F. , e per essa la Controparte_6 P.IVA_3 procuratrice (C.F. , con Controparte_7 P.IVA_4
l'Avv. SOLINAS GIANNI, giusta procura allegata all'atto di intervento nell'esecuzione n. 13/2021 R.G.E. presso il Tribunale di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO nonché contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_8 P.IVA_5 nonché contro
(C.F. ), e per essa la Controparte_9 P.IVA_6 mandataria (già C.F. , con l'Avv. CP_10 CP_11 P.IVA_7
STERNINI EN, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parti convenute opposte -
***
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. all'esecuzione immobiliare
R.G.E.I. n. 13/2021 presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni di parte attrice:
- “In via principale nel merito:
- Nei confronti di Controparte_9
▪ accertare che elementi probatori utili a dimostrare la Parte_2 legittimazione/titolarità attiva del credito azionato nei confronti della signora
[...]
, con condanna alle spese dell'intero giudizio di opposizione all'esecuzio Pt_1
- Nei confronti di e CP_4 CP_12 Controparte_8
▪ accertato che sia che che hanno offerto CP_4 CP_12 Controparte_8 elementi utili a di tim arit compensare comunque ex art. 92 2° comma cpc le spese per la prima fase del giudizio di opposizione;
In via istruttoria (…).”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_9
- “Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite oltre accessori di legge. In via istruttoria (…).”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_4
2 - “nel merito: rigettare la domanda attorea di compensazione delle spese di lite della prima parte fase del giudizio di Opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via istruttoria: (…) In ogni caso con rifusione delle spese di lite anche di tale fase di giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta CP_3
- “nel merito: rigettare la domanda pensazione delle spese di lite della prima parte fase del giudizio di Opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via istruttoria: (…) In ogni caso con rifusione delle spese di lite anche di tale fase di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. , debitrice esecutata, ha proposto opposizione all'esecuzione ex Parte_1 art. 615, comma 2, c.p.c. avanti al G.E. affermando non essere provata la titolarità del credito in capo a e le Controparte_4 CP_3 Controparte_9 quali hanno promosso l'esecuzione, o sono in essa intervenute, in qualità di cessionarie di crediti originariamente spettanti ad altri soggetti, producendo solamente gli estratti della Gazzetta Ufficiale riportanti gli avvisi di cessione.
Nel presente giudizio di merito l'opponente insiste nel vedere accertato il difetto di titolarità del credito in capo all'intervenuta nella procedura esecutiva
[...]
mentre nei confronti di e chiede Controparte_9 Controparte_4 CP_3 la compensazione delle spese di lite della prima fase dell'opposizione avanti al
G.E., ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
1.2. si è tempestivamente costituita, ribadendo di Controparte_9 essere divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei crediti ad essa trasferiti da tra cui quello oggetto di causa, come Controparte_13 da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 93 del
08/08/2017, così come integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 126 del 26/10/2019, e come altresì comprovato dal possesso del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 1698/2017 del Tribunale di Treviso), dalla dichiarazione della creditrice cedente e dall'elenco delle posizioni cedute.
1.3. si è tempestivamente costituita, chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda di compensazione delle spese di lite, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., non ravvisabili in un asserito non univoco orientamento giurisprudenziale sul tema della prova dell'intervenuta cessione del credito.
3 1.4. si è tempestivamente costituita, ribadendo l'insussistenza dei CP_3 presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite della prima fase del giudizio.
1.5 pur regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_8
2. La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, come da provvedimento in data 24.09.2024, è stata trattenuta in decisione a seguito della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
2.1. Circa la contestata titolarità del credito in capo a Controparte_9
va osservato che nella cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB l'efficacia
[...] nei confronti del debitore ceduto della fattispecie traslativa si verifica, in deroga a quanto previsto dall'art. 1264 c.c., con la pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione sulla G.U., che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione fra i vari enti creditori e i debitori.
Pur avendo la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione in blocco la sola finalità di esonerare la cessionaria dalla notifica del contratto di cessione ai singoli debitori, la chiara indicazione in G.U. degli specifici criteri identificativi dei crediti ceduti rappresenta una prova idonea all'assolvimento dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Invero, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, ed in particolare che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. civ. n. 10200/2021).
Del resto, l'interesse del debitore ceduto risiede nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'esigenza di non essere
4 costretto a pagare due volte lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente;
la dichiarazione della banca cedente scongiura il pericolo che il debitore possa essere chiamato a pagare due volte lo stesso debito.
Si aggiunga che le recenti pronunce della Suprema Corte valorizzate dall'opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni e allegate alla nota dimessa in pari data (cfr. Ordinanze Cassazione I Sez. Civile n. 23834/2025, n.
23849/2025 e n. 23852/2025) risultano inconferenti ai fini della presente decisione, atteso che riguardano fattispecie concrete diverse da quella per cui è causa;
infatti, in un caso, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non risultavano i crediti ceduti, per la cui individuazione esso rimandava al sito internet indicato nel testo, mentre nell'elenco di cui alla pagina web indicata non Contr figurava la posizione debitoria che identificava il credito in questione, né la certificazione notarile atteneva a documenti che individuassero tra i crediti ceduti quello identificato con uno specifico NGD (cfr. ordinanza n. 23834/2025); in un altro caso, non era stato prodotto l'atto di cessione dei crediti né era stato indicato il numero della Gazzetta Ufficiale su cui era stata pubblicata detta cessione (cfr. ordinanza n. 23849/2025); nell'ulteriore caso veniva affrontata una questione del tutto diversa, ovvero se il giudice di merito possa imporre alla cessionaria non solo il carico probatorio del fatto positivo, inerente l'asserita cessione in blocco dei crediti, ma anche del fatto impeditivo, ossia che i crediti azionati non rientrino in una delle categorie escluse (cfr. ordinanza n. 23852/2025).
Nel caso in esame, per contro, la convenuta ha Controparte_9 documentato la propria qualità di cessionaria del credito, producendo, innanzitutto, copia delle G.U. Parte Seconda n. 93 del 8 agosto 2017 e n. 126 del
26/10/2019 (cfr. doc. 7 e 3), la prima contenente l'“Avviso di cessione di crediti pro soluto”, nel quale è specificato che sono stati oggetto di cessione a
[...]
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_9 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_13 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate” (il credito dell'opposta si fonda, invero, su un contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla società debitrice principale nel 2010 con rispetto al quale la è CP_13 CP_5 receduta per inadempimento degli obbligati sin dal 2015, cfr. doc. 4 convenuta).
5 I crediti ceduti risultano altresì da apposita lista pubblicata sul sito https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html
(rettificato con la seconda G.U. prodotta), lista che risulta tuttora presente online e che è stata anche prodotta in giudizio (cfr. docc. 8 e 9), nella quale è ricompreso il numero di NDG/codice n. 895017466 riconducibile alla società debitrice Per_1 principale (circostanza pacifica in quanto non contestata), della quale CP_15
l'odierna opponente si era costituita garante.
Inoltre, l'opposta ha allegato il titolo esecutivo (cfr. doc. 4: decreto ingiuntivo n.
1698/2017 del 05/05/2017) formatosi in favore dell'originario creditore CP_13
così dimostrando di averne il possesso, nonché una dichiarazione con cui
[...] la cedente conferma l'intervenuta cessione del credito a favore dell'opposta (cfr. doc. 10).
Si aggiunga che, come già evidenziato dal Giudice dell'Esecuzione che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, la stessa odierna opponente, nel giudizio di merito instaurato nei confronti di in cui si discute della CP_13 validità della posizione di garante della medesima, proprio con riferimento al credito per cui la Banca è intervenuta nell'esecuzione (cfr. atto di citazione allegato nell'ambito dell'opposizione avanti al G.E.), ha allegato quanto segue:
Detta allegazione costituisce un ulteriore elemento che, unitamente ai precedenti, consente di ritenere la titolarità del credito in capo a
[...] provata e l'opposizione infondata sotto tale profilo. Controparte_9
2.2. Circa la domanda di compensazione delle spese per la prima fase del giudizio di opposizione nei confronti di e l'opponente Controparte_4 CP_3 avrebbe dovuto dolersene proponendo reclamo avverso detta ordinanza ai sensi dell'art. 624, co. 2, c.p.c., ma non risulta che alcuna impugnazione sia stata avanzata.
Quanto alle spese dell'odierno giudizio, va rilevato che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il Giudice può compensare le spese di giudizio “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché nel caso sussistano gravi ed eccezionali ragioni a detto fine, alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018; in caso contrario, deve procedere con
6 la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Pertanto, il
Giudice può discrezionalmente discostarsi dal principio della soccombenza ed applicare la compensazione solo in presenza di una specifica motivazione che sia riconducibile a uno dei motivi tipizzati dalla citata disposizione (cfr. da ultimo
Cass. n. 22081/2024), mentre l'applicazione della regola generale in tema di riparto delle spese di lite non richiede motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n.
14989/2005).
Nel caso di specie, non sussiste alcuno dei citati presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che l'attrice ha coltivato l'opposizione nella fase di merito anche nei confronti di e pur Controparte_4 CP_3 riconoscendo la titolarità in capo alle stesse del credito per cui esse hanno agito, soltanto ai fini di una riforma dell'ordinanza resa nella fase sommaria dell'opposizione in ordine alle spese di lite, domanda che avrebbe dovuto essere proposta per mezzo di un reclamo.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite di tutte le parti convenute vengono poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (coincidente con l'ammontare del credito di ciascuna parte opposta), dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie integrative), del numero di udienze e di atti depositati e della decisione a seguito di discussione orale, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano in € Controparte_9
18.420,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge;
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano in € 3.387,00 a titolo Controparte_4
7 di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano in € 3.387,00 a titolo di CP_3 compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 18 dicembre 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo –
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